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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/09/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice deSInato dott.ssa Silvia
Codispoti ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado, iscritto al n. 3979 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2017, promosso da
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Trieste, largo Ugo Irnieri n.1, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampietro Dell'Elce, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Silvi
(TE), via Statale Sud n. 121, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
13.7.1973 ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova (TE);
Appellata nonché contro
(C.F.), contumace Controparte_2
Appellata contumace
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2017 del Giudice di Pace di Teramo, depositata in data 30.5.2017 (n. 2611/2016 r.g.), avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni conseguente a sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 324/2017 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, esponendo:
1) che, con atto di citazione ritualmente notificato, l'aveva Controparte_1 convenuta dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, unitamente a CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni da ella patiti a seguito del
[...] sinistro verificatosi in data 3.10.2015;
2) che il Giudice di Pace aveva disposto l'espletamento di consulenza medico- legale avendo essa appellante – nel costituirsi in giudizio – contestato solamente il quantum debeatur e non anche l'an della pretesa;
3) che, durante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, poiché Parte_ bisognava procedere alla lettura del dischetto della il c.t.p. della società appellante necessitando di essere affiancato da un medico specialista, aveva chiesto il differimento dell'inizio delle operazioni peritali;
4) che, sempre in sede di primo incontro, negato il richiesto differimento, il c.t.u. aveva proceduto alla lettura del dischetto in assenza del c.t.p. di parte appellante;
5) che, una volta depositato l'elaborato peritale definitivo e nonostante la richiesta di rinnovazione dell'esame peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisione delle conclusioni e discussione;
6) che, in data 30.5.2017, era stata depositata la sentenza oggi impugnata, con la quale il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria formulata da e condannato l'appellante al risarcimento Controparte_1 del danno così come quantificato dal c.t.u. nella propria perizia;
7) che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Teramo doveva essere riformata per i seguenti motivi: a) omessa e/o insufficiente motivazione relativamente alla quantificazione del danno biologico da parte del CTU, avendo il primo Giudice fatto proprie le risultanze peritale in modo acritico;
b) omessa e/o insufficiente motivazione relativamente alla mancata rinnovazione della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado;
c) errata liquidazione del danno morale, non avendo la parte appellata fornito
Pag. 2 di 10 alcuna prova della sofferenza patita in conseguenza del sinistro;
d) errata liquidazione delle spese di lite, in quanto parametrata ai valori massimi di cui al d.m. 55/2014, nonostante la non complessità della causa.
Tanto dedotto, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale a) disporre la rinnovazione della CTU medico-legale, con altro medico-legale esperto in radiologia e ortopedia, per le ragioni tutte esposte in premessa: b) contenere, per l'effetto, la domanda avanzata dalla SI.ra
, nei limiti di quanto verrà accertato dalla disposta CTU e Controparte_1 condannare eventualmente la parte attrice alla refusione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio nell'eventualità in cui ritenesse congrua la somma versata dalla Compagnia ante causam; c) altresì, qualora all'esito della Pt_1 espletanda CTU, la somma complessivamente versata dall' , dovesse Parte_1 essere superiore a quella effettivamente spettante alla SI.ra , Controparte_1 condannare quest'ultima a restituire alla Compagnia la maggior somma Pt_1 versata in ossequio alla sentenza di primo grado, oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata d) nella denegata ipotesi in cui codesto Spettabile Tribunale non ritenesse di disporre il rinnovo della CTU, e ritenesse di condividere la quantificazione del danno operata Dott. , tenuto conto delle Tabelle di Per_1 legge, liquidare il danno nel modo che segue: IP 5% € 5.063,88 ITP al 75% 10gg €
351,60 ITP al 50% 20gg € 468,80 ITP al 25% 10gg € 175,80 Spese mediche €
202,00 TOTALE € 6.262,08 Acconto € 1.450,00 Tot. Residuo € 4812,08; e) ritenere non dovuto il danno morale in quanto non adeguatamente provato. In via di estremo subordine f) nell'eventualità in cui il Tribunale ritenesse di dover liquidare il danno morale, calcolare detto danno conformemente a quanto disposto dall'art. 139 del
Codice delle assicurazioni e da quanto disposto dalla Corte Costituzionale, nella misura del 20% del danno biologico patito dalla SI.ra e quindi CP_1 determinare l'ammontare del subito dell'attrice nel modo seguente IP 5% €
5.063,88 ITP al 75% 10gg € 351,60 ITP al 50% 20gg € 468,80 ITP al 25% 10gg €
175,80 Danno morale € 1.212,00 Spese mediche € 202,00 TOTALE € 7.474,08
Acconto € 1.450,00 Danno residuo € 6.024,08; g) liquidare le spese del primo giudizio a seconda di quello che sarà il valore del decisum e quindi, nella misura di
Pag. 3 di 10 € 1.205,00 o nella misura di € 1.990,00, il tutto oltre accessori di legge;
h) condannare in ogni caso la parte appellata alla restituzione delle maggiori somme percepite in ragione della sentenza di primo grado;
i) con vittoria di spese del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1 chiedendo di: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla soc. avverso la Parte_1 sentenza n.324/2017 del Giudice di Pace di Teramo con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2019, il Giudice precedente titolare del procedimento, disattesa la richiesta di rinnovazione della c.t.u., ha rinviato la causa all'udienza dell'1.2.2021 per la precisazione delle conclusioni, la quale, infine, dopo vari rinvii d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
14.5.2025.
