Art. 4.
I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'assegnazione dovra' essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'assegnazione dovra' essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.