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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara, nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII iscritto al n. 280/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi
[...] C.F._2 residenti in San Giorgio a Cremano (NA) alla via San Giorgio Vecchio n.103 - 105, tutti assistiti, giusta procura in atti dall'avv. Giulia Galderisi e dall'avv. Francesco Saverio
Orlando, per il tramite dell'OCC da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con il nominato gestore della crisi avv. ; Persona_1 letti gli atti e i documenti del procedimento;
richiamati i precedenti decreti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.7.2025; letto l'art. 70 CCII;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 66 e 67 CCII essendo membri della stessa famiglia ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune.
Il piano, nell'ultima versione depositata in data 4.6.2025, a fronte di debiti pari ad €
345.618,07 (di cui € 23.513,7 in prededuzione, € 169.895,04 ed € 3.065,8 in privilegio), prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti di natura privilegiata ed il pagamento parziale nella misura del 20% dei debiti di natura chirografaria in rate mensili di € 1.300,00 in un arco temporale di 145 mesi mediante la quota parte dello stipendio dei coniugi istanti non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare.
Con riferimento al creditore ipotecario Barclays, il pagamento avverrà mediante 120 rate da
€ 1.400 cadauna;
5 rate extra (una ogni due anni) pari ad € 2.000,00 le cui risorse saranno messe a disposizione mediante anticipo TFR sulla retribuzione Del Piano;
€ 50.506,75 saranno messi a disposizione nel corso dei 10 anni destinando quanto sarà percepito da a titolo di trattamento di fine rapporto. Pt_1
Con decreto del 6.5.2025 veniva fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano.
Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, come rinviata da questo GD, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi con la relazione depositata in data
4.6.2025. L'OCC dava altresì atto che erano intervenute precisazioni da parte di alcuni creditori: precisava il proprio credito nel maggior importo di € 1.569,32 in privilegio CP_1 grado 20 ed un importo di € 431,16 al chirografo (a fronte del debito inizialmente indicato in piano di € 900,73 assistiti da privilegio grado 20 ed € 110,33 in chirografo); il Comune di
San Giorgio a Cremano precisava il proprio credito in € 1.469,48.
Gli istanti, pertanto, provvedevano a modificare il piano con l'aggiunta di una nuova rata mensile. Tale circostanza, in ogni caso, stante la modesta variazione, non pregiudicava gli altri creditori, le cui percentuali di soddisfo non venivano modificate.
All'udienza del 15.7.2025 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da e Parte_1 [...]
(come da piano di ammortamento aggiornato dall'OCC e depositato in Parte_2 data 4.6.2025).
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza degli istanti, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che i ricorrenti sono lavoratori dipendenti ed hanno debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016), ovvero alla necessità di affrontare l'acquisto della casa di abitazione e alla contrazione di successivi finanziamenti per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.
Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che a fronte di rate mensili relative al mutuo ed ai finanziamenti contratti per €
3.112,95 (e ad un debito scaduto complessivamente ammontante ad € 148.712,36) e spese di sostentamento mensili per € 2.568,08, il nucleo familiare (composto dal ricorrente, la moglie e 3 figli, di cui 2 minorenni e 1 non economicamente autonomo) può contare su redditi mensili di € 4.000,00. Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto gli istanti non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
non hanno determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.
Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che i debitori hanno fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica.
In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.
Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di
Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola “colpa grave”.
Nel caso che ci occupa a determinare lo squilibrio finanziario degli istanti è stato il notevole aumento della rata del mutuo a tasso variabile, contratto per l'acquisto della abitazione principale, causato dal forte incremento del tasso di riferimento applicato. Al fine di fronteggiare il crescente impegno finanziario e le spese legate all'ampliamento del nucleo familiare, gli istanti hanno fatto ricorso, nel tempo, a svariati finanziamenti, anche mediante l'uso di carte revolving, che hanno generato la crisi da sovraindebitamento. I coniugi hanno sempre pagato le rate del mutuo ipotecario (che risulta in regolare ammortamento) risultando inadempienti, dalla fine del 2023, nel pagamento degli altri finanziamenti che, dunque, sono stati sottoscritti per garantire la possibilità di non perdere la casa di abitazione e al fine di affrontare bisogni della vita quotidiana, non già per spese voluttuarie.
Quanto alla valutazione della alternativa liquidatoria, occorre evidenziare come al creditore ipotecario sia offerto il pagamento al 100% del credito garantito, più il 2% annuo di interessi, in circa 10 anni, per un totale di € 204.506,75 (di cui € 34.611,71 per interessi) a fronte di un capitale residuo al 4.2.2025 pari ad € 169.895,04. Il sostanziale assenso del creditore ipotecario al piano ed alla proposta dei debitori (in mancanza di osservazioni e contestazioni), rende superflua ogni considerazione in ordine alla dilazione ivi prevista.
Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
e e dichiara chiusa la procedura;
[...] Parte_2 manda al gestore della crisi di: vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
provvedere ad aprire un conto della procedura;
accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;
depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.
Napoli, 22.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara
VII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara, nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII iscritto al n. 280/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi
[...] C.F._2 residenti in San Giorgio a Cremano (NA) alla via San Giorgio Vecchio n.103 - 105, tutti assistiti, giusta procura in atti dall'avv. Giulia Galderisi e dall'avv. Francesco Saverio
Orlando, per il tramite dell'OCC da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con il nominato gestore della crisi avv. ; Persona_1 letti gli atti e i documenti del procedimento;
richiamati i precedenti decreti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.7.2025; letto l'art. 70 CCII;
pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art. 66 e 67 CCII essendo membri della stessa famiglia ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune.
Il piano, nell'ultima versione depositata in data 4.6.2025, a fronte di debiti pari ad €
345.618,07 (di cui € 23.513,7 in prededuzione, € 169.895,04 ed € 3.065,8 in privilegio), prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti di natura privilegiata ed il pagamento parziale nella misura del 20% dei debiti di natura chirografaria in rate mensili di € 1.300,00 in un arco temporale di 145 mesi mediante la quota parte dello stipendio dei coniugi istanti non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare.
Con riferimento al creditore ipotecario Barclays, il pagamento avverrà mediante 120 rate da
€ 1.400 cadauna;
5 rate extra (una ogni due anni) pari ad € 2.000,00 le cui risorse saranno messe a disposizione mediante anticipo TFR sulla retribuzione Del Piano;
€ 50.506,75 saranno messi a disposizione nel corso dei 10 anni destinando quanto sarà percepito da a titolo di trattamento di fine rapporto. Pt_1
Con decreto del 6.5.2025 veniva fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano.
Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, come rinviata da questo GD, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi con la relazione depositata in data
4.6.2025. L'OCC dava altresì atto che erano intervenute precisazioni da parte di alcuni creditori: precisava il proprio credito nel maggior importo di € 1.569,32 in privilegio CP_1 grado 20 ed un importo di € 431,16 al chirografo (a fronte del debito inizialmente indicato in piano di € 900,73 assistiti da privilegio grado 20 ed € 110,33 in chirografo); il Comune di
San Giorgio a Cremano precisava il proprio credito in € 1.469,48.
Gli istanti, pertanto, provvedevano a modificare il piano con l'aggiunta di una nuova rata mensile. Tale circostanza, in ogni caso, stante la modesta variazione, non pregiudicava gli altri creditori, le cui percentuali di soddisfo non venivano modificate.
All'udienza del 15.7.2025 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da e Parte_1 [...]
(come da piano di ammortamento aggiornato dall'OCC e depositato in Parte_2 data 4.6.2025).
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza degli istanti, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che i ricorrenti sono lavoratori dipendenti ed hanno debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016), ovvero alla necessità di affrontare l'acquisto della casa di abitazione e alla contrazione di successivi finanziamenti per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.
Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che a fronte di rate mensili relative al mutuo ed ai finanziamenti contratti per €
3.112,95 (e ad un debito scaduto complessivamente ammontante ad € 148.712,36) e spese di sostentamento mensili per € 2.568,08, il nucleo familiare (composto dal ricorrente, la moglie e 3 figli, di cui 2 minorenni e 1 non economicamente autonomo) può contare su redditi mensili di € 4.000,00. Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto gli istanti non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
non hanno determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.
Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che i debitori hanno fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica.
In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.
Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di
Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola “colpa grave”.
Nel caso che ci occupa a determinare lo squilibrio finanziario degli istanti è stato il notevole aumento della rata del mutuo a tasso variabile, contratto per l'acquisto della abitazione principale, causato dal forte incremento del tasso di riferimento applicato. Al fine di fronteggiare il crescente impegno finanziario e le spese legate all'ampliamento del nucleo familiare, gli istanti hanno fatto ricorso, nel tempo, a svariati finanziamenti, anche mediante l'uso di carte revolving, che hanno generato la crisi da sovraindebitamento. I coniugi hanno sempre pagato le rate del mutuo ipotecario (che risulta in regolare ammortamento) risultando inadempienti, dalla fine del 2023, nel pagamento degli altri finanziamenti che, dunque, sono stati sottoscritti per garantire la possibilità di non perdere la casa di abitazione e al fine di affrontare bisogni della vita quotidiana, non già per spese voluttuarie.
Quanto alla valutazione della alternativa liquidatoria, occorre evidenziare come al creditore ipotecario sia offerto il pagamento al 100% del credito garantito, più il 2% annuo di interessi, in circa 10 anni, per un totale di € 204.506,75 (di cui € 34.611,71 per interessi) a fronte di un capitale residuo al 4.2.2025 pari ad € 169.895,04. Il sostanziale assenso del creditore ipotecario al piano ed alla proposta dei debitori (in mancanza di osservazioni e contestazioni), rende superflua ogni considerazione in ordine alla dilazione ivi prevista.
Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
e e dichiara chiusa la procedura;
[...] Parte_2 manda al gestore della crisi di: vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
provvedere ad aprire un conto della procedura;
accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;
depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.
Napoli, 22.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Loredana Ferrara