Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2024 REG.RIC.
N. 01468/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2024, proposto da
EA NO e IA MO, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio e Benedetta Colzi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vignoli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
nei confronti
Ri-Nu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio n. 7;
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2024, proposto da
EA NO e IA MO, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio e Benedetta Colzi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vignoli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER RI, Ri-Nu S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Ugo Franceschetti con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio n. 7;
Centro Padel Gorinello S.S.D. A R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio n. 7;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 620 del 2024:
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. 63 del 03/10/2023, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune stesso dal 04/10/2023 al 19/10/2023, avente ad oggetto: “Approvazione schema di Atto di Convenzione finalizzato alla realizzazione di n. 4 Campi da Padel in area per Attrezzature di Interesse in Via San Paolo/Via F.lli Bandiera”;
-di tutti gli atti del procedimento, presupposti e comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi compresa la convenzione stipulata il 05/10/2023 tra il Comune di Campi Bisenzio e la Soc. RI-NU – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, “volta a consentire la realizzazione, ai sensi dell’art. 137 delle N.T.A. del R.U., di opere edilizie consistenti nella realizzazione di n. 4 (quattro) campi di Padel con Spogliatoi e Parcheggio con n. 10 (dieci) posti auto all’interno di un’area attualmente destinata per attrezzature di interesse comune”;
quanto al ricorso n. 1468 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire in sanatoria n. 4305/C del 13/06/2024, conosciuto dai ricorrenti in data 03/07/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti, rilasciato dal Dirigente del Settore 5 – Governo del Territorio del Comune di Campi Bisenzio al Sig. RI ER, in qualità di proprietario di parte dei terreni e legale rappresentante di RI-NU s.r.l., “per i lavori abusivamente eseguiti in Via Fratelli Bandiera n. 34 a Campi Bisenzio, intervento che in seguito all’istruttoria dell’Ufficio è stato come di seguito definito: Realizzazione di n. 4 campi da padel e n. 10 posti auto più opere connesse. Tale intervento rientra tra quelli soggetti a permesso di costruire in base all’art. 134, comma 1, lettere “c” e “d”;
- di tutti gli atti del procedimento, presupposti e comunque connessi, ancorché ad oggi non conosciuti, ivi compresi i pareri “1C in data 21/05/2024”, “2C in data 12/06/2024” e “la Proposta di emanazione del provvedimento conclusivo trasmessa dal Responsabile E.Q. della U.O 5.1 “Urbanistica e Edilizia – Attività Tecniche”, Ing. Luciano Fabiano, alla Dirigente del Settore 5 “Governo del Territorio” in data 12/06/2024 con prot. 37703”, provvedimenti richiamati nel permesso di costruire in sanatoria, ma non trasmessi tramite l’accesso agli atti;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. 148 del 25/06/2024, non ancora pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune stesso e conosciuta dai ricorrenti in data 03/07/2024 a seguito di accesso agli atti, avente ad oggetto “Approvazione atto ricognitivo ed integrativo della convenzione del 05.10.2023 – Padel Gorinello”;
- di tutti gli atti del procedimento, presupposti e comunque connessi, ancorché ad oggi non conosciuti, ivi compreso lo schema di atto ricognitivo ed integrativo della convenzione del 05/10/2023 allegato alla predetta deliberazione di Giunta;
- in subordine, dell’art. 42 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio, laddove, in ipotesi, interpretato come restrittivo del concetto di “costruzione” stabilito dal codice civile ai fini delle distanze legali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO EA il 30.10.2024:
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. 165 del 23/07/2024, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Campi Bisenzio in data 29/07/2024, avente ad oggetto “Rettifica deliberazione Giunta Comunale n. 148/2024 – Approvazione atto ricognitivo ed integrativo della convenzione del 5.10.2023 – Padel Gorinello”;
- di tutti gli atti del procedimento, presupposti e comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi compresa la convenzione stipulata il 31/07/2024 tra il Comune di Campi Bisenzio, il Sig. ER RI, in proprio e quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. RI-NU – Società a Responsabilità Limitata e il Sig. Marco RI, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. Centro Padel Gorinello Società Sportiva Dilettantistica A R.L., “volta a consentire la ricognizione e l’integrazione della convenzione del 5.10.2023, anche con effetti convalidanti ex art. 1444 c.c.”
- dell’art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Campi Bisenzio, approvato con DCC n. 192/2026.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio, di ER RI, della Ri-Nu S.r.l. e della Centro Padel Gorinello S.S.D a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
EA NO e IA MO, premesso: 1) di essere proprietari dell’immobile posto in Campi Bisenzio, Via Fratelli Bandiera n. 34, ove ambedue risiedono; 2) di essere venuti a conoscenza, dopo aver assistito alla comparsa di quattro campi da padel nelle immediate vicinanze della propria abitazione, che la realizzazione di tali opere è stata oggetto di una convenzione stipulata fra Comune di Campi Bisenzio e la S.r.l. RI-NU e approvata con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 03/10/2023; 3) che con la predetta convenzione le menzionate attrezzature sportive sono state considerate come standards urbanistici e per questo ne è stata autorizzata la localizzazione nell’ambito di un’area destinata ad attrezzature di interesse comune soggetta alla disciplina dettata dall’art. 137 delle NTA del vigente regolamento urbanistico; 4) che il predetto impianto risulta essere di notevole impatto visivo e costituisce fonte di costate disturbo acustico. Tutto ciò premesso i Sig.ri NO e MO hanno impugnato con ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato la predetta convenzione e la sottostante delibera che la ha approvata. Il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione delle parti intimate ed è stato quindi incardinato innanzi a questo TAR assumendo il numero di RG 620 del 2024.
Con il successivo ricorso RG n. 1468 del 2024 i medesimi ricorrenti hanno impugnato: 1) il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune per i predetti impianti la cui realizzazione era stata originariamente legittimata da una scia sostitutiva poi annullata in via autotutela; 2) le dgm nn. 148 e 165 del 2024 che hanno apportato integrazioni al testo della convenzione urbanistica precedentemente approvata ed impugnata con il ricorso n. 620 del 2024.
I due ricorsi possono essere riuniti e trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
Il Comune di Campi Bisenzio e le altre parti intimate hanno eccepito l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per difetto di interesse in quanto il campo sportivo contestato sorgerebbe in zona destinata a servizi pubblici e in loco sarebbero già presenti ulteriori opere dello stesso genere.
L’eccezione non ha fondamento.
Dalle fotografie in atti emerge che il telo che ricopre i campi da gioco ha un notevole impatto visivo sull’intera area circostante percepibile anche dagli affacci dell’immobile dei ricorrenti che è posto nelle immediate vicinanze.
A ciò si aggiunga che il padel è attività sportiva notoriamente rumorosa caratterizzata forti e secche battute della palla da un estremo all’altro del campo.
Nel caso di specie l’impatto acustico determinato dall’attività di gioco è stato comprovato dai ricorrenti attraverso la produzione di un breve filmato la cui visione rende bene l’idea del disturbo dalla stessa arrecato a coloro che risiedono nelle vicinanze.
Il fatto che il predetto rumore superi o meno i livelli di tollerabilità stabiliti dal piano comunale sulle immissioni acustiche non ha alcuna rilevanza in questa sede nella quale non si è chiamati ad accertare la lesione del diritto alla salute o alla proprietà sotto il profilo della violazione dell’art. 844 c.c. ma se la domanda di annullamento degli atti impugnati sia sostenuta da un apprezzabile interesse la cui consistenza non necessariamente deve assurgere al rango di un vero e proprio diritto soggettivo.
Del pari irrilevanti sono le considerazioni relative alla destinazione urbanistica dell’area ed alla risalente presenza in loco di campi da tennis posto che si tratta di circostanze che non valgono ed elidere l’interesse alla eliminazione sotto il profilo edilizio degli impianti da cui provengono le fonti di disturbo aggiuntive a quella già asseritamente esistenti (interesse che, peraltro, avendo consistenza i interesse legittimo è destinato a trovare soddisfazione solo in caso di fondatezza dei vizi prospettati nel merito).
Le parti intimate hanno altresì eccepito il difetto di instaurazione del contraddittorio non essendo stato il ricorso notificato all’Ente gestore dell’impianto sportivo.
