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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/11/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Minì
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Brunetti
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/05/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1986 in PO
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 1986) e che dall'unione è nata la figlia (30/03/1998) maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare rimane alla sig.ra legittima proprietaria, CP_1 con una parte dei mobili che la corredano;
3. Il sig. ha lasciato libero l'immobile sito in PO alla via Parte_1
Reggio Emilia n. 2, adibito a casa familiare nella piena disponibilità della signora essendo la stessa, legittima proprietaria;
CP_1
4. La figlia manterrà il suo domicilio nella casa familiare di proprietà Per_1 della madre e, dichiarare che i genitori reciprocamente non hanno alcun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa in quanto economicamente indipendente;
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
6. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comune o beni immobili da dividere, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Con sentenza n. 82/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle medesime predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 14/09/1986 in PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part
II serie A anno 1986) e che dall'unione è nata la figlia (30/03/1998) Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 82/2025 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 14/09/1986 in Parte_1 CP_1
PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 1986), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare rimane alla sig.ra legittima proprietaria, CP_1 con una parte dei mobili che la corredano;
3. Il sig. ha lasciato libero l'immobile sito in PO alla via Parte_1
Reggio Emilia n. 2, adibito a casa familiare nella piena disponibilità della signora essendo la stessa, legittima proprietaria;
CP_1
4. La figlia manterrà il suo domicilio nella casa familiare di proprietà Per_1 della madre e, dichiarare che i genitori reciprocamente non hanno alcun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa in quanto economicamente indipendente;
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
6. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comune o beni immobili da dividere, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Minì
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Brunetti
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/05/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1986 in PO
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 1986) e che dall'unione è nata la figlia (30/03/1998) maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare rimane alla sig.ra legittima proprietaria, CP_1 con una parte dei mobili che la corredano;
3. Il sig. ha lasciato libero l'immobile sito in PO alla via Parte_1
Reggio Emilia n. 2, adibito a casa familiare nella piena disponibilità della signora essendo la stessa, legittima proprietaria;
CP_1
4. La figlia manterrà il suo domicilio nella casa familiare di proprietà Per_1 della madre e, dichiarare che i genitori reciprocamente non hanno alcun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa in quanto economicamente indipendente;
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
6. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comune o beni immobili da dividere, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Con sentenza n. 82/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle medesime predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 14/09/1986 in PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part
II serie A anno 1986) e che dall'unione è nata la figlia (30/03/1998) Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 82/2025 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 14/09/1986 in Parte_1 CP_1
PO (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 1986), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare rimane alla sig.ra legittima proprietaria, CP_1 con una parte dei mobili che la corredano;
3. Il sig. ha lasciato libero l'immobile sito in PO alla via Parte_1
Reggio Emilia n. 2, adibito a casa familiare nella piena disponibilità della signora essendo la stessa, legittima proprietaria;
CP_1
4. La figlia manterrà il suo domicilio nella casa familiare di proprietà Per_1 della madre e, dichiarare che i genitori reciprocamente non hanno alcun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa in quanto economicamente indipendente;
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
6. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comune o beni immobili da dividere, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola