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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 81/2022 + 1331/2022
Verbale di udienza del 09/09/2025
E' presente, per parte resistente e per delega dell'avv. Michael Walzl, l'avv. Christian
Cecere, che richiama le proprie note di trattazione scritta depositate per le udienze di data 27.09.2024, sia nel procedimento sub n. 1331/2022 R.G.L., che nel procedimento sub n. 81/2022 R.G.L., che qui devono intendersi trascritte tutte e per intero.
Nel procedimento sub n. 81/2022 si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di data 27.10.2022 e si chiede che la presente vertenza venga incamerata per la decisione senza istruzione, essendo state sollevate non solo delle questioni di rito/pregiudiziali ed, in particolare, l'incompetenza di codesto Ill.mo Tribunale e la mancanza di legittimazione attiva/passiva, ma risultando anche incontestati i fatti dedotti in causa.
Nel procedimento sub n. 1331/2022 si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la propria memoria difensiva di data 10.02.2023 e – nonostante le motivazioni sulla asserita infondatezza della eccezione di incompetenza funzionale e per materia sollevata di cui al provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale di Avellino di data 13.12.2023 - delle ivi sollevate questioni pregiudiziali/preliminari ed, in particolare, della chiesta declaratoria di competenza funzionale e territoriale a favore del Tribunale di Bolzano, sezione specializzata in materia di impresa, con condanna alle spese processuali e per responsabilità processuale aggravata di controparte.
Contesta ed impugna, comunque, le verbalizzazioni ad udienza/note scritte avversarie, nella parte in cui sono in contrasto con le proprie deduzioni tutte, e chiede, se del caso, concessione di termine per il deposito di una memoria difensiva per prendere dettagliatamente posizione.
Dichiara, infine, di non voler accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse formulate dalla controparte. E' presente per la l'avv. Carla Silano la Controparte_1 quale nel riportarsi integralmente a tutte le difese espletate per la propria assistita che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte e alle conclusioni rassegnate in atti
1 nelle procedure riunite che abbiansi qui per riportare e trascritte insiste nell'accoglimento delle domande formulate in atti con ogni conseguenza di legge in ordine al governo delle spese di lite. Si impugnano estensivamente le avverse difese in quanto inammissibili, improcedibili oltre che destituite di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto. Si precisa che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2560 secondo comma in quanto trattasi di debiti previdenziali verso enti terzi ( non CP_2 presenti nelle scritture contabili estranei alla cessione di azienda e riguardanti una società terza che ha una nuova proprietà una nuova organizzazione ed è a tutti gli effetti un nuovo soggetto giuridico autonomo. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove introdotte ex adverso. Si chiede che la causa venga mandata in decisione. L'avv. Cecere impugna a sua volta le avverse conclusioni e richieste e confida nell'accoglimento di quelle sopra rassegnate.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura delle stessa.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione del giorno 9.9.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 81/2022 RG, cui è riunito il procedimento iscritto al n. R.g. 1331/2022, aventi ad oggetto “ripetizione di indebito” e vertente
TRA
(c.f. indicato: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Silano ed elettivamente domiciliata in AB LA (Av) alla via Calore n. 103 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Michael Walzl ed elettivamente domiciliata in Bolzano al viale Duca d'Aosta n.100
(indirizzo di posta elettronica certificata indicato: t); Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.7.2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto dall' in data 29.1.2021, avviso di CP_2
3 accertamento CMBDR.29/01/2021.0497793, contenente l'invito a regolarizzare CP_2 delle inadempienze contributive.
Specificava che l'avviso di accertamento riguardava un'omissione e/o evasione contributiva per anzianità di servizio durante la vigenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'allora e l'ing. relativamente Controparte_4 Controparte_5 agli anni 2015 – 2016.
Premetteva che in data 24.9.2020 la aveva liquidato e Controparte_3 sciolto la e che la società amministrata al Controparte_4 Controparte_6
100% dall' ing. , già amministratore delegato della Persona_1 Controparte_4
, all'epoca dimissionario, aveva acquistato il 100% delle partecipazioni sociali della
[...]
, procedendo, successivamente, al cambio concordato della Controparte_4 denominazione sociale da in Controparte_7 CP_4 CP_1
Esponeva che, in data 31.03.2021, l' aveva inoltrato un invito a regolarizzare le CP_2 irregolarità contributive con il pagamento della somma complessiva di € 57.142,68, specificatamente: € 44.993,86 quale debito contributivo ed € 12.148,82 quali sanzioni.
Rappresentava di aver proposto, in data 09.3.2021, ricorso amministrativo per l'annullamento dell'avviso di accertamento sul presupposto che alcuna “eccedenza massimale” vi fosse stata, in quanto nel mese di giugno 2016 al lavoratore era CP_5 stata riconosciuta una somma lorda pari a euro 129.098,50 a titolo di “incentivazione all'esodo” al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro.
A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, rappresentava, di aver formulato, in data 14.04.2021, all' una richiesta di rateizzazione e/o dilazione del debito, CP_2 accettata dall' CP_2
Deduceva il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2560 c.c., ad ottenere dalla cedente,
la ripetizione delle somme versate e da versare all' Controparte_3 CP_2 fino alla concorrenza del valore di € 60.485,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, fissare udienza di comparizione delle parti assegnando un termine per la costituzione del convenuto, ed in accoglimento della domanda: Preliminarmente dichiarare ammissibile il ricorso;
In via principale, previo esame del ricorso e assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, a mezzo istruzione sommaria:
1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in premessa, che il soggetto obbligato ex lege al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori
è la cedente 2. per l'effetto, sempre per tutte le ragioni Controparte_3
4 di cui in premessa, condannarla al pagamento a favore della della Controparte_1 somma complessiva di € 60.485,00 come risultante dal piano di ammortamento a seguito della richiesta di rateizzazione del 14.04.21; 3. infine, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Tanto premesso, evocava in giudizio la innanzi al Controparte_8
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile (R. G. n. 3178/2021), formulando le suesposte conclusioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva Controparte_8 in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda.
Con provvedimento del 1.12.2021, il giudice del settore civile, considerato che il giudizio verteva in materia previdenziale, trasmetteva gli atti al Presidente di sezione per i provvedimenti di competenza.
Con provvedimento del 20.12.2021 il Presidente di Sezione riassegnava il giudizio al settore lavoro e il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo presso il settore lavoro in data 11.01.2022 veniva assegnato alla dott.ssa Beatrice cui subentrava, nel mese di settembre 2022, lo scrivente magistrato.
Con memoria depositata il 28.10.2022 la rappresentava Controparte_3 che con contratto di cessione di quote sociali del 30.09.2020, la aveva ceduto CP_3 il 100% della propria partecipazione nella società alla Controparte_1 [...]
Controparte_6
Precisava che, in occasione della predetta cessione delle quote sociali, era stato riconosciuto che la parte acquirente era stata esaurientemente informata in merito alla situazione finanziaria, patrimoniale, economica, tecnica e commerciale della
“ ”. CP_1 CP_1
Evidenziava che nel caso di specie era stata posta in essere una mera cessione di quote sociali, ovvero di partecipazioni sociali in una società a responsabilità limitata e non di una cessione di azienda ovvero di ramo d'azienda.
Eccepiva l'incompetenza territoriale e per materia, ritenendo competente in via esclusiva il Tribunale di Bolzano.
Eccepiva, altresì, la mancanza di legittimazione attiva della società ricorrente, essendo stato il contratto di cessione di quote di partecipazione concluso tra e CP_3 [...]
, e non spettando, dunque, alcun diritto alla . CP_6 CP_1
Eccepiva l'infondatezza della pretesa nel merito.
5 Deduceva una responsabilità concorrente in capo ai professionisti incaricati dalla
(amministratore delegato, Ing. e il CP_4 Persona_2 commercialista/consulente del lavoro), ai sensi dell'art. 1227 c.c., osservando che nella gestione della questione della situazione contributiva ovvero previdenziale questi ultimi avrebbero dovuto vigilare sulla situazione previdenziale del signor CP_5
ed avvertire la sulla asserita irregolarità della posizione
[...] CP_1 previdenziale constatata dall' CP_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: a) dichiarare la propria incompetenza per territorio a decidere sulla odierna controversia in favore del
Tribunale di Bolzano;
b) dichiarare, inoltre, la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sulla odierna controversia in favore della sezione specializzata in materia di impresa, indicando per territorio il Tribunale di Bolzano, per i motivi di cui in narrativa sub Punto I.; - in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa sub Punto II.; in via principale: - respingere in toto le domande formulate dalla per i motivi di cui in narrativa sub Punti III. e IV., Controparte_1 con applicazione anche della sanzione prevista e disciplinata di cui all'art. 96 c.p.c.; in via subordinata nel merito e nella denegata ipotesa di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate da parte attrice: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo della nonché dei propri Controparte_1 professionisti come specificato sub Punto V. nella causazione del danno da essa subìto ed eventualmente accertato in questo procedimento, con ripartizione delle responsabilità/somme dovute;
in ogni caso: - con rifusione integrale delle spese, onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge, del presente giudizio”.
3. Con successivo ricorso, depositato in data 28.4.2022, iscritto al n.
1331/2022, la adiva nuovamente il Tribunale di Avellino, in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro, chiedendo: “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in premessa, che il soggetto obbligato ex lege al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori è la cedente 2. per l'effetto, sempre per tutte Controparte_3 le ragioni di cui in premessa, condannarla al pagamento a favore della CP_1 della somma complessiva di € 57.673,00 come risultante dal piano di
[...] ammortamento a seguito della richiesta di rateizzazione del 16.11.2021; 3. infine, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
6 A sostegno del ricorso esponeva di aver ricevuto dall' in data 29.9.2021 e CP_2
1.10.2021 gli avvisi di accertamento nn. 0800.29/09/2021.0354175- CP_2 CP_2
0800.01/10/2021.0357839 contenenti gli inviti a regolarizzare le “inadempienze” contributive e nello specifico: recupero contributi da eccedenza da massimale ex art.2 comma 18, legge 335/1995, relativa alla posizione lavorativa di un ex dipendente, Ing.
, il cui rapporto di lavoro era cessato il 30.09.2020. Persona_1
Precisava che gli avvisi di accertamento dell' facevano rifermento ad una CP_2 omissione e/o evasione contributiva per anzianità di servizio durante la vigenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'allora e l'ing. Controparte_4 Persona_1
relativamente agli anni 2017 – 2018.
[...]
In forza dei due avvisi di accertamento, quantificava il credito in € 55.389,40, di cui €
32.986,03 in ottemperanza all'avviso n. 0800.29/09/2021.03554175 e CP_2 specificatamente € 26.954,07 quale debito contributivo ed € 6.031,96 quali sanzioni;
ed € 22.403,37 in ottemperanza all'avviso 0800.01/10/2021.0357839 e CP_2 specificatamente € 19.238,01 quale debito contributivo ed € 3.165,36 quali sanzioni, giusto piano di ammortamento per un totale di € 57.673,00.
Avanzava, poi, le medesime eccezioni proposte nel giudizio precedente.
4. Instauratosi il contraddittorio, in data 10.2.2023 si costituiva la
[...]
contestando l'avversa pretesa e rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via pregiudiziale: a) dichiarare la propria incompetenza per territorio a decidere sulla odierna controversia in favore del Tribunale di Bolzano;
b) dichiarare, inoltre, la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sulla odierna controversia in favore della sezione specializzata in materia di impresa, indicando per territorio il Tribunale di Bolzano, per i motivi di cui in narrativa sub Punto I.; - in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa sub Punto II.; in via principale: - respingere in toto le domande formulate dalla per i motivi di cui Controparte_1 in narrativa sub Punti III. e IV., con applicazione anche della sanzione prevista e disciplinata di cui all'art. 96 c.p.c.; in via subordinata nel merito e nella denegata ipotesa di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate da parte attrice: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo della onché dei propri professionisti come specificato sub Punto V. nella Controparte_1 causazione del danno da essa subìto ed eventualmente accertato in questo procedimento, con ripartizione delle responsabilità/somme dovute;
in ogni caso: -
7 con rifusione integrale delle spese, onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge, del presente giudizio”.
Con ordinanza del 13.12.2023, il giudice del Lavoro originariamente assegnatario del giudizio, “ ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza funzionale e per materia sollevata dalla parte resistente, potendosi configurare nel caso de quo un'ipotesi di cessione d'impresa atteso che è stato ceduto il 100% della propria partecipazione nella società alla e “rilevato che le parti Controparte_1 Controparte_9 hanno rappresentato che la controversia de qua è soggettivamente e oggettivamente connessa alla controversia n. RG 81/2022” trasmetteva gli atti al Presidente per l'eventuale riunione al procedimento connesso.
Con ordinanza del 26.1.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa veniva decisa all'esito della udienza di discussione.
5. Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale (e, quindi, anche territoriale) del Tribunale di Avellino sollevata dalla parte resistente, secondo cui sussisterebbe la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Ebbene, la competenza si determina in base alla prospettazione di parte ricorrente che ha dichiaratamente agito per far accertare che “soggetto obbligato ex lege al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori è la Controparte_3
(cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo).
[...]
Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: “La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Ne consegue che, ove l'attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusivo scelto in un accordo concluso dalle parti, deducendone la sussistenza dei presupposti di operatività, ed il convenuto la contesti, la competenza resta radicata presso il giudice indicato in esclusiva in tale accordo poiché è riservata alla cognizione sul merito ogni contestazione o eccezione relative all'accordo stesso”
Cassazione civile , sez. VI , 26/03/2014 , n. 7182; Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2007, n.11415; ed ancora, in argomento la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione,
8 dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17309 del
03/07/2018; Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 17338 del 2021).
Orbene, applicando il principio di cui innanzi alla fattispecie all'attenzione, nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che il presente giudizio ha ad oggetto l'obbligazione del pagamento di contributi previdenziali, trattandosi di un'azione di ripetizione di debito previdenziale contratto dal cedente nei confronti Controparte_7 dell' per l'omesso versamento dei contributi obbligatori. CP_2
Da quanto esposto, si rileva l'infondatezza della tesi della resistente volta a sostenere l'incompetenza del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, appartenendo la competenza, avuto riguardo alla domanda come formulata in ricorso, al Giudice del lavoro.
6. Ciò posto, è fondata l'eccezione di parte resistente in ordine al difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Al riguardo si osserva che la legittimazione ad agire (cosiddetta “legitimatio ad causam”), attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Essa si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. ex plurimis Cass. 5912/2004).
La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell'azione, ossia una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata
9 dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (cfr.
Cass. 4796/2006; cfr. altresì Cass. 13756/2006).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16904 del 27 giugno 2018).
Ebbene, gli avvisi di accertamento poc'anzi richiamati concernono rapporti di lavoro intercorsi tra la oggi con Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
e con . Persona_1
La ha dedotto di aver ,“al fine di evitare le conseguenze connesse Controparte_1 alla regolarità contributiva”, formulato all' richiesta di rateizzazione e/o CP_2 dilazione del debito e con il presente ricorso ha agito nei confronti della società
[...] sul presupposto che “tali tipologie di debiti/contributi in caso Controparte_8 di cessione restano in capo alla cedente”.
Va premesso che con la cessione di quote di partecipazione vi è solo un mutamento della compagine sociale, mentre i rapporti di lavoro restano in capo alla società, così come i debiti contributivi. Ed invero: “La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione
d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti. Cassazione civile , sez. trib. , 20/03/2024 , n. 7470”.
Ciò posto, nel caso di specie non si è verificata una cessione di azienda bensì una cessione di quote di partecipazione. Come si evince dal contratto di cessione del
21/10/2021 le parti sostanziali del contratto sono la e la Controparte_3
Controparte_6
In virtù della sua stessa prospettazione, la ricorrente non è parte sostanziale del contratto di cessione delle quote sociali che in questa sede richiama.
Dunque, la le cui quote sono state cedute, non è parte del contratto Controparte_10
e non è legittimata a far valere garanzie sottese allo stesso. Non vi è nel contratto alcuna
10 clausola negoziale che preveda un'obbligazione assunta dal cedente a favore della ricorrente.
Difetta, pertanto, la legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e indipendentemente dall'effettiva titolarità della posizione soggettiva attiva e passiva.
Alla luce di quanto pocanzi esposto, l'eccezione va accolta e, pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda.
7. Ad abundantiam, va osservato che appare difettare nel caso di specie, anche la titolarità passiva del rapporto della società resistente, in quanto, trattandosi di azione volta a far accertare che obbligato esclusivo al pagamento del debito previdenziale è la
(e, specularmente, non graverebbe pertanto alcun obbligo contributivo sulla CP_3 ricorrente), la società istante avrebbe dovuto agire nei confronti dell CP_2
Difatti, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” Cass. civ. sez. un., 08/03/2022, n.
7514.
8. In conclusione, in ragione delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, appurato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente nella spiegata qualità a proporre la domanda, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle questioni dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M
.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 09.09.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 81/2022 + 1331/2022
Verbale di udienza del 09/09/2025
E' presente, per parte resistente e per delega dell'avv. Michael Walzl, l'avv. Christian
Cecere, che richiama le proprie note di trattazione scritta depositate per le udienze di data 27.09.2024, sia nel procedimento sub n. 1331/2022 R.G.L., che nel procedimento sub n. 81/2022 R.G.L., che qui devono intendersi trascritte tutte e per intero.
