Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e' apposta la firma da legalizzare".