Anche tale eccezione non ha pregio atteso che il ricorso è stato correttamente notificato ai proprietari delle strutture ed ai soggetti nei confronti del quali sono stati rilasciati i titoli edilizi. Eventuali gestori che usano gli impianti in base a titoli contrattuali sono titolari di interessi riflessi che così come non potrebbero potuto legittimare impugnative dirette avverso eventuali atti negativi allo stesso modo non valgono a radicare in capo agli stessi la posizione di controinteressati nell’ipotesi speculare (che ricorre nella specie) in cui i titoli edilizi adottati vengano impugnati da terzi.
La controinteressata RI.NU ha altresì eccepito la improcedibilità del ricorso RG n. 620 del 2024 ritenendo che la delibera approvativa della convenzione con lo stesso impugnata sarebbe stata convalidata e quindi sostituita dalle successive deliberazioni di Giunta n. 148 e 165 del 2024.
L’eccezione non merita favorevole considerazione atteso che le dgm nn. 148 e 165 del 2024 non hanno convalidato la delibera originaria del 2023 ma la hanno integrata facendone espressamente salvi i contenuti non espressamente modificati.
La Società RI.NU ha altresì eccepito la tardività di entrambi i ricorsi riuniti in decisione atteso che i lavori edilizi con gli stessi contestati sarebbero stati realizzati sulla base della scia n. 12641 presentata in data 21/02/2023 avverso la quale i ricorrenti non sarebbero mai insorti con gli strumenti di tutela stragiudiziale e giudiziale previsti dall’ordinamento.
L’eccezione non ha pregio atteso che la predetta scia è stata annullata in autotutela dello stesso comune di Campi Bisenzio e il titolo legittimante la realizzazione del campo sportivo è oggi dato dal permesso in sanatoria rilasciato dal medesimo ente e tempestivamente impugnato con il ricorso RG n. 1468 del 2024.
Ciò detto, entrando nel merito, con il primo motivo del ricorso n. 620 del 2024 i ricorrenti si dolgono del fatto che la convenzione impugnata avrebbe assentito la realizzazione di un impianto sportivo nell’ambito di un’area classificata dal vigente regolamento urbanistico come “At” – Aree per attrezzature di interesse comune, la cui disciplina è contenuta nell’art. 137 delle N.T.A. in base al quale le stesse sono dirette a soddisfare gli standards di cui all’art. 3, comma 2, lettera “b” del D.M. 1444/1968 al fine di dotare la zona di servizi di interesse collettivo quali attrezzature religiose, culturali, sociali, sanitarie, militari, per pubblici servizi, per la protezione civile, per la vigilanza e la prevenzione incendi, assistenziali, amministrative e simili.
A parere dei ricorrenti gli impianti sportivi non potrebbero essere realizzati sui terreni di cui sopra ma in quelli che il medesimo regolamento urbanistico destina ad “aree di verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all’aperto” al fine di soddisfare la diversa tipologia di standards di cui all’art. 3, comma 2, lettera “c” del D.M. 1444/1968 per assicurare la presenza sul territorio di parchi, giardini
pubblici e gioco, impianti sportivi (art. 136 delle NTA).
Il motivo è fondato.
L’art. 3 comma 2 del regolamento ministeriale n. 1444 del 1968 emanato ai sensi dei commi nn. 8 e 9 dell’art. 41 quinquies della L. 1150 del 1942 prevede che nell’ambito delle zone residenziali gli strumenti urbanistici debbano assicurare la presenza di attrezzature di interesse comune in misura non inferiore a 2 metri quadrati per abitante insediato o da insediare (comma 2 lett. b) e di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (comma 2 lett. c) in misura non inferiore a 9 metri quadrati per abitante insediato o da insediare.
Alla luce di tale disposizione, non derogabile da parte dei comuni, le aree destinate ad attrezzature di interesse comune e quelle destinate a spazi pubblici attrezzati per lo sport costituiscono due categorie diverse di standards non fungibili ciascuna delle quali è caratterizzata da una diversa dotazione di aree pubbliche in relazione al numero di abitanti della zona.
In tale quadro si collocano le previsioni di cui al regolamento urbanistico del comune di Campi Bisenzio che sia nella parte cartografica che in quella normativa prevedono distinte localizzazioni e discipline per le aree “at” e per quelle destinate ad “aree di verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all’aperto”.
Non risulta quindi possibile autorizzare la collocazione di impianti sportivi nelle aree destinate a spazi di interesse comune, sia perché così facendo si andrebbe ad erodere la quantità di standards previsti dallo strumento urbanistico in ossequio alla lettera b) del comma 2 dell’art. 3 del DM 1444/68, sia perché verrebbe ad essere pretermessa la localizzazione disposta dallo strumento urbanistico per ciascuna tipologia di servizio.
Le contrarie argomentazioni spese dal Comune per contraddire tale conclusioni sono prive di fondamento.
Irrilevante è in primo luogo il fatto che il piano strutturale (in tesi) prevederebbe la possibilità di localizzare anche impianti sportivi nelle aree di interesse comune dal momento che la conformazione giuridica dell’assetto del territorio non trova fonte diretta in tale strumento di livello programmatico ma nel regolamento urbanistico il quale nel caso di specie prevede una chiara distinzione fra le due tipologie di aree destinate a standards facendo diretto riferimento nella parte normativa alle inderogabili (per i comuni) disposizioni del dm 1444 del 1968.
E neanche trova rispondenza nell’ambito del testo dell’art. 137 delle n.t.a. del RUC la tesi del Comune secondo cui gli impianti sportivi sarebbero ricompresi nei servizi di interesse comune realizzabili nell’ambito della aree classificate come “at”, atteso che: 1) il riferimento alla “gestione degli impianti” contenuto nel comma 3 della disposizione deve essere inteso alla luce della tipologia di opere prevista dal comma 1 e soprattutto dell’espresso richiamo all’art. 3 comma 2 lett. b del dm 1444/68 contenuto nel medesimo comma; 2) l’interpretazione proposta verrebbe a privare di senso la distinzione fra aree destinate ad attrezzature di interesse comune ed aree destinate alle attività sportive contenuta nella parte cartografica e normativa del piano creando una promiscuità fra le due tipologie di standards che si porrebbe in antitesi non solo con il contenuto dello strumento ma anche con il dm 1444/68; 3) il fatto che nella parte cartografica del piano nell’ambito della campitura “at” vi siano alcune strutture sportive (di notevoli dimensioni) non assume rilevanza atteso che in caso le indicazioni grafiche del piano non possono prevalere sulle contrarie prescrizioni delle n.t.a. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 674/2014, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2158/2013); 4) né appare rilevante, ai fini della decisione della controversia, la tesi secondo cui gli impianti sportivi rientrerebbero nell’ambito delle aree “at” se dotati di strutture coperte idonee a generare indici di cubatura, e nell’art. 136 se costituiti in misura prevalente da impianti all’aperto, posto che è pacifico che nel caso di specie il progetto da ultimo assentito non prevede opere al chiuso per le quali è stata necessaria la verifica del rispetto degli indici di cubatura previsti dall’art. 137 delle n.t.a..
Per le medesime ragioni sopra esposte, deve essere accolto anche il secondo motivo del ricorso n. 1468 del 2024 con il quale si lamenta che in difetto della conformità urbanistica dell’opera non avrebbe potuto essere rilasciato il permesso di costruire in sanatoria né avrebbero potuto essere approvate le convenzioni che disciplinano l’esercizio dell’attività sportiva.
Il predetto ricorso deve altresì essere accolto nella parte in cui si lamenta il difetto della conformità urbanistica sotto un ulteriore profilo non essendo stata stipulata al momento della realizzazione delle opere la convenzione che ne costituiva il necessario presupposto.
La fondatezza dei predetti motivi viene a costituire un vizio radicale ed assorbente rispetto a tutte le altre censure proposte che riguardano profili logicamente successivi a quello sopra trattato.
Le spese nei confronti del Comune intimato seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, 1) li riunisce; 2) in accoglimento delle censure di cui in motivazione annulla la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. 63 del 03/10/2023, il permesso di costruire in sanatoria n. 4305/C del 13/06/2024, le deliberazioni della Giunta comunale n.n. 148 e 165 del 2024; 3) condanna il comune di Campi Bisenzio alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre spese generali, IVA e c.p.a.; 4) compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO