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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/10/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 248 del 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria
[...] C.F._2
TO RA ed elettivamente domiciliati come in atti;
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e Pt_2
di scioglimento del matrimonio, celebrato a Vibo Valentia in data 14 agosto
1 2010, e hanno dedotto che dalla loro unione, nel 2010, è nato il figlio
Per_1
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 23 del 2025, depositata in data 22 febbraio
2025, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
****
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 23 del 2025 depositata in data 22 febbraio 2025; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma delle seguenti condizioni: “La dimora coniugale ubicata nel Comune di Vibo Valentia in Via S. Aloe unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_2
in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento 2 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
4/a) Il figlio trascorrerà i giorni con il padre in base ai suoi impegni scolastici, concordando liberamente gli orari secondo le esigenze del ragazzo;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 01 giugno di ogni anno.
5. il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_2
mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad €
200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 248 del 2024 R.G., così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Vibo Valentia, in data
14 agosto 2010, tra e , sopra generalizzati, Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vibo
Valentia, parte I, n. 13, anno 2010);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 248 del 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria
[...] C.F._2
TO RA ed elettivamente domiciliati come in atti;
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e Pt_2
di scioglimento del matrimonio, celebrato a Vibo Valentia in data 14 agosto
1 2010, e hanno dedotto che dalla loro unione, nel 2010, è nato il figlio
Per_1
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Con sentenza non definitiva n. 23 del 2025, depositata in data 22 febbraio
2025, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e, con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
****
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda di divorzio vada accolta in quanto: si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898; sono decorsi i termini di legge dalla sentenza di separazione n. 23 del 2025 depositata in data 22 febbraio 2025; la separazione è perdurata ininterrottamente.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma delle seguenti condizioni: “La dimora coniugale ubicata nel Comune di Vibo Valentia in Via S. Aloe unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_2
in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento 2 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
4/a) Il figlio trascorrerà i giorni con il padre in base ai suoi impegni scolastici, concordando liberamente gli orari secondo le esigenze del ragazzo;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno 01 giugno di ogni anno.
5. il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_2
mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad €
200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 248 del 2024 R.G., così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Vibo Valentia, in data
14 agosto 2010, tra e , sopra generalizzati, Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. per le annotazioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e per le altre incombenze di legge
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vibo
Valentia, parte I, n. 13, anno 2010);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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