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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice monocratico onorario dott.ssa
EL ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1608 /21 R.G. avente ad oggetto: impugnazione rinuncia eredità
tra rapp.ta e difesa dall'avv CERRONI Filomena in virtù di procura in atti Parte_1
- Parte attrice -
e rapp.to e difeso dall'avv Zomparelli Luciano in forza di procura Controparte_1
alle liti in atti
- Convenuto -
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2.12.25 fissata per discussione orale ex art 281 sexies
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Parte attrice conveniva in giudizio il convenuto deducendo di essere creditrice del de cuius , coniuge dell'odierno convenuto. Persona_1 Assume parte attrice che il convenuto avrebbe rinunciato in data 2.10.20 all'eredità
a lui devoluta dal coniuge DE . Sostiene parte attrice che la rinuncia Per_1
non sarebbe efficace siccome il convenuto risulta in possesso dei beni ereditari,
nello specifico dell'immobile sito in Amaseno (meglio individuato in atti) di proprietà
di per averlo acquistato con atto notar in data 18.12.2008, su cui CP_1 Per_2
grava diritto di usufrutto in favore del de cuius. Inoltre il rinunciante non avrebbe redatto entro tre mesi dalla rinuncia l'inventario.
Si costituiva il convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea deduceva che l'immobile sito in Amaseno era un bene personale del convenuto poiché acquistato con rogito del 2008 ( CFR. rogito prodotto in atti ) , mentre l'unione civile con il de cuius veniva formalizzata nel 2016. Pertanto l'immobile Per_1
non entrava a far parte del patrimonio ereditario e ivi il convenuto ha posto la sua residenza .
Il presente giudizio assegnato al Got dott VE con ordine di servizio n 70 /24
perveniva all'udienza del 18.3.25 avanti codesto giudice .
Conclusa l'istruttoria ,il giudice fissava udienza per il tentativo di conciliazione.
Fallita la conciliazione giudiziale il giudice fissava udienza per discussione orale e deposito della contestuale sentenza ex art 281 sexies cpc concedendo memorie difensive alle parti .
*********
Sulla scorta della svolta istruttoria la domanda attorea deve essere disattesa .
In proposito, è da dire che l'azione proposta dall'attore , deve essere qualificata e disciplinata a termini dell'art.524 cc. Tale norma dispone che “ se taluno rinunzia , benchè senza frode, a una eredità
con danno ai suoi creditori , questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità
in nome e luogo del rinunziante , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino
alla concorrenza dei loro crediti”.
Deriva da quanto sopra come , l'azione esercitata ai sensi dell'art 524 cc ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito e la relativa legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante (in tal senso anche Cass.
24.11.03 n 17866).
Nel caso di specie, rileva invece come parte attrice abbia evocato in giudizio il rinunciante er l'asserito debito contratto dal coniuge e chiede CP_1 Per_1
di poter agire sul patrimonio ereditario per il soddisfacimento del credito vantato con il de cuius .
Nel merito , è da dire inoltre, come tale azione è limitata al soddisfacimento delle ragioni creditorie e presuppone che i creditori possano soddisfarsi esclusivamente sulla pars bonorum relitta e comunque fino alla concorrenza dei loro crediti ( si richiama la citata pronunzia).
In ordine a questo aspetto occorre rilevare che, nella presente controversia , parte attrice non ha prodotto in giudizio la successione ereditaria, al fine di verificare la consistenza dell'eredità oggetto di rinuncia, né ha provato, come previsto dall'azione invocata, che la quota ereditaria rappresentasse un concreto vantaggio per essa creditrice .
Il presupposto di tale azione, infatti, come sancito dalla norma richiamata di cui all'art 524 cc, è la esistenza di un danno ai creditori. In tema, sottolinea la Suprema Corte come “ ..per l'impugnazione della rinuncia
ereditaria, è richiesto il presupposto oggettivo del prevedibile danno ai
creditori, che si verifica quando , al momento dell'esercizio dell'azione
fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti
a soddisfare del tutto i suoi creditori” ( cfr Cass 5994 /20 ; Cass. N 8519 del
29.4.2016 ).
Ebbene, anche sotto questo aspetto , parte attrice non ha provato l'esistenza di un danno ai creditori, nello specifico, che l'eredità presenti un attivo patrimoniale tale da poter soddisfare le pretese creditorie e , pertanto, l'intervenuta rinuncia all'eredità ha così recato un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Per quanto precede , non risultano dimostrati dalla parte attrice gli elementi di fatto e diritto su richiamati, come previsti dalla norma di cui all'art 524 cc.
Ritenuto, peraltro, che dalla svolta istruttoria, è dimostrato documentalmente (ed allegato dalla stessa parte attrice) come il bene immobile sito in Amaseno, che avrebbe dovuto soddisfare l'asserito prestito effettuato dalla non appartenga, Pt_1
in realtà, al patrimonio del de cuius .
Il bene immobile risulta di proprietà del convenuto e nulla rileva, come dedotto dalla difesa attorea, che sull'immobile gravasse il diritto di usufrutto in favore del
. Per_1
E', invero, principio normativo, sancito dalla norma in materia, che l'usufrutto non è
un diritto trasmissibile per successione, perché si estingue con la morte dell'UF .
In tale ipotesi, in base al principio normativo di cui all'art. 1014 cc, la nuda proprietà
si consolida con l'usufrutto con la conseguenza che il nudo proprietario, nella specie il convenuto, diventa intestatario del diritto di piena proprietà dell'immobile, al momento del decesso dell' UF . CP_2
Parte attrice deduce, inoltre, che il convenuto non ha redatto l'inventario entro 3
mesi dalla morte del e, pertanto, è decaduto dal beneficio d'inventario CP_2
divenendo erede puro .
Sul punto occorre distinguere i diversi istituti , nel caso di specie, risulta prodotto in atti , peraltro, dalla stessa difesa attorea, la rinuncia all'eredità formalizzata dal convenuto . In tale ipotesi è ricorribile la norma di cui all'art 519 cc che prevede per il rinunciante di non rispondere con il proprio patrimonio per i debiti contratti del
DE .
Diverso istituto è l' accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario , ex art 484
cc, la norma dispone che l' erede accetti l' eredità e risponde dei debiti del DE
nei limiti del patrimonio ereditario.
L' accettazione con beneficio d'inventario deve essere formalizzata entro 3 mesi dalla apertura della successione in caso di possesso di beni ereditari con obbligo della redazione dell'inventario. La difesa attorea assume essersi concretizzata quest'ultima circostanza.
Occorre, tuttavia, rilevare che, sulla scorta della produzione documentale in istruttoria , non risulta provato quanto dedotto dalla difesa attorea .
Sul punto, valga richiamare l'atto di rinuncia puro e semplice e l'assenza di prova del possesso dei beni ereditari , posto che l'abitazione in Amaseno, dove risiede il convenuto non rientra nel patrimonio ereditario, né parimenti l'attrice ha dimostrato che gli arredi del predetto immobile appartenessero al patrimonio del de cuius. Peraltro, rileva come parte attrice non abbia neanche esperito l'actio interrogatoria,
a termini dell'art 481 cc , al fine di fissare un termine al chiamato per la eventuale accettazione o rinuncia all'eredità .
Tale azione, infatti, consente al creditore di chiedere al giudice di fissare un termine al chiamato, scaduto il quale, ove il soggetto non renda la dichiarazione, perde il diritto di accettare o rinunziare .
Per le motivazioni che precedono deve essere rigettata la domanda proposta dalla attrice e conseguentemente il convenuto non risponde dell'asserito credito Pt_1
vantato dall'attrice nei confronti del de cuius . Per_1
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione che precede, sussistono giusti motivi, vista la natura della decisione e la peculiarità delle questioni trattate , per compensare di 50 % le spese di lite tra le parti di causa che si liquidano in favore del convenuto , in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 , come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide :
- Rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_1
- Sussistono giusti motivi per compensare del 50 % le spese di lite che si liquidano in favore del convenuto in complessivi euro 2250,00 per compensi , oltre accessori di legge. Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 02.12.25
Il Giudice
dott.ssa EL ON