L'appello proposto va parzialmente accolto per i motivi che seguono.
1. Con il primo e il secondo motivo, la parte appellante ha sostenuto, essenzialmente, che il Giudice di Pace avrebbe fatto proprie le risultanze della CTU in modo acritico, senza tener conto delle osservazioni del CTP e della difesa;
con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno biologico, ritenendola errata.
I primi due motivi – da esaminare congiuntamente – sono infondati.
È costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n. 32069).
In sostanza, le osservazioni mosse alla c.t.u. dai consulenti di parte possono riguardare aspetti rilevanti all'interno della vicenda giudiziaria, purché le critiche mosse all'elaborato dell'ausiliario del giudice siano dotate di argomentazioni
Pag. 4 di 10 puntuali, specifiche, serie e documentate. Solo così le osservazioni mosse ad una consulenza tecnica possono inficiare una sentenza, anche in punto di legittimità, nel caso in cui il giudice o il c.t.u. stesso ne omettano l'analisi. In concreto, ciò vuol dire che, affinché le osservazioni del consulente di parte possano assumere un rilievo effettivo all'interno del procedimento ed incidere concretamente sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è necessario che esse siano formulate con un certo rigore metodologico e sostanziale. In particolare, tali osservazioni devono riferirsi con precisione a specifici passaggi dell'elaborato peritale, evitando genericità o critiche vaghe che non permetterebbero al giudice di coglierne la reale portata. Non basta, infatti, sollevare dubbi di carattere generale;
è fondamentale che le contestazioni siano articolate in modo dettagliato, fornendo un'analisi approfondita e argomentata delle incongruenze o delle carenze tecniche riscontrate, così da rendere evidente l'inadeguatezza, l'incompletezza o l'eventuale erroneità dell'elaborato del C.T.U.
Le contestazioni devono, inoltre, poggiare su argomentazioni logicamente coerenti, fondate su criteri tecnici riconosciuti e metodologie affidabili, evitando affermazioni assertive o meramente oppositive, prive di reale contenuto scientifico.
Infine, per acquisire reale credibilità ed efficacia, le stesse devono essere accompagnate da riferimenti oggettivi, quali dati tecnici, fonti normative, letteratura scientifica o altri elementi che consentano di riscontrarne la fondatezza e la serietà.
Solo nel caso in cui ricorrano tutte queste condizioni, le osservazioni del consulente di parte possono dirsi idonee a mettere in discussione il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio e, nei casi più gravi, a giustificare l'eventuale rinnovazione della medesima.
1.1 Nel caso di specie, l'osservazione del CTP (fatta propria anche dalla difesa) si risolve sostanzialmente in un interrogativo retorico (“Come può il consulente tecnico riconoscere postumi in misura massima rispetto a quanto riconosciuto nella relazione di parte 4-5%, quando l'obiettività e nettamente migliorata non essendo presenti più le limitazioni funzionali a carico delle ginocchia?”) e non anche in una critica specifica e circostanziata alle risultanze peritali.
