Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Barbara Fatale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 702 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Fortunato, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini
n. 1,
Appellante
E
, suo l.r.p.t., domiciliato in Controparte_1
Catanzaro, via Milano, 17 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato,
Carmela Filice e Giulia Renzetti dai quali è rappresentato e difeso,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 19/2022, emessa dal Tribunale di Cosenza il 20
gennaio 2022; INDENNITÀ COVID-19 EX LEGE N. 27/2020.
Conclusioni delle parti come dagli atti.
Svolgimento del processo
aver lavorato per la “Regina Srls”, presso l'attività “Regina Reali nel gusto” in Praia
a Mare (CS), con la qualifica di barista, quinto livello, inquadrato secondo il CCNL
pubblici esercizi confcommercio, con contratto di lavoro a tempo determinato dal
24.01.2019 al 30.04.2019, successivamente prorogato fino al 31.12.2019, adiva il
CP_ Tribunale di Paola al fine di sentir condannare l' al pagamento della indennità c.d.
“Covid 19” per il mese di marzo 2020 di cui all'art. 29 D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27 del 24/04/2020.
2. Nella costituzione dell' , che eccepiva l'infondatezza del ricorso per CP_1
carenza dei presupposti di legge, il Giudice ha dichiarato il ricorso infondato rilevando la carenza del requisito della “stagionalità” ed ha così motivato: “…si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, difettando, nella fattispecie in esame, il requisito della “stagionalità”. Difatti, come espressamente dedotto dalla parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, nel 2019 il ha lavorato presso Parte_1
la “Regina Srls” ininterrottamente per quasi tutto l'anno, dal 24 gennaio al 31 dicembre (cfr. all. 5 ricorso, estratto conto previdenziale). Ne consegue che, già a monte, l'attività lavorativa espletata dall'odierno ricorrente non rientra nell'alveo del c.d. “lavoro stagionale a termine” considerato che - come correttamente dedotto
a pagina 2 del ricorso introduttivo del giudizio – lo stesso “[…] si caratterizza per la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia per l'alternarsi nel corso dell'anno di periodi di attività lavorativa a periodi di inattività, in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all'attività.”.
Ad abundantiam, deve evidenziarsi che l'elemento della “stagionalità” non emerge neppure dal contratto individuale di lavoro versato in atti, avente natura di mero
contratto a tempo determinato (cfr. all. 2 ricorso).
Inoltre, la stessa comunicazione UniLav inoltrata dal datore di lavoro al competente
Centro per l'impiego smentisce per tabulas la qualifica di lavoratore stagionale asseritamente rivestita dalla parte ricorrente (cfr. all. 3 ricorso, laddove in corrispondenza della voce “lavoratore stagionale” si legge “NO”). Peraltro, l'art. 2, del Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020, n. 12, ha stabilito che l'indennità prevista in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in oggetto spetta anche ai lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o
più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad
almeno trenta giornate;
c) Assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
(14.07.2020), di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Nel caso di specie,
tuttavia, dal Cassetto Previdenziale del ricorrente (v. all. 5 ricorso) emerge che alla
data di entrata in vigore del decreto suddetto, lo stesso era titolare di un rapporto di
lavoro subordinato part-time presso la “Regina Srls”, difettando pertanto il requisito di cui alla lettera c) innanzi indicato…”.
3. Il lavoratore impugna la sentenza ed addebita al Tribunale di aver errato nel non ravvisare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per il riconoscimento del diritto all'indennità sul presupposto che il contratto di lavoro era a “tempo determinato” e dal modello Unilav risultasse indicato “NO” alla voce “lavoro stagionale” perché frutto di un errore di compilazione.
3.a. Sostiene che “…Il Giudice di prime cure ha errato a ritenere vincolante, ai fini del decidere, la circostanza che nella comunicazione Unilav viene riportata la dicitura “no” alla voce “lavoro stagionale”. Tale comunicazione, come noto, viene compilata dal datore di lavoro e trasmessa al Centro per l'impiego ma non riveste
alcun valore, né per la qualificazione del rapporto di lavoro, né ai fini retributivi,
l'indicazione della stagionalità o meno di detto rapporto… …Il rapporto di lavoro dell'appellante, a prescindere dalla comunicazione Unilav trasmessa, va qualificato dal Giudicante quale stagionale… …Non può ritenersi rilevante neanche l'ulteriore
circostanza che la stagionalità del rapporto di lavoro non risulta dal contratto. Il
contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine e si caratterizza per la mancanza di continuità dell'attività esercitata ossia per
l'alternarsi nel corso dell'anno di periodi di attività lavorativa a periodi di inattività in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all'attività stessa.
Il lavoro stagionale, che si identifica come una particolare categoria di lavoro, può definirsi anch'esso lavoro a termine;
si tratta di un lavoro limitato nel tempo, applicato a determinati lavori legati alle stagioni, che soggiace a tutta una serie di
regole proprie del contratto a termine. Non può, pertanto, certamente escludersi che
chi ha un contratto di lavoro a termine non sia in possesso anche dei requisiti tipici
del lavoro stagionale. Quest'ultimo, infatti, può identificarsi tramite una serie di
elementi quali il lavoro svolto in determinati periodi dell'anno, in specifiche strutture
e/o aree turistiche e, inoltre, per qualificarsi quale stagionale l'attività deve essere prevista come tale dalla legge (DPR n. 1525/1963, n. 48 – per il Turismo) e dalla
tipologia di CCNL cui fa riferimento il contratto di assunzione. In sintesi la
particolarità del lavoro stagionale è che il lavoratore viene assunto per un periodo
con contratto di lavoro a termine e, alla fine del periodo di lavoro, il rapporto cessa;
quindi l'attività per la quale il lavoratore viene chiamato a lavorare non copre
l'intera durata dell'anno solare ma solo una parte. Ne deriva che l'odierno appellante, pur risultando corretta la comunicazione Unilav trasmessa in ordine al codice Ateco del datore di lavoro ed errata in ordine alla dicitura “no” alla voce
“lavoro stagionale”, deve essere qualificato quale lavoratore stagionale non potendo lo stesso subire il pregiudizio di un mero errore di compilazione dell'anzidetta comunicazione…”.
4. Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto del gravame ribadendo che il CP_1
ricorrente non aveva dato prova della “stagionalità” del rapporto di lavoro per come richiesta dalla legge.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto. II. L'appellante, come suo onere, continua a non provare la stagionalità del rapporto di lavoro a termine svolto alle dipendenze della “Regina Srls” dal gennaio al dicembre 2019.
II.a. Trattandosi di contratto di lavoro a termine stipulato nel 2019, la disciplina legislativa applicabile è quella di cui al D. Lgs. n° 81 del 2015 e non è un caso che proprio tale fonte normativa (articoli da 19 a 29) nel contratto individuale di lavoro era espressamente richiamata. L'art. 21 di tale Decreto prevede quali attività stagionali quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”. Deve dunque farsi riferimento, in mancanza del decreto del Ministero del Lavoro, alle ipotesi di cui ai contratti collettivi o a quelle di cui al Dpr 1525/63. Tanto chiarito, il ricorrente non allega e non prova quali sarebbero le ipotesi di attività stagionali previste dal CCNL
riferito al suo rapporto di lavoro. Non solo, non ha prodotto alcun contratto collettivo e nel ricorso introduttivo, dopo aver esposto che al suo rapporto di lavoro si applicava il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, ha fatto poi riferimento ad un non meglio chiarito CCNL Turismo. Sul punto deve quindi rilevarsi: a) che nel contratto individuale di lavoro si prevedeva espressamente che il CCNL applicabile era quello
Pubblici Esercizi Confcommercio;
b) che il ricorrente non ha nemmeno allegato quali erano le ipotesi di lavoro stagionale previste da tale CCNL;
c) che il ricorrente non ha nemmeno prodotto tale CCNL, così come non ha prodotto alcun CCNL Turismo che comunque non si applicava al suo rapporto di lavoro. Quanto al Dpr 1525/63, il ricorrente ha fatto un fugace riferimento alla voce n° 48 riferita al “Turismo” e si è
limitato a richiamare il codice Ateco 56.30.00 risultante dalla visura camerale aziendale, che però è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come stagionale. Ma anche a voler trascurare l'assenza di prova circa la natura di azienda turistica del datore di lavoro, il ricorrente avrebbe dovuto anche provare che si trattava di azienda turistica caratterizzata dall'avere “nell'anno solare, un
periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”, ed anche su tale aspetto non risultano allegazioni e richieste di prova, dovendosi anche evidenziare che l'assunzione a termine del ricorrente ininterrottamente dal gennaio al dicembre del 2019 pare anche contraddire la esistenza di periodi di inattività del datore di lavoro.
III. A tanto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
IV. Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della specifica dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 15 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Paola, Giudice del Lavoro, n. 19/2022 emessa il 20 gennaio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Compensa le spese del giudizio.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale