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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2023 ed iscritta al n.
2089 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv. Domenico Lombardo del foro di Crotone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Mesoraca, Via Nazionale n. 55, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (CF- P. IVA: ), in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Anna Berra del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Magenta, Via IV Giugno n. 41, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
In data 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “L'avvocato Lombardo precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel proprio
atto introduttivo del giudizio e dei verbali di causa, nonché alla espletata CTU medica, la quale si è espressa sia sul nesso
di causalità che sul residuato invalidante conseguito alla RA , che qui debbono intendersi Parte_1
riportate e trascritte, e per le motivazioni espresse ne chiede il pieno accoglimento, il tutto con condanna alle spese del
giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
pagina 1 di 15 Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al ex art. Controparte_1
2051 c.c. e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra
esposte.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle conclusioni ex
adverso formulate, dichiarare la sussistenza nella causazione del sinistro del concorso colposo della RA Parte_1
nella misura del 80% per le motivazioni espresse e, per l'effetto, ridurre il quantum delle avverse pretese.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora a codesto Ill.mo Giudice di voler disporre nei riguardi dell'attrice ordine di
esibizione e produzione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto documentazione attestante eventuali
risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepite da Compagnie Assicurative/Enti Previdenziali e/o altri
soggetti per il sinistro per cui è causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - dopo aver premesso che in data 17.1.2022 alle ore 16.00 circa, Parte_1
mentre percorreva a piedi Corso Matteotti in , giunta in prossimità del civico n. 12 inciampava e CP_1
cadeva rovinosamente a terra a causa di un dissesto del manto stradale, riportando la frattura della caviglia sinistra che comportava un intervento chirurgico e conseguente riabilitazione, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare, in forza degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni fisici e patrimoniali patiti e quantificati - in forza di una perizia medica portante un'invalidità del 12% - in complessivi euro 49.944,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. - Con ordinanza del 12.2.2024, eseguiti gli accertamenti di cui all'art. 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del;
nel contempo, l'attrice è stata invitata a qualificare Controparte_1
meglio la fonte della ritenuta responsabilità del se ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. CP_1
2043 c.c..
3. - Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice ha precisato che “la domanda è stata instaurata ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
4. - In data 5.2.2024 si è costituito in giudizio il contestando quanto Controparte_1
sostenuto dalla e sostenendo come non vi fosse alcun elemento in atti idoneo a dimostrare Parte_1
che la caduta dell'attrice fosse avvenuta a causa del dissesto del tratto stradale dalla stessa percorso:
pagina 2 di 15 dopo aver sottolineando che “l'art. 2051 c.c. implica in generale una presunzione di responsabilità in capo al custode” ma al contempo che “la norma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, il CP_1
ha negato che l'attrice avesse dimostrato che l'evento dannoso sia derivato “dal modo di essere della res e non dal proprio agire”. Ha poi aggiunto che, nello specifico, il pericolo presenterebbe caratteristiche obiettive e facilmente rilevabili, posto che, dalle riproduzioni fotografiche prodotte da controparte, le dimensioni della disconnessione sarebbero ben visibili e, conseguentemente, prevedibili.
Inoltre, ribadendo il principio secondo il quale chi entra in contatto con la cosa in custodia ha un dovere di cautela e precisando altresì che l'attrice abita nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il fatto, ha sostenuto che la “causa della caduta deve essere ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata”.
Infine, ha contestato il quantum del risarcimento ex adverso preteso, perché non terrebbe in considerazione che la frattura della caviglia rientra nelle lesioni c.d. micropermanenti e, quindi, sotto la soglia del 9% di invalidità.
Il ha quindi concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda Controparte_1
attorea per assenza di responsabilità a suo carico e, in via subordinata, di dichiarare la sussistenza del concorso colposo dell'attrice nella misura dell'80% nella causazione del sinistro.
5. - Alla prima udienza del 21.3.2024 è stata revocata la contumacia del e si è quindi CP_1
proceduto all'istruzione della causa, tramite l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di
C.T.U. medica. Esaurita l'attività istruttoria, in data 18.2.2025 la causa è passata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
6. - La dinamica del sinistro va ricostruita sulla scorta delle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa in correlazione alle fotografie scattate lo stesso giorno dalla sorella dell'attrice,
, come dalla stessa riconosciuto nella relativa disposizione: “…confermo che queste Testimone_1
foto le ho fatte io quel giorno. Anche tutte le altre fotografie di parte attrice le ho scattate io” (doc. 15 dell'attrice).
I tre familiari escussi a testimonio (marito, sorella e figlia dell'attrice) hanno dichiarato concordemente che il 17.1.2022 la sorella si era recata in a trovare l'attrice; le Testimone_1 CP_1
pagina 3 di 15 due sorelle, insieme al marito dell'attrice, alla di lei figlia ed alla piccola nipote, avevano deciso di recarsi in centro città, utilizzando l'auto ( : “Quel 17.1.2022 mi trovavo a per Testimone_1 CP_1
trovare mia sorella. Con mia sorella, mio cognato e mia nipote Persona_1 Persona_2
volevamo fare un giro in centro a . Da casa di mia sorella ci siamo mossi in auto … Io avevo in CP_1
braccio la figlia di mia nipote” – la figlia dell'attrice : “Quel giorno io, mia Parte_2
mamma, mio papà e mia zia volevamo fare un giro in centro . Siamo giunti in Testimone_1 CP_1
auto, non ricordo se guidavo io o mio padre. Con noi c'era anche mia figlia di 3 Persona_3
anni” – il marito : “Ero presente alla caduta di mia moglie avvenuta il 17.1.2022. Io, Persona_1
mia moglie, mia figlia , mia cognata la mia nipotina ci siamo recati in Pt_2 Tes_1 Per_3
macchina per una passeggiata in centro ”). Parcheggiata l'auto “nel parcheggio fra corso CP_1
Matteotti e via Castagnera” (come riferito puntualmente da;
il teste : Parte_2 Persona_1
“Abbiamo parcheggiato in un parcheggio sotto gli alberi poco distante da dove è avvenuto il fatto. Il parcheggio è laterale rispetto al Corso Matteotti”; cfr. anche le foto 2023_05_10_09_58_n. 19), tutti si sono avviati per uscire dalla zona parcheggio e raggiungere il marciapiede di corso Matteotti.
precedeva tutti quanti, seguita dalla sorella, poi dalla figlia ed infine dal marito. Parte_1
L'esatto accaduto è stato narrato in modo puntuale e univoco dai tre testi presenti. Tes_1
: “Arrivati a destinazione, io e mia sorella siamo scese dalla macchina. Abbiamo fatto un breve
[...]
tragitto da dove l'auto era stata parcheggiata e mia sorella, che era un passo avanti a me, è caduta
improvvisamente a terra perché nella zona vi era una griglia per la raccolta di acqua piovana, aghi di pino a terra e la strada era scomposta. (…) La figlia di mia sorella ha chiamato l'ambulanza che è
giunta sul posto e ha proceduto ad accompagnare mia sorella al pronto soccorso dell'ospedale di
. Ribadisco che io ho visto mia sorella volare perché è inciampata nel dissesto stradale di cui ho CP_1
parlato”. : “Ci siamo incamminati lungo Corso Matteotti ma dopo pochi passi ho visto Parte_2
mia madre, che mi precedeva seguita da mia zia , cadere improvvisamente a terra. Mi sono Tes_1
subito avvicinata a lei e ho visto che aveva il piede sinistro girato in maniera innaturale e non era in
grado di alzarsi in piedi. Si sono avvicinati altri passanti, fra i quali un volontario della Croce Rossa, che ci ha consigliato di non muovere mia madre e chiamare l'ambulanza. Così io ho fatto e
l'ambulanza è intervenuta entro un quarto d'ora e ha portato mia madre al Pronto Soccorso
pagina 4 di 15 dell'Ospedale di . Il tratto di strada dove mia mamma è caduta è sconnesso e ci sono degli CP_1
avvallamenti, anzi proprio delle buche. nel punto preciso dove è caduta c'è anche una grata di scolo dell'acqua. Io credo che mia madre sia caduta perché non si è accorta del terreno sconnesso. Peraltro
c'erano anche a terra aghi di pino”. : “Stavamo camminando appena scesi dall'auto: Persona_1
mia moglie precedeva tutti, dietro di lei c'era la sorella con in braccio , quindi vi era mia Per_3
figlia ed infine io. Improvvisamente mia moglie +è caduta a terra e si è messa ad urlare dal dolore.
Fortunatamente non è caduta sulla strada. Ci siamo avvicinati tutti a vedere e ho constatato che mia
moglie aveva il piede sinistro totalmente girato. Ho subito chiesto a mia moglie cosa fosse successo e
mi ha detto che è caduta nella buca posta appena prima della grata che era coperta da aghi di pino e fogliame”. Anche a figlia ha precisato: “ho chiesto subito a mia mamma perché fosse caduta e Pt_2
lei mi ha detto che pensava di appoggiare il piede e invece questo è andato a vuoto perché c'era una buca”.
Tutti i testimoni – che sono sì parenti stretti dell'attrice, ma non per questo la loro testimonianza deve ritenersi inattendibile: anzi, ognuno ha deposto in modo genuino e schietto – hanno quindi ascritto la caduta dell'attrice agli avvallamenti e alle buche presenti sulla strada nonché alla presenza di aghi di pino che ricoprivano il tratto stradale in questione, evidentemente celando la reale profondità degli abbassamenti del sedime asfaltato.
Le fotografie scattate dalla sorella dell'attrice il giorno del sinistro – rammostrate ai testimoni che le hanno riferite al luogo dell'accaduto – evidenziano in modo chiaro come il manto stradale sia in condizioni di dissesto, con diffusi interventi di rappezzamento. L'area dove è avvenuta la caduta è attraversata da una griglia per lo scolo dell'acqua piovana, che presenta un andamento ondulatorio e diversi rappezzi d'asfalto (di colore più scuro). L'area è poi parzialmente coperta da aghi di pino (cfr.
le foto 2022_01_24_11_02_nn. 42, 43 e 45).
Dalla disamina d'insieme delle emergenze probatorie il Giudice ricava il convincimento che la sia caduta a terra a causa della predetta irregolarità del manto stradale, resa meno Parte_1
percepibile dagli aghi di pino, probabilmente trascinati nella zona della griglia dalle acque meteoriche.
7. - Ricostruita la dinamica dell'occorso, deve subito aggiungersi come l'orientamento giurisprudenziale di legittimità maggioritario in tema di responsabilità per i danni derivanti dalla pagina 5 di 15 condizione della pubblica via e, segnatamente, da un'anomalia del manto stradale, è nei termini di una responsabilità dell'Ente Pubblico che ne è custode, a mente dell'art. 2051 c.c. (fra le tante: Cass.
18.12.2024 n. 33128; Cass. 18.11.2024 n. 29632; Cass. 24.4.2024 n. 11140; Cass. 22.9.2023 n. 27137;
Cass. 17.11.2021 n. 34790; Cass. 11.3.2021 n. 6826; Cass. 10.6.2020 n. 11096; Cass. 15.10.2019 n.
25925; Cass. 18.6.2019 n. 16295; Cass. 20.2.2019 n. 4963; Cass. 23.1.2019 n. 1725; Cass. 12.7.2018 n.
18325). La norma regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., per le più recenti fra le innumerevoli sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. 30.1.2025 n. 2148; Cass. 30.10.2024 n. 28057; Cass. 31.7.2024 n. 21461; Cass.
25.7.2024 n. 20760; Cass.
8.7.2024 n. 18518; Cass. 28.6.2024 n. 17949; Cass. 24.5.2024 n. 14566;
Cass. 13.5.2024 n. 12943; Cass.
9.5.2024 n. 12760; Cass.
9.4.2024 n. 9487) che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità
della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi. In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il “fortuito” anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass.
8.7.2024 n. 18518;
Cass. 20.5.2024 n. 13921; Cass. 22.3.2024 n. 7789) o il comportamento della stessa vittima (c.d.
fortuito incidentale: Cass. 18.12.2024 n. 33128; Cass. 27.7.2024 n. 21064; Cass.
9.4.2024 n. 9487;
Cass. civ. 24.1.2024, n. 2376).
Il danneggiato, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
pagina 6 di 15 Per quanto detto sopra l'attrice ha sufficientemente comprovato come la sua caduta sia dipesa dalla disconnessione del manto stradale nella zona della griglia, negligentemente rappezzato e coperto da fogliame diffuso.
8. - Spetta, a questo punto, al convenuto dimostrare che la caduta della sia CP_1 Parte_1
dovuta a caso fortuito. Nel concreto, il ha ritenuto l'esistenza di un comportamento colposo CP_1
dell'utente, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso: in tal senso ha sostenuto che, a differenza di quanto asserito dall'attrice, secondo la quale il cattivo stato di manutenzione della strada avrebbe configurato un'insidia/trabocchetto che non le avrebbe lasciato scampo, lo stato dei luoghi presenterebbe invece una disconnessione oggettivamente ben visibile e dunque una situazione di pericolo alquanto prevedibile, con la conseguenza che la avrebbe Parte_1
dovuto prestare la dovuta attenzione, non potendo non avvedersi del diffuso dissesto del manto stradale. Oltretutto, il tratto che la stava percorrendo disterebbe poco più di un chilometro Parte_1
dalla sua abitazione.
Rileva il Giudice come, effettivamente, dalle citate fotografie prodotte dall'attrice e scattate dalla sorella pochi minuti dopo il sinistro si vedono nitidamente i rappezzamenti dell'asfalto (il colore rispetto al manto preesistente è più scuro). Altrettanto chiaramente si coglie la posa non piana della grata.
Inoltre la è residente in [...], vale a dire a circa 1 km dal Parte_1 CP_1
luogo del sinistro (pressoché 15 minuti a piedi) e, come affermato in sede testimoniale dalla sorella
, “abita a da oltre quarant'anni”: considerato che il teatro del sinistro è luogo Testimone_1 CP_1
nei pressi del centro cittadino, pare difficile aderire all'asserzione della stessa secondo cui ella “non è
residente in quella zona per cui anche la conoscibilità dello stato dei luoghi non può essere imputata all'odierna attrice”.
Ad ogni buon conto, anche ad ammettere che l'attrice non sia solita camminare nel luogo in cui
è caduta – come hanno dichiarato i testi (“La zona in cui abbiamo parcheggiato la Parte_2
macchina non è spesso frequentata da mia mamma, la quale è solita giungere a centro a piedi CP_1
percorrendo altre vie quali via Pasubio e via Col di Lana”) e (“Quasi mai io e mia Persona_1
moglie percorriamo quella zona. Capita di percorrere il marciapiede opposto di Corso Matteotti. Se
pagina 7 di 15 andiamo in macchina, parcheggiamo in altre zone. In sostanza è una zona che non frequentiamo spesso”) – non di meno la natura fortemente dissestata del tratto era certamente coglibile usando l'ordinaria diligenza, posto altresì che quel giorno le condizioni di visibilità erano buone (come si ricava sempre dalle fotografie prodotte dall'attrice): quest'ultima, allora, doveva prestare maggiore attenzione, come imposto dal dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ciò non significa, però, che la condotta della danneggiata arrivi a configurare l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e si ponga, come sopra detto, quale esimente della responsabilità del perché integrante il caso fortuito: pur essendo visibilmente dissestato il CP_1
manto stradale, è altrettanto vero che il ne era a perfetta conoscenza, tanto da essere CP_1
intervenuto con rappezzi che, lungi dal risolvere le problematiche, hanno finito addirittura per aumentarle. La circostanza, poi, che in quel punto vi è una grata di scolo delle acque piovane, che attira il fogliame e gli aghi dei pini adiacenti, creando un “rivestimento” che nasconde le buche e gli infossamenti del manto stradale, sì che il tutto rende sicuramente insidioso il percorso in esame, avrebbe imposto all' un intervento risolutivo di rimozione della grata e nuovo Controparte_2
riposizionamento con eliminazione di dislivelli e avvallamenti. L'insidiosità del luogo e gli interventi sporadici del sono stati confermati dal teste , dirigente dell'area tecnica del CP_1 Testimone_2
(che si occupa di lavori pubblici e urbanistica e del servizio manutentivo), il quale, Controparte_1
pur non ricordando esservi state altre cadute nella zona in esame, non ha escluso che “altre persone siano cadute in quella zona, considerando oltretutto che dalle stesse foto si vede che nell'area della
grata sono già stati fatti interventi di rappezzamento con asfalto. Da come sono fatti, presumibilmente
li ha fatti il attraverso gli operai del servizio manutentivo. Può però essere che gli Controparte_1
operai passino in zona, vedano le buche e le coprano di loro iniziativa”.
