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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2257/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2257/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
, nata a [...] il [...]; CP_2
, nata a [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Vaccaro ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Grotta di
Gregna n. 153 pagina 1 di 7 RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, di cittadinanza argentina, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano nato il Persona_1
06.01.1870 nel Comune di Trivento (CB) e successivamente trasferitosi in Argentina;
costui nel 1890 sposava e dalla loro unione il 24.08.1904 Persona_2 nasceva nel 1935 Persona_3 Persona_3 sposava e dalla loro unione nasceva Controparte_4 Persona_4
il 14.07.1936; dal matrimonio di con
[...] Persona_5 [...]
il 19.12.1957 nasceva il 20.09.1958; Controparte_5 Persona_6 [...]
nel 1990 sposava e dalla loro unione Persona_6 Controparte_6 nascevano gli odierni ricorrenti il 30.07.1992, Parte_1 Controparte_1
l'1.06.1995, il 20.11.1997 e il 27.11.2001; CP_2 Parte_2
- l'avo non si era mai naturalizzato argentino né aveva mai Persona_1 rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ai suoi discendenti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati italiani all'estero, e in particolare il Consolato Generale d'Italia a Mar Del Plata, con impossibilità per i ricorrenti di inoltrare l'istanza tramite il sistema informatico “Prenot@mi”.
pagina 2 di 7 I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_3 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr.
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano nato il Persona_1
6.01.1870 nel Comune di Trivento (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Argentina, nel 1890 contraeva matrimonio con Persona_2
e dalla loro unione nasceva il 24.08.1904 suo figlio
[...] Persona_3
, dando inizio alla linea di discendenza dell'odierno ricorrente.
[...]
4. In primo luogo, riguardo alla questione della naturalizzazione dell'avo Persona_1
e dei suoi discendenti diretti, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino
[...] può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
A tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - è possibile rinunciare alla propria cittadinanza è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, l'imposizione della cittadinanza nel
Paese di residenza, l'omessa dichiarazione negativa o la mancata rinuncia formale resa dinanzi al Comune o presso il Console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
In applicazione di tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il predetto Persona_1
, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti, non
[...] risulta essersi mai naturalizzato cittadino argentino né aver posto in essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, avendo pertanto legittimamente conservato la cittadinanza italiana per l'intero arco della sua vita.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da a;
Persona_3 Persona_4
- da a;
Persona_4 Persona_6
pagina 4 di 7 - da a , , e Persona_6 Parte_1 Persona_7 CP_2 [...]
. Parte_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo al ricorrente, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi pagina 5 di 7 esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio Persona_1 Persona_3
, da quest'ultimo alla figlia , e da ai
[...] Persona_4 Persona_6 figli odierni ricorrenti, atteso che tali passaggi si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alla restante trasmissione da Persona_4
al figlio poiché anche se avvenuta per via materna, essa si è
[...] Persona_6 verificata posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, che retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti si protraggano tuttora.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti - come documentato - hanno già provato a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato Generale
d'Italia a Mar Del Plata tramite il preposto sistema online;
tentativi questi che, però, sono risultati vani per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta pagina 6 di 7 Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_3
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_3 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2257/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
Barbara Previati pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 2257/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
, nata a [...] il [...]; CP_2
, nata a [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Vaccaro ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Grotta di
Gregna n. 153 pagina 1 di 7 RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.12.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, di cittadinanza argentina, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano nato il Persona_1
06.01.1870 nel Comune di Trivento (CB) e successivamente trasferitosi in Argentina;
costui nel 1890 sposava e dalla loro unione il 24.08.1904 Persona_2 nasceva nel 1935 Persona_3 Persona_3 sposava e dalla loro unione nasceva Controparte_4 Persona_4
il 14.07.1936; dal matrimonio di con
[...] Persona_5 [...]
il 19.12.1957 nasceva il 20.09.1958; Controparte_5 Persona_6 [...]
nel 1990 sposava e dalla loro unione Persona_6 Controparte_6 nascevano gli odierni ricorrenti il 30.07.1992, Parte_1 Controparte_1
l'1.06.1995, il 20.11.1997 e il 27.11.2001; CP_2 Parte_2
- l'avo non si era mai naturalizzato argentino né aveva mai Persona_1 rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis ai suoi discendenti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati italiani all'estero, e in particolare il Consolato Generale d'Italia a Mar Del Plata, con impossibilità per i ricorrenti di inoltrare l'istanza tramite il sistema informatico “Prenot@mi”.
pagina 2 di 7 I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_3 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_3 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr.
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano nato il Persona_1
6.01.1870 nel Comune di Trivento (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Argentina, nel 1890 contraeva matrimonio con Persona_2
e dalla loro unione nasceva il 24.08.1904 suo figlio
[...] Persona_3
, dando inizio alla linea di discendenza dell'odierno ricorrente.
[...]
4. In primo luogo, riguardo alla questione della naturalizzazione dell'avo Persona_1
e dei suoi discendenti diretti, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino
[...] può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
A tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - è possibile rinunciare alla propria cittadinanza è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, l'imposizione della cittadinanza nel
Paese di residenza, l'omessa dichiarazione negativa o la mancata rinuncia formale resa dinanzi al Comune o presso il Console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
In applicazione di tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il predetto Persona_1
, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti, non
[...] risulta essersi mai naturalizzato cittadino argentino né aver posto in essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, avendo pertanto legittimamente conservato la cittadinanza italiana per l'intero arco della sua vita.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Persona_1 Persona_3
- da a;
Persona_3 Persona_4
- da a;
Persona_4 Persona_6
pagina 4 di 7 - da a , , e Persona_6 Parte_1 Persona_7 CP_2 [...]
. Parte_2
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo al ricorrente, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . Persona_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi pagina 5 di 7 esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Corte di cassazione, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio Persona_1 Persona_3
, da quest'ultimo alla figlia , e da ai
[...] Persona_4 Persona_6 figli odierni ricorrenti, atteso che tali passaggi si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alla restante trasmissione da Persona_4
al figlio poiché anche se avvenuta per via materna, essa si è
[...] Persona_6 verificata posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità nn. 87/1975 e 30/1983, che retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che con la sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito il carattere inesauribile del diritto alla cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni in cui perdura una discriminazione, anche quando si tratti di fatti verificatisi prima dell'1.01.1948, ma i cui effetti si protraggano tuttora.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti - come documentato - hanno già provato a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato Generale
d'Italia a Mar Del Plata tramite il preposto sistema online;
tentativi questi che, però, sono risultati vani per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta pagina 6 di 7 Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_3
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del
19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_3 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2257/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 13 novembre 2025
Il Giudice
Barbara Previati pagina 7 di 7