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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/12/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
RGV. n. 133 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Cuomo Aurelia Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. R.V.G N. 133 /2024, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ” promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, la prima dall'Avv. RUSSO VERONICA, il secondo dall'Avv. CAFISI MARIAGRAZIA, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati come da mandati apposti in calce al ricorso;
ricorrenti
nonché il PM in sede parte necessaria
------------------------------- In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore, nata in [...] il [...],
(C.F. ), prevedendo quanto di seguito trascritto: Persona_1 C.F._3
“- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore;
- disporre che la residenza anagrafica della minore presso il domicilio della madre con cui continuerà a vivere in Pagani (SA) alla Via A Tortora n. 20;
- permettere al padre naturale, sig. , di visitare la propria figlia, tenendo sempre in Parte_2 debito conto le esigenze scolastiche e extrascolastiche della minore, secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali dalle 16:00 alle 20:30, nonché weekend alterno dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica. Nel periodo estivo, sempre a scelta e secondo le esigenze lavorative dei genitori, in luglio o in agosto, inoltre, il padre terrà con sé la figlia per un periodo di quindici giorni da concordarsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno comunicando all'altro genitore luogo e durata delle vacanze;
mentre nel periodo natalizio la figlia trascorrerà con il padre la vigilia di Natale e Natale, e con la madre la vigilia di Capodanno e Capodanno. In riferimento alle festività natalizie, i giorni in cui la figlia starà con il padre saranno alternati negli anni per le due festività. Per le festività pasquali la figlia starà ad anni alterni con il padre o la madre. Si precisa che il padre svolgendo il lavoro di autista con turni settimanali non determinati preventivamente, il diritto di visita di cui sopra subirà modifiche nei giorni e negli orari a seconda dei turni che verranno stabiliti, per cui lo stesso dovrà comunicare gli stessi alla madre due giorni prima;
- entrambi i genitori si impegnano a permettere e favorire le relazioni della figlia con tutti i familiari ed i parenti dei rispettivi rami parentali;
- porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad €. 300,00 da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sul seguente IBAN: [...], somma rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Più precisamente il Signor rinuncia al 50% dell'assegno unico familiare, che andrà a Pt_2 concorrere alla quota dell'assegno di mantenimento fissato in €. 300,00 mensili, versando la differenza. Qualora l'assegno unico non verrebbe più elargito, il verserà l'intera somma Pt_2 di assegno di mantenimento per la figlia minore, pari ad €. 300,00 mensili;
- Le spese scolastiche, sportive e mediche non mutuabili graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50%”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio e contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1
e ed in parte motiva riportato. Parte_1 Parte_2
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 03.10.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Cuomo Aurelia Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. R.V.G N. 133 /2024, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ” promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, la prima dall'Avv. RUSSO VERONICA, il secondo dall'Avv. CAFISI MARIAGRAZIA, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati come da mandati apposti in calce al ricorso;
ricorrenti
nonché il PM in sede parte necessaria
------------------------------- In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore, nata in [...] il [...],
(C.F. ), prevedendo quanto di seguito trascritto: Persona_1 C.F._3
“- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore;
- disporre che la residenza anagrafica della minore presso il domicilio della madre con cui continuerà a vivere in Pagani (SA) alla Via A Tortora n. 20;
- permettere al padre naturale, sig. , di visitare la propria figlia, tenendo sempre in Parte_2 debito conto le esigenze scolastiche e extrascolastiche della minore, secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali dalle 16:00 alle 20:30, nonché weekend alterno dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica. Nel periodo estivo, sempre a scelta e secondo le esigenze lavorative dei genitori, in luglio o in agosto, inoltre, il padre terrà con sé la figlia per un periodo di quindici giorni da concordarsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno comunicando all'altro genitore luogo e durata delle vacanze;
mentre nel periodo natalizio la figlia trascorrerà con il padre la vigilia di Natale e Natale, e con la madre la vigilia di Capodanno e Capodanno. In riferimento alle festività natalizie, i giorni in cui la figlia starà con il padre saranno alternati negli anni per le due festività. Per le festività pasquali la figlia starà ad anni alterni con il padre o la madre. Si precisa che il padre svolgendo il lavoro di autista con turni settimanali non determinati preventivamente, il diritto di visita di cui sopra subirà modifiche nei giorni e negli orari a seconda dei turni che verranno stabiliti, per cui lo stesso dovrà comunicare gli stessi alla madre due giorni prima;
- entrambi i genitori si impegnano a permettere e favorire le relazioni della figlia con tutti i familiari ed i parenti dei rispettivi rami parentali;
- porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad €. 300,00 da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sul seguente IBAN: [...], somma rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Più precisamente il Signor rinuncia al 50% dell'assegno unico familiare, che andrà a Pt_2 concorrere alla quota dell'assegno di mantenimento fissato in €. 300,00 mensili, versando la differenza. Qualora l'assegno unico non verrebbe più elargito, il verserà l'intera somma Pt_2 di assegno di mantenimento per la figlia minore, pari ad €. 300,00 mensili;
- Le spese scolastiche, sportive e mediche non mutuabili graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50%”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio e contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1
e ed in parte motiva riportato. Parte_1 Parte_2
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 03.10.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo