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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 23.6.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore l'avv.PITTELLA BEATRICE la quale insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere considerando la transazione intercorsa tra le parti;
Per il convenuto\opposto l'avv. BIZZINI FRANCESCA la quale si riporta alle note autorizzate in atti e chiede che il g.i. si pronunci nel merito della vicenda, anche alla luce della giurisprudenza citata. Per la l'avvocato dello Stato ELISA SACCA' prende atto della cessazione della Controparte_1 materia del contendere, precisando che la debba essere tenuta indenne, chiedendo la condanna CP_1 delle spese del in caso di pronuncia nel merito della controversia. CP_2 Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
R.G. 8951/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8951/2020 R.G. promossa da:
Parte_1 (C.F. – P. IVA ) , in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 P.IVA_2 Catania, Via Filadelfo Fichera n. 5, presso lo studio dell'avv. Beatrice Pittella dalla quale è rappresentato e difeso, a ciò autorizzato dal Comitato dei Creditori con verbale del 4/03/2020 e dal Giudice Delegato Dott. Alessandro Laurino con provvedimento del 10/03/2020; ATTORE
contro
:
Controparte_3
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone Viale Sicilia n. 25, fax 09331936095, presso lo studio dell'avv. Francesca Bizzini, che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
nonché nei confronti di:
, Controparte_4 nella persona dell'Assessore reg.le p.t., c.f. , rappresentato e difeso ope legis P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso il cui Ufficio, in via Vecchia Ognina 149, è domiciliato;
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare.
All'odierna udienza di giorno 23.6.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La curatela del fallimento ha proposto azione Parte_2 revocatoria fallimentare, chiedendo di dichiararsi l'inefficacia e di disporsi la conseguente revoca ex art. 67 co. I l. fall. (R.D. n. 267/2942) del pagamento di euro € 3.035,18 nonché ex art. 67 co. II l. fall. (R.D. n. 267/2942) del pagamento di € 33.076,28, effettuati in favore del convenuto CP_3
rispettivamente in data 8/03/2017 e in data 18/05/2017, con conseguente condanna di
[...] quest'ultima alla restituzione in favore della curatela della somma complessiva di € 36.111,46, oltre interessi e rivalutazione. Secondo la prospettazione della curatela attrice, i pagamenti sarebbero stati effettuati dalla
[...]
tramite il servizio di tesoreria Parte_3 Unicredit s.p.a., quale terzo pignorato, debitor debitoris della società fallita, in esecuzione di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell'Esecuzione, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e pertanto revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall., sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi. Costituitosi in data 18 novembre 2020, contestava in ogni sua parte il Controparte_3 contenuto dell'atto di citazione, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Preliminarmente, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_3 dell' , richiedendone la Controparte_4 condanna, in virtù dell'accertamento della responsabilità della stessa chiamata in garanzia, al pagamento, in favore della Curatela attrice, dell'importo che dovesse essere revocato. Nel merito, ha invocato la sussistenza dell'esenzione dell'articolo 67 comma III lett. f) l.f., in quanto i pagamenti sarebbero stati effettuati a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte, oltre che a titolo di t.f.r., ed ha precisato che, trattandosi di pagamenti eseguiti con mezzi normali, gli stessi rientrerebbero nella previsione di cui al comma II dell'art. 67 l.f., rispetto alla quale la curatela attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Costituitosi in data 13 maggio 2021, l' Controparte_4 Controparte_4 della contestava in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione del terzo, Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Dopo avere concesso i termini ex art. 183 co. 6, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 17.1.2023, durante la quale le parti chiedevano un congruo pagina 2 di 5 rinvio, essendo in corso in corso trattative di bonario componimento tra il ed il convenuto Parte_1
. Controparte_3 All'udienza del 13.11.2023, la curatela del fallimento e dichiaravano Pt_1 Controparte_3 di avere conciliato la lite con la sottoscrizione di un accordo transattivo che prevedeva il pagamento da parte del convenuto in favore della Curatela attrice del complessivo importo di € 20.516,14 (di CP_2 cui € 17.732,48 pari al 50% della sorte capitale ed € 3.383,66 per spese legali) da pagarsi in 24 mesi con rate mensili di € 854,83 ciascuna, a definizione di ogni pretesa sia per sorte capitale che per spese e compensi. Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 16.9.2024, in seguito rinviata d'ufficio al 03/03/2025. All'udienza del 03/03/2025, il convenuto si opponeva alla dichiarazione di cessata Controparte_3 materia del contendere. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23.6.2025 con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***************** Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la Curatela del fallimento e l'odierno convenuto. La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, pur non trovando esplicita previsione nel codice di rito, costituisce un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia nel merito del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la transazione intervenuta in corso di giudizio, alla quale può essere assimilato il verbale di conciliazione stipulato in sede di mediazione, integra un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa (cfr. Cass. Civ. n. 1950/2003 e n. 3598/2015). pagina 3 di 5 La pronuncia sulla cessata materia del contendere, la quale può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Nel caso di specie, le parti, in data 16-17/01/2023, dunque in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo stragiudiziale avente ad oggetto l'estinzione del debito controverso. Tale accordo prevedeva il pagamento da parte del convenuto in favore della attrice del CP_2 Pt_1 complessivo importo di € 20.516,14. Risulta, inoltre, che il convenuto ha provveduto al pagamento di 23 rate mensili per un complessivo importo di € 19.661,09 e che la Curatela, giusta autorizzazione del Giudice delegato del Parte_1 del 24/02/2025, ha rinunciato all'acquisizione dell'ultima rata, ritenendo adempiuto l'accordo
[...] transattivo. In conseguenza di ciò, venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata nel presente giudizio. Le spese di lite tra la Curatela e il convenuto vanno compensate, sussistendo un Parte_1 accordo a loro riguardo (cfr. accordo transattivo clausola 2). Con riferimento alla regolazione delle spese tra il convenuto e il terzo chiamato in giudizio, in mancanza di un accordo a loro riguardo, va rilevato che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n. 24714) ), fermo restando la possibilità di una compensazione, parziale o totale, delle spese di lite. Nel caso di specie, va rilevato che i pagamenti ricevuti da a titolo di retribuzione Controparte_3 per la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di , non avrebbero potuto essere revocati, in Pt_1 quanto essi rientravano nell'ipotesi di esenzione contemplata dall'art. 67 co. III, l. f. l.f., in virtù della recente pronuncia della Corte d'appello di Catania che, con la sentenza n. 6 del 07.01.2025 resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 717/2023, ha modificato il precedente orientamento seguito da questo Tribunale (cfr. Corte appello Catania sentenza n. 1077/2023, Corte appello Catania sentenza n. 222/2024). Segue che, in conseguenza del rigetto della domanda della Curatela, dovuto ad un sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione relativa alla contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento, la domanda avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in garanzia avrebbe dovuto ritenersi assorbita. Alla luce di ciò, le spese di lite vanno compensate, in quanto ricorre una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c. cioè un mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione che sarebbe stata dirimente ai fini della domanda espletata dal convenuto nei confronti del terzo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8951/2020, così decide:
− Dichiara cessata la materia del contendere;
− Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 23.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE dott. Mariano Sciacca
pagina 5 di 5
Oggi 23.6.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore l'avv.PITTELLA BEATRICE la quale insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere considerando la transazione intercorsa tra le parti;
Per il convenuto\opposto l'avv. BIZZINI FRANCESCA la quale si riporta alle note autorizzate in atti e chiede che il g.i. si pronunci nel merito della vicenda, anche alla luce della giurisprudenza citata. Per la l'avvocato dello Stato ELISA SACCA' prende atto della cessazione della Controparte_1 materia del contendere, precisando che la debba essere tenuta indenne, chiedendo la condanna CP_1 delle spese del in caso di pronuncia nel merito della controversia. CP_2 Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1 I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
R.G. 8951/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8951/2020 R.G. promossa da:
Parte_1 (C.F. – P. IVA ) , in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 P.IVA_2 Catania, Via Filadelfo Fichera n. 5, presso lo studio dell'avv. Beatrice Pittella dalla quale è rappresentato e difeso, a ciò autorizzato dal Comitato dei Creditori con verbale del 4/03/2020 e dal Giudice Delegato Dott. Alessandro Laurino con provvedimento del 10/03/2020; ATTORE
contro
:
Controparte_3
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone Viale Sicilia n. 25, fax 09331936095, presso lo studio dell'avv. Francesca Bizzini, che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
nonché nei confronti di:
, Controparte_4 nella persona dell'Assessore reg.le p.t., c.f. , rappresentato e difeso ope legis P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso il cui Ufficio, in via Vecchia Ognina 149, è domiciliato;
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare.
All'odierna udienza di giorno 23.6.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La curatela del fallimento ha proposto azione Parte_2 revocatoria fallimentare, chiedendo di dichiararsi l'inefficacia e di disporsi la conseguente revoca ex art. 67 co. I l. fall. (R.D. n. 267/2942) del pagamento di euro € 3.035,18 nonché ex art. 67 co. II l. fall. (R.D. n. 267/2942) del pagamento di € 33.076,28, effettuati in favore del convenuto CP_3
rispettivamente in data 8/03/2017 e in data 18/05/2017, con conseguente condanna di
[...] quest'ultima alla restituzione in favore della curatela della somma complessiva di € 36.111,46, oltre interessi e rivalutazione. Secondo la prospettazione della curatela attrice, i pagamenti sarebbero stati effettuati dalla
[...]
tramite il servizio di tesoreria Parte_3 Unicredit s.p.a., quale terzo pignorato, debitor debitoris della società fallita, in esecuzione di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice dell'Esecuzione, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e pertanto revocabili ai sensi dell'art. 67 l. fall., sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi. Costituitosi in data 18 novembre 2020, contestava in ogni sua parte il Controparte_3 contenuto dell'atto di citazione, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Preliminarmente, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa Controparte_3 dell' , richiedendone la Controparte_4 condanna, in virtù dell'accertamento della responsabilità della stessa chiamata in garanzia, al pagamento, in favore della Curatela attrice, dell'importo che dovesse essere revocato. Nel merito, ha invocato la sussistenza dell'esenzione dell'articolo 67 comma III lett. f) l.f., in quanto i pagamenti sarebbero stati effettuati a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte, oltre che a titolo di t.f.r., ed ha precisato che, trattandosi di pagamenti eseguiti con mezzi normali, gli stessi rientrerebbero nella previsione di cui al comma II dell'art. 67 l.f., rispetto alla quale la curatela attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. Costituitosi in data 13 maggio 2021, l' Controparte_4 Controparte_4 della contestava in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione del terzo, Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Dopo avere concesso i termini ex art. 183 co. 6, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 17.1.2023, durante la quale le parti chiedevano un congruo pagina 2 di 5 rinvio, essendo in corso in corso trattative di bonario componimento tra il ed il convenuto Parte_1
. Controparte_3 All'udienza del 13.11.2023, la curatela del fallimento e dichiaravano Pt_1 Controparte_3 di avere conciliato la lite con la sottoscrizione di un accordo transattivo che prevedeva il pagamento da parte del convenuto in favore della Curatela attrice del complessivo importo di € 20.516,14 (di CP_2 cui € 17.732,48 pari al 50% della sorte capitale ed € 3.383,66 per spese legali) da pagarsi in 24 mesi con rate mensili di € 854,83 ciascuna, a definizione di ogni pretesa sia per sorte capitale che per spese e compensi. Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 16.9.2024, in seguito rinviata d'ufficio al 03/03/2025. All'udienza del 03/03/2025, il convenuto si opponeva alla dichiarazione di cessata Controparte_3 materia del contendere. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23.6.2025 con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***************** Tanto premesso in fatto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la Curatela del fallimento e l'odierno convenuto. La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, pur non trovando esplicita previsione nel codice di rito, costituisce un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia nel merito del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la transazione intervenuta in corso di giudizio, alla quale può essere assimilato il verbale di conciliazione stipulato in sede di mediazione, integra un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa (cfr. Cass. Civ. n. 1950/2003 e n. 3598/2015). pagina 3 di 5 La pronuncia sulla cessata materia del contendere, la quale può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Nel caso di specie, le parti, in data 16-17/01/2023, dunque in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo stragiudiziale avente ad oggetto l'estinzione del debito controverso. Tale accordo prevedeva il pagamento da parte del convenuto in favore della attrice del CP_2 Pt_1 complessivo importo di € 20.516,14. Risulta, inoltre, che il convenuto ha provveduto al pagamento di 23 rate mensili per un complessivo importo di € 19.661,09 e che la Curatela, giusta autorizzazione del Giudice delegato del Parte_1 del 24/02/2025, ha rinunciato all'acquisizione dell'ultima rata, ritenendo adempiuto l'accordo
[...] transattivo. In conseguenza di ciò, venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata nel presente giudizio. Le spese di lite tra la Curatela e il convenuto vanno compensate, sussistendo un Parte_1 accordo a loro riguardo (cfr. accordo transattivo clausola 2). Con riferimento alla regolazione delle spese tra il convenuto e il terzo chiamato in giudizio, in mancanza di un accordo a loro riguardo, va rilevato che il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n. 24714) ), fermo restando la possibilità di una compensazione, parziale o totale, delle spese di lite. Nel caso di specie, va rilevato che i pagamenti ricevuti da a titolo di retribuzione Controparte_3 per la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di , non avrebbero potuto essere revocati, in Pt_1 quanto essi rientravano nell'ipotesi di esenzione contemplata dall'art. 67 co. III, l. f. l.f., in virtù della recente pronuncia della Corte d'appello di Catania che, con la sentenza n. 6 del 07.01.2025 resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 717/2023, ha modificato il precedente orientamento seguito da questo Tribunale (cfr. Corte appello Catania sentenza n. 1077/2023, Corte appello Catania sentenza n. 222/2024). Segue che, in conseguenza del rigetto della domanda della Curatela, dovuto ad un sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione relativa alla contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento, la domanda avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in garanzia avrebbe dovuto ritenersi assorbita. Alla luce di ciò, le spese di lite vanno compensate, in quanto ricorre una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 92 c.p.c. cioè un mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione che sarebbe stata dirimente ai fini della domanda espletata dal convenuto nei confronti del terzo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8951/2020, così decide:
− Dichiara cessata la materia del contendere;
− Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 23.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE dott. Mariano Sciacca
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