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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14769/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. Mazzocchi n. 37, presso lo studio legale dell'avv. Aldo Gagliotta, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli alla via P. Nenni n. 36, presso lo studio dell'avv. Vicenzo Del Core, da cui è rappresentata e difesa
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accertamento del diritto alle spettanze retributive allegate, con conseguente condanna al pagamento delle differenze risultanti dai conteggi allegati al ricorso. Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato con inquadramento full-time nel livello 1 CCNL alle dipendenze della resistente dal 09/05/19 al 19/07/23;
b) Che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni volontarie;
c) Di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 19.00, con un'ora di pausa pranzo;
d) Di aver percepito una somma pari € 1.600,00 mensili, di cui solo €1.300,00 risultavano dalle buste paga.
e) Di essere stato inquadrato in un livello inferiore rispetto a quello spettante in base alle mansioni svolte;
f) Di aver maturato differenze retributive.
Ritualmente citata in giudizio, si è costituita la resistente chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni e, più in generale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Completata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione, con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto da parte ricorrente.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 te c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
In via preliminare deve in questa sede ribadirsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni per una somma totale di €787,00; trattandosi di una domanda riconvenzionale andava proposta,
a pena di decadenza, nelle forme di cui all'art. 418 c.p.c. (ossia con formulazione di espressa istanza di fissazione di nuova udienza), il che non è stato fatto nel caso di specie.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 7 Parte ricorrente ha proposto nel presente giudizio domanda al fine di vedersi accertato il rapporto ininterrotto di lavoro per la società resistente, a condizioni differenti rispetto a quelle del contratto di lavoro, per il periodo dedotto e per l'effetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive a titolo anche di straordinari e di trattamento di fine rapporto;
ha inoltre chiesto il pronunciarsi ordinanza immediatamente esecutiva di pagamento per il TFR maturato e risultante dalle buste paga depositate.
Procedendo secondo un ordine logico, la prima causale delle differenze retributive richieste è relativa allo svolgimento di mansioni superiori.
In relazione alla domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché “il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Tribunale Roma sez. lav.,
17/07/2020, n.4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse
Pag. 3 di 7 determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.
In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che “in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi” (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n.1657).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente non ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese. Parte ricorrente, infatti, si limita ad affermare di aver diritto all'inquadramento nel livello III° o V° e non nel livello I: il mero riferimento agli inquadramenti di cui si chiede il riconoscimento, infatti, non può dirsi sufficiente perché non evidenzia gli elementi che secondo la prospettazione di parte ricorrente determinerebbero il maggiore inquadramento richiesto.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata a fronte della grave carenza in punto di allegazione.
Pag. 4 di 7 Anche con riferimento allo svolgimento dell'attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro si deve ritenere non raggiunta la prova per l'ottenimento della retribuzione straordinaria.
In tal senso, alcuno spunto probatorio utile può trarsi, innanzitutto dalla deposizione del teste il quale ha lavorato per la resistente dall'aprile 2018 fino al Testimone_1
mese di giugno 2023. Il teste con riferimento con riferimento a tale circostanza nulla ha saputo riferire (“Io per la resistente ho lavorato su svariati cantieri e lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00, con una pausa dalle 12.00 alle 13.00. Il ricorrente lavorava come autista di camion e quindi girava per diversi cantieri. Non so riferire orari precisi in cui lo vedevo.”). Anche il testimone ha Testimone_2 confermato l'orario di lavoro sui cantieri della società, avendo affermato “Lavoro dal lunedì al venerdì alle 8.00 alle 17.00, con una pausa dalle 12.00 alle 13.00. Non mi è mai capitato di lavorare il sabato … Il ricorrente aveva il mio stesso orario di lavoro”.
Alcuno spunto probatorio utile può trarsi neppure con riferimento alle dichiarazioni rese dall'altro teste, , il quale ha reso delle dichiarazioni generiche circa la Tes_3
ricostruzione dei fatti in causa, oltre ad aver affermato di esser stato presente solo saltuariamente presso la società convenuta (“facevo lavori saltuari per la giornata dove trovato e poteva capitare di lavorare per il ricorrente. Non conosco l'orario di lavoro del ricorrente presso la resistente, ma posso dire che mi capitava con una frequenza elevata, posso dire quasi tutti i giorni, di andarlo a prendere a lavoro e questo perché io mi trovavo a casa loro e la mia fidanzata mi chiedeva di andare a prendere il padre.”).
Sfornita di prova deve ritenersi anche la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, che il ricorrente ha – per vero molto genericamente – radicato proprio nel mancato riconoscimento dei diritti richiesti con il presente giudizio e che non hanno ricevuto un riscontro probatorio. Ne deriva che anche la richiesta indennità di mancato preavviso non può essere riconosciuta.
Da ultimo, poi, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto nella misura richiesta dal ricorrente, in quanto determinata dal riconoscimento delle ulteriori spettanze retributive, rigettate nel
Pag. 5 di 7 presente giudizio. Quanto al TFR dovuto sulla base delle spettanze contrattuali, invece, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte resistente, infatti, ha dimostrato l'avvenuto pagamento del TFR con bonifico disposto in data 13/02/2024 (cfr. contabile bonifico saldo TFR allegato in ricorso).
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese di lite vengono compensate tra le parti a fronte della reciproca soccombenza derivante dal rigetto del ricorso e dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto al TFR, a fronte del pagamento avvenuto solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
- Dichiara cessata la materia del contendere quanto al Trattamento di Fine
Rapporto;
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi,
Aversa, 17/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14769/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. Mazzocchi n. 37, presso lo studio legale dell'avv. Aldo Gagliotta, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli alla via P. Nenni n. 36, presso lo studio dell'avv. Vicenzo Del Core, da cui è rappresentata e difesa
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accertamento del diritto alle spettanze retributive allegate, con conseguente condanna al pagamento delle differenze risultanti dai conteggi allegati al ricorso. Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato con inquadramento full-time nel livello 1 CCNL alle dipendenze della resistente dal 09/05/19 al 19/07/23;
b) Che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni volontarie;
c) Di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 19.00, con un'ora di pausa pranzo;
d) Di aver percepito una somma pari € 1.600,00 mensili, di cui solo €1.300,00 risultavano dalle buste paga.
e) Di essere stato inquadrato in un livello inferiore rispetto a quello spettante in base alle mansioni svolte;
f) Di aver maturato differenze retributive.
Ritualmente citata in giudizio, si è costituita la resistente chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni e, più in generale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Completata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione, con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto da parte ricorrente.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 te c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
In via preliminare deve in questa sede ribadirsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni per una somma totale di €787,00; trattandosi di una domanda riconvenzionale andava proposta,
a pena di decadenza, nelle forme di cui all'art. 418 c.p.c. (ossia con formulazione di espressa istanza di fissazione di nuova udienza), il che non è stato fatto nel caso di specie.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 7 Parte ricorrente ha proposto nel presente giudizio domanda al fine di vedersi accertato il rapporto ininterrotto di lavoro per la società resistente, a condizioni differenti rispetto a quelle del contratto di lavoro, per il periodo dedotto e per l'effetto la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive a titolo anche di straordinari e di trattamento di fine rapporto;
ha inoltre chiesto il pronunciarsi ordinanza immediatamente esecutiva di pagamento per il TFR maturato e risultante dalle buste paga depositate.
Procedendo secondo un ordine logico, la prima causale delle differenze retributive richieste è relativa allo svolgimento di mansioni superiori.
In relazione alla domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché “il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Tribunale Roma sez. lav.,
17/07/2020, n.4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse
Pag. 3 di 7 determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.
In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che “in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi” (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n.1657).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente non ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese. Parte ricorrente, infatti, si limita ad affermare di aver diritto all'inquadramento nel livello III° o V° e non nel livello I: il mero riferimento agli inquadramenti di cui si chiede il riconoscimento, infatti, non può dirsi sufficiente perché non evidenzia gli elementi che secondo la prospettazione di parte ricorrente determinerebbero il maggiore inquadramento richiesto.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata a fronte della grave carenza in punto di allegazione.
Pag. 4 di 7 Anche con riferimento allo svolgimento dell'attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro si deve ritenere non raggiunta la prova per l'ottenimento della retribuzione straordinaria.
In tal senso, alcuno spunto probatorio utile può trarsi, innanzitutto dalla deposizione del teste il quale ha lavorato per la resistente dall'aprile 2018 fino al Testimone_1
mese di giugno 2023. Il teste con riferimento con riferimento a tale circostanza nulla ha saputo riferire (“Io per la resistente ho lavorato su svariati cantieri e lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00, con una pausa dalle 12.00 alle 13.00. Il ricorrente lavorava come autista di camion e quindi girava per diversi cantieri. Non so riferire orari precisi in cui lo vedevo.”). Anche il testimone ha Testimone_2 confermato l'orario di lavoro sui cantieri della società, avendo affermato “Lavoro dal lunedì al venerdì alle 8.00 alle 17.00, con una pausa dalle 12.00 alle 13.00. Non mi è mai capitato di lavorare il sabato … Il ricorrente aveva il mio stesso orario di lavoro”.
Alcuno spunto probatorio utile può trarsi neppure con riferimento alle dichiarazioni rese dall'altro teste, , il quale ha reso delle dichiarazioni generiche circa la Tes_3
ricostruzione dei fatti in causa, oltre ad aver affermato di esser stato presente solo saltuariamente presso la società convenuta (“facevo lavori saltuari per la giornata dove trovato e poteva capitare di lavorare per il ricorrente. Non conosco l'orario di lavoro del ricorrente presso la resistente, ma posso dire che mi capitava con una frequenza elevata, posso dire quasi tutti i giorni, di andarlo a prendere a lavoro e questo perché io mi trovavo a casa loro e la mia fidanzata mi chiedeva di andare a prendere il padre.”).
Sfornita di prova deve ritenersi anche la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, che il ricorrente ha – per vero molto genericamente – radicato proprio nel mancato riconoscimento dei diritti richiesti con il presente giudizio e che non hanno ricevuto un riscontro probatorio. Ne deriva che anche la richiesta indennità di mancato preavviso non può essere riconosciuta.
Da ultimo, poi, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto nella misura richiesta dal ricorrente, in quanto determinata dal riconoscimento delle ulteriori spettanze retributive, rigettate nel
Pag. 5 di 7 presente giudizio. Quanto al TFR dovuto sulla base delle spettanze contrattuali, invece, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte resistente, infatti, ha dimostrato l'avvenuto pagamento del TFR con bonifico disposto in data 13/02/2024 (cfr. contabile bonifico saldo TFR allegato in ricorso).
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Le spese di lite vengono compensate tra le parti a fronte della reciproca soccombenza derivante dal rigetto del ricorso e dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto al TFR, a fronte del pagamento avvenuto solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
- Dichiara cessata la materia del contendere quanto al Trattamento di Fine
Rapporto;
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi,
Aversa, 17/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 7 di 7