Pag. 5 di 10 Di contro, dall'esame della CTU, emerge come il perito incaricato ha effettuato valutazioni cliniche approfondite a seguito dell'anamnesi e dell'esame obiettivo sulla persona danneggiata, tenendo conto della documentazione sanitaria acquisita.
Al contrario, le contestazioni mosse dall'appellata appaiono generiche e prive di adeguato supporto tecnico o documentale. Non emerge, infatti, alcuna contestazione tecnicamente fondata, né alcuna specifica indicazione di errori metodologici o di omissioni determinanti. Le critiche, oltre ad essere scarsamente sviluppate, risultano del tutto prive di documentazione a sostegno, così da non consentire un'effettiva verifica o valutazione delle stesse né da parte del c.t.u. né, tanto meno, da parte del
Giudice.
Alla luce di ciò, le osservazioni del consulente di parte della parte appellante non possono ritenersi idonee né a compromettere la validità dell'elaborato peritale, né a giustificare una rinnovazione della consulenza, tanto più in presenza di una relazione tecnica completa e coerente.
Il Giudice di primo grado, con motivazione sintetica, ma sufficiente (per le ragioni poco sopra espresse) ha già ritenuto legittima l'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio e tale valutazione, immune da vizi logici o giuridici, appare del tutto condivisibile.
1.2 Parimenti, non appaiono fondate le censure sollevate relativamente alla quantificazione del danno per avere il CTU effettuato la somma algebrica tra le due percentuali attribuite alle singole componenti menomative (2%+3%), giungendo così alla percentuale complessiva del 5%.
Ed invero, il fatto che la valutazione complessiva del danno biologico coincida con la somma delle singole percentuali non esclude, in automatico, che il CTU abbia effettuato una valutazione globale delle lesioni. Dunque, il rilievo sollevato dall'appellante pecca di astrattezza.
1.3. Analogamente è a dirsi per le censure mosse all'operato del c.t.u. nello svolgimento dell'incarico. In particolare, ad avviso dell'appellante, il consulente d'ufficio non avrebbe proceduto alla visione del cd-rom contenente la risonanza magnetica eseguita sulle ginocchia (documento ritenuto rilevante ai fini dell'accertamento) e consegnato dalla il giorno dell'inizio delle operazioni. CP_1
Pag. 6 di 10 La difesa dell'appellante, inoltre, ha rilevato che il proprio c.t.p., aveva chiesto di nominare un esperto radiologo per visionare il cd-rom, ma che questa richiesta è stata disattesa;
in più, nonostante la formale richiesta del consulente di parte appellante, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di redigere il verbale dell'incontro e davanti alla sua insistenza affinché la verbalizzazione venisse eseguita, il c.t.u. avrebbe improvvisamente dichiarato concluse le operazioni invitandolo a lasciare i locali, impedendogli, così, di formalizzare ulteriormente le proprie osservazioni.
Di fatto, dunque, ad avviso dell'appellante, nessun verbale sarebbe stato redatto e, conseguentemente, le osservazioni del c.t.p. non sarebbero state riportate.
Tutte le suddette doglianze risultano smentite per tabulas, proprio dal contenuto del verbale redatto dal c.t.u. in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali e regolarmente depositato agli atti del procedimento. Tale verbale, contrariamente a quanto affermato dal c.t.p., dà puntuale riscontro dell'attività svolta, nonché della partecipazione del consulente di parte alle operazioni peritali, con indicazione degli scambi e delle osservazioni formulate in quella sede.
Sul punto, non può che richiamarsi il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5793 del 23 marzo 2015), secondo cui il verbale redatto dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali assume natura di atto pubblico, con la conseguenza che quanto in esso attestato relativamente alle attività compiute e alle dichiarazioni rese dalle parti fa piena prova fino a querela di falso.
Ne deriva che le contrarie affermazioni del consulente di parte, non supportate da alcuna impugnazione formale dell'atto, non possono ritenersi idonee a minare la fede privilegiata da cui il verbale è assistito.
Peraltro, il c.t.u., comparso all'udienza del 28.3.2017 su disposizione del Giudice, ha espressamente confermato la corrispondenza tra quanto effettivamente avvenuto nel corso delle operazioni peritali e quanto da lui riportato nel suddetto verbale, ribadendo l'assenza di condotte escludenti nei confronti del consulente di parte e confermando di aver dato conto delle osservazioni ricevute nei limiti in cui queste fossero state concretamente formulate.
Pag. 7 di 10 Alla luce di quanto sopra, il c.t.u. ribadendo e confermando in udienza la correttezza del proprio operato, ha fornito ogni chiarimento richiesto in ordine allo svolgimento dell'incarico e alla gestione del contraddittorio tecnico;
tanto è vero che, a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Giudice di prime cure ha ritenuto pienamente legittimo l'operato del proprio ausiliario, rigettando implicitamente ogni contestazione circa eventuali violazioni del contraddittorio.
Pertanto, non solo l'operato del c.t.u. risulta immune da censure, ma anche il relativo scrutinio da parte del Giudice si presenta conforme ai canoni di legittimità, senza alcuna violazione dell'obbligo motivazionale.
2. Con il terzo motivo di appello, la compagnia assicurativa ha sostenuto che il primo Giudice avrebbe errato nella liquidazione del danno biologico. Anche tale motivo è infondato, in quanto, applicando le tabelle di Milano vigenti ratione temporis, la somma liquidata (peraltro di poco superiore a quella calcolata dall'appellante) è corretta.
3. Con il quarto motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha riconosciuto all'appellata il diritto al risarcimento del danno morale (quantificato in €.1.700,00) in assenza della prova del medesimo.
Questo motivo è fondato.
In caso di incidente stradale, invero, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micro-permanenti), "laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare." Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque, l'integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non ha tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. Questo SInifica però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Pag. 8 di 10 3.1 Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla danneggiata in ordine al danno morale del quale ha chiesto il ristoro. Di conseguenza, il primo Giudice non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, perché la domanda risarcitoria, in difetto di prova, avrebbe dovuto essere rigettata. Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto.
4. Con l'ultimo motivo di appello, la compagnia assicurativa ha impugnato il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese di lite, ritenendole eccessive.
Il motivo è infondato, in quanto la quantificazione operata dal primo Giudice, fondata sulla media tra valori massimi e medi dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, appare corretta.
Tuttavia, alla luce della soccombenza della parte appellata (già parte attrice) in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, la statuizione sulle spese andrà parzialmente riformata come meglio si dirà nel prossimo paragrafo.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale dell'appello, con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno morale che, invece, va rigettata.
Pertanto, alla parte appellata va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni quantificato in €.6500,00 a titolo di danno biologico ed €.202,00 a titolo di danno emergente (spese mediche) per un totale di €.6.702,00 cui va detratto l'acconto versato dalla compagnia assicurativa (€.1.450,00) giungendo quindi all'importo finale di €.5.252,00, oltre interessi dal giorno dell'evento di danno (l'incidente stradale) al soddisfo.
Le spese del primo grado del giudizio, tenuto conto della soccombenza parziale dell'appellata, vanno compensate per 1/3, ponendo la restante parte, pari a 2/3, a carico della compagnia assicurativa e di risultate soccombenti sulle Controparte_2 altre domande proposte.
Sulla base dei medesimi principi, le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014 e s.m.i. vanno parzialmente compensate nella misura di 1/3, ponendo la restante parte, pari a 2/3, a carico dell'appellante, risultata soccombente su tutti gli altri motivi di appello.
Pag. 9 di 10 Nulla per le spese del grado di appello da parte di attesa la sua Controparte_2 contumacia in giudizio.
Le spese della CTU restano a carico solidale dell'appellante e dell'appellata contumace, come disposto nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello indicato in epigrafe, ogni contraria domanda o eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata:
a) rigetta la domanda proposta da di risarcimento del Controparte_1 danno morale;
b) per l'effetto, condanna e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2 al pagamento in favore della parte appellata, della Controparte_1 somma di €.5.252,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, per le causali indicate in parte motiva;
c) compensa parzialmente tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del primo grado di giudizio e condanna e al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro e in favore dell'appellata CP_1
della restante parte, pari a 2/3 che liquida in €.2.120,00, oltre
[...] oneri di legge;
2) compensa parzialmente tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata della restante parte, pari a 2/3 che liquida Controparte_1 in €.2.644,00, oltre oneri di legge;
3) nulla per le spese di rimasta contumace in giudizio. Controparte_2
Così deciso in Teramo, il 4 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice deSInato dott.ssa Silvia
Codispoti ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado, iscritto al n. 3979 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2017, promosso da
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Trieste, largo Ugo Irnieri n.1, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampietro Dell'Elce, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Silvi
(TE), via Statale Sud n. 121, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
13.7.1973 ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giulianova (TE);
Appellata nonché contro
(C.F.), contumace Controparte_2
Appellata contumace
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2017 del Giudice di Pace di Teramo, depositata in data 30.5.2017 (n. 2611/2016 r.g.), avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni conseguente a sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 324/2017 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, esponendo:
1) che, con atto di citazione ritualmente notificato, l'aveva Controparte_1 convenuta dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, unitamente a CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni da ella patiti a seguito del
[...] sinistro verificatosi in data 3.10.2015;
2) che il Giudice di Pace aveva disposto l'espletamento di consulenza medico- legale avendo essa appellante – nel costituirsi in giudizio – contestato solamente il quantum debeatur e non anche l'an della pretesa;
3) che, durante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, poiché Parte_ bisognava procedere alla lettura del dischetto della il c.t.p. della società appellante necessitando di essere affiancato da un medico specialista, aveva chiesto il differimento dell'inizio delle operazioni peritali;
4) che, sempre in sede di primo incontro, negato il richiesto differimento, il c.t.u. aveva proceduto alla lettura del dischetto in assenza del c.t.p. di parte appellante;
5) che, una volta depositato l'elaborato peritale definitivo e nonostante la richiesta di rinnovazione dell'esame peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la precisione delle conclusioni e discussione;
6) che, in data 30.5.2017, era stata depositata la sentenza oggi impugnata, con la quale il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria formulata da e condannato l'appellante al risarcimento Controparte_1 del danno così come quantificato dal c.t.u. nella propria perizia;
7) che la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Teramo doveva essere riformata per i seguenti motivi: a) omessa e/o insufficiente motivazione relativamente alla quantificazione del danno biologico da parte del CTU, avendo il primo Giudice fatto proprie le risultanze peritale in modo acritico;
b) omessa e/o insufficiente motivazione relativamente alla mancata rinnovazione della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado;
c) errata liquidazione del danno morale, non avendo la parte appellata fornito
Pag. 2 di 10 alcuna prova della sofferenza patita in conseguenza del sinistro;
d) errata liquidazione delle spese di lite, in quanto parametrata ai valori massimi di cui al d.m. 55/2014, nonostante la non complessità della causa.
Tanto dedotto, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale a) disporre la rinnovazione della CTU medico-legale, con altro medico-legale esperto in radiologia e ortopedia, per le ragioni tutte esposte in premessa: b) contenere, per l'effetto, la domanda avanzata dalla SI.ra
, nei limiti di quanto verrà accertato dalla disposta CTU e Controparte_1 condannare eventualmente la parte attrice alla refusione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio nell'eventualità in cui ritenesse congrua la somma versata dalla Compagnia ante causam; c) altresì, qualora all'esito della Pt_1 espletanda CTU, la somma complessivamente versata dall' , dovesse Parte_1 essere superiore a quella effettivamente spettante alla SI.ra , Controparte_1 condannare quest'ultima a restituire alla Compagnia la maggior somma Pt_1 versata in ossequio alla sentenza di primo grado, oltre interessi sino al soddisfo. In via subordinata d) nella denegata ipotesi in cui codesto Spettabile Tribunale non ritenesse di disporre il rinnovo della CTU, e ritenesse di condividere la quantificazione del danno operata Dott. , tenuto conto delle Tabelle di Per_1 legge, liquidare il danno nel modo che segue: IP 5% € 5.063,88 ITP al 75% 10gg €
351,60 ITP al 50% 20gg € 468,80 ITP al 25% 10gg € 175,80 Spese mediche €
202,00 TOTALE € 6.262,08 Acconto € 1.450,00 Tot. Residuo € 4812,08; e) ritenere non dovuto il danno morale in quanto non adeguatamente provato. In via di estremo subordine f) nell'eventualità in cui il Tribunale ritenesse di dover liquidare il danno morale, calcolare detto danno conformemente a quanto disposto dall'art. 139 del
Codice delle assicurazioni e da quanto disposto dalla Corte Costituzionale, nella misura del 20% del danno biologico patito dalla SI.ra e quindi CP_1 determinare l'ammontare del subito dell'attrice nel modo seguente IP 5% €
5.063,88 ITP al 75% 10gg € 351,60 ITP al 50% 20gg € 468,80 ITP al 25% 10gg €
175,80 Danno morale € 1.212,00 Spese mediche € 202,00 TOTALE € 7.474,08
Acconto € 1.450,00 Danno residuo € 6.024,08; g) liquidare le spese del primo giudizio a seconda di quello che sarà il valore del decisum e quindi, nella misura di
Pag. 3 di 10 € 1.205,00 o nella misura di € 1.990,00, il tutto oltre accessori di legge;
h) condannare in ogni caso la parte appellata alla restituzione delle maggiori somme percepite in ragione della sentenza di primo grado;
i) con vittoria di spese del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1 chiedendo di: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla soc. avverso la Parte_1 sentenza n.324/2017 del Giudice di Pace di Teramo con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2019, il Giudice precedente titolare del procedimento, disattesa la richiesta di rinnovazione della c.t.u., ha rinviato la causa all'udienza dell'1.2.2021 per la precisazione delle conclusioni, la quale, infine, dopo vari rinvii d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
14.5.2025.
L'appello proposto va parzialmente accolto per i motivi che seguono.
1. Con il primo e il secondo motivo, la parte appellante ha sostenuto, essenzialmente, che il Giudice di Pace avrebbe fatto proprie le risultanze della CTU in modo acritico, senza tener conto delle osservazioni del CTP e della difesa;
con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno biologico, ritenendola errata.
I primi due motivi – da esaminare congiuntamente – sono infondati.
È costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n. 32069).
In sostanza, le osservazioni mosse alla c.t.u. dai consulenti di parte possono riguardare aspetti rilevanti all'interno della vicenda giudiziaria, purché le critiche mosse all'elaborato dell'ausiliario del giudice siano dotate di argomentazioni
Pag. 4 di 10 puntuali, specifiche, serie e documentate. Solo così le osservazioni mosse ad una consulenza tecnica possono inficiare una sentenza, anche in punto di legittimità, nel caso in cui il giudice o il c.t.u. stesso ne omettano l'analisi. In concreto, ciò vuol dire che, affinché le osservazioni del consulente di parte possano assumere un rilievo effettivo all'interno del procedimento ed incidere concretamente sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è necessario che esse siano formulate con un certo rigore metodologico e sostanziale. In particolare, tali osservazioni devono riferirsi con precisione a specifici passaggi dell'elaborato peritale, evitando genericità o critiche vaghe che non permetterebbero al giudice di coglierne la reale portata. Non basta, infatti, sollevare dubbi di carattere generale;
è fondamentale che le contestazioni siano articolate in modo dettagliato, fornendo un'analisi approfondita e argomentata delle incongruenze o delle carenze tecniche riscontrate, così da rendere evidente l'inadeguatezza, l'incompletezza o l'eventuale erroneità dell'elaborato del C.T.U.
Le contestazioni devono, inoltre, poggiare su argomentazioni logicamente coerenti, fondate su criteri tecnici riconosciuti e metodologie affidabili, evitando affermazioni assertive o meramente oppositive, prive di reale contenuto scientifico.
Infine, per acquisire reale credibilità ed efficacia, le stesse devono essere accompagnate da riferimenti oggettivi, quali dati tecnici, fonti normative, letteratura scientifica o altri elementi che consentano di riscontrarne la fondatezza e la serietà.
Solo nel caso in cui ricorrano tutte queste condizioni, le osservazioni del consulente di parte possono dirsi idonee a mettere in discussione il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio e, nei casi più gravi, a giustificare l'eventuale rinnovazione della medesima.
1.1 Nel caso di specie, l'osservazione del CTP (fatta propria anche dalla difesa) si risolve sostanzialmente in un interrogativo retorico (“Come può il consulente tecnico riconoscere postumi in misura massima rispetto a quanto riconosciuto nella relazione di parte 4-5%, quando l'obiettività e nettamente migliorata non essendo presenti più le limitazioni funzionali a carico delle ginocchia?”) e non anche in una critica specifica e circostanziata alle risultanze peritali.
Pag. 5 di 10 Di contro, dall'esame della CTU, emerge come il perito incaricato ha effettuato valutazioni cliniche approfondite a seguito dell'anamnesi e dell'esame obiettivo sulla persona danneggiata, tenendo conto della documentazione sanitaria acquisita.
Al contrario, le contestazioni mosse dall'appellata appaiono generiche e prive di adeguato supporto tecnico o documentale. Non emerge, infatti, alcuna contestazione tecnicamente fondata, né alcuna specifica indicazione di errori metodologici o di omissioni determinanti. Le critiche, oltre ad essere scarsamente sviluppate, risultano del tutto prive di documentazione a sostegno, così da non consentire un'effettiva verifica o valutazione delle stesse né da parte del c.t.u. né, tanto meno, da parte del
Giudice.
Alla luce di ciò, le osservazioni del consulente di parte della parte appellante non possono ritenersi idonee né a compromettere la validità dell'elaborato peritale, né a giustificare una rinnovazione della consulenza, tanto più in presenza di una relazione tecnica completa e coerente.
Il Giudice di primo grado, con motivazione sintetica, ma sufficiente (per le ragioni poco sopra espresse) ha già ritenuto legittima l'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio e tale valutazione, immune da vizi logici o giuridici, appare del tutto condivisibile.
1.2 Parimenti, non appaiono fondate le censure sollevate relativamente alla quantificazione del danno per avere il CTU effettuato la somma algebrica tra le due percentuali attribuite alle singole componenti menomative (2%+3%), giungendo così alla percentuale complessiva del 5%.
Ed invero, il fatto che la valutazione complessiva del danno biologico coincida con la somma delle singole percentuali non esclude, in automatico, che il CTU abbia effettuato una valutazione globale delle lesioni. Dunque, il rilievo sollevato dall'appellante pecca di astrattezza.
1.3. Analogamente è a dirsi per le censure mosse all'operato del c.t.u. nello svolgimento dell'incarico. In particolare, ad avviso dell'appellante, il consulente d'ufficio non avrebbe proceduto alla visione del cd-rom contenente la risonanza magnetica eseguita sulle ginocchia (documento ritenuto rilevante ai fini dell'accertamento) e consegnato dalla il giorno dell'inizio delle operazioni. CP_1
Pag. 6 di 10 La difesa dell'appellante, inoltre, ha rilevato che il proprio c.t.p., aveva chiesto di nominare un esperto radiologo per visionare il cd-rom, ma che questa richiesta è stata disattesa;
in più, nonostante la formale richiesta del consulente di parte appellante, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di redigere il verbale dell'incontro e davanti alla sua insistenza affinché la verbalizzazione venisse eseguita, il c.t.u. avrebbe improvvisamente dichiarato concluse le operazioni invitandolo a lasciare i locali, impedendogli, così, di formalizzare ulteriormente le proprie osservazioni.
Di fatto, dunque, ad avviso dell'appellante, nessun verbale sarebbe stato redatto e, conseguentemente, le osservazioni del c.t.p. non sarebbero state riportate.
Tutte le suddette doglianze risultano smentite per tabulas, proprio dal contenuto del verbale redatto dal c.t.u. in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali e regolarmente depositato agli atti del procedimento. Tale verbale, contrariamente a quanto affermato dal c.t.p., dà puntuale riscontro dell'attività svolta, nonché della partecipazione del consulente di parte alle operazioni peritali, con indicazione degli scambi e delle osservazioni formulate in quella sede.
Sul punto, non può che richiamarsi il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5793 del 23 marzo 2015), secondo cui il verbale redatto dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali assume natura di atto pubblico, con la conseguenza che quanto in esso attestato relativamente alle attività compiute e alle dichiarazioni rese dalle parti fa piena prova fino a querela di falso.
Ne deriva che le contrarie affermazioni del consulente di parte, non supportate da alcuna impugnazione formale dell'atto, non possono ritenersi idonee a minare la fede privilegiata da cui il verbale è assistito.
Peraltro, il c.t.u., comparso all'udienza del 28.3.2017 su disposizione del Giudice, ha espressamente confermato la corrispondenza tra quanto effettivamente avvenuto nel corso delle operazioni peritali e quanto da lui riportato nel suddetto verbale, ribadendo l'assenza di condotte escludenti nei confronti del consulente di parte e confermando di aver dato conto delle osservazioni ricevute nei limiti in cui queste fossero state concretamente formulate.
Pag. 7 di 10 Alla luce di quanto sopra, il c.t.u. ribadendo e confermando in udienza la correttezza del proprio operato, ha fornito ogni chiarimento richiesto in ordine allo svolgimento dell'incarico e alla gestione del contraddittorio tecnico;
tanto è vero che, a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Giudice di prime cure ha ritenuto pienamente legittimo l'operato del proprio ausiliario, rigettando implicitamente ogni contestazione circa eventuali violazioni del contraddittorio.
Pertanto, non solo l'operato del c.t.u. risulta immune da censure, ma anche il relativo scrutinio da parte del Giudice si presenta conforme ai canoni di legittimità, senza alcuna violazione dell'obbligo motivazionale.
2. Con il terzo motivo di appello, la compagnia assicurativa ha sostenuto che il primo Giudice avrebbe errato nella liquidazione del danno biologico. Anche tale motivo è infondato, in quanto, applicando le tabelle di Milano vigenti ratione temporis, la somma liquidata (peraltro di poco superiore a quella calcolata dall'appellante) è corretta.
3. Con il quarto motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha riconosciuto all'appellata il diritto al risarcimento del danno morale (quantificato in €.1.700,00) in assenza della prova del medesimo.
Questo motivo è fondato.
In caso di incidente stradale, invero, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micro-permanenti), "laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare." Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque, l'integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non ha tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. Questo SInifica però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Pag. 8 di 10 3.1 Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla danneggiata in ordine al danno morale del quale ha chiesto il ristoro. Di conseguenza, il primo Giudice non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, perché la domanda risarcitoria, in difetto di prova, avrebbe dovuto essere rigettata. Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto.
4. Con l'ultimo motivo di appello, la compagnia assicurativa ha impugnato il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese di lite, ritenendole eccessive.
Il motivo è infondato, in quanto la quantificazione operata dal primo Giudice, fondata sulla media tra valori massimi e medi dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, appare corretta.
Tuttavia, alla luce della soccombenza della parte appellata (già parte attrice) in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, la statuizione sulle spese andrà parzialmente riformata come meglio si dirà nel prossimo paragrafo.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale dell'appello, con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno morale che, invece, va rigettata.
Pertanto, alla parte appellata va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni quantificato in €.6500,00 a titolo di danno biologico ed €.202,00 a titolo di danno emergente (spese mediche) per un totale di €.6.702,00 cui va detratto l'acconto versato dalla compagnia assicurativa (€.1.450,00) giungendo quindi all'importo finale di €.5.252,00, oltre interessi dal giorno dell'evento di danno (l'incidente stradale) al soddisfo.
Le spese del primo grado del giudizio, tenuto conto della soccombenza parziale dell'appellata, vanno compensate per 1/3, ponendo la restante parte, pari a 2/3, a carico della compagnia assicurativa e di risultate soccombenti sulle Controparte_2 altre domande proposte.
Sulla base dei medesimi principi, le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base al d.m. 55/2014 e s.m.i. vanno parzialmente compensate nella misura di 1/3, ponendo la restante parte, pari a 2/3, a carico dell'appellante, risultata soccombente su tutti gli altri motivi di appello.
Pag. 9 di 10 Nulla per le spese del grado di appello da parte di attesa la sua Controparte_2 contumacia in giudizio.
Le spese della CTU restano a carico solidale dell'appellante e dell'appellata contumace, come disposto nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello indicato in epigrafe, ogni contraria domanda o eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata:
a) rigetta la domanda proposta da di risarcimento del Controparte_1 danno morale;
b) per l'effetto, condanna e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2 al pagamento in favore della parte appellata, della Controparte_1 somma di €.5.252,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, per le causali indicate in parte motiva;
c) compensa parzialmente tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del primo grado di giudizio e condanna e al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro e in favore dell'appellata CP_1
della restante parte, pari a 2/3 che liquida in €.2.120,00, oltre
[...] oneri di legge;
2) compensa parzialmente tra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata della restante parte, pari a 2/3 che liquida Controparte_1 in €.2.644,00, oltre oneri di legge;
3) nulla per le spese di rimasta contumace in giudizio. Controparte_2
Così deciso in Teramo, il 4 settembre 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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