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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1173/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1173/2024 r.g. promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA CAROTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Piazza Risorgimento,116 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. SILVIA CAROTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 8.11.2024, agisce nei confronti Parte_1 dell' , chiedendo di accertare e dichiarare che la somma di € 2.625,09 non è CP_1 dovuta e non è recuperabile da parte dell' . Premette di essere titolare di CP_1
pensione ai superstiti in gestione pubblica n. 09552967 oltre che di pensione di vecchiaia e che gli è stata comunicata la sussistenza di un indebito per motivi reddituali. Contesta l'assenza di motivazioni per tale pratica e il mancato assolvimento da parte dell' dell'onere probatorio in merito. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, eccependo il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dall'istituto resistente.
La materia relativa alle pensioni pubbliche è devoluta alla Corte dei conti, che ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (Cfr. Cass. SU 19.12.2014 n. 26935; Cass.
SU 20.10.2010 n. 21490; Cass. SU 11.9.2009 n. 19614 ).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti anche le controversie che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento e che prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare;
è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo e la regola non soffre deroga neppure, ad esempio, nel caso in cui si contesti l'esperibilità, ai fini del recupero, del procedimento di riscossione adottato (Cfr. Cass. SU 23 giugno 1993, n.
6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530).
Il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha affermato che ogni contestazione in ordine alla legittimità o meno del discusso recupero di ratei di pensione deve avvenire a mezzo del rimedio devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte
2 dei Conti e che la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati e non dovuti, venendo in discussione l'an o il quantum del trattamento pensionistico (Cfr. IV 25 giugno 2010, n. 4108; V, 23 novembre
2010, n. 8156; in tema di demarcazione tra la giurisdizione amministrativa e quella contabile cfr. ad esempio, recentemente, Cons. Stato, VI, 21 dicembre
2012, n. 6641 e IV, 15 febbraio 2013, n. 923).
Alla luce di quanto prospettato, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per essere questa della Corte dei Conti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della rilevanza strettamente processuale della questione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1173/2024 r.g. promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA CAROTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Piazza Risorgimento,116 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. SILVIA CAROTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 8.11.2024, agisce nei confronti Parte_1 dell' , chiedendo di accertare e dichiarare che la somma di € 2.625,09 non è CP_1 dovuta e non è recuperabile da parte dell' . Premette di essere titolare di CP_1
pensione ai superstiti in gestione pubblica n. 09552967 oltre che di pensione di vecchiaia e che gli è stata comunicata la sussistenza di un indebito per motivi reddituali. Contesta l'assenza di motivazioni per tale pratica e il mancato assolvimento da parte dell' dell'onere probatorio in merito. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, eccependo il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Coglie nel segno l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dall'istituto resistente.
La materia relativa alle pensioni pubbliche è devoluta alla Corte dei conti, che ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (Cfr. Cass. SU 19.12.2014 n. 26935; Cass.
SU 20.10.2010 n. 21490; Cass. SU 11.9.2009 n. 19614 ).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti anche le controversie che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento e che prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare;
è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo e la regola non soffre deroga neppure, ad esempio, nel caso in cui si contesti l'esperibilità, ai fini del recupero, del procedimento di riscossione adottato (Cfr. Cass. SU 23 giugno 1993, n.
6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530).
Il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha affermato che ogni contestazione in ordine alla legittimità o meno del discusso recupero di ratei di pensione deve avvenire a mezzo del rimedio devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte
2 dei Conti e che la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati e non dovuti, venendo in discussione l'an o il quantum del trattamento pensionistico (Cfr. IV 25 giugno 2010, n. 4108; V, 23 novembre
2010, n. 8156; in tema di demarcazione tra la giurisdizione amministrativa e quella contabile cfr. ad esempio, recentemente, Cons. Stato, VI, 21 dicembre
2012, n. 6641 e IV, 15 febbraio 2013, n. 923).
Alla luce di quanto prospettato, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per essere questa della Corte dei Conti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della rilevanza strettamente processuale della questione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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