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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 1 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. P.U. N. 145-1/ /2025
Il giudice designato, Dott. Francesco Pipicelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 ccii proposto con ricorso nato/a a Laganadi (RC), il 24/04/1953 C.F. Parte_1
residente in [...] rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura alle liti dall'Avv. FRANCESCA MONICA COCCO, presso il cui studio professionale in
Milano (MI), Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n.1, PEC: Email_1 dichiara di voler eleggere domicilio ed assistito dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016, in persona del Gestore della Crisi Avv. Daniele Portinaro con studio e domicilio professionale in Via
Solferino 7, Milano (MI), PEC Email_2
ricorrente
IN FATTO E DIRITTO
Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii., depositato in data 18.04.2025 per via telematica, la cui motivazione integralmente si richiama;
considerato che
il piano proposto e rimodulato a seguito di integrazioni prevede sia il perdurante versamento dei ratei del mutuo relativo alla casa di abitazione fino a integrale rimborso dello stesso attraverso il versamento delle rate in scadenza extra-piano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 comma 5 cc.ii., sia la messa a disposizione – con il reddito mensilmente percepito depurato dai prelievi per cessioni del quinto, del credito e delegazioni di pagamento divenute inopponibili – e devoluzione ai creditori chirografari di un importo mensile di € 616,28 per 48 mensilità (per un totale di € 29.581,00 nei quattro anni) il che consentirà - quale impegno vincolante ed assicurazione di utilità
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 2 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
promessa - la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e parziale dei creditori chirografari;
rilevato che la proposta formulata prevede quale utilità concreta per la soddisfazione dei creditori, come integrata nell'ultima memoria e relazione integrativa dell'OCC, il seguente piano con le percentuali come di seguito evidenziate:
Creditore Importo Natura credito Avv. Francesca ON 19.595,98 € Privilegio generale CC mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Agenzia Entrate 1.105,10 € Privilegio generale Riscossione mobiliare ex artt. 2752, 2749 e 2778 n. 18 c.c. Comune di Milano 126,00 € Privilegio generale (= 50% di euro 252,00 in mobiliare ex artt. 2752, solido con la moglie) comma 3, e 2778 n. 20 c.c.
Periodo Importo Credito Denominazion Natura credito disponibile soddisfatto e creditore Primo anno 7.395,36 € 1.983,41 € Organismo di Prededuzione (05/02/20267) (=50% di composizione
€ 3.966,82) della crisi 1.000,00 € costi procedura Prededuzione 4.411,95 € avv. Francesca ON Privilegio generale mobiliare (di € 19.595,98) CC ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Secondo anno 7.395,36 € 7.395,36 € avv. Francesca Privilegio (05/02/2027) (di residui € ON CC generale 15.184,03) mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Terzo anno 7.395,36 € 7.395,36 € avv. Francesca Privilegio (05/02/2028) (di residui € ON CC generale 7.788,67) mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Quarto anno 7.395,36 € 393,31 € avv. Francesca Privilegio (05/02/2029) (di residui € ON CC generale 393,31) mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. 685,59 € avv. Francesca ON Interessi legali calcolati su € CC 19.595,98 dal 24/06/2024 (data conferimento incarico) al 05/02/2026 (data del primo riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente)
1.105,10 € Agenzia Entrate Privilegio Riscossione generale mobiliare ex artt.
