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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 217. Collaborazione con le universita' 1. La collaborazione tra universita', accademie, istituti anche ospedalieri militari, puo' assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate. 2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, puo' essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facolta', di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso le universita' statali.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 01/10/2026, n. 311Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 311/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24577 del registro di Segreteria, proposto da P.M., Cod. Fisc. omissis, nato a omissis, il omissis e residente in omissis, via Via omissis n. 10, rappresentato e difeso dagli Avv. Domenico Prato e Bartolomeo Daniele per procura in atti, e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 bis, PEC …Leggi di più...
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