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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 490/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. GIANGRANDE Parte_1 C.F._1
GI e GI BE ( ) VIA ROMA 125/F FANO;
, con C.F._2 elezione di domicilio in presso avv. GIANGRANDE GI;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. PERUGINI Controparte_1 P.IVA_1
IO e , con elezione di domicilio in VIA ZAVATTI, 8 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso e nello studio dell'avv. PERUGINI IO;
CONVENUTO opposto
Controparte_2
chiamato Contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Di parte opponente:
In via preliminare e principale:
- verificata la fondatezza del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, infondatezza ed inefficacia del pignoramento ordinando la pagina 1 di 4 restituzione da parte del terzo pignorato di quanto illecitamente erogato nei confronti del creditore in ottemperanza al pignoramento.
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari per le sole spese legali, non avendo percepito alcuno dei compensi dovuti.
Di parte opposta:
DISPORRE l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco
quale litisconsorte necessario con ogni Controparte_3 conseguente statuizione.
NEL MERITO
- RESPINGERE la spiegata domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Motivi della decisione
Con ricorso deduceva che gli veniva notificato il 28.2.24 atto di pignoramento Parte_1 presso terzi con cui si intimava allo stesso e alla come terzo pignorato di pagare Parte_2
565.571,01 euro. L aveva ordinato al terzo di pagare direttamente all'agente della Controparte_4 riscossione ex art. 72 bis DPR 602/1973 le somme dovute al debitore fino all'importo di 565.517,01 euro. Il prestava la attività di agente di commercio solo con una unica casa mandante ovvero Pt_1 la e quindi le eventuali provvigioni erano soggette ai limiti di pignorabilità previsti Parte_2 dall'art. 72 ter DPR 602/1973.La quota pignorabile erogata al creditore era pari a un quinto del compenso mensile netto corrisposto al Tuttavia veniva notificato all'opponente ulteriore Pt_1 pignoramento presso terzi con cui si intimava al come debitore e alla BCC cooperativa come Pt_1 terzo pignorato la ridetta pretesa. La provvedeva alla erogazione nei confronti dell' del CP_2 CP_4 saldo disponibile sul c/c pari a euro 1263,64. Veniva così a essere eluso, sempre secondo l'opponente, il limite posto alla esecuzione precedentemente instaurata perchè le uniche entrate sul conto erano gli stipendi del l' non poteva attivare questo tipo di esecuzione se non dopo avere attivato Pt_1 CP_4 infruttuosamente la procedura avente a oggetto le somme percepite mensilmente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente tra debitore e terzi. Veniva proposta opposizione ex art. 615 sec.
pagina 2 di 4 comma cpc e il G.E. dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di inibitoria e concedeva il termine per la riassunzione;
di qui l'odierna causa.
Si costituiva l che chiedeva di chiamare in causa il litisconsorte necessario CP_4 [...]
; eccepiva poi la inammissibilità dell'opposizione perchè nell'ambito della Controparte_2 procedura espropriativa speciale ex art. 72 bis succitata non era prevista la dichiarazione del terzo e il pagamento aveva immediato effetto satisfattivo del credito;
poiché era avvenuto il pagamento da parte della il 18.10.24 esso chiudeva la espropriazione;
l'art. 615 cpc disponeva che Controparte_2
l'opposizione all'esecuzione si può proporre prima che sia disposta la assegnazione ma nel caso in esame il pagamento assumeva latu senso la funzione dell'ordinanza di assegnazione del credito. di qui la inammissibilità del rimedio. Contestava anche il merito.
Il Giudice ordinava il 20.6.25, l'integrazione del contraddittorio e l'opponente provvedeva alla notifica al terzo che rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione il 27.11.25.
L'opposizione è infondata e va respinta.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato
(Cass. n. 2857 del 13/02/2015)
La banca nel caso in esame ha pagato, il 18.10.24, prima del deposito del ricorso in opposizione, dell'11.12.24.