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 3 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
2752, 2749 e 2778 n. 18 c.c. 148,93 € Agenzia Entrate Interessi legali Riscossione calcolati su € 1.105,10 dal 12.06.2023 (data di notifica della cartella) al 05/02/2029 126,00 € Controparte_1 (= 50% di € Milano generale 252,00) mobiliare ex artt. 2752, comma 3, e 2778 n. 20 c.c. 42,79 € Comune di Interessi legali Milano calcolati sulla su
€ 252,00 dal 16/11/2020 (termine pagamento unica rata) al 05/02/2029 0,67 € Agenzia Entrate IO (=5% di € Riscossione 13,33) 500,00 € sig.ra
Controparte_2 (=5% di € Speretta 10.000,00) 615,10 € IF NP IO (=5% di € 13.022,05) 264,60 € TI IO (=5% di € CA s.p.a. 5.291,95) 2.610,76 € EL NA IO (=2,5% di € s.p.a. 104.430,49) 243,16 €
Controparte_3 (=2,5% di € 9.726,20)
ritenuto che la ratio dell'art. 67 comma 5 CCII è da rinvenirsi nella conservazione del rapporto giuridico ancora pendente così da rendere sia il bene che il denaro necessario a sostenere la rata del mutuo estranei alla procedura: in tal modo, il consumatore può conservare (ferma la valutazione di convenienza rimessa all'iniziativa del creditore) la proprietà del bene (es. tipico la casa di abitazione);
l'interesse protetto e meritevole di tutela in tal caso non è ovviamente la continuità aziendale o professionale, ma l'essenziale destinazione del bene ad esigenze abitative del nucleo familiare e dei figli minori che il debitore ha rappresentato nella sua domanda;
3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 4 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
rilevato che il consumatore ricorrente ha inteso avvalersi – come da proposta e piano – della facoltà prevista dalla legge all'art. 67 comma 5 CCII, prevedendo il piano il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del piano di ammortamento convenuto con garantito da CP_4 ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, mutuo esposto come in regolare ammortamento
(avendo attestato tanto l'OCC quanto l'istituto di credito – che ha reso apposita dichiarazione: v. all.
3A della memoria integrativa depositata in data 10.03.2025– che il ricorrente ha finora adempiuto regolarmente le sue obbligazioni con il pagamento delle rate di mutuo); precisato che il mutuo fondiario dovrà essere mantenuto in regolare ammortamento per la durata del piano secondo la rata tempo per tempo applicabile secondo il piano contrattuale e con le eventuali variazioni Euribor che influenzano l'applicazione concreta del tasso variabile;
evidenziato come nelle integrazioni (docc. 3 a e 3 b) ha dichiarato che i CP_5
pagamenti sono in regolare ammortamento, con dichiarazione aggiornata a febbraio 2025 e quindi da parte del Tribunale si tratta di una mera presa d'atto che il piano prevede l'esercizio della facoltà di legge ex art. 67 comma 5 CCII;
presa visione, anche alla luce delle integrazioni depositate in data 10.03.2025, anche della maggiore
Contr convenienza ritenuta dall' rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce del modesto valore depositato del conto corrente n. 000000074660 acceso presso con saldo al 13 Controparte_5 gennaio 2025 pari ad euro 142,75, pignorabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 545, comma 8,
c.p.c.; dell'antieconomicità della liquidazione dell'autovettura Toyota XP11, targata EA229TL, immatricolata il 26 maggio 2010; dell'antieconomicità della liquidazione della quota di 2/33, dell'immobile sito in Reggio Calabria, via Enotria n. 63, identificato al catasto del citato Comune al foglio 43, particella 137, subalterno 6, natura A/4, consistenza 3.5 vani, superficie catastale 75 mq., rendita catastale euro 216,91, piano T1; rilevato che occorre prendere atto di un effetto giuridico della proposta e del piano che comporta la ristrutturazione dei crediti chirografari garantiti da delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio e/o altre posizioni similari: sul punto, si rammenta che l'art. 67 c. 3 CCII stabilisce che “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4” e che anche
Corte costituzionale Sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio
2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art.
