Articolo 8 della Legge 11 maggio 1971, n. 390
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 luglio 1971
Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare".
Entrata in vigore il 9 luglio 1971
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