L'opposizione è quindi inammissibile perchè art. 615 secondo comma cpc afferma che non si può proporre tale rimedio dopo l' assegnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le Parte_1 CP_5 spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 di cui euro 1700 per la fase di studio e euro 1200 per la fase introduttiva , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 22.12.2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 490/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. GIANGRANDE Parte_1 C.F._1
GI e GI BE ( ) VIA ROMA 125/F FANO;
, con C.F._2 elezione di domicilio in presso avv. GIANGRANDE GI;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. PERUGINI Controparte_1 P.IVA_1
IO e , con elezione di domicilio in VIA ZAVATTI, 8 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso e nello studio dell'avv. PERUGINI IO;
CONVENUTO opposto
Controparte_2
chiamato Contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Di parte opponente:
In via preliminare e principale:
- verificata la fondatezza del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, infondatezza ed inefficacia del pignoramento ordinando la pagina 1 di 4 restituzione da parte del terzo pignorato di quanto illecitamente erogato nei confronti del creditore in ottemperanza al pignoramento.
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari per le sole spese legali, non avendo percepito alcuno dei compensi dovuti.
Di parte opposta:
DISPORRE l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco
quale litisconsorte necessario con ogni Controparte_3 conseguente statuizione.
NEL MERITO
- RESPINGERE la spiegata domanda in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Motivi della decisione
Con ricorso deduceva che gli veniva notificato il 28.2.24 atto di pignoramento Parte_1 presso terzi con cui si intimava allo stesso e alla come terzo pignorato di pagare Parte_2
565.571,01 euro. L aveva ordinato al terzo di pagare direttamente all'agente della Controparte_4 riscossione ex art. 72 bis DPR 602/1973 le somme dovute al debitore fino all'importo di 565.517,01 euro. Il prestava la attività di agente di commercio solo con una unica casa mandante ovvero Pt_1 la e quindi le eventuali provvigioni erano soggette ai limiti di pignorabilità previsti Parte_2 dall'art. 72 ter DPR 602/1973.La quota pignorabile erogata al creditore era pari a un quinto del compenso mensile netto corrisposto al Tuttavia veniva notificato all'opponente ulteriore Pt_1 pignoramento presso terzi con cui si intimava al come debitore e alla BCC cooperativa come Pt_1 terzo pignorato la ridetta pretesa. La provvedeva alla erogazione nei confronti dell' del CP_2 CP_4 saldo disponibile sul c/c pari a euro 1263,64. Veniva così a essere eluso, sempre secondo l'opponente, il limite posto alla esecuzione precedentemente instaurata perchè le uniche entrate sul conto erano gli stipendi del l' non poteva attivare questo tipo di esecuzione se non dopo avere attivato Pt_1 CP_4 infruttuosamente la procedura avente a oggetto le somme percepite mensilmente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente tra debitore e terzi. Veniva proposta opposizione ex art. 615 sec.
pagina 2 di 4 comma cpc e il G.E. dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza di inibitoria e concedeva il termine per la riassunzione;
di qui l'odierna causa.
Si costituiva l che chiedeva di chiamare in causa il litisconsorte necessario CP_4 [...]
; eccepiva poi la inammissibilità dell'opposizione perchè nell'ambito della Controparte_2 procedura espropriativa speciale ex art. 72 bis succitata non era prevista la dichiarazione del terzo e il pagamento aveva immediato effetto satisfattivo del credito;
poiché era avvenuto il pagamento da parte della il 18.10.24 esso chiudeva la espropriazione;
l'art. 615 cpc disponeva che Controparte_2
l'opposizione all'esecuzione si può proporre prima che sia disposta la assegnazione ma nel caso in esame il pagamento assumeva latu senso la funzione dell'ordinanza di assegnazione del credito. di qui la inammissibilità del rimedio. Contestava anche il merito.
Il Giudice ordinava il 20.6.25, l'integrazione del contraddittorio e l'opponente provvedeva alla notifica al terzo che rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione il 27.11.25.
L'opposizione è infondata e va respinta.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato
(Cass. n. 2857 del 13/02/2015)
La banca nel caso in esame ha pagato, il 18.10.24, prima del deposito del ricorso in opposizione, dell'11.12.24.
L'opposizione è quindi inammissibile perchè art. 615 secondo comma cpc afferma che non si può proporre tale rimedio dopo l' assegnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le Parte_1 CP_5 spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 di cui euro 1700 per la fase di studio e euro 1200 per la fase introduttiva , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 22.12.2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 4 di 4