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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 898 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati VILLANI EMANUELA (C.F. C.F._2
e ZAVATTA DILETTA ( ), elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in VIA XX SETTEMBRE 11/13, 47030 SAN MAURO PASCOLI, giusta procura del
9.4.2024; attori nei confronti di
(C.F. , non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
con contestuale restituzione del veicolo a spese del convenuto e restituzione del prezzo relativo al valore
[...] del veicolo pari ad € 12.000,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione della consulenza tecnica di parte pari ad € 810,70 ed oltre il
1 risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa dell'inutilizzabilità del veicolo da valutarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agiscono, nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per ottenere la risoluzione del contratto con riconsegna dell'automezzo
[...]
Peugeot Expert, targato GJ964ZZ a spese della controparte e con restituzione del corrispettivo, pari ad € 12.000,00, oltre il risarcimento del danno quantificato in misura pari agli esborsi sostenuti (€ 810,70 quale compenso al perito di parte) e all'ulteriore pregiudizio da valutarsi in via equitativa.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., una volta riscontrata la regolarità della notificazione telematica, la controparte veniva dichiarata contumace ed erano concessi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 19.3.25, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono.
Giova ripercorrere brevemente la vicenda in fatto. sottoscriveva, in data 13.12.2022, la “scrittura privata di vendita di autoveicolo a Parte_1 consumatore”, ad oggetto l'autoveicolo usato, Peugeot Expert targato GJ964ZZ, poi intestato alla compagna, a fronte di un corrispettivo di € 12.000,00 (docc. 1 e 2 attore). Parte_2
Il giorno successivo al ritiro del mezzo questo manifestava una serie di anomalie relative ai sensori di parcheggio posteriori, all'aria condizionata e al riscaldamento, nonché problematiche al pedale della frizione.
e provvedevano a denunciare i vizi richiedendo invano la riparazione al venditore, il Pt_1 Pt_2 quale però adduceva i problemi alla normale usura del veicolo.
A quel punto, in data 29.1.2024, gli stessi affidavano ad , Persona_1 ingegnere industriale, l'incarico di accertare la sussistenza o meno delle problematiche denunciate e, con elaborato in atti, il perito di parte le riscontrava stimando i costi di riparazione in misura di
€ 6.283,48, IVA inclusa, oltre l'importo di riparazione dello stato di ossidazione di alcuni componenti e la cui valutazione necessitava dello smontaggio (doc. 10).
2 Ebbene, la domanda merita accoglimento.
La ricostruzione dei fatti di cui all'atto introduttivo è sorretta a livello documentale;
nello specifico, gli screen-shots delle conversazioni e dei numerosi tentativi di contattare il venditore
(docc. 3, 4) dimostrano sia la denuncia dei vizi sia l'inadempimento della controparte rispetto all'obbligazione di garanzia cui era tenuto.
L'art. 129, commi 2 e 3 del Codice del consumo dispone infatti che, nell'ambito di una compravendita tra venditore e consumatore, il bene debba essere conforme al contratto stipulato sia per quanto concerne i requisiti soggettivi che oggettivi, e pertanto corrispondente alla descrizione, funzionale e durevole, munito di tutte le componenti, idoneo agli scopi e all'utilizzo voluto dal consumatore.
Ai sensi dell'art. 135-bis, qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità del bene, il consumatore avrà diritto ad ottenere alternativamente:
- il ripristino della conformità (mediante sostituzione o riparazione);
- una riduzione proporzionale del prezzo;
- la risoluzione del contratto.
Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la risoluzione viene esclusa laddove il difetto di conformità sia di lieve entità e l'onere di provare tale circostanza è attribuito al venditore.
Il venditore, tuttavia, restava contumace, per cui non forniva alcuna prova contraria rispetto ai fatti allegati dagli attori.
Sebbene la contumacia non possa valutarsi come “ficta confessio”, al Giudice viene comunque riconosciuta la possibilità di desumere eventuali “indizi” che confermino la fondatezza della domanda attorea da elementi esterni rispetto alla mancata costituzione in giudizio (“il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice […] di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte” Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 42035 del 21 dicembre 2021).
Tali indizi si rinvengono nel contegno dimostrato dalla ditta venditrice in occasione dei tentativi di risoluzione stragiudiziale attivati nel corso dei mesi precedenti (doc. 6,7, 8), a cui la convenuta rispondeva in termini generici ed evasivi.
In ogni caso, la sussistenza e rilevanza dei difetti viene provata dall'elaborato peritale in atti.
3 Il consulente di parte infatti espone in maniera chiara, puntuale ed esaustiva le problematiche riscontrate (“avaria per consumo anormale dell'acqua del radiatore, i climatizzazione, malfunzionamento della pompa del pedale della frizione e ritenzione del semiasse sinistro, avaria nel cablaggio dei sensori di parcheggio posteriori”), stimando per la riparazione un costo non inferiore ad € 5.192,96 oltre iva – circa la metà del prezzo versato - a cui aggiungersi “i costi per la necessaria riparazione dello stato di ossidazione della parte bassa, la cui valutazione non è fattibile senza procedere allo smontaggio del veicolo e che ha alte probabilità di essere irreparabile vista la sua apparenza esterna”, riparazione ritenuta doverosa “per pericolosità allo stato attuale per la circolazione” (pag. 42, c.t.p.)
Tali elementi inquadrano il grave inadempimento da parte della ditta venditrice, che permette di accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135-bis e 135-quater del
Codice del Consumo.
Posto quanto sopra, la venditrice sarà tenuta alla restituzione di quanto percepito, oltre ad interessi, in conformità a quanto richiesto in citazione.
La spese per la consulenza di parte, pari ad € 810,70 (doc. 13) vanno ristorati quale danno emergente, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Con particolare riguardo alla componente del danno di cui gli attori chiedono la liquidazione in via equitativa, occorre evidenziare quanto appresso.
La liquidazione del danno per via equitativa differisce completamente dalla c.d. equità sostitutiva che, ai sensi dell'art. 113, c.p.c., accorda al Giudice di Pace il potere di fare giustizia del caso singolo, individuando cioè una regola di equità che possa adattarsi alle particolarità di quanto emerso innanzi a lui.
Diversamente, la c.d. equità integrativa o detta anche correttiva limitatamente alla determinazione del danno è consentita ai sensi dell'art. 1226, c.c.: «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».
In tal senso, la Suprema Corte: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.” (cfr.
Cass., sez. 2, ord. 9.11.2020, n. 25017).
4 Dunque, vanno precisate le ragioni che giustificano la liquidazione del danno ex art. 1226 e 2056
c.c., o meglio, va disegnato il perimetro di tale potere discrezionale.
Secondo un orientamento che si va consolidando, la Corte di cassazione ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno, a norma degli artt. 1226 e 2056, c.c., presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili, nonché l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass., ord. 24.08.2020, n. 17613 conformi Cass., ord.
22.01.2019, n. 1579, Cass., sent. 22.02.2018, n. 4310, Cass., sent. 22.07.2016, n. 15115, Cass., sent.
12.10.2011, n. 20990).
Se, da un lato, l'attore ha dato prova della responsabilità di controparte e dell'esistenza di taluni esborsi, dall'altro lato, l'ulteriore componente risarcitoria è rimasta solo genericamente enunciata senza alcuna indicazione in ordine, o al preciso ammontare, o quantomeno agli elementi indiziari che ne giustificherebbero il ristoro.
Ciò chiarito, va accolta la domanda di risoluzione con le relative statuizioni in ordine alle restituzioni, sia dell'autoveicolo con spese a carico della controparte, sia dell'ammontare del corrispettivo (€ 12.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'acquisto al saldo in conformità alla domanda;
mentre il risarcimento del danno viene accordato in misura pari ad €
810,70.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno rifuse dalla controparte rimasta contumace, in base al valore dichiarato in citazione, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del 13.12.2022, ponendo a carico della controparte convenuta i costi necessari alla restituzione del mezzo in suo favore;
2) condanna al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 dell'importo di € 12.810,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
3) condanna a corrispondere, in favore degli attori, le spese Controparte_1 di lite che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed in € 5.077,00, per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 28 maggio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
5
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 898 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati VILLANI EMANUELA (C.F. C.F._2
e ZAVATTA DILETTA ( ), elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati in VIA XX SETTEMBRE 11/13, 47030 SAN MAURO PASCOLI, giusta procura del
9.4.2024; attori nei confronti di
(C.F. , non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
con contestuale restituzione del veicolo a spese del convenuto e restituzione del prezzo relativo al valore
[...] del veicolo pari ad € 12.000,00, oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione della consulenza tecnica di parte pari ad € 810,70 ed oltre il
1 risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa dell'inutilizzabilità del veicolo da valutarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agiscono, nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per ottenere la risoluzione del contratto con riconsegna dell'automezzo
[...]
