Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 812
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte rileva che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene al di fuori del sistema concessorio. La normativa è stata ritenuta conforme alla Costituzione e al diritto UE, escludendo discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri. La solidarietà tra ricevitoria e bookmaker è stata confermata, con possibilità di traslazione dell'imposta.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    La Corte ribadisce che l'imposta unica è dovuta anche da operatori non concessionari e che la normativa non discrimina gli operatori esteri. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'equiparazione ai fini tributari del gestore per conto terzi al gestore per conto proprio non sia irragionevole.

  • Rigettato
    Imposta Unica dal 2016 come imposta diretta calcolata sui ricavi

    La Corte ritiene che la normativa invocata dalla ricorrente (L. 208/2015) si applichi agli operatori legali inseriti nel sistema concessorio e collegati al totalizzatore nazionale. Per gli operatori non collegati, come la ricorrente, si applica la normativa precedente (L. 190/2014), basata su un imponibile forfetario.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto comunitario e principi costituzionali

    La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE e della Corte Costituzionale che esclude la discriminazione e conferma la legittimità dell'imposta unica anche per operatori esteri, purché l'imposta sia applicata a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e prevenzione di infiltrazioni criminali giustificano eventuali restrizioni.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata emissione dello schema di atto ex art. 6-bis L. 212/2000

    La Corte rileva che gli avvisi di accertamento sono stati emessi in data antecedente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 6-bis L. 212/2000 (30/04/2024), pertanto si applica la normativa previgente che garantiva comunque la possibilità di presentare memorie difensive avverso il PVC notificato.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8 d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 3, l. 212/2000, inerenti all'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di incertezza normativa, poiché la mancanza di concessione ad operare la raccolta di scommesse sul territorio italiano rende dovuta l'imposta unica. La normativa è chiara nel richiedere la concessione per l'esercizio legale dell'attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 812
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 812
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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