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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 9595/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. in data 21/10/1951 in CATANIA, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. SALVA' SALVATORE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Svolte la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo concludere che
l'Attrice, Sig.ra , di anni 73,è in atto affetta da: - cerebrovasculopatia Parte_1 cronica multinfartuale -demenza mista grave con turbe comportamentali e relazionali;
- incontinenza uro-fecale. Il complesso di tali infermità è tale da rendere l'Attrice totalmente inabile, ed abbisognevole di assistenza continua,ai sensi della legge n.18 dell'11/2/80 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza,in ordine all'entità del quadro clinico attuale e della documentazione agli atti dal gennaio 2025. Con eguale decorrenza lo status di “portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 Comma 3) ai sensi della legge 104/92. Ed inoltre,come richiesto da parte ricorrente: -requisiti di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 201 n.5”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare ad ogni effetto che la ricorrente, dalla data della domanda amministrativa, è invalida non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di accompagnatore nonché, come già accertato dal primo CTU, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, L. 104/92”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata con decorrenza da gennaio 2025.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la decorrenza del requisito sanitario dalla domanda amministrativa (19.6.2024).
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni esposte dal CTU, che ha ritenuto condivisibile la valutazione della Commissione medica nell'escludere il requisito sanitario invocato, facendo riferimento alla certificazione del 5.9.2024, e ha ritenuto che, sulla base delle successive visite mediche effettuate potesse poi considerarsi come sopravvenuto il predetto requisito, parte ricorrente, che non risulta aver formulato osservazioni alla bozza di relazione nell'assegnato termine, non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
2 In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU in punto di decorrenza del requisito sanitario, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative.
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni sulla decorrenza cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha errato nel ritenere sussistente il requisito sanitario solo dal gennaio 2025 e non già dalla domanda amministrativa.
Né maggiore specificità si ricava nel riferimento in ricorso alla relazione di CTP depositata, in cui parimenti non si specificano le ragioni per cui le conclusioni del CTU sarebbero errate, esponendosi soltanto una generica sottostima delle patologie del periziando alla data della visita presso la Commissione Medica.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 16.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 9595/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. in data 21/10/1951 in CATANIA, c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. SALVA' SALVATORE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “Svolte la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo concludere che
l'Attrice, Sig.ra , di anni 73,è in atto affetta da: - cerebrovasculopatia Parte_1 cronica multinfartuale -demenza mista grave con turbe comportamentali e relazionali;
- incontinenza uro-fecale. Il complesso di tali infermità è tale da rendere l'Attrice totalmente inabile, ed abbisognevole di assistenza continua,ai sensi della legge n.18 dell'11/2/80 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza,in ordine all'entità del quadro clinico attuale e della documentazione agli atti dal gennaio 2025. Con eguale decorrenza lo status di “portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 Comma 3) ai sensi della legge 104/92. Ed inoltre,come richiesto da parte ricorrente: -requisiti di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 201 n.5”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare ad ogni effetto che la ricorrente, dalla data della domanda amministrativa, è invalida non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di accompagnatore nonché, come già accertato dal primo CTU, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma
3, L. 104/92”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata con decorrenza da gennaio 2025.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la decorrenza del requisito sanitario dalla domanda amministrativa (19.6.2024).
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni esposte dal CTU, che ha ritenuto condivisibile la valutazione della Commissione medica nell'escludere il requisito sanitario invocato, facendo riferimento alla certificazione del 5.9.2024, e ha ritenuto che, sulla base delle successive visite mediche effettuate potesse poi considerarsi come sopravvenuto il predetto requisito, parte ricorrente, che non risulta aver formulato osservazioni alla bozza di relazione nell'assegnato termine, non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
2 In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU in punto di decorrenza del requisito sanitario, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative.
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni sulla decorrenza cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha errato nel ritenere sussistente il requisito sanitario solo dal gennaio 2025 e non già dalla domanda amministrativa.
Né maggiore specificità si ricava nel riferimento in ricorso alla relazione di CTP depositata, in cui parimenti non si specificano le ragioni per cui le conclusioni del CTU sarebbero errate, esponendosi soltanto una generica sottostima delle patologie del periziando alla data della visita presso la Commissione Medica.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 16/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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