Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- dell'intimazione di pagamento del Prefetto della Provincia di Firenze prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC il -OMISSIS- in uno con la comunicazione accompagnatoria dell'Ufficio del Personale della Questura di Firenze del -OMISSIS-, Cat. 2.12, prot. n. -OMISSIS-;
- di tutti gli ulteriori atti, pareri, note e/o relazioni presupposti, consequenziali e/o connessi al menzionato provvedimento, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa VI De LI e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, a seguito di apposita visita medica presso la competente commissione medica di verifica, è stato dispensato dal servizio per inidoneità permanente ed assoluta, a far data dal 3 marzo 2021 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Nel periodo immediatamente precedente, dal 29 novembre 2020 al 2 marzo 2021, avendo oramai consumato i 18 mesi nel quinquennio di aspettativa retribuita, egli era stato collocato, su sua domanda, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 70, comma 3 del d.P.R. n. 3/1957 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Ciononostante, in tale lasso temporale, gli è stata erogata la retribuzione.
Per tale ragione, con una prima comunicazione del 12 maggio 2021 e con una seconda comunicazione del 15 luglio 2021, l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Firenze ha domandato la restituzione delle somme erogate “per stipendi percepiti non spettanti”, per un totale di 8.374,40 euro (cfr. docc. 4 e 6 di parte ricorrente).
A tali solleciti il ricorrente ha dato riscontro, rispettivamente, con note del 15 giugno 2021 e del 28 luglio 2021, rifiutando la restituzione di quanto ricevuto in pagamento (cfr. docc. 5 e 7 di parte ricorrente).
In data -OMISSIS-, è stata emessa un’intimazione di pagamento sottoscritta dal Prefetto della Provincia di Firenze nei confronti dell’interessato (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Avverso detto provvedimento, quest’ultimo insorge.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
3. Nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. E’ dunque possibile passare all’esame delle doglianze formulate nel ricorso.
4.1. Con la prima censura si deduce l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per incompetenza relativa, atteso che l’atto è stato adottato dalla Prefettura della Provincia di Firenze anziché dalla Questura di Firenze, presso la quale, soltanto, il ricorrente ha ininterrottamente prestato il proprio servizio dal 2009 al 2021. Tale assunto sarebbe confermato dal fatto che le buste paga e i relativi cedolini sono stati sempre emanati da Uffici della Questura di Firenze e che la stessa Questura ha dato avvio al procedimento finalizzato al recupero delle somme di cui si controverte.
La censura è infondata.
E’ sufficiente infatti richiamare quanto previsto dall’art. 1 della legge 18 dicembre 1970 n. 1137, a tenore del quale “Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonché l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato”.
Inoltre, nella circolare del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 2012, che disciplina il procedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte al personale, compreso quello appartenente alla Polizia di Stato, si prevede espressamente che “Al momento del recupero, gli Uffici Amministrativo-contabili dovranno procedere… a richiedere all’interessato l’immediata restituzione delle somme erroneamente percepite e, nel caso in cui lo stesso manifesti l’impossibilità di provvedere, sarà necessario: 1. Informare il competente Ufficio della Prefettura-UTG, qualora il dipendente risulti cessato dal servizio, trasmettendo ogni utile documentazione contabile. Sarà successivamente cura di quest’ultimo ufficio dare corso alla procedura di recupero coattivo ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni”.
4.2. Con la seconda censura si lamenta la violazione del legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla spettanza delle retribuzioni percepite, in assoluta buona fede, nel periodo di aspettativa; ed invero, nonostante lui stesso avesse tempestivamente segnalato tale circostanza agli uffici competenti, i versamenti di somme a suo favore sarebbero proseguiti per un lasso di tempo significativo, idoneo a convincerlo della spettanza delle stesse.
La doglianza è priva di pregio.
L’art. 2033 c.c. stabilisce che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Secondo un oramai consolidato insegnamento giurisprudenziale, "in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi" (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 8 aprile 2010, n. 8338; Id., 20 febbraio 2017, n. 4323).
In materia di impiego pubblico non contrattualizzato, la giurisprudenza amministrativa, a sua volta, ha chiarito che “La percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c.… In tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500) … Il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che rassicuri un'esistenza libera e dignitosa…” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903; Id., sez. V, 21 maggio 2013, n. 3422).
Va peraltro evidenziato che nel caso di specie non è nemmeno configurabile il legittimo affidamento del ricorrente.
In primo luogo, perché è stato lui stesso a chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni ed era perciò pienamente consapevole del fatto che non gli spettasse alcuna retribuzione.
In secondo luogo, perché i pagamenti delle somme non dovute si sono protratti per pochi mesi (da novembre 2020 a febbraio 2021) e la prima richiesta di restituzione è stata avanzata nel mese di maggio 2021, dopo soli tre mesi dai versamenti. Nel complesso, pertanto, è trascorso un lasso di tempo esiguo, insufficiente al consolidarsi di legittime aspettative in capo all’interessato.
4.3. Con la terza censura si deduce la carenza di motivazione dell’ingiunzione di pagamento. Il provvedimento conterrebbe infatti il richiamo a documenti mai messi a disposizione del destinatario dell’atto; in esso, inoltre, non si espliciterebbero le considerazioni in fatto e in diritto che hanno indotto l’Amministrazione a chiedere la restituzione delle somme erogate, né si darebbe riscontro alle osservazioni svolte in seno al procedimento, dal difensore del ricorrente.
Il provvedimento, infine, sarebbe frutto di un’istruttoria carente, poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere riconosciuto al ricorrente con decorrenza dal 29 novembre 2020, quando è stato posto in aspettativa senza assegni, poiché a tale data già sussisteva la grave invalidità che ha poi condotto alla sua dispensa dal servizio per inidoneità permanente e assoluta.
La censura è infondata.
Ed invero, le note citate nel provvedimento finale di ingiunzione sono quelle trasmesse al ricorrente in data 12 maggio 2021 e 15 luglio 2021, alle quali lo stesso ha dato espresso riscontro, con le note del 15 giugno 2021 e del 28 luglio 2021, per negare la restituzione richiesta (cfr. docc. da 4 a 7 di parte ricorrente cit.). Gli atti richiamati erano pertanto noti al ricorrente e perfettamente idonei a costituire il supporto motivazionale del provvedimento impugnato.
Inoltre, con la nota del 15 luglio 2021, citata nell’ingiunzione, l’Amministrazione aveva contestato puntualmente le osservazioni formulate dal ricorrente nel corso del procedimento; attraverso il rinvio a questo documento, si sono quindi illustrate e confutate anche le ragioni del privato.
Infine, è del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente, già nel mese di novembre 2020, fosse affetto dalle patologie che ne hanno in seguito determinato la cessazione anticipata dal servizio.
A tale data, infatti, egli aveva oramai esaurito il periodo di aspettativa retribuita e, al tempo stesso, non era stato ancora dispensato, non avendo perciò titolo a percepire alcun tipo di indennità o corrispettivo.
D’altra parte, ogni questione inerente alla decorrenza del provvedimento di dispensa non può certo incidere, oggi, sulla legittimità del provvedimento con cui si è chiesta la restituzione delle retribuzioni indebitamente percepite dal ricorrente e rimane perciò estranea alla presente controversia.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidandole in € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De LI | VI La UA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.