4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre
4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 5 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
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2020, n. 137), il cui tenore letterale è del tutto analogo all'art. 67 comma 3 ccii, argomentando ex art. 3 Cost. che a livello interpretativo deve “…rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.” e lo stesso deve opinarsi per analogia ed identità di ratio in relazione alle cessioni del credito, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio a garanzia dei mutui o finanziamenti chirografari;
considerato che l'OCC ha provveduto poi alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;
letta la nota di deposito del Gestore della Crisi Avv. DANIELE PORTINARO in data 29.5.2025, contenente la prova delle ricevuta di consegna delle PEC ai creditori in data 29.4.2025:…OMISSIS…
“Entro il termine del 19 maggio 2025 (i.e. 20 giorni dall'invio della comunicazione supra sub 2), sono pervenuti i seguenti riscontri: in data 29 aprile 2025, CA (doc. 2) e la sig.ra (doc. 3) hanno CP_7 Testimone_1 comunicato l'indirizzo pec, la prima, ed email, la seconda, al quale ricevere le future comunicazioni riguardanti la Procedura;
in data 2 maggio 2025, l'avv. Felicia Campanaro, nell'interesse di TI CA s.p.a., ha comunicato allo scrivente che “con pec in data 30.04.24, TI ha chiesto alla INPS Direzione
Provinciale di Milano di interrompere le trattenute mensili: qualora, considerate le tempistiche stringenti, dovesse essere comunque pagata la rata di aprile, La prego di volermi indicare le coordinate bancarie, l'intestatario, nonché la causale per il bonifico restitutorio”, precisando altresì che “il debito ad oggi residuo ammonta ad € 2.100,00, quindi, vista la percentuale accordata ai creditori chirografari del 5%, alla mia Assistita, spetterebbe la minor somma di € 105,00 e non
l'importo di 264,59, indicato in relazione (Le segnalo che, salvo mio errore, nell'omologa del
Giudice è stato indicato l'importo relativo alla posizione della e non quella del . Parte_2 Pt_1
Nell'interesse di TI CA s.p.a. è stato, altresì, comunicato l'indirizzo pec da utilizzare per le future comunicazioni inerenti alla Procedura (doc. 4). Con successiva pec del 21 maggio 2025,
l'avv. Felicia Campanaro, superando quanto precedentemente comunicato, ha confermato gli importi indicati a piano, nuovamente segnalando che nel citato decreto di apertura “è stato indicato
l'importo relativo alla posizione della e non quella del (doc. 5). Parte_2 Pt_1
Con riguardo a tale ultimo aspetto, lo scrivente conferma quanto indicato da TI CA
s.p.a., evidenziando, tuttavia, come tale “errore materiale” contenuto nel decreto di apertura non abbia potuto, in ogni caso, forviare i creditori, in quanto agli stessi è stato altresì trasmesso il ricorso,
Contr Contr la proposta, il piano, la relazione dell' e tutte le successive integrazioni di debitore e atti
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nei quali viene correttamente indicata la posizione debitoria del sig. e la proposta di piano Pt_1
dallo stesso formulata. Lo scrivente aggiunge, altresì, che, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, alcuna modifica è stata apportata alle percentuali di soddisfacimento degli stessi indicate nel piano proposto dal sig. ”; Pt_1
ritenuto di accogliere le predette deduzioni disponendo con il presente provvedimento la mera correzione materiale dell'importo promesso come da piano a TI CA s.p.a. dal sig. Pt_1
in euro 264,60 e non nel diverso importo di euro 383,07 erroneamente indicato nel decreto di apertura;
rilevato che non sono intervenute opposizioni da parte del ceto creditorio né si sono rese necessarie modifiche del piano;
ritenuto di non dover disporre allo stato la trascrizione a cura dell'OCC nei registri immobiliari della presente sentenza in quanto l'immobile di proprietà sito in Milano non viene liquidato in esecuzione del piano ma il mutuo gravante su di esso prosegue in regolare ammortamento ai sensi dell'art. 67 co.
5 CCII, né per gli stessi motivi si deve procedere alla trascrizione del vincolo della sentenza sul bene mobile registrato (autovettura) che non è oggetto di liquidazione in via competitiva, salve le diverse determinazioni sul punto del Gestore della Crisi che potrà depositare sul punto eventuale apposita istanza;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pt_1
nato/a a Laganadi (RC), il 24/04/1953 C.F. , con l'assistenza
[...] C.F._1
ed ausilio del Gestore della Crisi Avv. DANIELE LUCIANO PORTINARO con studio e domicilio professionale in Via Solferino 7, Milano (MI), nominato dall' OCC dell'Ordine degli Avvocati di
Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016;
2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area web del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
3. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva (in relazione a piani di riparto parziali e finali);
4. dispone che il Gestore della Crisi provveda a tal fine – ove ritenuto necessario ed opportuno - all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore versate mensilmente come da piano;
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5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
6. dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonchè al Gestore della crisi AVV. DANIELE PORTINARO.
Milano, 22 giugno 2025
Il Giudice Designato
Dott. Francesco Pipicelli
7
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. P.U. N. 145-1/ /2025
Il giudice designato, Dott. Francesco Pipicelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 ccii proposto con ricorso nato/a a Laganadi (RC), il 24/04/1953 C.F. Parte_1
residente in [...] rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura alle liti dall'Avv. FRANCESCA MONICA COCCO, presso il cui studio professionale in
Milano (MI), Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n.1, PEC: Email_1 dichiara di voler eleggere domicilio ed assistito dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016, in persona del Gestore della Crisi Avv. Daniele Portinaro con studio e domicilio professionale in Via
Solferino 7, Milano (MI), PEC Email_2
ricorrente
IN FATTO E DIRITTO
Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii., depositato in data 18.04.2025 per via telematica, la cui motivazione integralmente si richiama;
considerato che
il piano proposto e rimodulato a seguito di integrazioni prevede sia il perdurante versamento dei ratei del mutuo relativo alla casa di abitazione fino a integrale rimborso dello stesso attraverso il versamento delle rate in scadenza extra-piano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 comma 5 cc.ii., sia la messa a disposizione – con il reddito mensilmente percepito depurato dai prelievi per cessioni del quinto, del credito e delegazioni di pagamento divenute inopponibili – e devoluzione ai creditori chirografari di un importo mensile di € 616,28 per 48 mensilità (per un totale di € 29.581,00 nei quattro anni) il che consentirà - quale impegno vincolante ed assicurazione di utilità
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 2 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
promessa - la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e parziale dei creditori chirografari;
rilevato che la proposta formulata prevede quale utilità concreta per la soddisfazione dei creditori, come integrata nell'ultima memoria e relazione integrativa dell'OCC, il seguente piano con le percentuali come di seguito evidenziate:
Creditore Importo Natura credito Avv. Francesca ON 19.595,98 € Privilegio generale CC mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Agenzia Entrate 1.105,10 € Privilegio generale Riscossione mobiliare ex artt. 2752, 2749 e 2778 n. 18 c.c. Comune di Milano 126,00 € Privilegio generale (= 50% di euro 252,00 in mobiliare ex artt. 2752, solido con la moglie) comma 3, e 2778 n. 20 c.c.
Periodo Importo Credito Denominazion Natura credito disponibile soddisfatto e creditore Primo anno 7.395,36 € 1.983,41 € Organismo di Prededuzione (05/02/20267) (=50% di composizione
€ 3.966,82) della crisi 1.000,00 € costi procedura Prededuzione 4.411,95 € avv. Francesca ON Privilegio generale mobiliare (di € 19.595,98) CC ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Secondo anno 7.395,36 € 7.395,36 € avv. Francesca Privilegio (05/02/2027) (di residui € ON CC generale 15.184,03) mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Terzo anno 7.395,36 € 7.395,36 € avv. Francesca Privilegio (05/02/2028) (di residui € ON CC generale 7.788,67) mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. Quarto anno 7.395,36 € 393,31 € avv. Francesca Privilegio (05/02/2029) (di residui € ON CC generale 393,31) mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. 685,59 € avv. Francesca ON Interessi legali calcolati su € CC 19.595,98 dal 24/06/2024 (data conferimento incarico) al 05/02/2026 (data del primo riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente)
1.105,10 € Agenzia Entrate Privilegio Riscossione generale mobiliare ex artt.
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 3 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
2752, 2749 e 2778 n. 18 c.c. 148,93 € Agenzia Entrate Interessi legali Riscossione calcolati su € 1.105,10 dal 12.06.2023 (data di notifica della cartella) al 05/02/2029 126,00 € Controparte_1 (= 50% di € Milano generale 252,00) mobiliare ex artt. 2752, comma 3, e 2778 n. 20 c.c. 42,79 € Comune di Interessi legali Milano calcolati sulla su
€ 252,00 dal 16/11/2020 (termine pagamento unica rata) al 05/02/2029 0,67 € Agenzia Entrate IO (=5% di € Riscossione 13,33) 500,00 € sig.ra
Controparte_2 (=5% di € Speretta 10.000,00) 615,10 € IF NP IO (=5% di € 13.022,05) 264,60 € TI IO (=5% di € CA s.p.a. 5.291,95) 2.610,76 € EL NA IO (=2,5% di € s.p.a. 104.430,49) 243,16 €
Controparte_3 (=2,5% di € 9.726,20)
ritenuto che la ratio dell'art. 67 comma 5 CCII è da rinvenirsi nella conservazione del rapporto giuridico ancora pendente così da rendere sia il bene che il denaro necessario a sostenere la rata del mutuo estranei alla procedura: in tal modo, il consumatore può conservare (ferma la valutazione di convenienza rimessa all'iniziativa del creditore) la proprietà del bene (es. tipico la casa di abitazione);
l'interesse protetto e meritevole di tutela in tal caso non è ovviamente la continuità aziendale o professionale, ma l'essenziale destinazione del bene ad esigenze abitative del nucleo familiare e dei figli minori che il debitore ha rappresentato nella sua domanda;
3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 4 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. 145/2025 e 146/2025 SA NO /
Parte_1
rilevato che il consumatore ricorrente ha inteso avvalersi – come da proposta e piano – della facoltà prevista dalla legge all'art. 67 comma 5 CCII, prevedendo il piano il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del piano di ammortamento convenuto con garantito da CP_4 ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, mutuo esposto come in regolare ammortamento
(avendo attestato tanto l'OCC quanto l'istituto di credito – che ha reso apposita dichiarazione: v. all.
3A della memoria integrativa depositata in data 10.03.2025– che il ricorrente ha finora adempiuto regolarmente le sue obbligazioni con il pagamento delle rate di mutuo); precisato che il mutuo fondiario dovrà essere mantenuto in regolare ammortamento per la durata del piano secondo la rata tempo per tempo applicabile secondo il piano contrattuale e con le eventuali variazioni Euribor che influenzano l'applicazione concreta del tasso variabile;
evidenziato come nelle integrazioni (docc. 3 a e 3 b) ha dichiarato che i CP_5
pagamenti sono in regolare ammortamento, con dichiarazione aggiornata a febbraio 2025 e quindi da parte del Tribunale si tratta di una mera presa d'atto che il piano prevede l'esercizio della facoltà di legge ex art. 67 comma 5 CCII;
presa visione, anche alla luce delle integrazioni depositate in data 10.03.2025, anche della maggiore
Contr convenienza ritenuta dall' rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce del modesto valore depositato del conto corrente n. 000000074660 acceso presso con saldo al 13 Controparte_5 gennaio 2025 pari ad euro 142,75, pignorabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 545, comma 8,
c.p.c.; dell'antieconomicità della liquidazione dell'autovettura Toyota XP11, targata EA229TL, immatricolata il 26 maggio 2010; dell'antieconomicità della liquidazione della quota di 2/33, dell'immobile sito in Reggio Calabria, via Enotria n. 63, identificato al catasto del citato Comune al foglio 43, particella 137, subalterno 6, natura A/4, consistenza 3.5 vani, superficie catastale 75 mq., rendita catastale euro 216,91, piano T1; rilevato che occorre prendere atto di un effetto giuridico della proposta e del piano che comporta la ristrutturazione dei crediti chirografari garantiti da delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio e/o altre posizioni similari: sul punto, si rammenta che l'art. 67 c. 3 CCII stabilisce che “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4” e che anche
Corte costituzionale Sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio
2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art.
4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre
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Parte_1
2020, n. 137), il cui tenore letterale è del tutto analogo all'art. 67 comma 3 ccii, argomentando ex art. 3 Cost. che a livello interpretativo deve “…rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.” e lo stesso deve opinarsi per analogia ed identità di ratio in relazione alle cessioni del credito, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio a garanzia dei mutui o finanziamenti chirografari;
considerato che l'OCC ha provveduto poi alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;
letta la nota di deposito del Gestore della Crisi Avv. DANIELE PORTINARO in data 29.5.2025, contenente la prova delle ricevuta di consegna delle PEC ai creditori in data 29.4.2025:…OMISSIS…
“Entro il termine del 19 maggio 2025 (i.e. 20 giorni dall'invio della comunicazione supra sub 2), sono pervenuti i seguenti riscontri: in data 29 aprile 2025, CA (doc. 2) e la sig.ra (doc. 3) hanno CP_7 Testimone_1 comunicato l'indirizzo pec, la prima, ed email, la seconda, al quale ricevere le future comunicazioni riguardanti la Procedura;
in data 2 maggio 2025, l'avv. Felicia Campanaro, nell'interesse di TI CA s.p.a., ha comunicato allo scrivente che “con pec in data 30.04.24, TI ha chiesto alla INPS Direzione
Provinciale di Milano di interrompere le trattenute mensili: qualora, considerate le tempistiche stringenti, dovesse essere comunque pagata la rata di aprile, La prego di volermi indicare le coordinate bancarie, l'intestatario, nonché la causale per il bonifico restitutorio”, precisando altresì che “il debito ad oggi residuo ammonta ad € 2.100,00, quindi, vista la percentuale accordata ai creditori chirografari del 5%, alla mia Assistita, spetterebbe la minor somma di € 105,00 e non
l'importo di 264,59, indicato in relazione (Le segnalo che, salvo mio errore, nell'omologa del
Giudice è stato indicato l'importo relativo alla posizione della e non quella del . Parte_2 Pt_1
Nell'interesse di TI CA s.p.a. è stato, altresì, comunicato l'indirizzo pec da utilizzare per le future comunicazioni inerenti alla Procedura (doc. 4). Con successiva pec del 21 maggio 2025,
l'avv. Felicia Campanaro, superando quanto precedentemente comunicato, ha confermato gli importi indicati a piano, nuovamente segnalando che nel citato decreto di apertura “è stato indicato
l'importo relativo alla posizione della e non quella del (doc. 5). Parte_2 Pt_1
Con riguardo a tale ultimo aspetto, lo scrivente conferma quanto indicato da TI CA
s.p.a., evidenziando, tuttavia, come tale “errore materiale” contenuto nel decreto di apertura non abbia potuto, in ogni caso, forviare i creditori, in quanto agli stessi è stato altresì trasmesso il ricorso,
Contr Contr la proposta, il piano, la relazione dell' e tutte le successive integrazioni di debitore e atti
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nei quali viene correttamente indicata la posizione debitoria del sig. e la proposta di piano Pt_1
dallo stesso formulata. Lo scrivente aggiunge, altresì, che, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, alcuna modifica è stata apportata alle percentuali di soddisfacimento degli stessi indicate nel piano proposto dal sig. ”; Pt_1
ritenuto di accogliere le predette deduzioni disponendo con il presente provvedimento la mera correzione materiale dell'importo promesso come da piano a TI CA s.p.a. dal sig. Pt_1
in euro 264,60 e non nel diverso importo di euro 383,07 erroneamente indicato nel decreto di apertura;
rilevato che non sono intervenute opposizioni da parte del ceto creditorio né si sono rese necessarie modifiche del piano;
ritenuto di non dover disporre allo stato la trascrizione a cura dell'OCC nei registri immobiliari della presente sentenza in quanto l'immobile di proprietà sito in Milano non viene liquidato in esecuzione del piano ma il mutuo gravante su di esso prosegue in regolare ammortamento ai sensi dell'art. 67 co.
5 CCII, né per gli stessi motivi si deve procedere alla trascrizione del vincolo della sentenza sul bene mobile registrato (autovettura) che non è oggetto di liquidazione in via competitiva, salve le diverse determinazioni sul punto del Gestore della Crisi che potrà depositare sul punto eventuale apposita istanza;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pt_1
nato/a a Laganadi (RC), il 24/04/1953 C.F. , con l'assistenza
[...] C.F._1
ed ausilio del Gestore della Crisi Avv. DANIELE LUCIANO PORTINARO con studio e domicilio professionale in Via Solferino 7, Milano (MI), nominato dall' OCC dell'Ordine degli Avvocati di
Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016;
2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area web del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
3. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva (in relazione a piani di riparto parziali e finali);
4. dispone che il Gestore della Crisi provveda a tal fine – ove ritenuto necessario ed opportuno - all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore versate mensilmente come da piano;
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5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
6. dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonchè al Gestore della crisi AVV. DANIELE PORTINARO.
Milano, 22 giugno 2025
Il Giudice Designato
Dott. Francesco Pipicelli
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