Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1059/2021 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 27/03/2025, alle ore 11.31, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Perrone Parte_1 per 'Avv. Mauro Spitale Controparte_1
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
il Presidente di Sezione ordina la discussione orale della causa;
Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Con atto di citazione del 5/2/2021, notificato il 27/2/2021, nato Parte_1
a Messina il 02.12.1965, proponeva appello avverso la sentenza n. 375/2020 resa dal Giudice di Pace di Messina, in data 10/7/2020, depositata il 7/9/2020, che aveva rigettato le domande proposte dallo stesso. L'odierno appellante deduceva di aver in data 24/2/2015 acquistato presso la concessionaria l'autocarro Fiat Doblò Cargo Tg. CN668JD, al prezzo di € Controparte_1
1.000,00; allegava che, dopo alcuni giorni dall'acquisto, il veicolo aveva registro vari problemi meccanici e, più nel dettaglio, un problema alla pompa di iniezione del gasolio che rendeva necessario l'intervento di un'officina meccanica che per la riparazione aveva chiesto la somma di € 3.503,95; ciò dedotto e premesso, facendo leva sulla pretesa esistenza di vizi occulti della cosa compravenduta, l'appellante si doleva della violazione e della falsa applicazione degli artt. 129 e 130 del D.Lgs 206/05; chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, la condanna dell'appellato al rimborso della somma richiesta dall'officina meccanica e l'ammissione dei mezzi istruttori. Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Messina, S.S. 114 Km. 5,200 Pistunina, la quale chiedeva il rigetto dell'appello; in funzione del chiesto rigetto argomentava che parte appellante aveva violato il divieto dello ius novorum in merito alle domande e alle eccezioni avanzate, che il aveva Parte_1 consapevolmente acquistato un veicolo usato, secondo la formula visto e piaciuto, evincibile pagina1 di 4
essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
essere fornito, infine, con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita;
la stessa norma indica come presupposti (oggettivi) della “conformità del bene” essere il bene idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
ed essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta. Il successivo art. 130, comma 4 del T.U. citato, dispone che “non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita”. L'art. 135 bis del T.U. citato stabilisce che “salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
pagina2 di 4 Nel caso in esame il malfunzionamento lamentato dal alla pompa di Parte_1 iniezione del gasolio si è manifestato entro un anno dalla consegna, sicché deve presumersi che esistesse già a tale data;
tuttavia, nel caso di auto usate, bisogna prestare attenzione al fatto che le disposizioni su citate si applicano “alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”; im altri termini, diviene decisivo il concetto di “usura del bene in relazione al tempo del pregresso utilizzo” e di difetto non derivante dall'uso normale della cosa. Nella fattispecie in esame è ragionevole affermare la piena compatibilità tra il denunziato malfunzionamento della pompa di iniezione con i limiti prestazionali e difetti funzionali “, strettamente dipendenti dal pregresso utilizzo e alla normale usura” quindi, preesistenti alla consegna del bene usato, accettati dal cliente con la sottoscrizione di una scrittura privata (come nel caso in ispecie), peraltro disconosciuta solo in maniera assai generica dall'attore e odierno appellante;
oppure ancora è ragionevole affermare la piena compatibilità tra il denunziato malfunzionamento della pompa di iniezione con il normale uso
(e la normale usura) del bene in relazione al tempo del pregresso utilizzo (14 anni, dato invero pacifico) rapportato, ancora, al chilometraggio del veicolo (oltre 231.000 km, dato parimenti pacifico), invero specificamente indicati nella scrittura di vendita;
va escluso, allora, che ricorra u difetto di conformità legittimante la tutela invocata dall'appallante; né può tacersi il fatto che il teste ha dichiarato, innanzi al Giudice di prime cure, che il veicolo Tes_1 ceduto al era destinato alla rottamazione, circostanza – effettivamente Parte_1 non menzionata nella scrittura intercorsa tra le parti - che offre, però, in uno al prezzo quasi vile convenuto per la cessione del bene (pari ad euro 1.000,00), una chiave di lettura delle condizioni complessive del bene compravenduto ben note all'acquirente; in altri termini, e massimamente sintetizzando, il problema meccanico denunziato (il malfunzionamento della pompa di iniezione del gasolio) dall'odierno appellante, lungi dal costituire in difetto di conformità rilevante ai sensi del T.U. citato ovvero un vizio occulto taciuto dal venditore ovvero non riscontrabile ad un primo esame dall'acquirente (rilevante ex art. 1490 c.c.), deve ritenersi sia correlato al semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso invero immatricolato già da vari lustri e con un bagaglio di Km percorsi assai consistente;
ciò che esclude, giova rimarcarlo, sia l'applicazione del T.U. come invocato dall'appellante, sia l'applicazione delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate (art. 1490 c.c.) L'appello va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 (scaglione di valore: fino ad euro 5.000,00), tenuto conto della semplicità e della immediatezza della questione dirimente, fattore che giustifica la riduzione pressoché ai minimi degli importi medi per ciascuna fase (fase studio: 213,00; fase introduttiva: 213,00; fase decisionale: 426,00). Devono ritenersi assorbite nelle superiori considerazioni tutte le residue questioni. Il contributo unificato per l'ipotesi della soccombenza dell'appallante La parte appellante soccombente è tenuta a pagare il doppio del contributo unificato ex art. 13 del D.P.R. 115/2022
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'appello; conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
pagina3 di 4 3) si dà atto che sussistono i presupposti per esigere dall'appellante il doppio del contributo unificato. Così deciso in Messina, il 27.3.2025 Il Presidente di sezione
Dott. U. Scavuzzo
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