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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3107/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio DI e Parte_1
UL DI, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Concetta CP_1
Petrillo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver contratto patologia asbestosica a causa dell'attività lavorativa svolta in qualità di vigilante ed addetto alla sicurezza, con esposizione prolungata a fibre di amianto, polveri tossiche e sostanze cancerogene, presso il cantiere navale Fincantieri di Castellammare di Stabia (Na) dal 1974 al 1985, prima alle dipendenze di una ditta operante in subappalto e poi direttamente della Fincantieri spa, come si evinceva dall'estratto conto previdenziale versato in atti;
in data 05.06.2018, il ricorrente provvedeva ad inoltrare domanda di riconoscimento della malattia professionale;
l' con provvedimento del 11.08.2018, gli comunicava il riconoscimento della CP_1 pleuropatia asbestosica con danno biologico pari al 4%; in data 20.07.2020, il ricorrente provvedeva ad inoltrare istanza di aggravamento della malattia professionale all' l' , con provvedimento del 06.01.2023, gli comunicava CP_1 CP_2 il rigetto dell'istanza di aggravamento, confermando la precedente quantificazione del danno biologico nella misura del 4%; il ricorrente spiegava opposizione amministrativa al provvedimento dell' ma l' confermava la precedente CP_1 CP_2 valutazione.
Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni, previo espletamento di CTU medico legale:
“a) accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Parte_2 professionale di cui in narrativa, presenta un grado di inabilità pari quantomeno al 6
%, per le motivazioni di cui al presente ricorso, o una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; b) per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in CP_1 favore del Sig. dell'indennizzo da inabilità permanente nella misura Pt_1 quantomeno pari al 6%, o nella percentuale maggiore che risulterà in corso di causa, oltre arretrati maturati dalla data della domanda di aggravamento del 27.09.2022 e/o dalla diversa data risultante di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e sino ad effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con clausola di attribuzione.”
Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda, ha chiesto il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271/25, ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000, è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva, è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Nel merito, il c.t.u. nominato da questo Tribunale, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Pleuropatia asbestosica…Con riferimento alle indicazioni tabellari di cui al D.L.vo 38/2000 (danno biologico in ambito ) la voce menomativa di CP_1 interesse è il Codice 331 che contempla i casi di danno anatomico (a tipo placche pleuriche) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, valutabile fino al 5% di danno biologico. Considerata anche la tipologia delle mansioni, la durata dell'esposizione, l'assenza di documentato danno funzionale di natura asbestosica, appare tecnicamente corretta la valutazione del 4% per danno anatomico (pleuropatia asbestosica) operata da in fase amministrativa.”. CP_1
In ragione della percentuale di menomazione all'integrità psicofisica il ricorrente non ha diritto ad alcun indennizzo per danno biologico. Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise. Tenuto conto delle questioni trattate e delle differenti conclusioni espresse in sede di consulenza di parte che possono aver ragionevolmente indotto parte ricorrente alla lite, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Torre Annunziata, l'11.11.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa OS Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OS Molè, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3107/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio DI e Parte_1
UL DI, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Concetta CP_1
Petrillo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver contratto patologia asbestosica a causa dell'attività lavorativa svolta in qualità di vigilante ed addetto alla sicurezza, con esposizione prolungata a fibre di amianto, polveri tossiche e sostanze cancerogene, presso il cantiere navale Fincantieri di Castellammare di Stabia (Na) dal 1974 al 1985, prima alle dipendenze di una ditta operante in subappalto e poi direttamente della Fincantieri spa, come si evinceva dall'estratto conto previdenziale versato in atti;
in data 05.06.2018, il ricorrente provvedeva ad inoltrare domanda di riconoscimento della malattia professionale;
l' con provvedimento del 11.08.2018, gli comunicava il riconoscimento della CP_1 pleuropatia asbestosica con danno biologico pari al 4%; in data 20.07.2020, il ricorrente provvedeva ad inoltrare istanza di aggravamento della malattia professionale all' l' , con provvedimento del 06.01.2023, gli comunicava CP_1 CP_2 il rigetto dell'istanza di aggravamento, confermando la precedente quantificazione del danno biologico nella misura del 4%; il ricorrente spiegava opposizione amministrativa al provvedimento dell' ma l' confermava la precedente CP_1 CP_2 valutazione.
Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni, previo espletamento di CTU medico legale:
“a) accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della malattia Parte_2 professionale di cui in narrativa, presenta un grado di inabilità pari quantomeno al 6
%, per le motivazioni di cui al presente ricorso, o una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; b) per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in CP_1 favore del Sig. dell'indennizzo da inabilità permanente nella misura Pt_1 quantomeno pari al 6%, o nella percentuale maggiore che risulterà in corso di causa, oltre arretrati maturati dalla data della domanda di aggravamento del 27.09.2022 e/o dalla diversa data risultante di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e sino ad effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con clausola di attribuzione.”
Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda, ha chiesto il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 271/25, ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000, è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva, è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Nel merito, il c.t.u. nominato da questo Tribunale, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Pleuropatia asbestosica…Con riferimento alle indicazioni tabellari di cui al D.L.vo 38/2000 (danno biologico in ambito ) la voce menomativa di CP_1 interesse è il Codice 331 che contempla i casi di danno anatomico (a tipo placche pleuriche) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, valutabile fino al 5% di danno biologico. Considerata anche la tipologia delle mansioni, la durata dell'esposizione, l'assenza di documentato danno funzionale di natura asbestosica, appare tecnicamente corretta la valutazione del 4% per danno anatomico (pleuropatia asbestosica) operata da in fase amministrativa.”. CP_1
In ragione della percentuale di menomazione all'integrità psicofisica il ricorrente non ha diritto ad alcun indennizzo per danno biologico. Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise. Tenuto conto delle questioni trattate e delle differenti conclusioni espresse in sede di consulenza di parte che possono aver ragionevolmente indotto parte ricorrente alla lite, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Torre Annunziata, l'11.11.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa OS Molè