Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Laura De Simone Presidente Dott. Luisa Vasile Giudice Relatore est. Dott. Vincenza Agnese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 626/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 8-5-25
[...]
(C.F. e P.IVA n. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Via Vittor Pisani, n. 8/A, Milano (MI), in persona del Liquidatore e legale rapp.te p.t., Sig. (C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti Parte_2 C.F._1 rilasciata su atto collegato al ricorso, dall'Avv. Daniele Iorio (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Amalia Gravante (C.F. ed elettivam lo C.F._3 studio LegisLAB in Milano (MI), Piazza Armando Diaz, n. 7. IN PROPRIO
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato che:
• con ricorso in data 8-5-25 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della propria impresa;
• in ordine al rispetto dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, risulta che il ricorso in proprio per liquidazione giudiziale, pur se non sottoscritto personalmente anche dal Liquidatore e legale rappresentante sig. è Parte_2 accompagnato da procura alle liti sottoscritta, allegata e materialmente connessa al ia telematica;
• sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale dell'impresa è situata in MILANO via Vittor Pisani 8/A e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che riguarda sia i parametri previsti dall'art.121 CCII sia il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma ccii, è sufficiente osservare che, dalla documentazione in atti, si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: dal bilancio ultimo (al 31.12.2023) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 777mila; il passivo è superiore a 3 milioni di euro (i debiti a scadenza entro l'esercizio sono di
€.3.302.066);
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195 c.c., in prevalenza vendita di prodotti di telefonia e servizi di telefonia.
SEZIONE II CIVILE
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso;
2) dai dati di bilancio, in particolare quanto al patrimonio netto negativo di 2.524.754.
3) la società è inoltre in liquidazione volontaria dal 24.9.2021, per cui la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare la capacità di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale. Nel caso di specie, non si ravvisa un attivo di pronto e facile smobilizzo a fini liquidatori per pagare i debiti già scaduti, anche la causa introdotta presso il tribunale di Roma, con pretese risarcitorie molto elevate nei confronti di Wind Tre spa, non consente di ravvisare un credito conseguibile in tempi brevi e da destinare al pagamento dei creditori, essendo la prossima udienza fissata a dicembre 2026.
• Alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
[C.F. ], con sede legale in MILANO via Vittor Pisani 8/A, quale
[...] P.IVA_1
e di i nsi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE;
3) NOMINA Curatore dottor ; Persona_1
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 8 ottobre 2025 ore 12:45 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
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SEZIONE II CIVILE
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 15/05/2025.
Il Presidente Dott. Laura De Simone
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