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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 15.4.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 1982/2024
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv.to Parte_1
Domenico Pelosi presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 23.09.2021 fino al Controparte_1
12.09.2023, con mansioni di impiegato video terminalista ed inquadramento al livello 4° del ccnl terziario;
- di essere stato inquadrato con un fittizio contratto part time del 37,50%, ma di aver di fatto lavorato dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 01, senza fruire del riposo settimanale;
- di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e di non aver ricevuto nulla a titolo di tfr, quattordicesima mensilità e ferie chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità e l'orario lavorativo dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di € 44.052,94 a titolo di differenze retributive di cui euro 3.251,98 per tfr.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dalle buste paga e dall'estratto contributivo versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal TE , collega del ricorrente il quale riferisce quanto segue: “ho Tes_1
lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 2019 ad ottobre 2022, ho fatto causa per il pagamento del tfr ed il giudizio si è concluso. Il ricorrente è stato mio collega di lavoro. Ha lavorato da settembre 2021 fino a metà 2023 ma non ricordo il mese. Entrambi avevamo mansioni di terminalista, avevamo rapporti con i clienti e facevamo versamenti presso una banca di cui non ricordo il nome. Lavoravamo entrambi a via Castel Belvedere a Marano. Io ed il ricorrente eravamo i soli terminalisti di quel punto scommesse. Il ricorrente lavorava dalle 18 all'una di notte, io lavoravo dalle 10 alle 18 oppure dalle 18 fino all'una di notte, quando io avevo il turno pomeridiano il turno di mattina veniva svolto da un altro soggetto che però non era inquadrato.
Il ricorrente faceva sempre il turno pomeridiano, non ha mai lavorato di mattina, io facevo tre giorni a settimana la mattina e tre giorni a settimana il pomeriggio.
Lavoravamo dal lunedì alla domenica. Io ricevevo la retribuzione tramite bonifico e busta paga.
Non so dire le cause di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa, anzi credo sia stato licenziato perché ha percepito la naspi. Non so dire se quando il mio rapporto di lavoro è cessato è stato assunto qualcuno per coprire il mio turno. So che il ricorrente ha continuato ad osservare sempre gli stessi orari anche dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro perché siamo rimasti in contatto” (cfr. verbale).
Le dichiarazioni rese dal TE escusso sono, infatti, intrinsecamente coerenti e precise, avendo il testimone riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento dell'intercorso rapporto di lavoro, avendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Sostanzialmente di ausilio, le dichiarazione del TE che ha confermato: “sono Testimone_2 amico del ricorrente da oltre vent'anni, non ho mai lavorato alle dipendenze di parte resistente.
Spesso sono andato a trovare il ricorrente durante il suo turno di lavoro, lavorava a Marano a via Belvedere in una sala scommesse. Dava le vincite, gestiva la contabilità e la sicurezza, lo vedevo da solo in sala. Inoltre mi riferiva che spesso andava a portare gli incassi in banca.
Andavo a trovarlo dopo le ore 18/19 con frequenza di circa ¾ volte al mese. Io lavoro. Il ricorrente ha lavorato lì dal 2021 al 2023, lo so perché come ho detto andavo a trovarlo.
Lavorava tutti i giorni dalle 18 all'una di notte, conosco i suoi orari di lavoro perché me li raccontava lui, si lamentava di non avere giorni di riposo. Non conosco le cause di cessazione del rapporto. Io lavoro solo di mattina” (cfr. verbale).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo l'articolazione oraria e le modalità indicate in ricorso e confermate dai testimoni.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668,
19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Orbene, deve invero osservarsi, nel caso di specie, che alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi pienamente provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Su detta somma vanno altresì calcolati interessi e rivalutazione a far tempo dalla maturazione delle singole poste e fino all'effettivo soddisfo.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono utilizzarsi i conteggi elaborati da parte ricorrente con riferimento al livello IV del ccnl di settore, che del resto corrisponde a quello applicato da parte datoriale in costanza di rapporto;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della società resistente che ha deciso di restare contumace.
Ne deriva la condanna della società resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 44.052,94 a titolo di differenze retributive di cui euro 3.251,98 per tfr, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente di euro 44.052,94 a titolo di differenze retributive di cui euro
3.251,98 per tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 4.600, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 15.4.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 1982/2024
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv.to Parte_1
Domenico Pelosi presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 23.09.2021 fino al Controparte_1
12.09.2023, con mansioni di impiegato video terminalista ed inquadramento al livello 4° del ccnl terziario;
- di essere stato inquadrato con un fittizio contratto part time del 37,50%, ma di aver di fatto lavorato dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 01, senza fruire del riposo settimanale;
- di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e di non aver ricevuto nulla a titolo di tfr, quattordicesima mensilità e ferie chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità e l'orario lavorativo dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di € 44.052,94 a titolo di differenze retributive di cui euro 3.251,98 per tfr.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dalle buste paga e dall'estratto contributivo versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal TE , collega del ricorrente il quale riferisce quanto segue: “ho Tes_1
lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 2019 ad ottobre 2022, ho fatto causa per il pagamento del tfr ed il giudizio si è concluso. Il ricorrente è stato mio collega di lavoro. Ha lavorato da settembre 2021 fino a metà 2023 ma non ricordo il mese. Entrambi avevamo mansioni di terminalista, avevamo rapporti con i clienti e facevamo versamenti presso una banca di cui non ricordo il nome. Lavoravamo entrambi a via Castel Belvedere a Marano. Io ed il ricorrente eravamo i soli terminalisti di quel punto scommesse. Il ricorrente lavorava dalle 18 all'una di notte, io lavoravo dalle 10 alle 18 oppure dalle 18 fino all'una di notte, quando io avevo il turno pomeridiano il turno di mattina veniva svolto da un altro soggetto che però non era inquadrato.
Il ricorrente faceva sempre il turno pomeridiano, non ha mai lavorato di mattina, io facevo tre giorni a settimana la mattina e tre giorni a settimana il pomeriggio.
Lavoravamo dal lunedì alla domenica. Io ricevevo la retribuzione tramite bonifico e busta paga.
Non so dire le cause di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa, anzi credo sia stato licenziato perché ha percepito la naspi. Non so dire se quando il mio rapporto di lavoro è cessato è stato assunto qualcuno per coprire il mio turno. So che il ricorrente ha continuato ad osservare sempre gli stessi orari anche dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro perché siamo rimasti in contatto” (cfr. verbale).
Le dichiarazioni rese dal TE escusso sono, infatti, intrinsecamente coerenti e precise, avendo il testimone riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento dell'intercorso rapporto di lavoro, avendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Sostanzialmente di ausilio, le dichiarazione del TE che ha confermato: “sono Testimone_2 amico del ricorrente da oltre vent'anni, non ho mai lavorato alle dipendenze di parte resistente.
Spesso sono andato a trovare il ricorrente durante il suo turno di lavoro, lavorava a Marano a via Belvedere in una sala scommesse. Dava le vincite, gestiva la contabilità e la sicurezza, lo vedevo da solo in sala. Inoltre mi riferiva che spesso andava a portare gli incassi in banca.
Andavo a trovarlo dopo le ore 18/19 con frequenza di circa ¾ volte al mese. Io lavoro. Il ricorrente ha lavorato lì dal 2021 al 2023, lo so perché come ho detto andavo a trovarlo.
Lavorava tutti i giorni dalle 18 all'una di notte, conosco i suoi orari di lavoro perché me li raccontava lui, si lamentava di non avere giorni di riposo. Non conosco le cause di cessazione del rapporto. Io lavoro solo di mattina” (cfr. verbale).
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo l'articolazione oraria e le modalità indicate in ricorso e confermate dai testimoni.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668,
19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Orbene, deve invero osservarsi, nel caso di specie, che alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi pienamente provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Su detta somma vanno altresì calcolati interessi e rivalutazione a far tempo dalla maturazione delle singole poste e fino all'effettivo soddisfo.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono utilizzarsi i conteggi elaborati da parte ricorrente con riferimento al livello IV del ccnl di settore, che del resto corrisponde a quello applicato da parte datoriale in costanza di rapporto;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della società resistente che ha deciso di restare contumace.
Ne deriva la condanna della società resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 44.052,94 a titolo di differenze retributive di cui euro 3.251,98 per tfr, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente di euro 44.052,94 a titolo di differenze retributive di cui euro
3.251,98 per tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 4.600, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)