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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1673 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA PE in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Salvatore Sanci e Loredana Mazzarella e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (art. 1 legge n. 18/1980) Handicap grave (art. 3 co. 3 legge n. 18/1980)
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento da parte del CTU nominato dal Giudice dei presupposti previsti per l'indennità d'accompagnamento, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento di entrambi i benefici dedotti In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale, nella quale si è riconosciuto il suo stato di portatrice di handicap grave, non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso invece la ricorrenza della situazione legittimante il diritto di cui all'art. 1 legge n. 18/1980.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario richiesto dalla predetta disposizione, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso Persona_1 consulente già nominato in sede di ATP e, a fronte di una irrituale istanza di
1 sostituzione dello stesso presentata dalla ricorrente, con ordinanza di questo Giudice in data 21.3.2025 se ne è disposta la espunzione dal fascicolo per le diverse ragioni in essa indicata. All'esito del suo nuovo accertamento, il CTU ha ritenuto che “la paziente necessita permanentemente di un accompagnatore atteso che presenta affezioni psicofisiche connesse al bisogno di un'assistenza continua dovuta all'impossibilità di compiere atti quotidiani della vita.(…) A decorrere da dicembre 2024, epoca in cui peraltro la ricorrente faceva ricorso all'acquisto di un deambulatore su riferita prescrizione”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Il ricorso va pertanto accolto stante l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti sanitari che legittimano il diritto all'indennità di accompagnamento. Lo stato della ricorrente di portatrice di handicap grave è stato inoltre già accertato nella CTU svoltasi in sede di ATP.
Le spese di lite vanno compensate considerato che il requisito sanitario relativo alla detta indennità si è configurato in data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio della indennità d'accompagnamento, con la decorrenza specificata dal CTU, nonché di quello richiesto per la configurazione dell'handicap grave;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 17.10.2025 Il giudice
MA PE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA PE in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Salvatore Sanci e Loredana Mazzarella e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (art. 1 legge n. 18/1980) Handicap grave (art. 3 co. 3 legge n. 18/1980)
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento da parte del CTU nominato dal Giudice dei presupposti previsti per l'indennità d'accompagnamento, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento di entrambi i benefici dedotti In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale, nella quale si è riconosciuto il suo stato di portatrice di handicap grave, non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso invece la ricorrenza della situazione legittimante il diritto di cui all'art. 1 legge n. 18/1980.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario richiesto dalla predetta disposizione, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze formulate in ricorso, è stata disposta la ripetizione delle operazioni, con incarico affidato al dott. e cioè allo stesso Persona_1 consulente già nominato in sede di ATP e, a fronte di una irrituale istanza di
1 sostituzione dello stesso presentata dalla ricorrente, con ordinanza di questo Giudice in data 21.3.2025 se ne è disposta la espunzione dal fascicolo per le diverse ragioni in essa indicata. All'esito del suo nuovo accertamento, il CTU ha ritenuto che “la paziente necessita permanentemente di un accompagnatore atteso che presenta affezioni psicofisiche connesse al bisogno di un'assistenza continua dovuta all'impossibilità di compiere atti quotidiani della vita.(…) A decorrere da dicembre 2024, epoca in cui peraltro la ricorrente faceva ricorso all'acquisto di un deambulatore su riferita prescrizione”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Il ricorso va pertanto accolto stante l'accertamento circa la sussistenza dei requisiti sanitari che legittimano il diritto all'indennità di accompagnamento. Lo stato della ricorrente di portatrice di handicap grave è stato inoltre già accertato nella CTU svoltasi in sede di ATP.
Le spese di lite vanno compensate considerato che il requisito sanitario relativo alla detta indennità si è configurato in data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio della indennità d'accompagnamento, con la decorrenza specificata dal CTU, nonché di quello richiesto per la configurazione dell'handicap grave;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separati decreti.
Trapani, 17.10.2025 Il giudice
MA PE
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