Nel procedimento sub n. 81/2022 si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di data 27.10.2022 e si chiede che la presente vertenza venga incamerata per la decisione senza istruzione, essendo state sollevate non solo delle questioni di rito/pregiudiziali ed, in particolare, l'incompetenza di codesto Ill.mo Tribunale e la mancanza di legittimazione attiva/passiva, ma risultando anche incontestati i fatti dedotti in causa.
Nel procedimento sub n. 1331/2022 si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la propria memoria difensiva di data 10.02.2023 e – nonostante le motivazioni sulla asserita infondatezza della eccezione di incompetenza funzionale e per materia sollevata di cui al provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale di Avellino di data 13.12.2023 - delle ivi sollevate questioni pregiudiziali/preliminari ed, in particolare, della chiesta declaratoria di competenza funzionale e territoriale a favore del Tribunale di Bolzano, sezione specializzata in materia di impresa, con condanna alle spese processuali e per responsabilità processuale aggravata di controparte.
Contesta ed impugna, comunque, le verbalizzazioni ad udienza/note scritte avversarie, nella parte in cui sono in contrasto con le proprie deduzioni tutte, e chiede, se del caso, concessione di termine per il deposito di una memoria difensiva per prendere dettagliatamente posizione.
Dichiara, infine, di non voler accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse formulate dalla controparte. E' presente per la l'avv. Carla Silano la Controparte_1 quale nel riportarsi integralmente a tutte le difese espletate per la propria assistita che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte e alle conclusioni rassegnate in atti
1 nelle procedure riunite che abbiansi qui per riportare e trascritte insiste nell'accoglimento delle domande formulate in atti con ogni conseguenza di legge in ordine al governo delle spese di lite. Si impugnano estensivamente le avverse difese in quanto inammissibili, improcedibili oltre che destituite di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto. Si precisa che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2560 secondo comma in quanto trattasi di debiti previdenziali verso enti terzi ( non CP_2 presenti nelle scritture contabili estranei alla cessione di azienda e riguardanti una società terza che ha una nuova proprietà una nuova organizzazione ed è a tutti gli effetti un nuovo soggetto giuridico autonomo. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove introdotte ex adverso. Si chiede che la causa venga mandata in decisione. L'avv. Cecere impugna a sua volta le avverse conclusioni e richieste e confida nell'accoglimento di quelle sopra rassegnate.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura delle stessa.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione del giorno 9.9.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 81/2022 RG, cui è riunito il procedimento iscritto al n. R.g. 1331/2022, aventi ad oggetto “ripetizione di indebito” e vertente
TRA
(c.f. indicato: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Silano ed elettivamente domiciliata in AB LA (Av) alla via Calore n. 103 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Michael Walzl ed elettivamente domiciliata in Bolzano al viale Duca d'Aosta n.100
(indirizzo di posta elettronica certificata indicato: t); Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.7.2021, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto dall' in data 29.1.2021, avviso di CP_2
3 accertamento CMBDR.29/01/2021.0497793, contenente l'invito a regolarizzare CP_2 delle inadempienze contributive.
Specificava che l'avviso di accertamento riguardava un'omissione e/o evasione contributiva per anzianità di servizio durante la vigenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'allora e l'ing. relativamente Controparte_4 Controparte_5 agli anni 2015 – 2016.
Premetteva che in data 24.9.2020 la aveva liquidato e Controparte_3 sciolto la e che la società amministrata al Controparte_4 Controparte_6
100% dall' ing. , già amministratore delegato della Persona_1 Controparte_4
, all'epoca dimissionario, aveva acquistato il 100% delle partecipazioni sociali della
[...]
, procedendo, successivamente, al cambio concordato della Controparte_4 denominazione sociale da in Controparte_7 CP_4 CP_1
Esponeva che, in data 31.03.2021, l' aveva inoltrato un invito a regolarizzare le CP_2 irregolarità contributive con il pagamento della somma complessiva di € 57.142,68, specificatamente: € 44.993,86 quale debito contributivo ed € 12.148,82 quali sanzioni.
