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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, iscritta al n. 1761 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Daniele Saveri che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Sapienza n. C.F._2
19, presso lo studio dell'Avv. Domenico Gorziglia che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 24 e 27 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 26 ottobre 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 87).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata Persona_1
a Viterbo il 26 ottobre 2007; che sono separati per effetto del decreto di
[...]
omologa emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 21 gennaio 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno, quindi, confermato le condizioni di cui al ricorso per la loro separazione personale omologate con decreto, inerenti la prole ed i loro rapporti economici, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare autonomamente la propria residenza, con obbligo di comunicazione all'altra parte entro il termine di giorni 15 dall'effettivo trasferimento;
2) la sig.r rimarrà all'interno della casa coniugale assieme alla minore;
Pt_2
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la minore, infatti, vivrà con la madre presso la casa coniugale mentre starà con il padre due pomeriggi la settimana
(dall'uscita di scuola fino alla cena, da comunicarsi almeno due giorni prima e compatibilmente con gli interessi della minore) e a weekend alternati (dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera quando riporterà la minore presso l'abitazione della madre, il pernotto avverrà da quando il padre avrà rinvenuto una abitazione congrua). La minore trascorrerà, inoltre, le vacanze estive con il padre per un periodo di due settimane anche non consecutive, secondo le specifiche modalità da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e sempre compatibilmente con le esigenze di studio e di svago della minore. Per le festività
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del Natale passerà con la madre, ad anni alterni il giorno di Natale, del S. Silvestro
e dell'Epifania, mentre con il padre il giorno della Vigilia, del S. FA e del
Capodanno, a partire dal Natale 2019, salvo diverso accordo tra i coniugi;
per le festività di Pasqua la minore passerà con la madre, ad anni alterni il Lunedì dell'Angelo, mentre con il padre il giorno di Pasqua, salvo diverso accordo tra i coniugi;
i genitori trascorreranno il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni;
4) la sig.r provvederà alle esigenze della figlia ed il sig verserà alla Pt_2 Pt_1
stessa la somma pari ad euro 100.00 mensili;
5) la sig.r rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
Pt_2
6) la sig.r non verserà nulla a titolo di mantenimento alla figlia;
Pt_2
7) i coniugi si impegnano, inoltre, a contribuire, in misura pari al 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie inerenti alla figlia riportandosi Persona_1
integralmente al protocollo relativo alle spese straordinarie del tribunale di Viterbo
8) i coniugi si impegnano reciprocamente a tenere l'uno nei confronti dell'altro un comportamento collaborativo ed improntato alla massima comunicabilità tra gli stessi in merito a ogni problematica e/o notizia riguardante la figlia, sia di ordine medico che scolastico o di altra natura;
9) i coniugi prestano, sino da ora, il loro consenso per il rilascio /o rinnovo del passaporto".
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione
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dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, iscritta al n. 1761 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 17, presso lo studio dell'Avv. Daniele Saveri che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Sapienza n. C.F._2
19, presso lo studio dell'Avv. Domenico Gorziglia che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 24 e 27 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 26 ottobre 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 87).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata Persona_1
a Viterbo il 26 ottobre 2007; che sono separati per effetto del decreto di
[...]
omologa emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 21 gennaio 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno, quindi, confermato le condizioni di cui al ricorso per la loro separazione personale omologate con decreto, inerenti la prole ed i loro rapporti economici, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare autonomamente la propria residenza, con obbligo di comunicazione all'altra parte entro il termine di giorni 15 dall'effettivo trasferimento;
2) la sig.r rimarrà all'interno della casa coniugale assieme alla minore;
Pt_2
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la minore, infatti, vivrà con la madre presso la casa coniugale mentre starà con il padre due pomeriggi la settimana
(dall'uscita di scuola fino alla cena, da comunicarsi almeno due giorni prima e compatibilmente con gli interessi della minore) e a weekend alternati (dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera quando riporterà la minore presso l'abitazione della madre, il pernotto avverrà da quando il padre avrà rinvenuto una abitazione congrua). La minore trascorrerà, inoltre, le vacanze estive con il padre per un periodo di due settimane anche non consecutive, secondo le specifiche modalità da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e sempre compatibilmente con le esigenze di studio e di svago della minore. Per le festività
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del Natale passerà con la madre, ad anni alterni il giorno di Natale, del S. Silvestro
e dell'Epifania, mentre con il padre il giorno della Vigilia, del S. FA e del
Capodanno, a partire dal Natale 2019, salvo diverso accordo tra i coniugi;
per le festività di Pasqua la minore passerà con la madre, ad anni alterni il Lunedì dell'Angelo, mentre con il padre il giorno di Pasqua, salvo diverso accordo tra i coniugi;
i genitori trascorreranno il giorno del compleanno della figlia ad anni alterni;
4) la sig.r provvederà alle esigenze della figlia ed il sig verserà alla Pt_2 Pt_1
stessa la somma pari ad euro 100.00 mensili;
5) la sig.r rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
Pt_2
6) la sig.r non verserà nulla a titolo di mantenimento alla figlia;
Pt_2
7) i coniugi si impegnano, inoltre, a contribuire, in misura pari al 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie inerenti alla figlia riportandosi Persona_1
integralmente al protocollo relativo alle spese straordinarie del tribunale di Viterbo
8) i coniugi si impegnano reciprocamente a tenere l'uno nei confronti dell'altro un comportamento collaborativo ed improntato alla massima comunicabilità tra gli stessi in merito a ogni problematica e/o notizia riguardante la figlia, sia di ordine medico che scolastico o di altra natura;
9) i coniugi prestano, sino da ora, il loro consenso per il rilascio /o rinnovo del passaporto".
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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