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Ordinanza cautelare 10 novembre 2025
Decreto collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Lori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Terni, Questura di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- della Prefettura di Terni, di rigetto di ricorso amministrativo;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del Questore di Terni, di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Terni e Questura di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento in data -OMISSIS- la Questura di Perugia ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, volta al rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base dell’esistenza di una segnalazione Schengen effettuata dal Lussemburgo in seguito ad una condanna ad un anno di reclusione per reati attinenti agli stupefacenti, nonché della mancata dimostrazione della percezione di un reddito adeguato.
1.1. Il ricorso gerarchico avverso detto diniego è stato respinto con provvedimento della Prefettura di Perugia in data -OMISSIS-. Nel provvedimento, si sottolinea che il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa per soli 39 giorni per tutto l’anno 2024, con una retribuzione complessiva pari ad euro 3.465,93. Riguardo al profilo relativo alla segnalazione Schengen, si argomenta: VISTO che l’art. 24 del regolamento UE n. 2018/1862, stabilisce che lo straniero può essere considerato come minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica quando, anche alla stregua di una “valutazione delle circostanza personali del cittadino di paese terzo interessato e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno” si trovi, fra quelle ivi indicate, nell’ipotesi di essere “..stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno..”, ovvero laddove esistano a suo carico “..fondati motivi di ritenere che il cittadino del Paese terzo abbia commesso un reato grave…”, situazioni queste, entrambe applicabili al caso in questione; CONSIDERATO che la Questura di Terni ha valutato doverosamente e accuratamente la situazione familiare del sig. […], che non risulta essere coniugato o avere prole in Italia, mancando anche riferimenti in tal senso nell’istanza di richiesta del permesso di soggiorno modello 209 presentata dal ricorrente; PRESO ATTO che null’altra tipologia di permesso, anche alla luce del motivo ostativo citato, potesse essere concessa al ricorrente ex art. 5 comma 9 T.U. Immigrazione, ma anche ai sensi dell’art. 19 T.U.I., ovvero un permesso per protezione speciale, non avendo egli presentato istanza in tal senso,
peraltro di competenza della competente Commissione Territoriale per il Diritto d’Asilo; CONSIDERATO che in relazione al richiamo al reale e positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano e al lungo e stabile soggiorno nel territorio italiano, fin dall’ingresso nell’anno 2017 del ricorrente, citati dalla difesa, giova rammentare come la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, del -OMISSIS-, nel ricorso n.-OMISSIS-, abbia riconosciuto che un provvedimento di espulsione, emesso nei confronti di un cittadino che risiede stabilmente in Italia da oltre vent’anni non viola l’art. 8 della Convenzione EDU inerente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il corretto bilanciamento effettuato dall’Autorità Italiana fra l’esigenza del rispetto del suddetto diritto e l’esigenza di tutelare la pubblica sicurezza, preso atto della pericolosità sociale dello straniero, rende prevalente l’interesse dello Stato e legittima il provvedimento del suo allontanamento ;”.
2. Nel ricorso, avverso i due provvedimenti, si lamenta in sostanza che:
(i) - in violazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, sia stato applicato un automatismo preclusivo, viceversa venuto meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, e sia mancata la necessaria valutazione della personalità del ricorrente, della sua integrazione e della mancanza di alcuna pericolosità sociale;
(ii) - in violazione degli artt. 5 e 6, comma 5, del medesimo t.u.i., non sia stata svolta un’adeguata istruttoria sul requisito reddituale, posto che il requisito reddituale sussiste sia per il 2023 che per il 2024 (dalla dichiarazione dei redditi del 2023 risultano euro 9.448,84, è stato prodotto un contratto di lavoro dal -OMISSIS-, insieme alle relative buste paga).
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta l’acquisizione da parte dell’Amministrazione di documentate informazioni circa la decorrenza e la durata della segnalazione Schengen.
4.1. L’Amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio, documentando che la segnalazione decorre dal -OMISSIS- ed ha durata triennale.
5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, non essendo state prospettate ragioni contrarie, la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. I provvedimenti impugnati si basano su due presupposti, autonomamente preclusivi del rinovo.
Quello dell’insufficienza reddituale non risulta dimostrato, emergendo peraltro dalla documentazione versata in atti dal ricorrente un reddito in linea con la soglia minima richiesta dalla legge.
6.2. Quanto alla rilevanza della condanna per reati relativi agli stupefacenti, si potrebbe discutere:
- se alla condanna riportata in un ordinamento estero possano applicarsi i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88/2024 riguardo alle condanne ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, per il c.d. piccolo spaccio, o invece debba applicarsi senz’altro l’automatismo preclusivo previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998;
- se, comunque, sia la stessa esistenza di una segnalazione Schengen a determinare un automatismo preclusivo del rinovo del titolo di soggiorno, e pertanto l’Amministrazione, una volta verificata la riferibilità allo straniero e l’efficacia della segnalazione, non sia tenuta ad espletare nessun’altra indagine al riguardo (in tal senso, da ultimo, TAR Sicilia, Catania, I, n. 76/2025, TAR Campania, VI, n. 1918/2025 e II, n. 1340/2025; Cons. Stato, I, n. 525/2023); oppure, alla vincolatività della segnalazione Schengen si possa derogare, ma solo in presenza di motivi seri, umanitari o legati all’obbligo di rispetto degli obblighi internazionali (Cons. Stato, III, n. 5945/2024); o se, invece, lo stesso automatismo si ponga in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., in riferimento all’art. 25 della Convenzione Schengen e al Regolamento (UE) 2018/1861 (Cons. Stato, III, n. 3759/2025-ord., che per tali motivi – peraltro, in una controversia nella quale la segnalazione conseguiva alla presenza irregolare dello straniero nel territorio dello Stato europeo - ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, precludendo all’amministrazione la verifica in concreto di pericolosità e comunque la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della stessa).
6.3. Può tuttavia prescindersi dal prendere posizione in relazione a detti diversi orientamenti, poiché, a ben vedere, i provvedimenti impugnati, accanto alla menzione di pronunce incentrate sull’automatismo preclusivo, contengono, come sopra riportato al par. 1.1., anche un giudizio di pericolosità del ricorrente e di prevalenza delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, tenuto conto della mancanza di legami familiari in Italia.
6.4. D’altro canto, tale giudizio, se si considera che la condanna riguarda comunque un reato connotato da aspetti di allarme sociale (né il ricorrente ha fornito alcuna informazione riguardo alla vicenda penale e alla condotta sottostante, al fine di dimostrarne in concreto la mancanza), che risale al 2023 e che subito dopo il ricorrente ha fatto rientro in Italia, non può ritenersi illogico o basato su circostanze travisate.
7. Considerata la natura della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.