Rappresentava di aver proposto, in data 09.3.2021, ricorso amministrativo per l'annullamento dell'avviso di accertamento sul presupposto che alcuna “eccedenza massimale” vi fosse stata, in quanto nel mese di giugno 2016 al lavoratore era CP_5 stata riconosciuta una somma lorda pari a euro 129.098,50 a titolo di “incentivazione all'esodo” al fine di favorire la risoluzione del rapporto di lavoro.
A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, rappresentava, di aver formulato, in data 14.04.2021, all' una richiesta di rateizzazione e/o dilazione del debito, CP_2 accettata dall' CP_2
Deduceva il proprio diritto, ai sensi dell'art. 2560 c.c., ad ottenere dalla cedente,
la ripetizione delle somme versate e da versare all' Controparte_3 CP_2 fino alla concorrenza del valore di € 60.485,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, fissare udienza di comparizione delle parti assegnando un termine per la costituzione del convenuto, ed in accoglimento della domanda: Preliminarmente dichiarare ammissibile il ricorso;
In via principale, previo esame del ricorso e assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, a mezzo istruzione sommaria:
1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in premessa, che il soggetto obbligato ex lege al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori
è la cedente 2. per l'effetto, sempre per tutte le ragioni Controparte_3
4 di cui in premessa, condannarla al pagamento a favore della della Controparte_1 somma complessiva di € 60.485,00 come risultante dal piano di ammortamento a seguito della richiesta di rateizzazione del 14.04.21; 3. infine, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Tanto premesso, evocava in giudizio la innanzi al Controparte_8
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile (R. G. n. 3178/2021), formulando le suesposte conclusioni.
2. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva Controparte_8 in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda.
Con provvedimento del 1.12.2021, il giudice del settore civile, considerato che il giudizio verteva in materia previdenziale, trasmetteva gli atti al Presidente di sezione per i provvedimenti di competenza.
Con provvedimento del 20.12.2021 il Presidente di Sezione riassegnava il giudizio al settore lavoro e il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo presso il settore lavoro in data 11.01.2022 veniva assegnato alla dott.ssa Beatrice cui subentrava, nel mese di settembre 2022, lo scrivente magistrato.
Con memoria depositata il 28.10.2022 la rappresentava Controparte_3 che con contratto di cessione di quote sociali del 30.09.2020, la aveva ceduto CP_3 il 100% della propria partecipazione nella società alla Controparte_1 [...]
Controparte_6
Precisava che, in occasione della predetta cessione delle quote sociali, era stato riconosciuto che la parte acquirente era stata esaurientemente informata in merito alla situazione finanziaria, patrimoniale, economica, tecnica e commerciale della
“ ”. CP_1 CP_1
Evidenziava che nel caso di specie era stata posta in essere una mera cessione di quote sociali, ovvero di partecipazioni sociali in una società a responsabilità limitata e non di una cessione di azienda ovvero di ramo d'azienda.
Eccepiva l'incompetenza territoriale e per materia, ritenendo competente in via esclusiva il Tribunale di Bolzano.
Eccepiva, altresì, la mancanza di legittimazione attiva della società ricorrente, essendo stato il contratto di cessione di quote di partecipazione concluso tra e CP_3 [...]
, e non spettando, dunque, alcun diritto alla . CP_6 CP_1
Eccepiva l'infondatezza della pretesa nel merito.
5 Deduceva una responsabilità concorrente in capo ai professionisti incaricati dalla
(amministratore delegato, Ing. e il CP_4 Persona_2 commercialista/consulente del lavoro), ai sensi dell'art. 1227 c.c., osservando che nella gestione della questione della situazione contributiva ovvero previdenziale questi ultimi avrebbero dovuto vigilare sulla situazione previdenziale del signor CP_5
ed avvertire la sulla asserita irregolarità della posizione
[...] CP_1 previdenziale constatata dall' CP_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: a) dichiarare la propria incompetenza per territorio a decidere sulla odierna controversia in favore del
Tribunale di Bolzano;
b) dichiarare, inoltre, la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sulla odierna controversia in favore della sezione specializzata in materia di impresa, indicando per territorio il Tribunale di Bolzano, per i motivi di cui in narrativa sub Punto I.; - in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa sub Punto II.; in via principale: - respingere in toto le domande formulate dalla per i motivi di cui in narrativa sub Punti III. e IV., Controparte_1 con applicazione anche della sanzione prevista e disciplinata di cui all'art. 96 c.p.c.; in via subordinata nel merito e nella denegata ipotesa di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate da parte attrice: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo della nonché dei propri Controparte_1 professionisti come specificato sub Punto V. nella causazione del danno da essa subìto ed eventualmente accertato in questo procedimento, con ripartizione delle responsabilità/somme dovute;
in ogni caso: - con rifusione integrale delle spese, onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge, del presente giudizio”.
3. Con successivo ricorso, depositato in data 28.4.2022, iscritto al n.
1331/2022, la adiva nuovamente il Tribunale di Avellino, in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro, chiedendo: “accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in premessa, che il soggetto obbligato ex lege al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori è la cedente 2. per l'effetto, sempre per tutte Controparte_3 le ragioni di cui in premessa, condannarla al pagamento a favore della CP_1 della somma complessiva di € 57.673,00 come risultante dal piano di
[...] ammortamento a seguito della richiesta di rateizzazione del 16.11.2021; 3. infine, condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
6 A sostegno del ricorso esponeva di aver ricevuto dall' in data 29.9.2021 e CP_2
1.10.2021 gli avvisi di accertamento nn. 0800.29/09/2021.0354175- CP_2 CP_2
0800.01/10/2021.0357839 contenenti gli inviti a regolarizzare le “inadempienze” contributive e nello specifico: recupero contributi da eccedenza da massimale ex art.2 comma 18, legge 335/1995, relativa alla posizione lavorativa di un ex dipendente, Ing.
, il cui rapporto di lavoro era cessato il 30.09.2020. Persona_1
Precisava che gli avvisi di accertamento dell' facevano rifermento ad una CP_2 omissione e/o evasione contributiva per anzianità di servizio durante la vigenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'allora e l'ing. Controparte_4 Persona_1
relativamente agli anni 2017 – 2018.
[...]
In forza dei due avvisi di accertamento, quantificava il credito in € 55.389,40, di cui €
32.986,03 in ottemperanza all'avviso n. 0800.29/09/2021.03554175 e CP_2 specificatamente € 26.954,07 quale debito contributivo ed € 6.031,96 quali sanzioni;
ed € 22.403,37 in ottemperanza all'avviso 0800.01/10/2021.0357839 e CP_2 specificatamente € 19.238,01 quale debito contributivo ed € 3.165,36 quali sanzioni, giusto piano di ammortamento per un totale di € 57.673,00.
Avanzava, poi, le medesime eccezioni proposte nel giudizio precedente.
4. Instauratosi il contraddittorio, in data 10.2.2023 si costituiva la
[...]
contestando l'avversa pretesa e rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via pregiudiziale: a) dichiarare la propria incompetenza per territorio a decidere sulla odierna controversia in favore del Tribunale di Bolzano;
b) dichiarare, inoltre, la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sulla odierna controversia in favore della sezione specializzata in materia di impresa, indicando per territorio il Tribunale di Bolzano, per i motivi di cui in narrativa sub Punto I.; - in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa sub Punto II.; in via principale: - respingere in toto le domande formulate dalla per i motivi di cui Controparte_1 in narrativa sub Punti III. e IV., con applicazione anche della sanzione prevista e disciplinata di cui all'art. 96 c.p.c.; in via subordinata nel merito e nella denegata ipotesa di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate da parte attrice: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo della onché dei propri professionisti come specificato sub Punto V. nella Controparte_1 causazione del danno da essa subìto ed eventualmente accertato in questo procedimento, con ripartizione delle responsabilità/somme dovute;
in ogni caso: -
7 con rifusione integrale delle spese, onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge, del presente giudizio”.
Con ordinanza del 13.12.2023, il giudice del Lavoro originariamente assegnatario del giudizio, “ ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza funzionale e per materia sollevata dalla parte resistente, potendosi configurare nel caso de quo un'ipotesi di cessione d'impresa atteso che è stato ceduto il 100% della propria partecipazione nella società alla e “rilevato che le parti Controparte_1 Controparte_9 hanno rappresentato che la controversia de qua è soggettivamente e oggettivamente connessa alla controversia n. RG 81/2022” trasmetteva gli atti al Presidente per l'eventuale riunione al procedimento connesso.
Con ordinanza del 26.1.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa veniva decisa all'esito della udienza di discussione.
5. Preliminarmente, in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale (e, quindi, anche territoriale) del Tribunale di Avellino sollevata dalla parte resistente, secondo cui sussisterebbe la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Ebbene, la competenza si determina in base alla prospettazione di parte ricorrente che ha dichiaratamente agito per far accertare che “soggetto obbligato ex lege al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori è la Controparte_3
(cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo).
[...]
Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: “La determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Ne consegue che, ove l'attore introduca la causa presso il foro convenzionale esclusivo scelto in un accordo concluso dalle parti, deducendone la sussistenza dei presupposti di operatività, ed il convenuto la contesti, la competenza resta radicata presso il giudice indicato in esclusiva in tale accordo poiché è riservata alla cognizione sul merito ogni contestazione o eccezione relative all'accordo stesso”
Cassazione civile , sez. VI , 26/03/2014 , n. 7182; Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2007, n.11415; ed ancora, in argomento la Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione,
8 dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17309 del
03/07/2018; Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 17338 del 2021).
Orbene, applicando il principio di cui innanzi alla fattispecie all'attenzione, nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che il presente giudizio ha ad oggetto l'obbligazione del pagamento di contributi previdenziali, trattandosi di un'azione di ripetizione di debito previdenziale contratto dal cedente nei confronti Controparte_7 dell' per l'omesso versamento dei contributi obbligatori. CP_2
Da quanto esposto, si rileva l'infondatezza della tesi della resistente volta a sostenere l'incompetenza del giudice del lavoro in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, appartenendo la competenza, avuto riguardo alla domanda come formulata in ricorso, al Giudice del lavoro.
6. Ciò posto, è fondata l'eccezione di parte resistente in ordine al difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Al riguardo si osserva che la legittimazione ad agire (cosiddetta “legitimatio ad causam”), attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Essa si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. ex plurimis Cass. 5912/2004).
La legittimazione ad agire costituisce, quindi, una condizione dell'azione, ossia una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata
9 dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (cfr.
Cass. 4796/2006; cfr. altresì Cass. 13756/2006).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16904 del 27 giugno 2018).
Ebbene, gli avvisi di accertamento poc'anzi richiamati concernono rapporti di lavoro intercorsi tra la oggi con Controparte_4 Controparte_1 Controparte_5
e con . Persona_1
La ha dedotto di aver ,“al fine di evitare le conseguenze connesse Controparte_1 alla regolarità contributiva”, formulato all' richiesta di rateizzazione e/o CP_2 dilazione del debito e con il presente ricorso ha agito nei confronti della società
[...] sul presupposto che “tali tipologie di debiti/contributi in caso Controparte_8 di cessione restano in capo alla cedente”.
Va premesso che con la cessione di quote di partecipazione vi è solo un mutamento della compagine sociale, mentre i rapporti di lavoro restano in capo alla società, così come i debiti contributivi. Ed invero: “La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione
d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti. Cassazione civile , sez. trib. , 20/03/2024 , n. 7470”.
Ciò posto, nel caso di specie non si è verificata una cessione di azienda bensì una cessione di quote di partecipazione. Come si evince dal contratto di cessione del
21/10/2021 le parti sostanziali del contratto sono la e la Controparte_3
Controparte_6
In virtù della sua stessa prospettazione, la ricorrente non è parte sostanziale del contratto di cessione delle quote sociali che in questa sede richiama.
Dunque, la le cui quote sono state cedute, non è parte del contratto Controparte_10
e non è legittimata a far valere garanzie sottese allo stesso. Non vi è nel contratto alcuna
10 clausola negoziale che preveda un'obbligazione assunta dal cedente a favore della ricorrente.
Difetta, pertanto, la legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e indipendentemente dall'effettiva titolarità della posizione soggettiva attiva e passiva.
Alla luce di quanto pocanzi esposto, l'eccezione va accolta e, pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente con conseguente inammissibilità della domanda.
7. Ad abundantiam, va osservato che appare difettare nel caso di specie, anche la titolarità passiva del rapporto della società resistente, in quanto, trattandosi di azione volta a far accertare che obbligato esclusivo al pagamento del debito previdenziale è la
(e, specularmente, non graverebbe pertanto alcun obbligo contributivo sulla CP_3 ricorrente), la società istante avrebbe dovuto agire nei confronti dell CP_2
Difatti, quanto alle azioni volte a contestare la sussistenza dei crediti contributivi “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” Cass. civ. sez. un., 08/03/2022, n.
7514.
8. In conclusione, in ragione delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, appurato il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente nella spiegata qualità a proporre la domanda, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle questioni dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M
.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 09.09.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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