Peugeot Expert, targato GJ964ZZ a spese della controparte e con restituzione del corrispettivo, pari ad € 12.000,00, oltre il risarcimento del danno quantificato in misura pari agli esborsi sostenuti (€ 810,70 quale compenso al perito di parte) e all'ulteriore pregiudizio da valutarsi in via equitativa.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., una volta riscontrata la regolarità della notificazione telematica, la controparte veniva dichiarata contumace ed erano concessi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 19.3.25, la causa veniva inoltrata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono.
Giova ripercorrere brevemente la vicenda in fatto. sottoscriveva, in data 13.12.2022, la “scrittura privata di vendita di autoveicolo a Parte_1 consumatore”, ad oggetto l'autoveicolo usato, Peugeot Expert targato GJ964ZZ, poi intestato alla compagna, a fronte di un corrispettivo di € 12.000,00 (docc. 1 e 2 attore). Parte_2
Il giorno successivo al ritiro del mezzo questo manifestava una serie di anomalie relative ai sensori di parcheggio posteriori, all'aria condizionata e al riscaldamento, nonché problematiche al pedale della frizione.
e provvedevano a denunciare i vizi richiedendo invano la riparazione al venditore, il Pt_1 Pt_2 quale però adduceva i problemi alla normale usura del veicolo.
A quel punto, in data 29.1.2024, gli stessi affidavano ad , Persona_1 ingegnere industriale, l'incarico di accertare la sussistenza o meno delle problematiche denunciate e, con elaborato in atti, il perito di parte le riscontrava stimando i costi di riparazione in misura di
€ 6.283,48, IVA inclusa, oltre l'importo di riparazione dello stato di ossidazione di alcuni componenti e la cui valutazione necessitava dello smontaggio (doc. 10).
2 Ebbene, la domanda merita accoglimento.
La ricostruzione dei fatti di cui all'atto introduttivo è sorretta a livello documentale;
nello specifico, gli screen-shots delle conversazioni e dei numerosi tentativi di contattare il venditore
(docc. 3, 4) dimostrano sia la denuncia dei vizi sia l'inadempimento della controparte rispetto all'obbligazione di garanzia cui era tenuto.
L'art. 129, commi 2 e 3 del Codice del consumo dispone infatti che, nell'ambito di una compravendita tra venditore e consumatore, il bene debba essere conforme al contratto stipulato sia per quanto concerne i requisiti soggettivi che oggettivi, e pertanto corrispondente alla descrizione, funzionale e durevole, munito di tutte le componenti, idoneo agli scopi e all'utilizzo voluto dal consumatore.
Ai sensi dell'art. 135-bis, qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità del bene, il consumatore avrà diritto ad ottenere alternativamente:
- il ripristino della conformità (mediante sostituzione o riparazione);
- una riduzione proporzionale del prezzo;
- la risoluzione del contratto.
Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la risoluzione viene esclusa laddove il difetto di conformità sia di lieve entità e l'onere di provare tale circostanza è attribuito al venditore.
Il venditore, tuttavia, restava contumace, per cui non forniva alcuna prova contraria rispetto ai fatti allegati dagli attori.
Sebbene la contumacia non possa valutarsi come “ficta confessio”, al Giudice viene comunque riconosciuta la possibilità di desumere eventuali “indizi” che confermino la fondatezza della domanda attorea da elementi esterni rispetto alla mancata costituzione in giudizio (“il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice […] di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte” Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 42035 del 21 dicembre 2021).