Per tutto quanto esposto, la condotta dell'attrice risulta connotata da imprudenza ed ha concorso nell'accadimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., in una misura che si stima equo individuare nel
50%. Di tanto, in definitiva, andranno ridotti i danni che si passano a liquidare.
9. - ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro Parte_1
in termini di danno biologico, comprensivo delle ripercussioni negative sulle attività quotidiane e sugli pagina 8 di 15 aspetti dinamico-relazionali della sua vita. Inoltre, ha richiesto il risarcimento per la durata dell'incapacità temporanea, sia totale che parziale, nonché il risarcimento dovuto alla riduzione della capacità lavorativa specifica derivante dalle conseguenze permanenti della caduta.
Per la valutazione del danno alla salute occorre prendere le mosse dalle risultanze della C.T.U.,
condotta dal dott. poiché la visita medico-legale appare eseguita in maniera corretta ed Persona_4
ineccepibile ed il conseguente elaborato si palesa chiaro, logico e ben argomentato, tutte le relative considerazioni sono pienamente condivise e fatte proprie dal Giudicante. Peraltro, i C.T.P. nominati dalle parti non hanno mosso osservazioni critiche alla perizia.
La consulenza medica, sulla scorta della cartella clinica prodotta dall'attrice (relativi docc. 10-
11), ha evidenziato come la , subito dopo la caduta, sia stata trasportata in ambulanza presso Parte_1
il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove, dopo gli accertamenti clinici e radiografici del caso, è CP_1
stata evidenziata una “frattura trimalleolare alla caviglia sinistra. Lo specialista ortopedico posizionava apparecchio gessato aperto e disponeva il ricovero presso l'unità di ortopedia”. Trascorsa una notte presso l'astanteria della struttura, il giorno 18.1.2022 la paziente ha chiesto di essere dimessa in previsione di accesso ad una diversa struttura ospedaliera. In data 23.1.2022 si è così recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale AE NI di Milano dove, alla rimozione dell'immobilizzazione, è stata riscontrata “presenza di multiple aree di sofferenza cutanea, per cui si poneva indicazione a riduzione della frattura tramite posizionamento di fissatore esterno”. In data 26.1.2022 la è stata Parte_1
dimessa “con prescrizione di trattamento con eparina a basso peso molecolare 4000 unità una fiala al giorno, cammino tutelato con stampelle con scarico sull'arto inferiore sinistro, controlli ospedalieri ambulatoriali”.
Dal 3 all'8.2.2022 l'attrice ha subito un nuovo ricovero presso l'unità di ortopedia del nosocomio milanese, “ove si procedeva a rimozione del fissatore esterno e si praticava osteosintesi
delle lesioni ossee con placca e vite;
veniva dimessa con prescrizione di tutore alla caviglia sinistra
per le prime due settimane, quindi cauta kinesiterapia attiva e passiva, arto in scarico con stampelle
per 5-6 settimane con profilassi anti-coagulante”.
Al controllo ortopedico radiografico ospedaliero dell'8.3.2022 risultava: “articolazione tbt
destra (NDR: sin) rigida in flesso-estensione e prono-supinazione. Al radiogramma processi riparativi
pagina 9 di 15 in atto, valida ricomposizione. Si consiglia ripresa graduale del carico aumentando del 30% ogni
settimana fino al raggiungimento del carico completo, mobilizzazione attiva e passiva, calza elastica di prima classe, borsa del ghiaccio ore serali, fisiokinesiterapia”.
A partire dal 17.5.2022 è stato avviato un progetto riabilitativo personalizzato presso l'associazione “ . I mezzi di sintesi sono stati rimossi presso il AE NI di Parte_3
Milano tra il 24 e il 25.5.2023 “per intolleranza” e la paziente è stata dimessa “con prescrizione di
profilassi con anti-coagulante per 14 giorni, antalgici minori o toradol in caso di dolore non
controllato, arto elevato su cuscini per sette giorni, ghiaccio più volte al giorno per 40 minuti, carico parziale progressivo con l'ausilio di stampelle per due settimane, associando elasto-compressione, kinesiterapia attiva e passiva”.
All'esame clinico del C.T.U. la ha riferito “artralgie alla caviglia sinistra con Parte_1
sensazione di tumefazione;
permane dolore al comparto interno del ginocchio sinistro. (…) Arto
inferiore sinistro in carico completo, senza ausili, con schema del passo corretto e posture complesse
mantenute con modesto cedimento. Asse femoro-tibiale simmetrico. Non dismetria in lunghezza. Alle
misurazioni comparative, minus di 1 cm e mezzo al terzo medio di quadricipite e di mezzo centimetro
al polpaccio. Ginocchio asciutto, stabile, dolorabile sulla rima articolare interna, con test meniscali
sensibilizzati; motilità nei limiti. Al terzo distale interno di gamba, cicatrice chirurgica distrofica,
arcuata, della lunghezza di 4 cm, brunastra;
al terzo distale esterno di gamba, ulteriore guasto
cicatriziale chirurgico lineare, sviluppo verticale, della lunghezza di 10 cm, rosato-violacea. Caviglia
tumefatta con plus comparativo di 1 cm, dolorabile alla digito-pressione sul peroneo-astragalico
anteriore e sui tessuti molli posteriormente al malleolo interno con cassetto +--. Tibio-tarsica limitata
di 10° in dorsi-flessione e sottoastragalica di circa ¼”.
Il CTU ha evidenziato un “trauma in rotazione abnorme sulla gamba-caviglia sinistra,
produttivo di lussazione-frattura trimalleolare, operata, con mezzi di sintesi poi rimossi”, da collegare con nesso di causalità al sinistro dedotto in giudizio. Ha quindi concluso per la sussistenza di postumi concretizzanti un danno biologico/dinamico relazionale da collocare orientativamente nella misura del
9% dell'integrità psicofisica globale con riferimento ai comuni barémes orientativi per la valutazione del danno a persona, oltre ad un'invalidità temporanea assoluta (o totale) di giorni 15 (quelli della pagina 10 di 15 degenza ospedaliera nonché quelli preventivati per la rimozione dei mezzi di sintesi) ed un'invalidità
temporanea relativa (o parziale) di giorni 90 al 75%, giorni 90 al 50% e giorni 90 al 25%.
A va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno Parte_1
biologico – in conformità con le note pronunce della Corte Costituzionale 26.7.1979 n. 88 (all'unisono con la n. 87/1979), 14.7.1986 n. 184 e 24.10.1994 n. 372, nonché col costante successivo insegnamento della Corte di Cassazione – quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé
considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui esplica la propria esistenza ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, integrità tutelata dall'art. 32 della
Costituzione.
Pur non essendo questa la sede per passare in puntuale disamina l'evoluzione giurisprudenziale data al concetto di danno biologico, deve tuttavia rimarcarsi come, specialmente nella giurisprudenza di merito, si sia finito con l'aggiungere alla voce risarcitoria “danno biologico” numerose altre casistiche
(danno estetico, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), fonti di ulteriore ed aggiuntivo risarcimento. In questo proliferare di danni sono intervenute a fissare puntuali criteri dapprima le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze 11.11.2008 n. 26972 e 26973 (dove si è affermato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici) e quindi le sentenze della Sezione Terza 11.11.2019 n. 28986, 28988 e
18989 (che hanno chiarito come il danno permanente alla salute scaturisce da una lesione dell'integrità
psicofisica, la quale però non è essa il danno ma solo il presupposto del danno: perché possa predicarsi l'esistenza di un danno permanente alla salute è necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale e che questa, a sua volta, abbia prodotto una forzosa rinuncia, ossia la perdita della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell'infortunio. La compromissione della integrità psicofisica rappresenta, dunque, la lesione dell'interesse protetto, mentre le rinunce concrete che ne conseguono costituiscono il pagina 11 di 15 danno risarcibile. Ove ricorra un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
è invece consentito al Giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di c.d. personalizzazione della liquidazione in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali" tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Infine, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
A questi principi l'odierno Giudicante intende adeguarsi.
10. - Si tratta, allora, di indicare i criteri in riferimento ai quali liquidare il danno alla salute sofferto da parte attrice.
Sebbene la percentuale riscontrata del 9% rientri nelle lesioni c.d. micropermanenti, non può farsi applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 7.9.2005 n. 209), in quanto i criteri di liquidazione del danno biologico ivi previsti costituiscono oggetto di una previsione eccezionale per il caso di danni “derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti” e, in quanto tale, insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti dalla medesima causa (Cass.
5.9.2023 n. 25922; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.5.2022 n. 15733;
Cass. 11.2.2022 n. 4509; Cass. 22.5.2017 n. 12787; Cass.
7.7.2015 n. 13982; Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Sebbene la caduta della si sia verificata su una pubblica via, non è stata determinata da un Parte_1
urto con altro mezzo e quindi sfugge alla nozione di sinistro stradale.
Il danno biologico riscontrato in capo all'attrice va allora risarcito facendo applicazione del c.d.
metodo tabellare a punto di invalidità, riferito alle tabelle di liquidazione in uso a questo Tribunale e mutuate da quelle elaborate da Tribunale e Corte d'Appello di Milano, da tempo additate come criterio di riferimento per l'intero ambito nazionale dalla stessa Corte di Legittimità (a partire da Cass. 7.6.2011
pagina 12 di 15 n. 12408; successivamente: Cass. 16.7.2024 n. 19506; Cass. 16.5.2024 n. 13701; Cass.
4.4.2024 n.
8880; Cass. 22.3.2024 n. 7892; Cass. 26.1.2024 n. 2539; Cass. 25.1.2024 n. 2433; Cass.
3.10.2023 n.
27901; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.2.2023 n. 5119; Cass. 16.12.2022 n. 37009; Cass. 23.6.2022
n. 20292; Cass. 17.5.2022 n. 15733; Cass.
8.3.2021 n. 7597; Cass. 10.11.2020 n. 25164; Cass.
20.10.2020 n. 22859; Cass.
9.6.2020 n. 10924; Cass 6.5.2020 n. 8532; Cass.
5.5.2020 n. 8468; Cass.
19.12.2019 n. 33770; Cass. 22.1.2019 n. 1553; Cass.
8.11.2018 n. 28496; Cass. 28.6.2018 n. 17018;
Cass. 15.5.2018 n. 11754; Cass. 21.11.2017 n. 27562; Cass. 14.11.2017 n. 26805; Cass. 11.7.2017 n.
17061; Cass. 18.5.2017 n. 12470; Cass. 20.4.2017 n. 9950; Cass.
7.9.2016 n. 17678; Cass. 16.6.2016 n.
12397).
Ebbene, considerata la percentuale del 9% determinata dal C.T.U. a titolo di invalidità
permanente; tenuto conto del periodo di ricovero ospedaliero e del successivo tempo di riabilitazione resosi necessario per la ripresa ordinaria delle attività di vita;
ritenuta certamente ricorrente anche una componente di sofferenza soggettiva, connessa alla tipologia dei traumi subiti ed alla conseguente inabilità per il periodo successivo all'evento, con la necessità di riferirsi ad altri soggetti per l'adempimento delle normali attività della vita;
tenuto conto che al momento della caduta (17.1.2022)
l'attrice (nata il [...]) aveva 62 anni, il danno biologico va risarcito nella somma attualizzata di
euro 19.064,00 [valore a punto di euro 2.438,24 + 25% per danno morale x 0,695 demoltiplicatore per la fascia di età dei 62 anni x 9 percentuale d'invalidità].
Quanto all'invalidità temporanea, totale e parziale, considerate le lesioni subite, gli esiti invalidanti, la loro natura e le limitazioni psicofisiche che ne sono derivate, tenuta presente altresì l'età dell'infortunata, l'ambiente sociale in cui vive e la sua vita di relazione, parrebbe opportuno ancora una volta fare riferimento ai parametri indicati dalle tabelle milanesi. Se non che, l'importo indicato nelle
Tabelle (euro 84,00 per componenti per danno biologico/dinamico-relazionale + euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) non viene richiesto dalla parte attrice, che fa invece riferimento al minor importo giornaliero di euro 55,45 , evidentemente perché lo ritiene satisfattivo del danno subito. E' allora su questo importo – si ripete, indicato dalla stessa parte danneggiata, la quale nelle relative conclusioni non utilizza nemmeno espressioni quali “il maggiore o minor danno che il Giudice vorrà liquidare”, bensì indica puntualmente la somma del risarcimento,
pagina 13 di 15 sulla scorta di conteggi effettuati sulle risultanze della C.T.U. (cfr. pagg.
8-9 della conclusionale) – che deve liquidarsi l'invalidità temporanea patita da si liquida, in tal modo, la Parte_1
somma di euro 831,75 per invalidità temporanea totale [euro 55,45 al giorno x 15 giorni], euro
3.742,87 per invalidità temporanea parziale al 75% [euro 41,5875 al giorno x 90 giorni], euro 2.495,25
per invalidità temporanea parziale al 50% [euro 27,725 al giorno x 90 giorni] ed euro 1.247,62 per invalidità temporanea parziale al 25% [euro 13,8625 al giorno x 90 giorni].
11. - L'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno derivante dall'incidenza che la frattura avrebbe determinato sulla propria capacità lavorativa specifica.
Tuttavia, la puntuale analisi del C.T.U., non contestata dai C.T.P., ha escluso l'incidenza della patologia sulla idoneità dell'attrice a svolgere l'attività di segreteria presso l'azienda familiare di carrozzeria del marito, posto che le mansioni di segreteria sono caratterizzate da attività
prevalentemente intellettuali e sedentarie.
12. - Circa le spese mediche sostenute, la documentazione agli atti permette di appurarne la corrispondenza alle lesioni subite nella caduta e la loro pertinenza, sicché possono essere riconosciute nell'importo di euro 1.177,15 (comprensive degli euro 282,00 euro per manipolazioni osteopatiche e dei costi per fotocopia della certella clinica di euro 30,00).
13. - Riassumendo, a va riconosciuto, come risarcimento dei danni Parte_1
fisici e morali subiti nella caduta del 17.1.2022 e per spese mediche, l'importo globale di euro
28.558,64.
Tenuto però conto del concorso di colpa al 50%, il risarcimento va dimezzato ad euro
14.279,32. Detto importo, liquidato equitativamente in moneta attuale, non va rivalutato, ma solamente incrementato degli interessi al saggio legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
14. - La riduzione delle pretese attoree del 50% per effetto del riconosciuto concorso, impone di compensare fra le parti le spese di lite nella medesima percentuale, con condanna, invece, del CP_1
convenuto a pagare a parte attrice il restante 50%, che si liquida a favore del difensore antistatario –
tenuto conto del valore della causa, indicato nella nota spese nello scaglione sino al 26.000,00 euro, dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in pagina 14 di 15 euro 2.811,00 (sull'intero di euro 5.622,00 di cui euro 545,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U., anticipate in toto dall'attrice per la somma di euro 800,00 oltre oneri di legge, vanno definitivamente poste a carico della convenuta nella misura del 50%.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione al sinistro occorso in data Controparte_1
17.1.2022 in concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. con la condotta dell'infortunata nella misura del 50% e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA
il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patiti nell'anzidetto sinistro, la somma di euro 14.279,32 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo saldo;
COMPENSA
fra le parti le spese legali nella misura del 50% e
CONDANNA
il , in persona del pro tempore, a pagare all'Avv. Domenico Lombardo, Controparte_1 CP_3
dichiaratosi antistatario, il restante 50% delle spese di lite, pari ad euro 2.811,00, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
CONDANNA
il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice la metà delle psese di Controparte_1
C.T.U. per euro 400,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2023 ed iscritta al n.
2089 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv. Domenico Lombardo del foro di Crotone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Mesoraca, Via Nazionale n. 55, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (CF- P. IVA: ), in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Anna Berra del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Magenta, Via IV Giugno n. 41, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
In data 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “L'avvocato Lombardo precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel proprio
atto introduttivo del giudizio e dei verbali di causa, nonché alla espletata CTU medica, la quale si è espressa sia sul nesso
di causalità che sul residuato invalidante conseguito alla RA , che qui debbono intendersi Parte_1
riportate e trascritte, e per le motivazioni espresse ne chiede il pieno accoglimento, il tutto con condanna alle spese del
giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
pagina 1 di 15 Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al ex art. Controparte_1
2051 c.c. e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra
esposte.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle conclusioni ex
adverso formulate, dichiarare la sussistenza nella causazione del sinistro del concorso colposo della RA Parte_1
nella misura del 80% per le motivazioni espresse e, per l'effetto, ridurre il quantum delle avverse pretese.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora a codesto Ill.mo Giudice di voler disporre nei riguardi dell'attrice ordine di
esibizione e produzione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto documentazione attestante eventuali
risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepite da Compagnie Assicurative/Enti Previdenziali e/o altri
soggetti per il sinistro per cui è causa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - dopo aver premesso che in data 17.1.2022 alle ore 16.00 circa, Parte_1
mentre percorreva a piedi Corso Matteotti in , giunta in prossimità del civico n. 12 inciampava e CP_1
cadeva rovinosamente a terra a causa di un dissesto del manto stradale, riportando la frattura della caviglia sinistra che comportava un intervento chirurgico e conseguente riabilitazione, ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare, in forza degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni fisici e patrimoniali patiti e quantificati - in forza di una perizia medica portante un'invalidità del 12% - in complessivi euro 49.944,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. - Con ordinanza del 12.2.2024, eseguiti gli accertamenti di cui all'art. 171 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia del;
nel contempo, l'attrice è stata invitata a qualificare Controparte_1
meglio la fonte della ritenuta responsabilità del se ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. CP_1
2043 c.c..
3. - Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice ha precisato che “la domanda è stata instaurata ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
4. - In data 5.2.2024 si è costituito in giudizio il contestando quanto Controparte_1
sostenuto dalla e sostenendo come non vi fosse alcun elemento in atti idoneo a dimostrare Parte_1
che la caduta dell'attrice fosse avvenuta a causa del dissesto del tratto stradale dalla stessa percorso:
pagina 2 di 15 dopo aver sottolineando che “l'art. 2051 c.c. implica in generale una presunzione di responsabilità in capo al custode” ma al contempo che “la norma mantiene, in capo al danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, il CP_1
ha negato che l'attrice avesse dimostrato che l'evento dannoso sia derivato “dal modo di essere della res e non dal proprio agire”. Ha poi aggiunto che, nello specifico, il pericolo presenterebbe caratteristiche obiettive e facilmente rilevabili, posto che, dalle riproduzioni fotografiche prodotte da controparte, le dimensioni della disconnessione sarebbero ben visibili e, conseguentemente, prevedibili.
Inoltre, ribadendo il principio secondo il quale chi entra in contatto con la cosa in custodia ha un dovere di cautela e precisando altresì che l'attrice abita nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato il fatto, ha sostenuto che la “causa della caduta deve essere ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale della danneggiata”.
Infine, ha contestato il quantum del risarcimento ex adverso preteso, perché non terrebbe in considerazione che la frattura della caviglia rientra nelle lesioni c.d. micropermanenti e, quindi, sotto la soglia del 9% di invalidità.
Il ha quindi concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda Controparte_1
attorea per assenza di responsabilità a suo carico e, in via subordinata, di dichiarare la sussistenza del concorso colposo dell'attrice nella misura dell'80% nella causazione del sinistro.
5. - Alla prima udienza del 21.3.2024 è stata revocata la contumacia del e si è quindi CP_1
proceduto all'istruzione della causa, tramite l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di
C.T.U. medica. Esaurita l'attività istruttoria, in data 18.2.2025 la causa è passata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
6. - La dinamica del sinistro va ricostruita sulla scorta delle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa in correlazione alle fotografie scattate lo stesso giorno dalla sorella dell'attrice,
, come dalla stessa riconosciuto nella relativa disposizione: “…confermo che queste Testimone_1
foto le ho fatte io quel giorno. Anche tutte le altre fotografie di parte attrice le ho scattate io” (doc. 15 dell'attrice).
I tre familiari escussi a testimonio (marito, sorella e figlia dell'attrice) hanno dichiarato concordemente che il 17.1.2022 la sorella si era recata in a trovare l'attrice; le Testimone_1 CP_1
pagina 3 di 15 due sorelle, insieme al marito dell'attrice, alla di lei figlia ed alla piccola nipote, avevano deciso di recarsi in centro città, utilizzando l'auto ( : “Quel 17.1.2022 mi trovavo a per Testimone_1 CP_1
trovare mia sorella. Con mia sorella, mio cognato e mia nipote Persona_1 Persona_2
volevamo fare un giro in centro a . Da casa di mia sorella ci siamo mossi in auto … Io avevo in CP_1
braccio la figlia di mia nipote” – la figlia dell'attrice : “Quel giorno io, mia Parte_2
mamma, mio papà e mia zia volevamo fare un giro in centro . Siamo giunti in Testimone_1 CP_1
auto, non ricordo se guidavo io o mio padre. Con noi c'era anche mia figlia di 3 Persona_3
anni” – il marito : “Ero presente alla caduta di mia moglie avvenuta il 17.1.2022. Io, Persona_1
mia moglie, mia figlia , mia cognata la mia nipotina ci siamo recati in Pt_2 Tes_1 Per_3
macchina per una passeggiata in centro ”). Parcheggiata l'auto “nel parcheggio fra corso CP_1
Matteotti e via Castagnera” (come riferito puntualmente da;
il teste : Parte_2 Persona_1
“Abbiamo parcheggiato in un parcheggio sotto gli alberi poco distante da dove è avvenuto il fatto. Il parcheggio è laterale rispetto al Corso Matteotti”; cfr. anche le foto 2023_05_10_09_58_n. 19), tutti si sono avviati per uscire dalla zona parcheggio e raggiungere il marciapiede di corso Matteotti.
precedeva tutti quanti, seguita dalla sorella, poi dalla figlia ed infine dal marito. Parte_1
L'esatto accaduto è stato narrato in modo puntuale e univoco dai tre testi presenti. Tes_1
: “Arrivati a destinazione, io e mia sorella siamo scese dalla macchina. Abbiamo fatto un breve
[...]
tragitto da dove l'auto era stata parcheggiata e mia sorella, che era un passo avanti a me, è caduta
improvvisamente a terra perché nella zona vi era una griglia per la raccolta di acqua piovana, aghi di pino a terra e la strada era scomposta. (…) La figlia di mia sorella ha chiamato l'ambulanza che è
giunta sul posto e ha proceduto ad accompagnare mia sorella al pronto soccorso dell'ospedale di
. Ribadisco che io ho visto mia sorella volare perché è inciampata nel dissesto stradale di cui ho CP_1
parlato”. : “Ci siamo incamminati lungo Corso Matteotti ma dopo pochi passi ho visto Parte_2
mia madre, che mi precedeva seguita da mia zia , cadere improvvisamente a terra. Mi sono Tes_1
subito avvicinata a lei e ho visto che aveva il piede sinistro girato in maniera innaturale e non era in
grado di alzarsi in piedi. Si sono avvicinati altri passanti, fra i quali un volontario della Croce Rossa, che ci ha consigliato di non muovere mia madre e chiamare l'ambulanza. Così io ho fatto e
l'ambulanza è intervenuta entro un quarto d'ora e ha portato mia madre al Pronto Soccorso
pagina 4 di 15 dell'Ospedale di . Il tratto di strada dove mia mamma è caduta è sconnesso e ci sono degli CP_1
avvallamenti, anzi proprio delle buche. nel punto preciso dove è caduta c'è anche una grata di scolo dell'acqua. Io credo che mia madre sia caduta perché non si è accorta del terreno sconnesso. Peraltro
c'erano anche a terra aghi di pino”. : “Stavamo camminando appena scesi dall'auto: Persona_1
mia moglie precedeva tutti, dietro di lei c'era la sorella con in braccio , quindi vi era mia Per_3
figlia ed infine io. Improvvisamente mia moglie +è caduta a terra e si è messa ad urlare dal dolore.
Fortunatamente non è caduta sulla strada. Ci siamo avvicinati tutti a vedere e ho constatato che mia
moglie aveva il piede sinistro totalmente girato. Ho subito chiesto a mia moglie cosa fosse successo e
mi ha detto che è caduta nella buca posta appena prima della grata che era coperta da aghi di pino e fogliame”. Anche a figlia ha precisato: “ho chiesto subito a mia mamma perché fosse caduta e Pt_2
lei mi ha detto che pensava di appoggiare il piede e invece questo è andato a vuoto perché c'era una buca”.
Tutti i testimoni – che sono sì parenti stretti dell'attrice, ma non per questo la loro testimonianza deve ritenersi inattendibile: anzi, ognuno ha deposto in modo genuino e schietto – hanno quindi ascritto la caduta dell'attrice agli avvallamenti e alle buche presenti sulla strada nonché alla presenza di aghi di pino che ricoprivano il tratto stradale in questione, evidentemente celando la reale profondità degli abbassamenti del sedime asfaltato.
Le fotografie scattate dalla sorella dell'attrice il giorno del sinistro – rammostrate ai testimoni che le hanno riferite al luogo dell'accaduto – evidenziano in modo chiaro come il manto stradale sia in condizioni di dissesto, con diffusi interventi di rappezzamento. L'area dove è avvenuta la caduta è attraversata da una griglia per lo scolo dell'acqua piovana, che presenta un andamento ondulatorio e diversi rappezzi d'asfalto (di colore più scuro). L'area è poi parzialmente coperta da aghi di pino (cfr.
le foto 2022_01_24_11_02_nn. 42, 43 e 45).
Dalla disamina d'insieme delle emergenze probatorie il Giudice ricava il convincimento che la sia caduta a terra a causa della predetta irregolarità del manto stradale, resa meno Parte_1
percepibile dagli aghi di pino, probabilmente trascinati nella zona della griglia dalle acque meteoriche.
7. - Ricostruita la dinamica dell'occorso, deve subito aggiungersi come l'orientamento giurisprudenziale di legittimità maggioritario in tema di responsabilità per i danni derivanti dalla pagina 5 di 15 condizione della pubblica via e, segnatamente, da un'anomalia del manto stradale, è nei termini di una responsabilità dell'Ente Pubblico che ne è custode, a mente dell'art. 2051 c.c. (fra le tante: Cass.
18.12.2024 n. 33128; Cass. 18.11.2024 n. 29632; Cass. 24.4.2024 n. 11140; Cass. 22.9.2023 n. 27137;
Cass. 17.11.2021 n. 34790; Cass. 11.3.2021 n. 6826; Cass. 10.6.2020 n. 11096; Cass. 15.10.2019 n.
25925; Cass. 18.6.2019 n. 16295; Cass. 20.2.2019 n. 4963; Cass. 23.1.2019 n. 1725; Cass. 12.7.2018 n.
18325). La norma regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., per le più recenti fra le innumerevoli sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. 30.1.2025 n. 2148; Cass. 30.10.2024 n. 28057; Cass. 31.7.2024 n. 21461; Cass.
25.7.2024 n. 20760; Cass.
8.7.2024 n. 18518; Cass. 28.6.2024 n. 17949; Cass. 24.5.2024 n. 14566;
Cass. 13.5.2024 n. 12943; Cass.
9.5.2024 n. 12760; Cass.
9.4.2024 n. 9487) che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità
della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi. In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il “fortuito” anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass.
8.7.2024 n. 18518;
Cass. 20.5.2024 n. 13921; Cass. 22.3.2024 n. 7789) o il comportamento della stessa vittima (c.d.
fortuito incidentale: Cass. 18.12.2024 n. 33128; Cass. 27.7.2024 n. 21064; Cass.
9.4.2024 n. 9487;
Cass. civ. 24.1.2024, n. 2376).
Il danneggiato, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
pagina 6 di 15 Per quanto detto sopra l'attrice ha sufficientemente comprovato come la sua caduta sia dipesa dalla disconnessione del manto stradale nella zona della griglia, negligentemente rappezzato e coperto da fogliame diffuso.
8. - Spetta, a questo punto, al convenuto dimostrare che la caduta della sia CP_1 Parte_1
dovuta a caso fortuito. Nel concreto, il ha ritenuto l'esistenza di un comportamento colposo CP_1
dell'utente, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso: in tal senso ha sostenuto che, a differenza di quanto asserito dall'attrice, secondo la quale il cattivo stato di manutenzione della strada avrebbe configurato un'insidia/trabocchetto che non le avrebbe lasciato scampo, lo stato dei luoghi presenterebbe invece una disconnessione oggettivamente ben visibile e dunque una situazione di pericolo alquanto prevedibile, con la conseguenza che la avrebbe Parte_1
dovuto prestare la dovuta attenzione, non potendo non avvedersi del diffuso dissesto del manto stradale. Oltretutto, il tratto che la stava percorrendo disterebbe poco più di un chilometro Parte_1
dalla sua abitazione.
Rileva il Giudice come, effettivamente, dalle citate fotografie prodotte dall'attrice e scattate dalla sorella pochi minuti dopo il sinistro si vedono nitidamente i rappezzamenti dell'asfalto (il colore rispetto al manto preesistente è più scuro). Altrettanto chiaramente si coglie la posa non piana della grata.
Inoltre la è residente in [...], vale a dire a circa 1 km dal Parte_1 CP_1
luogo del sinistro (pressoché 15 minuti a piedi) e, come affermato in sede testimoniale dalla sorella
, “abita a da oltre quarant'anni”: considerato che il teatro del sinistro è luogo Testimone_1 CP_1
nei pressi del centro cittadino, pare difficile aderire all'asserzione della stessa secondo cui ella “non è
residente in quella zona per cui anche la conoscibilità dello stato dei luoghi non può essere imputata all'odierna attrice”.
Ad ogni buon conto, anche ad ammettere che l'attrice non sia solita camminare nel luogo in cui
è caduta – come hanno dichiarato i testi (“La zona in cui abbiamo parcheggiato la Parte_2
macchina non è spesso frequentata da mia mamma, la quale è solita giungere a centro a piedi CP_1
percorrendo altre vie quali via Pasubio e via Col di Lana”) e (“Quasi mai io e mia Persona_1
moglie percorriamo quella zona. Capita di percorrere il marciapiede opposto di Corso Matteotti. Se
pagina 7 di 15 andiamo in macchina, parcheggiamo in altre zone. In sostanza è una zona che non frequentiamo spesso”) – non di meno la natura fortemente dissestata del tratto era certamente coglibile usando l'ordinaria diligenza, posto altresì che quel giorno le condizioni di visibilità erano buone (come si ricava sempre dalle fotografie prodotte dall'attrice): quest'ultima, allora, doveva prestare maggiore attenzione, come imposto dal dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
Ciò non significa, però, che la condotta della danneggiata arrivi a configurare l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e si ponga, come sopra detto, quale esimente della responsabilità del perché integrante il caso fortuito: pur essendo visibilmente dissestato il CP_1
manto stradale, è altrettanto vero che il ne era a perfetta conoscenza, tanto da essere CP_1
intervenuto con rappezzi che, lungi dal risolvere le problematiche, hanno finito addirittura per aumentarle. La circostanza, poi, che in quel punto vi è una grata di scolo delle acque piovane, che attira il fogliame e gli aghi dei pini adiacenti, creando un “rivestimento” che nasconde le buche e gli infossamenti del manto stradale, sì che il tutto rende sicuramente insidioso il percorso in esame, avrebbe imposto all' un intervento risolutivo di rimozione della grata e nuovo Controparte_2
riposizionamento con eliminazione di dislivelli e avvallamenti. L'insidiosità del luogo e gli interventi sporadici del sono stati confermati dal teste , dirigente dell'area tecnica del CP_1 Testimone_2
(che si occupa di lavori pubblici e urbanistica e del servizio manutentivo), il quale, Controparte_1
pur non ricordando esservi state altre cadute nella zona in esame, non ha escluso che “altre persone siano cadute in quella zona, considerando oltretutto che dalle stesse foto si vede che nell'area della
grata sono già stati fatti interventi di rappezzamento con asfalto. Da come sono fatti, presumibilmente
li ha fatti il attraverso gli operai del servizio manutentivo. Può però essere che gli Controparte_1
operai passino in zona, vedano le buche e le coprano di loro iniziativa”.
Per tutto quanto esposto, la condotta dell'attrice risulta connotata da imprudenza ed ha concorso nell'accadimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., in una misura che si stima equo individuare nel
50%. Di tanto, in definitiva, andranno ridotti i danni che si passano a liquidare.
9. - ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro Parte_1
in termini di danno biologico, comprensivo delle ripercussioni negative sulle attività quotidiane e sugli pagina 8 di 15 aspetti dinamico-relazionali della sua vita. Inoltre, ha richiesto il risarcimento per la durata dell'incapacità temporanea, sia totale che parziale, nonché il risarcimento dovuto alla riduzione della capacità lavorativa specifica derivante dalle conseguenze permanenti della caduta.
Per la valutazione del danno alla salute occorre prendere le mosse dalle risultanze della C.T.U.,
condotta dal dott. poiché la visita medico-legale appare eseguita in maniera corretta ed Persona_4
ineccepibile ed il conseguente elaborato si palesa chiaro, logico e ben argomentato, tutte le relative considerazioni sono pienamente condivise e fatte proprie dal Giudicante. Peraltro, i C.T.P. nominati dalle parti non hanno mosso osservazioni critiche alla perizia.
La consulenza medica, sulla scorta della cartella clinica prodotta dall'attrice (relativi docc. 10-
11), ha evidenziato come la , subito dopo la caduta, sia stata trasportata in ambulanza presso Parte_1
il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove, dopo gli accertamenti clinici e radiografici del caso, è CP_1
stata evidenziata una “frattura trimalleolare alla caviglia sinistra. Lo specialista ortopedico posizionava apparecchio gessato aperto e disponeva il ricovero presso l'unità di ortopedia”. Trascorsa una notte presso l'astanteria della struttura, il giorno 18.1.2022 la paziente ha chiesto di essere dimessa in previsione di accesso ad una diversa struttura ospedaliera. In data 23.1.2022 si è così recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale AE NI di Milano dove, alla rimozione dell'immobilizzazione, è stata riscontrata “presenza di multiple aree di sofferenza cutanea, per cui si poneva indicazione a riduzione della frattura tramite posizionamento di fissatore esterno”. In data 26.1.2022 la è stata Parte_1
dimessa “con prescrizione di trattamento con eparina a basso peso molecolare 4000 unità una fiala al giorno, cammino tutelato con stampelle con scarico sull'arto inferiore sinistro, controlli ospedalieri ambulatoriali”.
Dal 3 all'8.2.2022 l'attrice ha subito un nuovo ricovero presso l'unità di ortopedia del nosocomio milanese, “ove si procedeva a rimozione del fissatore esterno e si praticava osteosintesi
delle lesioni ossee con placca e vite;
veniva dimessa con prescrizione di tutore alla caviglia sinistra
per le prime due settimane, quindi cauta kinesiterapia attiva e passiva, arto in scarico con stampelle
per 5-6 settimane con profilassi anti-coagulante”.
Al controllo ortopedico radiografico ospedaliero dell'8.3.2022 risultava: “articolazione tbt
destra (NDR: sin) rigida in flesso-estensione e prono-supinazione. Al radiogramma processi riparativi
pagina 9 di 15 in atto, valida ricomposizione. Si consiglia ripresa graduale del carico aumentando del 30% ogni
settimana fino al raggiungimento del carico completo, mobilizzazione attiva e passiva, calza elastica di prima classe, borsa del ghiaccio ore serali, fisiokinesiterapia”.
A partire dal 17.5.2022 è stato avviato un progetto riabilitativo personalizzato presso l'associazione “ . I mezzi di sintesi sono stati rimossi presso il AE NI di Parte_3
Milano tra il 24 e il 25.5.2023 “per intolleranza” e la paziente è stata dimessa “con prescrizione di
profilassi con anti-coagulante per 14 giorni, antalgici minori o toradol in caso di dolore non
controllato, arto elevato su cuscini per sette giorni, ghiaccio più volte al giorno per 40 minuti, carico parziale progressivo con l'ausilio di stampelle per due settimane, associando elasto-compressione, kinesiterapia attiva e passiva”.
All'esame clinico del C.T.U. la ha riferito “artralgie alla caviglia sinistra con Parte_1
sensazione di tumefazione;
permane dolore al comparto interno del ginocchio sinistro. (…) Arto
inferiore sinistro in carico completo, senza ausili, con schema del passo corretto e posture complesse
mantenute con modesto cedimento. Asse femoro-tibiale simmetrico. Non dismetria in lunghezza. Alle
misurazioni comparative, minus di 1 cm e mezzo al terzo medio di quadricipite e di mezzo centimetro
al polpaccio. Ginocchio asciutto, stabile, dolorabile sulla rima articolare interna, con test meniscali
sensibilizzati; motilità nei limiti. Al terzo distale interno di gamba, cicatrice chirurgica distrofica,
arcuata, della lunghezza di 4 cm, brunastra;
al terzo distale esterno di gamba, ulteriore guasto
cicatriziale chirurgico lineare, sviluppo verticale, della lunghezza di 10 cm, rosato-violacea. Caviglia
tumefatta con plus comparativo di 1 cm, dolorabile alla digito-pressione sul peroneo-astragalico
anteriore e sui tessuti molli posteriormente al malleolo interno con cassetto +--. Tibio-tarsica limitata
di 10° in dorsi-flessione e sottoastragalica di circa ¼”.
Il CTU ha evidenziato un “trauma in rotazione abnorme sulla gamba-caviglia sinistra,
produttivo di lussazione-frattura trimalleolare, operata, con mezzi di sintesi poi rimossi”, da collegare con nesso di causalità al sinistro dedotto in giudizio. Ha quindi concluso per la sussistenza di postumi concretizzanti un danno biologico/dinamico relazionale da collocare orientativamente nella misura del
9% dell'integrità psicofisica globale con riferimento ai comuni barémes orientativi per la valutazione del danno a persona, oltre ad un'invalidità temporanea assoluta (o totale) di giorni 15 (quelli della pagina 10 di 15 degenza ospedaliera nonché quelli preventivati per la rimozione dei mezzi di sintesi) ed un'invalidità
temporanea relativa (o parziale) di giorni 90 al 75%, giorni 90 al 50% e giorni 90 al 25%.
A va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno Parte_1
biologico – in conformità con le note pronunce della Corte Costituzionale 26.7.1979 n. 88 (all'unisono con la n. 87/1979), 14.7.1986 n. 184 e 24.10.1994 n. 372, nonché col costante successivo insegnamento della Corte di Cassazione – quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé
considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui esplica la propria esistenza ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, integrità tutelata dall'art. 32 della
Costituzione.
Pur non essendo questa la sede per passare in puntuale disamina l'evoluzione giurisprudenziale data al concetto di danno biologico, deve tuttavia rimarcarsi come, specialmente nella giurisprudenza di merito, si sia finito con l'aggiungere alla voce risarcitoria “danno biologico” numerose altre casistiche
(danno estetico, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), fonti di ulteriore ed aggiuntivo risarcimento. In questo proliferare di danni sono intervenute a fissare puntuali criteri dapprima le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze 11.11.2008 n. 26972 e 26973 (dove si è affermato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici) e quindi le sentenze della Sezione Terza 11.11.2019 n. 28986, 28988 e
18989 (che hanno chiarito come il danno permanente alla salute scaturisce da una lesione dell'integrità
psicofisica, la quale però non è essa il danno ma solo il presupposto del danno: perché possa predicarsi l'esistenza di un danno permanente alla salute è necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale e che questa, a sua volta, abbia prodotto una forzosa rinuncia, ossia la perdita della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell'infortunio. La compromissione della integrità psicofisica rappresenta, dunque, la lesione dell'interesse protetto, mentre le rinunce concrete che ne conseguono costituiscono il pagina 11 di 15 danno risarcibile. Ove ricorra un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
è invece consentito al Giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di c.d. personalizzazione della liquidazione in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali" tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Infine, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
A questi principi l'odierno Giudicante intende adeguarsi.
10. - Si tratta, allora, di indicare i criteri in riferimento ai quali liquidare il danno alla salute sofferto da parte attrice.
Sebbene la percentuale riscontrata del 9% rientri nelle lesioni c.d. micropermanenti, non può farsi applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 7.9.2005 n. 209), in quanto i criteri di liquidazione del danno biologico ivi previsti costituiscono oggetto di una previsione eccezionale per il caso di danni “derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti” e, in quanto tale, insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti dalla medesima causa (Cass.
5.9.2023 n. 25922; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.5.2022 n. 15733;
Cass. 11.2.2022 n. 4509; Cass. 22.5.2017 n. 12787; Cass.
7.7.2015 n. 13982; Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Sebbene la caduta della si sia verificata su una pubblica via, non è stata determinata da un Parte_1
urto con altro mezzo e quindi sfugge alla nozione di sinistro stradale.
Il danno biologico riscontrato in capo all'attrice va allora risarcito facendo applicazione del c.d.
metodo tabellare a punto di invalidità, riferito alle tabelle di liquidazione in uso a questo Tribunale e mutuate da quelle elaborate da Tribunale e Corte d'Appello di Milano, da tempo additate come criterio di riferimento per l'intero ambito nazionale dalla stessa Corte di Legittimità (a partire da Cass. 7.6.2011
pagina 12 di 15 n. 12408; successivamente: Cass. 16.7.2024 n. 19506; Cass. 16.5.2024 n. 13701; Cass.
4.4.2024 n.
8880; Cass. 22.3.2024 n. 7892; Cass. 26.1.2024 n. 2539; Cass. 25.1.2024 n. 2433; Cass.
3.10.2023 n.
27901; Cass. 22.2.2023 n. 5474; Cass. 17.2.2023 n. 5119; Cass. 16.12.2022 n. 37009; Cass. 23.6.2022
n. 20292; Cass. 17.5.2022 n. 15733; Cass.
8.3.2021 n. 7597; Cass. 10.11.2020 n. 25164; Cass.
20.10.2020 n. 22859; Cass.
9.6.2020 n. 10924; Cass 6.5.2020 n. 8532; Cass.
5.5.2020 n. 8468; Cass.
19.12.2019 n. 33770; Cass. 22.1.2019 n. 1553; Cass.
8.11.2018 n. 28496; Cass. 28.6.2018 n. 17018;
Cass. 15.5.2018 n. 11754; Cass. 21.11.2017 n. 27562; Cass. 14.11.2017 n. 26805; Cass. 11.7.2017 n.
17061; Cass. 18.5.2017 n. 12470; Cass. 20.4.2017 n. 9950; Cass.
7.9.2016 n. 17678; Cass. 16.6.2016 n.
12397).
Ebbene, considerata la percentuale del 9% determinata dal C.T.U. a titolo di invalidità
permanente; tenuto conto del periodo di ricovero ospedaliero e del successivo tempo di riabilitazione resosi necessario per la ripresa ordinaria delle attività di vita;
ritenuta certamente ricorrente anche una componente di sofferenza soggettiva, connessa alla tipologia dei traumi subiti ed alla conseguente inabilità per il periodo successivo all'evento, con la necessità di riferirsi ad altri soggetti per l'adempimento delle normali attività della vita;
tenuto conto che al momento della caduta (17.1.2022)
l'attrice (nata il [...]) aveva 62 anni, il danno biologico va risarcito nella somma attualizzata di
euro 19.064,00 [valore a punto di euro 2.438,24 + 25% per danno morale x 0,695 demoltiplicatore per la fascia di età dei 62 anni x 9 percentuale d'invalidità].
Quanto all'invalidità temporanea, totale e parziale, considerate le lesioni subite, gli esiti invalidanti, la loro natura e le limitazioni psicofisiche che ne sono derivate, tenuta presente altresì l'età dell'infortunata, l'ambiente sociale in cui vive e la sua vita di relazione, parrebbe opportuno ancora una volta fare riferimento ai parametri indicati dalle tabelle milanesi. Se non che, l'importo indicato nelle
Tabelle (euro 84,00 per componenti per danno biologico/dinamico-relazionale + euro 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) non viene richiesto dalla parte attrice, che fa invece riferimento al minor importo giornaliero di euro 55,45 , evidentemente perché lo ritiene satisfattivo del danno subito. E' allora su questo importo – si ripete, indicato dalla stessa parte danneggiata, la quale nelle relative conclusioni non utilizza nemmeno espressioni quali “il maggiore o minor danno che il Giudice vorrà liquidare”, bensì indica puntualmente la somma del risarcimento,
pagina 13 di 15 sulla scorta di conteggi effettuati sulle risultanze della C.T.U. (cfr. pagg.
8-9 della conclusionale) – che deve liquidarsi l'invalidità temporanea patita da si liquida, in tal modo, la Parte_1
somma di euro 831,75 per invalidità temporanea totale [euro 55,45 al giorno x 15 giorni], euro
3.742,87 per invalidità temporanea parziale al 75% [euro 41,5875 al giorno x 90 giorni], euro 2.495,25
per invalidità temporanea parziale al 50% [euro 27,725 al giorno x 90 giorni] ed euro 1.247,62 per invalidità temporanea parziale al 25% [euro 13,8625 al giorno x 90 giorni].
11. - L'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno derivante dall'incidenza che la frattura avrebbe determinato sulla propria capacità lavorativa specifica.
Tuttavia, la puntuale analisi del C.T.U., non contestata dai C.T.P., ha escluso l'incidenza della patologia sulla idoneità dell'attrice a svolgere l'attività di segreteria presso l'azienda familiare di carrozzeria del marito, posto che le mansioni di segreteria sono caratterizzate da attività
prevalentemente intellettuali e sedentarie.
12. - Circa le spese mediche sostenute, la documentazione agli atti permette di appurarne la corrispondenza alle lesioni subite nella caduta e la loro pertinenza, sicché possono essere riconosciute nell'importo di euro 1.177,15 (comprensive degli euro 282,00 euro per manipolazioni osteopatiche e dei costi per fotocopia della certella clinica di euro 30,00).
13. - Riassumendo, a va riconosciuto, come risarcimento dei danni Parte_1
fisici e morali subiti nella caduta del 17.1.2022 e per spese mediche, l'importo globale di euro
28.558,64.
Tenuto però conto del concorso di colpa al 50%, il risarcimento va dimezzato ad euro
14.279,32. Detto importo, liquidato equitativamente in moneta attuale, non va rivalutato, ma solamente incrementato degli interessi al saggio legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.
14. - La riduzione delle pretese attoree del 50% per effetto del riconosciuto concorso, impone di compensare fra le parti le spese di lite nella medesima percentuale, con condanna, invece, del CP_1
convenuto a pagare a parte attrice il restante 50%, che si liquida a favore del difensore antistatario –
tenuto conto del valore della causa, indicato nella nota spese nello scaglione sino al 26.000,00 euro, dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in pagina 14 di 15 euro 2.811,00 (sull'intero di euro 5.622,00 di cui euro 545,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Anche le spese di C.T.U., anticipate in toto dall'attrice per la somma di euro 800,00 oltre oneri di legge, vanno definitivamente poste a carico della convenuta nella misura del 50%.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione al sinistro occorso in data Controparte_1
17.1.2022 in concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. con la condotta dell'infortunata nella misura del 50% e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA
il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patiti nell'anzidetto sinistro, la somma di euro 14.279,32 oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo saldo;
COMPENSA
fra le parti le spese legali nella misura del 50% e
CONDANNA
il , in persona del pro tempore, a pagare all'Avv. Domenico Lombardo, Controparte_1 CP_3
dichiaratosi antistatario, il restante 50% delle spese di lite, pari ad euro 2.811,00, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
CONDANNA
il , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice la metà delle psese di Controparte_1
C.T.U. per euro 400,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Lecco il 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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