TRIB
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/10/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
RG n. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 292/2024 promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.01.1995, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Basile con domicilio eletto nel suo studio in Avezzano, Via Emilia
n. 14 come da procura in calce al ricorso;
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
16.05.1994 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano alla Via Veneto n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Virginia
Buonavolontà e Pamela Di Pasquale che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Le parti, con accordo depositato il 25.9.2024, chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in riferimento al figlio minore Per_1
nato fuori dal matrimonio, alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
“Sull'affidamento: il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza/domicilio della madre;
Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni Per_1 infrasettimanali dalle ore 17,00 sino alle ore 21,30; potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio minore a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola, ovvero dalle ore 13,30 durante il Per_1 periodo non scolastico, di venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio per 5 Per_1 giorni consecutivi avendo cura di alternare negli anni la vigilia di Natale con il giorno di Natale
e la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno;
tutte le festività Pasquali saranno trascorse, ad anni alterni, da ciascun genitore con il figlio;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
il giorno del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre ed il giorno di ogni altra festività nazionale saranno trascorsi da ciascun genitore con il figlio ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà o della mamma anche se dovessero capitare in giorni di permanenza presso l'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
il giorno del proprio compleanno il minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, il minore starà con la madre a pranzo e con il papà a cena,
l'anno successivo viceversa;
Sull'assegno di mantenimento: il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio di € 300,00 (trecento/00) Per_1 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il “Protocollo
d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie” del Tribunale di Avezzano, saranno
2 concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
Sui rapporti tra le parti: entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza del minore quando si allontaneranno dal domicilio abituale per più di due giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello del figlio minore e dei documenti equipollenti.
Compensate tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.12 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
affinché il Tribunale di Avezzano adottasse i provvedimenti necessari
[...] nell'interesse del figlio minore nato fuori dal matrimonio, alle Persona_1 condizioni di cui al libello introduttivo e precisamente chiedendo: conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Via A. De Gasperi n. 6; mantenimento di euro 400,00 mensili in capo al padre ed al 50% le spese straordinarie;
Il ricorrente si è costituito in giudizio condividendo la necessità di stabilire delle condizioni per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, chiedendo: affido condiviso tra i genitori;
collocazione prevalente del minore presso la residenza/domicilio della madre;
mantenimento del figlio a carico del padre di euro € 300,00 mensili già consensualmente determinato dalle parti e così corrisposto sino ad ora;
adozione per le spese straordinarie relative al minore il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano.
All'udienza del 1 ottobre 2024, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti ed i loro rispettivi difensori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo tra le parti su tutte le condizioni depositate telematicamente in data 25.9.2024.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo peraltro le parti rinunciato a termini per scritti difensivi.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale oggetto di accordo tra le parti siano congrue alla luce della documentazione
3 depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede ed omologate;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Paolo Lepidi dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 292/2024 promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.01.1995, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Basile con domicilio eletto nel suo studio in Avezzano, Via Emilia
n. 14 come da procura in calce al ricorso;
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
16.05.1994 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano alla Via Veneto n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Virginia
Buonavolontà e Pamela Di Pasquale che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Le parti, con accordo depositato il 25.9.2024, chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in riferimento al figlio minore Per_1
nato fuori dal matrimonio, alle seguenti
[...]
CONDIZIONI
“Sull'affidamento: il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza/domicilio della madre;
Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni Per_1 infrasettimanali dalle ore 17,00 sino alle ore 21,30; potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio minore a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola, ovvero dalle ore 13,30 durante il Per_1 periodo non scolastico, di venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio per 5 Per_1 giorni consecutivi avendo cura di alternare negli anni la vigilia di Natale con il giorno di Natale
e la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno;
tutte le festività Pasquali saranno trascorse, ad anni alterni, da ciascun genitore con il figlio;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
il giorno del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1 novembre, del 8 dicembre ed il giorno di ogni altra festività nazionale saranno trascorsi da ciascun genitore con il figlio ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà o della mamma anche se dovessero capitare in giorni di permanenza presso l'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
il giorno del proprio compleanno il minore lo trascorrerà preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, il minore starà con la madre a pranzo e con il papà a cena,
l'anno successivo viceversa;
Sull'assegno di mantenimento: il sig. corrisponderà alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio di € 300,00 (trecento/00) Per_1 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il “Protocollo
d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie” del Tribunale di Avezzano, saranno
2 concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
Sui rapporti tra le parti: entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza del minore quando si allontaneranno dal domicilio abituale per più di due giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello del figlio minore e dei documenti equipollenti.
Compensate tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.12 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
affinché il Tribunale di Avezzano adottasse i provvedimenti necessari
[...] nell'interesse del figlio minore nato fuori dal matrimonio, alle Persona_1 condizioni di cui al libello introduttivo e precisamente chiedendo: conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Via A. De Gasperi n. 6; mantenimento di euro 400,00 mensili in capo al padre ed al 50% le spese straordinarie;
Il ricorrente si è costituito in giudizio condividendo la necessità di stabilire delle condizioni per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, chiedendo: affido condiviso tra i genitori;
collocazione prevalente del minore presso la residenza/domicilio della madre;
mantenimento del figlio a carico del padre di euro € 300,00 mensili già consensualmente determinato dalle parti e così corrisposto sino ad ora;
adozione per le spese straordinarie relative al minore il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Avezzano.
All'udienza del 1 ottobre 2024, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti ed i loro rispettivi difensori hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo tra le parti su tutte le condizioni depositate telematicamente in data 25.9.2024.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione avendo peraltro le parti rinunciato a termini per scritti difensivi.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale oggetto di accordo tra le parti siano congrue alla luce della documentazione
3 depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede ed omologate;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Paolo Lepidi dott. Leopoldo Sciarrillo
4