Tali indizi si rinvengono nel contegno dimostrato dalla ditta venditrice in occasione dei tentativi di risoluzione stragiudiziale attivati nel corso dei mesi precedenti (doc. 6,7, 8), a cui la convenuta rispondeva in termini generici ed evasivi.
In ogni caso, la sussistenza e rilevanza dei difetti viene provata dall'elaborato peritale in atti.
3 Il consulente di parte infatti espone in maniera chiara, puntuale ed esaustiva le problematiche riscontrate (“avaria per consumo anormale dell'acqua del radiatore, i climatizzazione, malfunzionamento della pompa del pedale della frizione e ritenzione del semiasse sinistro, avaria nel cablaggio dei sensori di parcheggio posteriori”), stimando per la riparazione un costo non inferiore ad € 5.192,96 oltre iva – circa la metà del prezzo versato - a cui aggiungersi “i costi per la necessaria riparazione dello stato di ossidazione della parte bassa, la cui valutazione non è fattibile senza procedere allo smontaggio del veicolo e che ha alte probabilità di essere irreparabile vista la sua apparenza esterna”, riparazione ritenuta doverosa “per pericolosità allo stato attuale per la circolazione” (pag. 42, c.t.p.)
Tali elementi inquadrano il grave inadempimento da parte della ditta venditrice, che permette di accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135-bis e 135-quater del
Codice del Consumo.
Posto quanto sopra, la venditrice sarà tenuta alla restituzione di quanto percepito, oltre ad interessi, in conformità a quanto richiesto in citazione.
La spese per la consulenza di parte, pari ad € 810,70 (doc. 13) vanno ristorati quale danno emergente, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Con particolare riguardo alla componente del danno di cui gli attori chiedono la liquidazione in via equitativa, occorre evidenziare quanto appresso.
La liquidazione del danno per via equitativa differisce completamente dalla c.d. equità sostitutiva che, ai sensi dell'art. 113, c.p.c., accorda al Giudice di Pace il potere di fare giustizia del caso singolo, individuando cioè una regola di equità che possa adattarsi alle particolarità di quanto emerso innanzi a lui.
Diversamente, la c.d. equità integrativa o detta anche correttiva limitatamente alla determinazione del danno è consentita ai sensi dell'art. 1226, c.c.: «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».
In tal senso, la Suprema Corte: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.” (cfr.
Cass., sez. 2, ord. 9.11.2020, n. 25017).
4 Dunque, vanno precisate le ragioni che giustificano la liquidazione del danno ex art. 1226 e 2056
c.c., o meglio, va disegnato il perimetro di tale potere discrezionale.
Secondo un orientamento che si va consolidando, la Corte di cassazione ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno, a norma degli artt. 1226 e 2056, c.c., presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili, nonché l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass., ord. 24.08.2020, n. 17613 conformi Cass., ord.
22.01.2019, n. 1579, Cass., sent. 22.02.2018, n. 4310, Cass., sent. 22.07.2016, n. 15115, Cass., sent.
12.10.2011, n. 20990).
Se, da un lato, l'attore ha dato prova della responsabilità di controparte e dell'esistenza di taluni esborsi, dall'altro lato, l'ulteriore componente risarcitoria è rimasta solo genericamente enunciata senza alcuna indicazione in ordine, o al preciso ammontare, o quantomeno agli elementi indiziari che ne giustificherebbero il ristoro.
Ciò chiarito, va accolta la domanda di risoluzione con le relative statuizioni in ordine alle restituzioni, sia dell'autoveicolo con spese a carico della controparte, sia dell'ammontare del corrispettivo (€ 12.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'acquisto al saldo in conformità alla domanda;
mentre il risarcimento del danno viene accordato in misura pari ad €
810,70.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno rifuse dalla controparte rimasta contumace, in base al valore dichiarato in citazione, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del 13.12.2022, ponendo a carico della controparte convenuta i costi necessari alla restituzione del mezzo in suo favore;
2) condanna al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 dell'importo di € 12.810,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
3) condanna a corrispondere, in favore degli attori, le spese Controparte_1 di lite che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed in € 5.077,00, per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 28 maggio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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