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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 729/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gemelli Gianluca Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Tecchio Carlo Giovanni CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti del matrimonio.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) Pronunciare sentenza di divorzio tra i coniugi e e per l'effetto dichiarare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi in data 29.09.2007 come da Registro degli atti di matrimonio presso il predetto Comune dell'anno 2007, numero 34, Parte II, Serie A, Ufficio 1 ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio.
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è pertanto dovuto, reciprocamente,
a tale titolo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 13.2.2025, , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
EN AD (PD) il 29.9.2007 con , che dal matrimonio non sono nati figli e che, con CP_1
decreto del 12.9.2023, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva la pronuncia di divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, con condanna della resistente alla rifusione oltre che delle spese del presente giudizio, anche delle spese (contributo unificato) di un precedente procedimento congiunto di divorzio a cui non aveva dato seguito, revocando il proprio CP_1
consenso.
si costituiva, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo il rigetto della domanda di CP_1
condanna alle spese proposta nei confronti della convenuta.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 25.6.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di rifusione delle spese di lite, a condizione che controparte rimborsasse quanto versato in occasione del deposito del ricorso per divorzio congiunto, definito con sentenza di improcedibilità; parte resistente offriva,
a tal fine, banco iudicis la somma di € 50,00 a titolo di rifusione delle spese per il divorzio congiunto.
Il Giudice delegato sentiva le parti e i procuratori delle stesse riportavano alla domanda sullo status a spese di lite compensate;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Non vi sono domande accessorie alla pronuncia sullo status su cui il Tribunale debba pronunciarsi.
Atteso l'esito della controversia e l'accordo delle parti, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a EN AD (PD) tra Pt_1
e il 29.9.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EN
[...] CP_1
AD (PD) al n. 34, parte II, anno 2007;
2) compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 729/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gemelli Gianluca Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Tecchio Carlo Giovanni CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti del matrimonio.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) Pronunciare sentenza di divorzio tra i coniugi e e per l'effetto dichiarare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi in data 29.09.2007 come da Registro degli atti di matrimonio presso il predetto Comune dell'anno 2007, numero 34, Parte II, Serie A, Ufficio 1 ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio.
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è pertanto dovuto, reciprocamente,
a tale titolo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 13.2.2025, , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
EN AD (PD) il 29.9.2007 con , che dal matrimonio non sono nati figli e che, con CP_1
decreto del 12.9.2023, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva la pronuncia di divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, con condanna della resistente alla rifusione oltre che delle spese del presente giudizio, anche delle spese (contributo unificato) di un precedente procedimento congiunto di divorzio a cui non aveva dato seguito, revocando il proprio CP_1
consenso.
si costituiva, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo il rigetto della domanda di CP_1
condanna alle spese proposta nei confronti della convenuta.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 25.6.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di rifusione delle spese di lite, a condizione che controparte rimborsasse quanto versato in occasione del deposito del ricorso per divorzio congiunto, definito con sentenza di improcedibilità; parte resistente offriva,
a tal fine, banco iudicis la somma di € 50,00 a titolo di rifusione delle spese per il divorzio congiunto.
Il Giudice delegato sentiva le parti e i procuratori delle stesse riportavano alla domanda sullo status a spese di lite compensate;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Non vi sono domande accessorie alla pronuncia sullo status su cui il Tribunale debba pronunciarsi.
Atteso l'esito della controversia e l'accordo delle parti, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a EN AD (PD) tra Pt_1
e il 29.9.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EN
[...] CP_1
AD (PD) al n. 34, parte II, anno 2007;
2) compensa le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3