Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2181/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca Parte_2
e Saverio Marrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi
n. 387; appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone CP_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici al Corso Garibaldi n. 73; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, la società appellante impugnava la sentenza n.
5122 del 2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva così statuito:
“dichiara il diritto del ricorrente ed ordina ad di disporre l'inquadramento del CP_2
Cont ricorrente nel parametro 230 a decorrere dal 15.03.2016 e condanna l' al pagamento in suo favore delle differenze tra le retribuzioni spettanti per tale profilo e quelle da lui percepite, a decorrere dal 15.03.2016 , nella misura di € 15.905,44, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava un travisamento dei fatti, la mancanza dei presupposti giuridici per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel parametro retributivo 230, la mancata o insufficiente motivazione al riguardo, l'errata pronuncia sulla condanna alle spese tenuto conto dell'infondatezza della pretesa.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva la reiezione del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Con il ricorso di primo grado, l'odierno appellato esponeva:
-che con sentenza n. 4739 del 2021 la Corte di Appello di Napoli aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni riconducibili al parametro 230 dall' 1.05.2008 al 14.03.2016, data di deposito del ricorso di primo grado, e, pur non accordando il diritto al superiore inquadramento, aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive tra il parametro 193, riconosciuto al lavoratore, e il parametro 230, da quantificarsi in separato giudizio;
-che, di fatto, aveva continuato a svolgere le predette mansioni ascrivibili al parametro 230
e, in particolare: redazione dei prospetti turni generali e per i singoli lavoratori;
coordinamento dell'unità organizzativa del deposito di RE AN;
monitoraggio mensile sull'impianto; spostamento dei colleghi nei diversi impianti;
raccolta dei rapporti degli incidenti verificatisi su strada che poi passava ai parametri inferiori, che provvedevano alla catalogazione degli stessi;
controllo del sistema paghe del personale viaggiante del predetto deposito;
-che, inoltre, era sempre stato l'unico addetto all'esercizio del sito, in possesso delle password operative per accedere al sistema informativo aziendale, con possibilità di visionare ed operare sullo stesso e che informava, con appositi prospetti, la direzione centrale circa il numero delle unità utilizzate per il controllo dei titoli di viaggio nelle stazioni di rete;
-che, pertanto, pur essendo inquadrato cosi come gli altri suoi colleghi operatori d'esercizio al par. 193, provvedeva al coordinamento degli stessi;
-di essere stato licenziato nel giugno del 2017 e di non aver prestato servizio dal 13.06.2017 all' 1.01.2020; -di avere diritto all'inquadramento nel superiore parametro 230 del ccnl di categoria, a far data dal 15.03.2016 o da quella ritenuta di giustizia al 30.06.2022 e al pagamento delle connesse differenze retributive, quantificate in € 15.905,44, come da allegati conteggi, considerando anche il periodo di inattività; in via meramente subordinata, di aver diritto alla sussunzione delle mansioni nel parametro 210.
La società, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che a partire dal 2016 vi erano stati dei mutamenti organizzativi della Unità Operativa con Controparte_3 avvicendamento della figura del responsabile e variazioni che avevano, tra l'altro, ulteriormente ridotto i margini operativi degli Addetti all'Esercizio; in particolare, richiamava: l'ordine di servizio n. 683/2016 del 25.11.2016 con il quale la responsabilità della ra stata affidata ad interim all'ingegnere e quello n. 569/2017 Pt_3 Testimone_1
del 9.08.2017 con il quale il coordinamento era stato affidato ad interim a;
Persona_1
l'istituzione, a far data dal 12.02.2018, della Centrale Operativa Turni in Napoli alla via Don
Bosco, avente il compito di gestire i turni/uomo di tutti gli impianti aziendali, ad esclusione di quelli insulari di Ischia e Procida, che operava dalle 4.30 alle 23.30 e assicurava il regolare espletamento del servizio, intervenendo in caso di emergenze. Precisava, poi, che le strutture degli uffici movimento periferici, tra cui quello di RE AN, ove prestava l'attività lavorativa , effettuavano esclusivamente attività facenti capo alle mansioni di Addetto CP_1 all'Esercizio, di diverso contenuto rispetto alla centrale operativa, verificando, ad esempio,
l'esistenza di problemi di viabilità, curando la stampa e la consegna dei fogli di marcia dei turni in uscita per il giorno successivo.
Va premesso che le declaratorie contrattuali prevedono:
-al parametro 193 - Addetto all'esercizio: “Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133
e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela”;
-al parametro 210 - Coordinatore di esercizio: “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario”; -al parametro 230 - Capo Unità Organizzativa Amm/Tecnica: “Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate”.
Il per il periodo dall'1.05.2008 al 14.03.2016 otteneva con sentenza n. 4739 del 2021 CP_1
l'accertamento dello svolgimento di superiori mansioni di cui al parametro 230.
In generale, occorre precisare che l'accertamento di un fatto idoneo a produrre determinati
"effetti destinati a durare nel tempo" si estende alla "configurazione del rapporto" e "continua ad esplicare i suoi effetti", a situazione normativa e fattuale immutata, sul predetto rapporto
(Cass. n.7577/2003, Cass., SU. n.383/1999; Cass. n.20765/2018; Cass. n.15493/ 2015).
In particolare, poi, come affermato in tema di rapporto di impiego privatizzato, ma con principio generale applicabile al caso di specie: “il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a … retribuzioni superiori, per esservi stato esercizio delle corrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultare vincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio della medesima attività e a condizione del permanere della medesima disciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attività come inerente mansioni superiori ed alle conseguenze retributive che ne derivano” (Cfr. Cass. n. 18901 del
2019).
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso in esame occorra dividere in due i periodi di riferimento e, segnatamente, il primo, immediatamente successivo a quello oggetto del precedente giudizio e fino al licenziamento (dunque dal 15.03.2016 al 12.06.2017) e l'altro relativo allo spazio temporale decorrente dalla reintegrazione del nel gennaio 2020 al CP_1
30.06.2022, epoca di deposito del ricorso di prime cure.
Con riferimento al primo periodo:
riferiva: “Dal marzo 16 fino a quando io e il sig. siamo stati Testimone_2 CP_1
licenziati ossia il 01.07.2017, ricordo che non vi era alcun coordinatore di esercizio fisicamente collocato presso il deposito di RE AN, ma solo un responsabile di tutti i depositi fisicamente collocato a Napoli tale sig. … e vi era Persona_2 Tes_1 , direttore di esercizio ma aveva l'ufficio a Napoli. Pertanto … presso il deposito di
[...]
RE AN vi era solo il sig. a cui facevamo riferimento … il Sig. faceva CP_1 CP_1
il nostro coordinatore … ossia controllava le nostre presenze in servizio e quelle degli autisti
(in particolare per gli autisti i controlli venivano effettuati per ferie, malattie, straordinario attraverso i fogli di marcia che noi consegnavamo a , perché gli autisti non hanno il CP_1
badge), cioè ogni mese controllava sul computer le nostre entrate e le nostre uscite di servizio che risultavano dalle marcature del badge, soprattutto ai fini di controllare la nostra presenza in ufficio ed eventuale straordinario. ADR Il controllo consisteva nel riportare su di un grafico (foglio excel) le entrate e le uscite degli addetti di esercizio (non degli autisti perché gli autisti - come già detto - non avevano il badge) per poi inviarle via mail al servizio paga e contemporaneamente al nostro direttore di esercizio Tes_1
… Quando qualcuno di noi era in malattia comunicavano telefonicamente al Sig.
[...]
mentre la copia del certificato di malattia veniva inviato a Napoli all'Ufficio Paga;
CP_1
ADR il Sig. (sempre nel periodo marzo 16 luglio 17) si occupava altresì di sostituire CP_1
i lavoratori assenti per malattia, ferie e vacanze contrattuali in quanto ogni mese redigeva un grafico scritto su un foglio A4, in cui erano riportati i nostri turni di servizio ossia l'ora di entrata e l'ora di uscita, e pertanto se qualcuno era in ferie o doveva essere sostituito risultava da questo grafico, in quanto riceveva da noi comunicazione telefonica delle ferie e della malattia. ADR Quando qualcuno di noi andava in ferie, dal marzo 16 fino al 1 luglio
2017, presentavamo a mano la domanda di ferie al Sig. il quale, a sua volta, CP_1
l'autorizzava e poi le inviava all'Ufficio Paga. ADR nel periodo marzo 16 -1 luglio 17 il sig.
allorquando vi erano interruzioni di percorso sulle linee dei pullman (anche a CP_1
seguito di incidenti stradali) comunicate telefonicamente o dal Comune o dalla Polizia
Municipale al deposito di RE AN … redigeva il nuovo percorso dei pullman con i nuovi orari che venivano comunicati ai vari autisti con l'avviso in bacheca. … era in possesso di alcune password … Nel periodo marzo 16 – 1 luglio 17 vi erano anche altre persone con il mio stesso parametro (ossia 193), e con qualifica di addetto esercizio di nome
, , , io e (anche io Persona_3 Persona_4 Persona_5 CP_1
e avevamo parametro 193 e qualifica addetto esercizio) e anche loro si rapportavano CP_1
a secondo le mie stesse modalità.”; CP_1
riferiva: “Da fine 2016, inizio 2017 fino al 2018 (quando fu espletato un Persona_1
concorso interno e quel ruolo fu assunto dal sig. , attuale coordinatore) Parte_4
Cont ma non ricordo esattamente i mesi, sono stato responsabile ad interim del deposito di RE AN … Quando ero responsabile ad interim … non c'era il Sig. in quanto CP_1 quest'ultimo, insieme ad altri colleghi, fu licenziato, per essere poi reintegrato.”
Dunque, dalla prova espletata è sostanzialmente emerso che all'indomani del precedente accertamento (15.03.2016) fino all'epoca del licenziamento (12.06.2017) il CP_1
continuasse a svolgere quelle stesse mansioni che la sentenza n. 4739 del 2021 di questa
Corte, passata in giudicato, aveva accertato rientranti nel superiore parametro 230, sulla base delle stesse declaratorie;
pertanto, deve concludersi che per il periodo sopra detto operi la qualificazione giuridica passata in cosa giudicata (in questo senso, in ipotesi con identità di ratio, Cfr. Corte di Appello di Lecce n. 446 del 2023, Corte di Appello di Roma n. 3678 del
2022). Inoltre, lo stesso teste riferiva che quando era responsabile ad interim il Per_1 CP_1 non c'era, confortando la tesi dello svolgimento di quest'ultimo delle mansioni superiori.
Con riferimento al secondo periodo:
riferiva: “Ricordo che il nuovo assetto organizzativo è entrato in vigore Testimone_2 alla fine dell'anno 2018 o 2019, ma non ricordo esattamente … Dall'anno 2017, in particolare dal momento in cui io e il Sig. siamo stati licenziati ossia il 1° luglio CP_1
2017, è subentrato il Sig. ma né io né il Sig. abbiamo lavorato da Persona_1 CP_1
quella data. Io sono rientrato nel febbraio 2018 mentre il Sig. è rientrato nel gennaio CP_1
2020. Dal mio rientro, ossia dal febbraio 2018 fino al gennaio 2020, quando è rientrato
, il coordinamento a RE AN è sempre stato svolto da ed CP_1 Persona_1
era lui che ci autorizzava le ferie e faceva i prospetti dei turni, ma sporadicamente veniva fisicamente al deposito di RE AN, in quanto lavorava da Napoli. Dal gennaio
2020, quando è rientrato il Sig. , il sig. on è stato più responsabile CP_1 Persona_1
del deposito di RE AN ed è stato spostato a Napoli e diventa coordinatore del deposito di RE AN , il quale era anche fisicamente allocato Parte_4
presso il deposito di RE AN con un suo ufficio. Anche Il Sig. era CP_1
fisicamente presente al deposito di RE AN e in quel periodo non autorizzava più le ferie, perché le autorizzava dietro invio della nostra domanda di ferie Persona_1 al Sig. che nel frattempo era stato inserito nell'organigramma Parte_4
aziendale a seguito di concorso per inquadramento superiore. Il Sig. Parte_4
in quel periodo svolgeva la funzione di capo deposito, autorizzava le ferie e poi le inviava al Sig. via mail. ADR Dal Gennaio 2020 al settembre 2022 (quando sono Persona_1 andato in pensione) presso il deposito di RE AN c'era il Sig. Parte_4
in qualità di coordinatore di esercizio e il Sig. in qualità di responsabile del servizio. CP_1 In particolare, il Sig. , a seguito all'analisi delle presenze in base al badge e alla CP_1
visione delle domande di ferie e di malattia, redigeva il grafico excel che poi passava al Sig. che firmava in qualità di coordinatore di esercizio;
aveva, a sua Pt_4 Pt_4
volta, il compito di inviare il grafico via mail a che era a Napoli. ADR nel Persona_1
periodo Gennaio 20 fino a settembre 2022 (quando sono andato in pensione), il sig. CP_1
redigeva anche il verbale di collisione e il foglio di marcia e lo faceva firmare in presenza degli autisti, per poi consegnarlo a ADR da quando tornò dopo il Pt_4 CP_1
licenziamento ossia da gennaio 2020 il svolgeva le nostre stesse mansioni, ma il sig. CP_1
si rivolgeva al per effettuare i conteggi chilometri giornalieri dei Pt_4 CP_1
pullman, che evinceva dai fogli di marcia, che poi consegnava a che a sua Pt_4 volta consegnava a ”; Per_1
riferiva: “Quando è stato reintegrato, credo nel 2020, ma non ricordo Persona_1
esattamente, il deposito era retto dal coordinatore sig. responsabile Parte_4
del movimento degli autobus di RE AN. ADR Non ho mai lavorato insieme al sig.
ma, in base al mio ruolo, ho effettuato controlli presso i vari depositi, compreso CP_1
quello di RE AN, interfacciandomi con il responsabile sig. Parte_4
… mi arrivavano i report necessari all'andamento del servizio da parte del coordinatore sig, nel periodo in cui era responsabile ossia dal 2018 in poi. ADR nei report Pt_4
c'erano scritti i turni effettuati dagli autobus, le corse soppresse ed effettuate in ritardo, erano compilati dal sig. sulla base dei dati estratti dai fogli di marcia (a loro volta Pt_4 documenti che compila l'autista e che firma l'autista, ma che vengono elaborati dal sistema e che accompagnano ogni turno dell'autista e sono relativi alle corse, al nome del conducente, alla matricola, alla linea che l'autista effettua ed alle anomalie eventuali), ma non erano firmati dal sig. solo inviati dalla sua posta elettronica … Il sig. Pt_4
è coordinatore dal 2018 del deposito di RE AN e allora come adesso Pt_4
mi invia i report di cui sopra, che provengono dalla sua posta elettronica, provvede alla gestione degli addetti all'esercizio ossia predispone il turno degli addetti all'esercizio secondo quanto disposto dagli ordini di servizio vigenti, segue la regolarità dell'esercizio ossia se vi sono problemi alla linea si reca sul posto e suggerisce eventuali soluzioni, controlla il lavoro degli addetti all'esercizio relativamente alla consuntivazione dei fogli di marcia, di competenza dell'addetto all'esercizio. Mi spiego meglio: gli addetti all'esercizio, in base alla password che gli sono state assegnate negli impianti, (che non è la password di comandata e gestione del servizio che resta in capo alla centrale operativa che ha sede in via Don Bosco a Napoli - la Direzione generale), dai fogli di marcia rilevano le corse e/o i turni soppressi, inserendole ( le corse e i turni) nel software c.d. sistema vestizione. Ogni
Contr operazione di tal genere riporta il nome del soggetto esecutore e non è cancellabile.
Sono a conoscenza di tutto ciò non solo perché controllo attraverso il software sistema vestizione le attività di tutti gli addetti all'esercizio, che risultano dal sistema e sono loggate e incancellabili, ma anche perché interloquisco e do disposizioni di servizio direttamente al funzionario dell'impianto, in particolare per RE Annunziante, al sig. ADR Può Pt_4 capitare che, in assenza del sig. possa dare disposizioni agli addetti all'esercizio, Pt_4
e ho parlato anche con il sig. le disposizioni le ho date mediante documenti Parte_5
aziendali o mail inviate alla posta elettronica del gruppo (ossia CP_5 Controparte_3
) di cui fanno parte gli addetti all'esercizio e il responsabile, oppure ho dato
[...] anche disposizioni verbali o telefoniche quando non c'è stato tempo di redigere il documento scritto in caso di emergenza ( che poi vengono trasfuse nel documento). Tali disposizioni vengono comunicate al sig. e solo quando lui non c'è agli addetti all'esercizio. Pt_4
ADR Non esiste un controllo del sistema paga perché la presenza/assenza del personale viaggiante ( ossia gli autisti) viene rilevata dal software sistema vestizione, a fine mese successivo viene estratto un file dai sistemisti della sede centrale, che viene riportato in un altro software paga ADR Dal 2018 ad oggi tutti gli addetti all'esercizio hanno la password per gestire il software c.d. sistema di vestizione per il deposito di appartenenza, in quanto effettuano per ogni impianto/deposito la stampa dei fogli di marcia autisti per il giorno successivo, la stampa delle uscite degli autisti del giorno successivo e la consuntivazione delle corse e dei turni soppressi del giorno precedente dalla lettura dei fogli di marcia. ADR
Dal 2018 ad oggi il responsabile del deposito ha la medesima password degli addetti all'esercizio (non c'è una password di livello superiore), al massimo il responsabile può avere l'accesso con password a più depositi. ADR In precedenza ossia prima del 2018, ma non ricordo esattamente da che anno, ma prima sicuramente che fosse cambiata l'organizzazione aziendale che prevedeva l'istituzione della centrale operativa, la gestione e la comandata dei turni erano in capo ad ogni singolo deposito, ossia l'addetto all'esercizio comandava i turni, inseriva le assenze, per il deposito di appartenenza. Quest'ultima era ed
è una funzione dell'addetto all'esercizio e il coordinatore rispetto ad oggi e rispetto all'addetto di esercizio della precedente organizzazione, aveva una password di livello superiore che gli consentiva di andare a ritroso sulla presenza per variare eventuali causali di assenza. Non ricordo se abbia mai avuto tale tipo di password”. CP_1
Per il secondo periodo, dalla reintegrazione del nel gennaio 2020, la Corte, invece, CP_1 ritiene raggiunta la prova di quanto evidenziato dalla società circa l'attuazione di un mutamento nell'organizzazione aziendale che, partendo dal documento di articolazione organizzativa n. 683 del 25.11.2016, riceveva effettiva attuazione nel periodo in cui il CP_1 non era in servizio, per cui al suo rientro, mutato ormai l'assetto lavorativo, espletava le mansioni proprie del parametro di appartenenza.
Del resto, lo stesso teste riferiva che svolgesse le stesse attività degli altri Tes_2
(appartenenti al parametro 193) e la dichiarazione che restasse responsabile accanto al
è di per sé generica, tenuto conto, da un lato, di tutte le attività compiute da Pt_4 quest'ultimo ed emerse dall'istruttoria, e dall'altro, della declaratoria di appartenenza, in cui
è comunque prevista la funzione di coordinamento.
Parimenti generiche erano le allegazioni di parte poste in via subordinata, tendenti all'applicazione del parametro 210, in quanto non chiarivano le ragioni della sussunzione delle mansioni svolte nel superiore inquadramento e, comunque, dalla prova per testi non emergevano nel periodo considerato attività implicanti discrezionalità ed iniziativa, proprie del predetto parametro.
Conclusivamente, continuando il a svolgere dal 15.03.2016 alla data del 12.06.2017, CP_1
le stesse mansioni già sussunte nel parametro 230, per questo periodo potevano riconoscersi le differenze retributive rispetto al parametro 193, attribuito contrattualmente, quantificate, come da conteggi non specificamente contestati, in € 4.857,24 oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo.
La Corte condivide, però, quanto già affermato nella sentenza della Corte di Appello n. 4739 del 2021, che non potesse riconoscersi anche l'inquadramento superiore, posto che "Con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, cui non è applicabile la disciplina sulla promozione automatica ex art. 2103 cod civ., per la maturazione del diritto alla promozione, è necessario, nella ricorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 18 R.D.
n. 148 del 1931 all A), che la reggenza costituisca adempimento di un ordine scritto, il quale può essere integrato anche dalla disposizione, impartita con ordine di servizio scritto, di esercitare determinate mansioni in sostituzione di altro dipendente, senza precisazione che si tratti di mansioni superiori, essendo in tal caso ammissibile l'accertamento giudiziale - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - delle mansioni effettivamente espletate e della superiorità delle stesse rispetto alle precedenti" (fra le tante, Cass. sent. 27 agosto 2001, n. 11263 e sent. n. 9504 del 19/05/2004).
E, nel caso in esame, non era intervenuto alcun ordine scritto con il quale fosse stata attribuita al la mansione di capo dell'unità organizzativa di RE AN, né erano prodotti CP_1 documenti relativi a disposizioni, impartite con ordine di servizio scritto, di esercitare le suddette mansioni né di per sé la mera durata dell'incarico poteva contribuire all'accoglimento della richiesta.
Le spese di lite del primo grado in virtù dell'accoglimento seppur parziale della domanda seguono la soccombenza e possono restare liquidate come già disposto nel provvedimento impugnato.
Le spese di questo grado, invece, per l'accoglimento parziale dell'appello, l'obiettiva difficoltà interpretativa delle clausole contrattuali e le questioni giurisprudenziali affrontate possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento Parte_1
in favore di delle differenze retributive tra il parametro 193 e quello 230, per CP_1 il periodo dal 15.03.2016 al 12.06.2017, quantificate nella misura di € 4.857,24 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli il 18.02.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente