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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3166/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Carroccia;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 10.10.2023, premesso di svolgere attività di Parte_1 coltivatrice diretta dal 1979, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di CP_1 conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale
“spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali lombari multiple con sofferenza radicolare”, asseritamente produttiva di un danno biologico del 12%, ma denunciata e non riconosciuta dall' convenuto. CP_2
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita a mezzo di prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, la causa viene decisa all'esito dell'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dalla parte ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia Persona_1 denunciata ed i relativi (altrettanto virtuali) postumi permanenti.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici, compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo e pregevolmente argomentato sul piano tecnico scientifico, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico- assicurativa versata in atti, ha ritenuto che il ricorrente fosse sì affetto da “spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali lombo-sacrali e componente erniaria contenuta postero-laterale sinistra a livello di L4-L5 con lieve impegno funzionale” ma al contempo precisando l'assenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, evidenziando in particolare “la modestia del quadro strumentale, di comune riscontro in soggetti di sesso femminile con obesità che abbiano avuto gravidanze, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta”. Sulla base di tale valutazione è giunto alla conclusione di escludere la natura professionale della patologia denunciata per insussistenza del nesso di relazione con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono ritenersi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3166/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Carroccia;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 10.10.2023, premesso di svolgere attività di Parte_1 coltivatrice diretta dal 1979, conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di CP_1 conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale
“spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali lombari multiple con sofferenza radicolare”, asseritamente produttiva di un danno biologico del 12%, ma denunciata e non riconosciuta dall' convenuto. CP_2
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita a mezzo di prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, la causa viene decisa all'esito dell'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dalla parte ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia Persona_1 denunciata ed i relativi (altrettanto virtuali) postumi permanenti.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici, compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo e pregevolmente argomentato sul piano tecnico scientifico, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico- assicurativa versata in atti, ha ritenuto che il ricorrente fosse sì affetto da “spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali lombo-sacrali e componente erniaria contenuta postero-laterale sinistra a livello di L4-L5 con lieve impegno funzionale” ma al contempo precisando l'assenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, evidenziando in particolare “la modestia del quadro strumentale, di comune riscontro in soggetti di sesso femminile con obesità che abbiano avuto gravidanze, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta”. Sulla base di tale valutazione è giunto alla conclusione di escludere la natura professionale della patologia denunciata per insussistenza del nesso di relazione con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite devono ritenersi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
Umberto Maria Costume