Articolo 7 della Legge 28 marzo 2003, n. 53
Articolo 6
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31 dicembre 2005
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13 luglio 2006
Art. 7. Disposizioni finali e attuative 1. Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attivita' costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalita' di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri di gradualita' e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004. ((3)) 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, e' espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicita' annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 , e' abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9 , e' abrogata.

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 13 luglio 2006
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