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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/09/2024, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
R. G. N. 1894 /2023
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 17/09/2024, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1894/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Salvatore Mattiani, per delega degli avv.ti Domenico Dario Borgese e Angela
Calabrò, per parte ricorrente l'avv. Danilo Romano, per delega dell'avv. Fabio Parte_1
Marchese, per parte resistente , e l'avv. concetta Loredana Controparte_1
Alvaro, per delega dell'avv. Silvia Parisi, per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Mattiani insiste, in particolare, affinché il G.L. voglia espungere dal fascicolo tutta la documentazione depositata nel giudizio di riassunzione, con o successivamente alla riassunzione, innanzi a questo tribunale, ossia dopo l'ordinanza di incompetenza territoriale.
L'avv. Romano e l'avv. Alvaro insistono per l'acquisizione della documentazione come in atti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1894/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Sbarre Centrali, 350, presso lo studio dell'avv.
Domenico Dario Borgese, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_2
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Silvia Parisi, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. del Distretto Notarile di Roma in data 23 gennaio 2023, rep. n. 37590 raccolta n. Persona_2
7131;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso responsabile atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_3
- Roma repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del 22/06/2'23, elettivamente domiciliata in
[...]
Reggio Calabria, via Nino Bixio, 1, presso lo Studio dell'avv. Fabio Marchese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede nel merito, di dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso e, altresì, il connesso ruolo così come le somme aggiuntive chieste a titolo di interessi per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
di accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in essi indicate;
di intimare ai convenuti di procedere allo sgravio delle somme sottese e alla cancellazione dell'iscrizione a ruolo attesa la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
di condannare i convenuti al rimborso delle somme che eventualmente l'attore sia costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
-e, per l'effetto, di condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA da distrarsi ex art 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le CP_2
esposte ragioni;
in via gradata, di rigettare l'opposizione e le domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto;
in via ancor più subordinata, di condannare l'opponente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili aggiornate alla data del saldo che risulteranno dovuti in corso di causa;
in via di estremo subordine, nel caso di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo, di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata all' , compensando nei suoi confronti le spese del giudizio. CP_3
Parte resistente chiede di rigettare il ricorso perché privo di Controparte_6
fondamento giuridico, stante - tra l'altro - la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, dichiarando l'estraneità di
[...]
con riferimento alle doglianze inerente al merito della pretesa creditoria Controparte_1
e/o all'attività dell'ente impositore.
Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato, parte ricorrente ha riassunto la causa già proposta innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che si è dichiarato incompetente con ordinanza del 19 maggio 2023 - della quale non è stata data prova della sua comunicazione alla parte ricorrente, essendo stato depositato un messaggio di posta elettronica accettato e consegnato al difensore dell' e non al difensore della parte ricorrente - dove ha proposto opposizione CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000994124000, comunicata in data 28.05.2022, con cui l' ha intimato il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
35.993,84, per asserito omesso versamento contributi fissi/ percentuale sul minimale anni 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, portata dalle seguenti cartelle di pagamento:
- 09420090034602850000, con asserita notifica 09.11.2009, di €. 9.003,74;
- 09420090038956260000, con asserita notifica 20.01.2010, di €. 8.964,57;
- 09420100011729277000, con asserita notifica 07.06.2010 di €. 8.922,57;
- 09420100017463741000, con asserita notifica 02.08.2010 di €. 8.903,01.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in quanto ha cessato l'attività, la mancata notifica delle cartelle di pagamento (titoli esecutivi) e, pertanto la loro nullità e la nullità dell'intimazione di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla sequenza procedimentale prescritta dall'art. 50 D.P.R. n.
602/1973, la mancata allegazioni delle cartelle di pagamento alla stessa intimazione di pagamento, la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, per omessa indicazione dei termini, autorità e modalità per l'impugnazione dell'atto impugnato;
nullità dell'atto per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento, l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_2
carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolarità della notifica Controparte_1
delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e, pertanto, la decadenza dall'impugnazione delle stesse, ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni rivolte avverso l'intimazione di pagamento opposta essendo atto a contenuto predeterminato e vincolato, che il criterio di calcolo degli interessi è stabilito dalla legge,e che la prescrizione non è maturata essendo stata interrotta dai seguenti atti:
intimazione di pagamento n. 09420129005749741000, notificata il 05.04.2012;
sollecito di pagamento n. 09420149002746413000 del 10.06.2014;
intimazione di pagamento n. 09420169004151378000, notificata il 04.04.2016;
intimazione di pagamento n. 09420229000994124000, notificata il 28.05.2022;
e, comunque per la sospensione della prescrizione nel periodo Covid19.
In corso di causa, parte ricorrente è stata invitata a depositare la prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di incompetenza emessa dal tribunale di Reggio Calabria.
Parte ricorrente ha ridepositato la prova della comunicazione consegnata all' ed accettata dal CP_2
sistema, da dove non risulta neppure inviata la comunicazione alla parte ricorrente.
Essendo stata emessa l'ordinanza di incompetenza territoriale il 19 maggio 2023 e non essendo stata eccepita la sua mancata notifica, la riassunzione deve considerarsi intempestiva perché effettuata oltre il termine assegnato con l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria.
La riassunzione non può essere valutata neppure come nuova causa in quanto la riassunzione è stata notificata solo ai difensori delle parti costituite innanzi al Tribunale di Reggio Calabria e non alle parti personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite si compensano tra le parti in quanto le parti resistenti non hanno depositato documentazione idonea a dimostrare l'attualità dell'obbligo di pagamento dei contributi richiesti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara parte ricorrente decaduta dalla riassunzione della causa iniziata innanzi al tribunale di Reggio Calabria avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000994124000, comunicata in data 28.05.2022;
2. Spese compensate.
Palmi, 17 settembre 2024
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 17/09/2024, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1894/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Salvatore Mattiani, per delega degli avv.ti Domenico Dario Borgese e Angela
Calabrò, per parte ricorrente l'avv. Danilo Romano, per delega dell'avv. Fabio Parte_1
Marchese, per parte resistente , e l'avv. concetta Loredana Controparte_1
Alvaro, per delega dell'avv. Silvia Parisi, per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Mattiani insiste, in particolare, affinché il G.L. voglia espungere dal fascicolo tutta la documentazione depositata nel giudizio di riassunzione, con o successivamente alla riassunzione, innanzi a questo tribunale, ossia dopo l'ordinanza di incompetenza territoriale.
L'avv. Romano e l'avv. Alvaro insistono per l'acquisizione della documentazione come in atti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1894/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Sbarre Centrali, 350, presso lo studio dell'avv.
Domenico Dario Borgese, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_2
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Silvia Parisi, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. del Distretto Notarile di Roma in data 23 gennaio 2023, rep. n. 37590 raccolta n. Persona_2
7131;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso responsabile atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_3
- Roma repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del 22/06/2'23, elettivamente domiciliata in
[...]
Reggio Calabria, via Nino Bixio, 1, presso lo Studio dell'avv. Fabio Marchese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede nel merito, di dichiarare e/o riconoscere nulla e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento impugnata ed ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso e, altresì, il connesso ruolo così come le somme aggiuntive chieste a titolo di interessi per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
di accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in essi indicate;
di intimare ai convenuti di procedere allo sgravio delle somme sottese e alla cancellazione dell'iscrizione a ruolo attesa la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
di condannare i convenuti al rimborso delle somme che eventualmente l'attore sia costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
-e, per l'effetto, di condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA da distrarsi ex art 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le CP_2
esposte ragioni;
in via gradata, di rigettare l'opposizione e le domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto;
in via ancor più subordinata, di condannare l'opponente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili aggiornate alla data del saldo che risulteranno dovuti in corso di causa;
in via di estremo subordine, nel caso di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo, di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata all' , compensando nei suoi confronti le spese del giudizio. CP_3
Parte resistente chiede di rigettare il ricorso perché privo di Controparte_6
fondamento giuridico, stante - tra l'altro - la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, dichiarando l'estraneità di
[...]
con riferimento alle doglianze inerente al merito della pretesa creditoria Controparte_1
e/o all'attività dell'ente impositore.
Il tutto con il favore di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato, parte ricorrente ha riassunto la causa già proposta innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che si è dichiarato incompetente con ordinanza del 19 maggio 2023 - della quale non è stata data prova della sua comunicazione alla parte ricorrente, essendo stato depositato un messaggio di posta elettronica accettato e consegnato al difensore dell' e non al difensore della parte ricorrente - dove ha proposto opposizione CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000994124000, comunicata in data 28.05.2022, con cui l' ha intimato il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
35.993,84, per asserito omesso versamento contributi fissi/ percentuale sul minimale anni 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, portata dalle seguenti cartelle di pagamento:
- 09420090034602850000, con asserita notifica 09.11.2009, di €. 9.003,74;
- 09420090038956260000, con asserita notifica 20.01.2010, di €. 8.964,57;
- 09420100011729277000, con asserita notifica 07.06.2010 di €. 8.922,57;
- 09420100017463741000, con asserita notifica 02.08.2010 di €. 8.903,01.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in quanto ha cessato l'attività, la mancata notifica delle cartelle di pagamento (titoli esecutivi) e, pertanto la loro nullità e la nullità dell'intimazione di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla sequenza procedimentale prescritta dall'art. 50 D.P.R. n.
602/1973, la mancata allegazioni delle cartelle di pagamento alla stessa intimazione di pagamento, la mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, per omessa indicazione dei termini, autorità e modalità per l'impugnazione dell'atto impugnato;
nullità dell'atto per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi, prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento, l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_2
carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolarità della notifica Controparte_1
delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e, pertanto, la decadenza dall'impugnazione delle stesse, ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni rivolte avverso l'intimazione di pagamento opposta essendo atto a contenuto predeterminato e vincolato, che il criterio di calcolo degli interessi è stabilito dalla legge,e che la prescrizione non è maturata essendo stata interrotta dai seguenti atti:
intimazione di pagamento n. 09420129005749741000, notificata il 05.04.2012;
sollecito di pagamento n. 09420149002746413000 del 10.06.2014;
intimazione di pagamento n. 09420169004151378000, notificata il 04.04.2016;
intimazione di pagamento n. 09420229000994124000, notificata il 28.05.2022;
e, comunque per la sospensione della prescrizione nel periodo Covid19.
In corso di causa, parte ricorrente è stata invitata a depositare la prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di incompetenza emessa dal tribunale di Reggio Calabria.
Parte ricorrente ha ridepositato la prova della comunicazione consegnata all' ed accettata dal CP_2
sistema, da dove non risulta neppure inviata la comunicazione alla parte ricorrente.
Essendo stata emessa l'ordinanza di incompetenza territoriale il 19 maggio 2023 e non essendo stata eccepita la sua mancata notifica, la riassunzione deve considerarsi intempestiva perché effettuata oltre il termine assegnato con l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria.
La riassunzione non può essere valutata neppure come nuova causa in quanto la riassunzione è stata notificata solo ai difensori delle parti costituite innanzi al Tribunale di Reggio Calabria e non alle parti personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite si compensano tra le parti in quanto le parti resistenti non hanno depositato documentazione idonea a dimostrare l'attualità dell'obbligo di pagamento dei contributi richiesti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara parte ricorrente decaduta dalla riassunzione della causa iniziata innanzi al tribunale di Reggio Calabria avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000994124000, comunicata in data 28.05.2022;
2. Spese compensate.
Palmi, 17 settembre 2024
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio