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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1578/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1578/2024 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Oddone Barbara
RICORRENTE
c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Mantelli Maurizio
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Frassineto Po (AL) in data Parte_2 Parte_1
23/07/1989, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Frassineto Po anno 1989 parte II serie A n.
4. Sono genitori di , nata a [...] il [...], oggi maggiorenne e Per_1
economicamente indipendente.
Le parti vivono separate fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Casale Monferrato celebrata in data 27.2.2004 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto in data 3.3.2004.
Con i rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo.
Fissata udienza di comparazione al 28.9.2023, prima di detta udienza le parti hanno raggiunto un accordo, e ad esito del deposito autorizzato di note scritte, la causa è stata rimessa in decisione.
Sulla pronuncia di divorzio
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale in data 3.3.2004, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 12.12.2024.
Non occorre disporre in punto assegnazione casa familiare come chiesto dalla convenuta -peraltro di proprietà della stessa convenuta e ad ella assegnata in sede di separazione - non essendovi prole minorenne o non economicamente indipendente.
pagina 2 di 3 Sulle spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1578/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2 [...]
in Frassineto Po (AL) in data 23/07/1989, con atto trascritto nei registri dello Parte_1
stato civile del Comune di Frassineto Po anno 1989 parte II serie A n. 4
2) Ordina ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda
Sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR.
3/11/2000, n. 396;
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1578/2024 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Oddone Barbara
RICORRENTE
c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Mantelli Maurizio
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Frassineto Po (AL) in data Parte_2 Parte_1
23/07/1989, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Frassineto Po anno 1989 parte II serie A n.
4. Sono genitori di , nata a [...] il [...], oggi maggiorenne e Per_1
economicamente indipendente.
Le parti vivono separate fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Casale Monferrato celebrata in data 27.2.2004 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, omologata con decreto in data 3.3.2004.
Con i rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo.
Fissata udienza di comparazione al 28.9.2023, prima di detta udienza le parti hanno raggiunto un accordo, e ad esito del deposito autorizzato di note scritte, la causa è stata rimessa in decisione.
Sulla pronuncia di divorzio
Sussistono i presupposti per la pronunzia diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale in data 3.3.2004, pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 12.12.2024.
Non occorre disporre in punto assegnazione casa familiare come chiesto dalla convenuta -peraltro di proprietà della stessa convenuta e ad ella assegnata in sede di separazione - non essendovi prole minorenne o non economicamente indipendente.
pagina 2 di 3 Sulle spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1578/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2 [...]
in Frassineto Po (AL) in data 23/07/1989, con atto trascritto nei registri dello Parte_1
stato civile del Comune di Frassineto Po anno 1989 parte II serie A n. 4
2) Ordina ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda
Sentenza nel registro Atti di Matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al DPR.
3/11/2000, n. 396;
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3