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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5238/2023
TRIBUNALE DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il GI,
a scioglimento della riserva, vista l'istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente in data 28.4.2025 e reiterata in udienza;
ritenuto che
l'istanza di rimessione in termini non possa trovare accoglimento, essendo del tutto indimostrata la causa di non imputabilità a sé della decadenza in cui la parte è incorsa (art. 153 co. 2 cpc); rilevato che la parte, per sua stessa ammissione, non ha provveduto alla notifica dell'ordinanza presidenziale alla controparte nel termine assegnato dal GI con provvedimento in data 5.2.2025; rilevato che a nulla rileva la successiva notifica tentata dalla ricorrente il 12.5.2025 (cfr. dep. effettuato il 28.5.25), ossia in data successiva alla proposta istanza di rimessione in termini e comunque ben oltre il termine assegnato dal GI;
ritenuto che
il termine assegnato dal GI con provvedimento del 5.2.25 per la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale alla controparte abbia ex lege natura perentoria (art. 291 cpc); ritenuto che l'inosservanza del suddetto termine comporti l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc, estinzione che opera di diritto ex art. 307 co. 4 cpc;
PQM
Respinge l'istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente;
visto l'art. 307 co. 3 e 4 cpc,
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Torino, 31/05/2025
Il Giudice Istruttore
Daniela Culotta
TRIBUNALE DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il GI,
a scioglimento della riserva, vista l'istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente in data 28.4.2025 e reiterata in udienza;
ritenuto che
l'istanza di rimessione in termini non possa trovare accoglimento, essendo del tutto indimostrata la causa di non imputabilità a sé della decadenza in cui la parte è incorsa (art. 153 co. 2 cpc); rilevato che la parte, per sua stessa ammissione, non ha provveduto alla notifica dell'ordinanza presidenziale alla controparte nel termine assegnato dal GI con provvedimento in data 5.2.2025; rilevato che a nulla rileva la successiva notifica tentata dalla ricorrente il 12.5.2025 (cfr. dep. effettuato il 28.5.25), ossia in data successiva alla proposta istanza di rimessione in termini e comunque ben oltre il termine assegnato dal GI;
ritenuto che
il termine assegnato dal GI con provvedimento del 5.2.25 per la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale alla controparte abbia ex lege natura perentoria (art. 291 cpc); ritenuto che l'inosservanza del suddetto termine comporti l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc, estinzione che opera di diritto ex art. 307 co. 4 cpc;
PQM
Respinge l'istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente;
visto l'art. 307 co. 3 e 4 cpc,
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Torino, 31/05/2025
Il Giudice Istruttore
Daniela Culotta