Versione
9 luglio 1971
9 luglio 1971
Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare".
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare".
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- 1. Risoluzione del 19/04/1983 n. 300145 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 19 aprile 1983 · 4.520505
[…] certificati, i documenti ed i ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita\'. Inoltre l\'art. 8 della legge 11 maggio 1971, n. 390, sostitutivo del 1 comma dell\'art. 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, stabilisce che l\'imposta di bollo sulle autenticazioni di firme non e\' dovuta quando per le leggi
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