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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 140/2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 19.11.2024 perveniva dal Tribunale di Bologna la domanda con cui Parte_1
aveva presentato avanti a quel Tribunale, ritenutosi incompetente
[...]
(limitatamente alla sua posizione), un ricorso con cui richiedeva l'apertura, a proprio carico e a quello di , di un procedimento di liquidazione controllata;
CP_1
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Gradara e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 300 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 75 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) l'apertura della procedura di liquidazione controllata suggerisce – nel caso di specie – di nominare quale liquidatore, per evidenti ragioni di opportunità e coordinamento, lo stesso OCC che, in sede preliminare, già aveva curato e predisposto gli accertamenti di rito e la relazione allegata al ricorso “familiare” ex art. 66 cod. crisi originariamente presentato al Tribunale di Bologna dall'attuale debitrice unitamente all'ex marito
(e a carico del quale è stata infatti aperta la liquidazione controllata dal CP_1
Tribunale di Bologna) con il quale è in comproprietà il principale cespite da liquidare ed il principale creditore;
(-) sia autorizza l'esclusione dal patrimonio liquidabile del veicolo Toyota Yaris in proprietà della debitrice, sia perché di esigo valore e sia perché necessario agli spostamenti indotti da esigenze familiari;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, la quale non risulta abbia comunicato di aver contestato la competenza di questo Tribunale in seguito alla decisione del giudice bolognese, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente in [...] in P.zza Parte_1
Donatello;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
2 (-) nomina quale liquidatore il dott. già OCC, mandando al Presidente Persona_1 del Tribunale per la comunicazione prevista dall'art. 270 co.2 lett. b) cod. crisi avendo il liquidatore domicilio in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello cui appartiene questo Tribunale;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – ove tenuto - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori se non in atti;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) autorizza – ove ne ricorrano i presupposti - la prenotazione a debito del presente atto;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 20.11.2024
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 140/2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 19.11.2024 perveniva dal Tribunale di Bologna la domanda con cui Parte_1
aveva presentato avanti a quel Tribunale, ritenutosi incompetente
[...]
(limitatamente alla sua posizione), un ricorso con cui richiedeva l'apertura, a proprio carico e a quello di , di un procedimento di liquidazione controllata;
CP_1
Ciò posto, rilevato che:
(-) la ricorrente risiede a Gradara e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 300 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 75 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) l'apertura della procedura di liquidazione controllata suggerisce – nel caso di specie – di nominare quale liquidatore, per evidenti ragioni di opportunità e coordinamento, lo stesso OCC che, in sede preliminare, già aveva curato e predisposto gli accertamenti di rito e la relazione allegata al ricorso “familiare” ex art. 66 cod. crisi originariamente presentato al Tribunale di Bologna dall'attuale debitrice unitamente all'ex marito
(e a carico del quale è stata infatti aperta la liquidazione controllata dal CP_1
Tribunale di Bologna) con il quale è in comproprietà il principale cespite da liquidare ed il principale creditore;
(-) sia autorizza l'esclusione dal patrimonio liquidabile del veicolo Toyota Yaris in proprietà della debitrice, sia perché di esigo valore e sia perché necessario agli spostamenti indotti da esigenze familiari;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, la quale non risulta abbia comunicato di aver contestato la competenza di questo Tribunale in seguito alla decisione del giudice bolognese, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nata a [...] il [...] e residente in [...] in P.zza Parte_1
Donatello;
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
2 (-) nomina quale liquidatore il dott. già OCC, mandando al Presidente Persona_1 del Tribunale per la comunicazione prevista dall'art. 270 co.2 lett. b) cod. crisi avendo il liquidatore domicilio in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello cui appartiene questo Tribunale;
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili – ove tenuto - e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori se non in atti;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) autorizza – ove ne ricorrano i presupposti - la prenotazione a debito del presente atto;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
Pesaro, il 20.11.2024
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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