TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg 1722/2019 avente ad oggetto: LESIONE
PERSONALE, riservata in decisione all'udienza del 05.10.2024 promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mauro Testa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scauri, Via G.
Marconi, 54.
ATTORE
CONTRO
, residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 Controparte_2 pagina 1 di 10 rappresentata e difesa (C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in Sora, Via Tuzj, presso lo studio degli Controparte_3
avvocati Gianpiero e Maurizio Quadrini.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del sig. _1
, proprietario e conducente dell'autovettura Hyundai 120 tg. EC199RA in ordine
[...]
al sinistro così descritto nella esposizione, 2.per L'effetto condannarsi la
[...]
, in persona del legale rappresentante pt. al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore delle seguenti somme: € 28.000.00 per spese odontoiatriche presenti e future;
€ 14.208,25 (LP- ITT- ITP): € 4.688,72 per danno morale e così in Totale € 46,896,97, o
per quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa a
mezzo di CTU a nominarsi. Il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
4. con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte convenuta: “Piaccia al Tribunale, sig. Giudice, contrariis reiectis, previo
riconoscimento della congruità della somma di € 5.800,00 offerta ed incassata
dall'attore, rigettare la domanda attorea, così come formulata, poiché inammissibile e
destituita di qualsiasi fondamento sia in fatto, che in diritto, nonché chiaramente
speculativa. Vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 10 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, citava Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sig. e la compagnia assicuratrice _1
, per sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 05.09.2018 in Castelforte
(LT).
A sostegno della domanda l'attore deduceva quanto segue:
1) il giorno 05.09.2018 veniva coinvolto in un incidente stradale, in località Castelforte,
mentre percorreva Via delle Terme, in direzione marcia da Castelforte verso Suio di
Castelforte, a bordo dello scooter Piaggio Liberty 125 tg. DN3632, di proprietà del Sig.
Parte_2
2) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, collideva con l'auto Hyundai 120
tg EC199 RA di proprietà e condotta dal Sig. ; _1
3) nello specifico mentre percorreva la via delle Terme, urtava contro l'auto del Sig.
, il quale provenendo dall'opposta direzione di marcia del motociclo, _1
eseguiva una manovra di svolta a sinistra, al fine di immettersi nella propria abitazione,
omettendo di concedere la precedenza;
4) a seguito dell'urto avvenuto contro la fiancata laterale destra dell'autovettura, cadeva a terra riportando lesioni personali, pertanto, veniva condotto presso il PS dell'Ospedale
di Formia, ove gli veniva diagnosticato: “trauma cranico-facciale non commotivo-
frattura parziale incisivi centrali superiori-contusione distorsione ginocchio sx e vasta pagina 3 di 10 FLC ginocchio sx- FLC gamba sx- contusioni multiple-escoriazioni multiple” con una prognosi iniziale di gg. 15”;
5) si sottoponeva a visita odontoiatrica in data 28.09.2018, in tale occasione veniva indicato in un'apposita relazione medica che ai fini del ripristino della funzionalità
occlusale ed estetica degli 11 e 21 incisivi centrali superiori di destra e di sinistra,
occorreva ricorrere all'applicazione di n° 2 elementi provvisori, con successiva riabilitazione protesica in zirconia;
tuttavia, si rendeva necessario anche l'ausilio di un bite e si delineava la circostanza che nel corso della vita avrebbe dovuto procedere alla sostituzione delle protesi ogni 7/10 anni circa.
In virtù di tanto, la parte attrice, avendo riportato postumi permanenti, citava in giudizio il Sig. e la compagnia assicuratrice , per sentire _1 Controparte_2
condannare quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro € 46.898,97, a titolo di risarcimento dei danni ovvero a quella somma maggiore o minore somma da accertarsi a cura del giudicante.
Si costituiva in giudizio la compagnia , la quale contestava Controparte_2
quanto dedotto in giudizio dal Sig. In via preliminare eccepiva Pt_1
l'inammissibilità della domanda attorea, chiedendone il rigetto poiché infondata in fatto e in diritto. Richiedeva inoltre il riconoscimento della congruità della somma di €
5.800,00 offerta ed incassata dall'attore. Specificava infatti che la somma offerta in via stragiudiziale era stata calcolata alla luce della perizia svolta dal proprio medico fiduciario Dott. il quale concludeva il proprio elaborato peritale Persona_1
pagina 4 di 10 in tal modo: IP: 5%, ITT gg.15 ITP gg. 15. Contestava pertanto la pretesa economica dedotta in giudizio, poiché speculativa.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata improponibile ritenendo questo giudicante fondata l'eccezione di improcedibilità per frazionamento del credito.
In linea generale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23726 del 15 novembre
2007), ha avuto modo di affermare il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio",
di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Con ordinanza n. 19608 del 17 giugno 2022, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione della applicabilità, con riferimento alla pluralità di pretese creditorie scaturenti da un unico sinistro stradale, del principio di infrazionabilità
del credito e delle conseguenze della sua violazione. pagina 5 di 10 L'analisi è stata condotta alla stregua della giurisprudenza di legittimità e, in particolare,
proprio dei principi messi a fuoco da Cass. civ., sez. un. n. 4090/2017, che – com'è noto
– ha affermato il principio secondo cui «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti
diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti,
possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie,
oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione,
inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque,
fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se
non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione
della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere
formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».
Il che comporta, con specifico riguardo al frazionamento di pretese creditorie scaturenti da un unico sinistro stradale, che «il danneggiato, che non dimostri di avervi un
interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito
lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il
risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta
aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del
sistema giudiziario», con la precisazione che «non integrano un interesse
oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sole
considerate, né la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno
pagina 6 di 10 anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande
risultanti dal frazionamento, né la semplice ricorrenza di presupposti processuali più
gravosi per l'azione relativa ad una delle componenti del danno, soprattutto in caso di
intervalli temporali modesti» (Cass. n. 8530/2020).
Tanto premesso in via generale va rilevato che nel caso di specie parte attrice ha promosso in relazione allo stesso sinistro due giudizi, il primo dinanzi al Giudice di
Pace introdotto con atto di citazione notificato il 29.11.2018, incardinato al fine di richiedere i danni materiali riportati dal proprio motoveicolo, il secondo costituito dal presente giudizio introdotto con citazione notificata il 20.3.2019, incardinato al fine di richiedere i danni subiti alla persona.
Pur se il fatto generatore delle diverse tipologie di danni richiesti è costituto dal medesimo sinistro, parte attrice ha inteso giustificare l'introduzione del doppio giudizio sulla base del fatto che solo successivamente all'introduzione del primo procedimento dinanzi al GDP si sarebbe consolidato il danno da postumi permanenti, in particolare sostenendo che nel 2019 si procedeva all'asportazione delle viti che erano state posizionate in sede di precedente intervento chirurgico e quindi da tale momento egli era a venuto a conoscenza della misura dei postumi residuati. Invero la tesi non è
condivisibile.
Infatti sia nell'atto di citazione di questo giudizio che nella relazione medico legale di parte a firma del Dr. , nella parte in cui si fa riferimento alle lesioni riportate dal Per_2
nel sinistro del 23/12/07, viene indicato che l'attore riportava una I.T.T. di gg. Pt_3
pagina 7 di 10 50; una I.T.P. al 50% di gg. 40 ed una I.T.P. al 25% di gg.40 ( Cfr. Rigo 11 di Pagg. 3 e
4 Atto di citazione e Doc. n° 4 depositate dall'avversa difesa in via telematica il
19/10/20 ).
Operando quindi la sommatoria dei giorni appena indicati, emerge che il Pt_3
sarebbe clinicamente guarito nell'arco temporale di 110 gg. e quindi in circa 4 mesi dall'evento del 23/12/17 e quindi intorno alla metà di aprile 2018.
Ancora si osserva che tra i documenti prodotti in uno all'atto di citazione, ridepositati nel fascicolo telematico in data 19/10/2020, l'attore ha anche allegato una serie di certificazioni esami RX da lui effettuati presso la Clinica T. Costa in conseguenza dell'incidente per cui è causa.
Tra tali documenti vi è il certificato a firma dell' ortopedico curante dell'attore, Dr.
Parte_
il quale, alla fine del decorso clinico, in data 29/6/18 , attestava che il De Per_3
era “clinicamente guarito con postumi da valutare”.
Né ancora è verosimile che il momento di conoscenza del danno da postumi permanenti possa essere fatto risalire al febbraio 2019 (“… il solo in data 26/2/19 Pt_3
conosceva con precisione gli esiti del danno biologico riportato in quanto doveva
definitivamente togliere le viti applicate, poi effettivamente tolte solo in data 30/4/2019
”).
Infatti, se la conoscenza della misura dei postumi la si ricollega alla rimozione delle viti, va osservato che questa non avveniva nel febbraio 2019 ma, per stessa ammissione pagina 8 di 10 della parte attrice, solo nell'aprile del 2019 e quindi successivamente alla introduzione del presente giudizio (atto di citazione notificato il 20/3/19).
Del resto, è un dato di comune esperienza che la rimozione dei c.d. mezzi di sintesi in elezione, come nel caso di specie ( vale a dire in assenza di complicanze ad essi dovute),
presuppone l'intervenuto buon consolidamento della frattura, con positive ripercussioni funzionali e trofiche, da cui consegue anche la riduzione dei punti del danno biologico,
rispetto a quello accertato in precedenza.
Inoltre come è agevole verificare, la pretesa economica della domanda è stata analiticamente formulata nell'atto di citazione sulla base della relazione di perizia del
Dr. , risalente ai primi di Gennaio del 2019, così come la richiesta economica Per_2
risarcitoria era stata avanzata da controparte nei medesimi termini via Mail in data 21
gennaio del 2019.
Intrinsecamente poco credibile appare quindi la tesi sostenuta dalla parte attrice circa la conoscenza del consolidarsi del danno solo dopo il marzo 2019.
Non essendo dimostrato quindi alcun “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”, e quindi sussistente una ipotesi di abuso dello strumento processuale costituito dal frazionamento del credito, la domanda va dichiarata improponibile.
Tenuto conto che è stata riconosciuta, anche se in parte (75%), la responsabilità della parte convenuta e della compagnia nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, sussistono pagina 9 di 10 giusti motivi per compensare interamente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e , così provvede: _1 Controparte_2
- Dichiara la improponibilità la domanda;
- Spese compensate.
Cassino, 15.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10