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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 50 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 lasci glio separato dal quale è stata estratta informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, dall'Avv. Francesco MOBILIO, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, via A. Manzoni n. 24, è elettivamente domiciliato appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.I. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Scacciante e dall'Avv. P.IVA_1 llo, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Catania, via V. Veneto n. 243, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Rimborso per uso del mezzo proprio per ragioni di servizio CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… 1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello per le argomentazioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare che l'odierno appellante ha diritto ad ottenere, a decorrere dal 18 gennaio 2017, il rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), ; 2) condannare, per l'effetto, la Controparte_2 nte pro-tempore al pagamento nei CP_1 confronti dell'odierno appellante della somma complessiva di €. 2.703,18 dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, in relazione al periodo 18 gennaio 2017-30 settembre 2017, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo;
3) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 al pagamento di ompetenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c…>>; per l'appellata: <<… l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - nel merito respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, RIGETTARE in ogni sua parte il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza n. 653/2023 del Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sez. Lavoro. Con vittoria di spese e compensi del giudizio…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, sezione lavoro, l'11.1.2018, , dipendente dal gennaio del 2017 di Parte_1
con mansioni di gico e inquadramento nel livello 2B CP_1 voratori aziende private operanti nel settore di igiene ambientale – premesso: di esser stato indirizzato verso il , al fine di Controparte_3 collaborare al locale appalto di servizi cupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
d'avvalersi, a tal fine, di mezzi aziendali ricoverati in Località Grande di Maierato;
di dover conseguentemente percorrere, per il recupero del mezzo aziendale e il successivo raggiungimento, alla guida di quest'ultimo, del cantiere di Vibo Valentia, circa 24 chilometri fra andata e ritorno;
- ha convenuto in giudizio la per vedere riconosciuto CP_1 il suo diritto all'indennità disciplinata dall' tt. a), C.C.N.L., in virtù dell'impiego della propria autovettura per ragioni di servizio, con conseguente condanna della società a pagargli, per il periodo 18 gennaio 2017/30 settembre 2017, la somma complessiva di euro 2703,18, importo calcolato in ragione di euro 0,6021xkm (in base alla tariffa del ccnl) per km 24,40 giornalieri.
§2.1 Nella resistenza della convenuta, il Tribunale ha respinto il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: << In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro. Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere deve riconoscersi in tutte le ipotesi in cui il P.IVA_2 la bbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione,
2 a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006). Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di Maierato è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai 2 3 sensi dell'art. 115c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa. Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 laddove il giudicante: 1) non ha ten o che egli, per poter iniziare ad espletare la propria prestazione lavorativa giornaliera, debba prima presentarsi presso la sede lavorativa di Vibo Valentia, da cui poi si reca, con il mezzo proprio, a Maierato per il ritiro del mezzo aziendale, sicché il tragitto percorso da Vibo Valentia a Maierato va considerato come ricompreso nell'orario di lavoro e dunque il tragitto viene compiuto per ragioni di servizio;
2) ha fatto coincidere le ragioni di servizio come quelle connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, mentre in tale nozione ben possono rientrare tutte quelle attività propedeutiche, precedenti o successive all'inizio dell'orario lavorativo, comunque connesse alla prestazione medesima. Costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento. Con il primo e dirimente motivo di gravame, l'appellante afferma, in sostanza, che il suo luogo di lavoro non coincide con la sede dell'azienda presso la quale è ricoverato l'automezzo di cui egli si avvale per espletare le sue mansioni di autista (ubicato nel comune di Maierato), che è stato contrattualmente fissato dalle parti nel comune di Vibo Valentia. Tale affermazione, invero, risulta confermata dalla lettura della clausola del contratto individuale che l'odierno appellante ha prodotto in allegato al ricorso in appello;
la pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro è esplicita, laddove esso prevede che: "il luogo di lavoro sarà il territorio del Comune di Vibo Valentia".
3 Del resto, a confutazione della tesi della parte datoriale, secondo cui la prestazione lavorativa inizia a Maierato, dove viene fatto l'appello delle presenze, mentre a Vibo non vi è alcuna sede lavorativa, è sufficiente osservare che nel contratto di lavoro individuale il luogo di lavoro è indicato come il territorio del comune di Vibo Valentia, mentre Maierato è un comune a sé stante, autonomo e distinto;
invero, soltanto se l'autoparco fosse stato nel territorio del comune di Vibo Valentia non vi sarebbe stata l'unilaterale modifica della sede lavorativa che il lavoratore lamenta. Ed allora, tale esplicita delimitazione territoriale comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per svolgere "compiti o mansioni" che il datore di lavoro gli affida, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che il mezzo di raccolta dei rifiuti raggiunga l'ambito territoriale ove la raccolta deve avvenire;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti devono, pertanto essere sopportate dal datore di lavoro. Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione. L'uso della propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro (sito in Vibo Valentia) al deposito aziendale (sito in Maierato) è da reputare provato in base al principio di non contestazione: invero, la circostanza è stata espressamente dedotta nel ricorso di primo grado – dove il lavoratore ha affermato (cfr. pag. 2) di avere effettuato tale tragitto con la propria autovettura personale, stante l'assenza di mezzi di collegamento pubblici compatibili con i suoi orari di lavoro. La deduzione non è stata in alcun modo contestata dalla società appellata che non solo non ha fornito una versione alternativa e non ha dunque spiegato in quale altro modo l'appellante sia solito effettuare i suoi spostamenti, ma l'ha implicitamente ammessa perché ha incentrato tutta la propria difesa sulla non inerenza di detto uso a ragioni di servizio. In definitiva, una volta accertato che il luogo di inizio della prestazione lavorativa è stato stabilito unilateralmente dalla parte datoriale – per esigenze proprie – in luogo diverso dalla sede lavorativa contrattualmente stabilita, il tragitto che il lavoratore giornalmente compie da e per quella diversa località rientra pienamente nella nozione di “ragioni di servizio” da cui scaturisce l'obbligo indennitario qui invocato in capo alla società. Né può esservi un problema di “previa autorizzazione” dell'azienda all'utilizzo della propria autovettura;
infatti, il quotidiano utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza che la controparte datoriale glielo contestasse, dimostra che il ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è stato tacitamente assentito dalla società appellata;
del resto, la stessa prolungata prassi dell'uso del mezzo proprio, da parte del lavoratore, per raggiungere il luogo di ricovero dei mezzi, integra un chiaro
4 indice presuntivo della richiesta aziendale al ricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro per munirsi dello strumento con il quale deve eseguire la sua prestazione. Che ciò comporti l'uso della propria autovettura si inferisce dalla mancata allegazione, da parte dell'appellata, di soluzioni alternative concretamente praticabili dal ricorrente e compatibili con i suoi orari di servizio.
§5 Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'attribuzione all'appellante dell'importo che rivendica – in mancanza di contestazioni circa il quantum indicato nell'atto introduttivo -, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e, distratte ai sensi dell'art. 93 cpc, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso in data 12 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tr
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 653/2023, resa in data 4 ottobre 2023, così provvede: I) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna a pagare a la somma di euro €. 2.703,18, per CP_1 Parte_1 il titolo di tivazione, one monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
II) Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado ed in euro 1.458,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 50 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 lasci glio separato dal quale è stata estratta informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, dall'Avv. Francesco MOBILIO, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, via A. Manzoni n. 24, è elettivamente domiciliato appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.I. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Scacciante e dall'Avv. P.IVA_1 llo, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Catania, via V. Veneto n. 243, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Rimborso per uso del mezzo proprio per ragioni di servizio CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… 1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello per le argomentazioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare che l'odierno appellante ha diritto ad ottenere, a decorrere dal 18 gennaio 2017, il rimborso delle spese per uso autovettura ai sensi dell'articolo 37, lett. a), ; 2) condannare, per l'effetto, la Controparte_2 nte pro-tempore al pagamento nei CP_1 confronti dell'odierno appellante della somma complessiva di €. 2.703,18 dovuta a titolo di rimborso “spese per uso autovettura”, in relazione al periodo 18 gennaio 2017-30 settembre 2017, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria dalla data di maturazione del credito sino al suo integrale soddisfo;
3) condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 al pagamento di ompetenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c…>>; per l'appellata: <<… l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - nel merito respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, RIGETTARE in ogni sua parte il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza n. 653/2023 del Tribunale Civile di Vibo Valentia – Sez. Lavoro. Con vittoria di spese e compensi del giudizio…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, sezione lavoro, l'11.1.2018, , dipendente dal gennaio del 2017 di Parte_1
con mansioni di gico e inquadramento nel livello 2B CP_1 voratori aziende private operanti nel settore di igiene ambientale – premesso: di esser stato indirizzato verso il , al fine di Controparte_3 collaborare al locale appalto di servizi cupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
d'avvalersi, a tal fine, di mezzi aziendali ricoverati in Località Grande di Maierato;
di dover conseguentemente percorrere, per il recupero del mezzo aziendale e il successivo raggiungimento, alla guida di quest'ultimo, del cantiere di Vibo Valentia, circa 24 chilometri fra andata e ritorno;
- ha convenuto in giudizio la per vedere riconosciuto CP_1 il suo diritto all'indennità disciplinata dall' tt. a), C.C.N.L., in virtù dell'impiego della propria autovettura per ragioni di servizio, con conseguente condanna della società a pagargli, per il periodo 18 gennaio 2017/30 settembre 2017, la somma complessiva di euro 2703,18, importo calcolato in ragione di euro 0,6021xkm (in base alla tariffa del ccnl) per km 24,40 giornalieri.
§2.1 Nella resistenza della convenuta, il Tribunale ha respinto il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: << In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro. Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere deve riconoscersi in tutte le ipotesi in cui il P.IVA_2 la bbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione,
2 a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006). Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di Maierato è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai 2 3 sensi dell'art. 115c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa. Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 laddove il giudicante: 1) non ha ten o che egli, per poter iniziare ad espletare la propria prestazione lavorativa giornaliera, debba prima presentarsi presso la sede lavorativa di Vibo Valentia, da cui poi si reca, con il mezzo proprio, a Maierato per il ritiro del mezzo aziendale, sicché il tragitto percorso da Vibo Valentia a Maierato va considerato come ricompreso nell'orario di lavoro e dunque il tragitto viene compiuto per ragioni di servizio;
2) ha fatto coincidere le ragioni di servizio come quelle connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa, mentre in tale nozione ben possono rientrare tutte quelle attività propedeutiche, precedenti o successive all'inizio dell'orario lavorativo, comunque connesse alla prestazione medesima. Costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento. Con il primo e dirimente motivo di gravame, l'appellante afferma, in sostanza, che il suo luogo di lavoro non coincide con la sede dell'azienda presso la quale è ricoverato l'automezzo di cui egli si avvale per espletare le sue mansioni di autista (ubicato nel comune di Maierato), che è stato contrattualmente fissato dalle parti nel comune di Vibo Valentia. Tale affermazione, invero, risulta confermata dalla lettura della clausola del contratto individuale che l'odierno appellante ha prodotto in allegato al ricorso in appello;
la pattuizione contenuta nel contratto individuale di lavoro è esplicita, laddove esso prevede che: "il luogo di lavoro sarà il territorio del Comune di Vibo Valentia".
3 Del resto, a confutazione della tesi della parte datoriale, secondo cui la prestazione lavorativa inizia a Maierato, dove viene fatto l'appello delle presenze, mentre a Vibo non vi è alcuna sede lavorativa, è sufficiente osservare che nel contratto di lavoro individuale il luogo di lavoro è indicato come il territorio del comune di Vibo Valentia, mentre Maierato è un comune a sé stante, autonomo e distinto;
invero, soltanto se l'autoparco fosse stato nel territorio del comune di Vibo Valentia non vi sarebbe stata l'unilaterale modifica della sede lavorativa che il lavoratore lamenta. Ed allora, tale esplicita delimitazione territoriale comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per svolgere "compiti o mansioni" che il datore di lavoro gli affida, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che il mezzo di raccolta dei rifiuti raggiunga l'ambito territoriale ove la raccolta deve avvenire;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti devono, pertanto essere sopportate dal datore di lavoro. Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione. L'uso della propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro (sito in Vibo Valentia) al deposito aziendale (sito in Maierato) è da reputare provato in base al principio di non contestazione: invero, la circostanza è stata espressamente dedotta nel ricorso di primo grado – dove il lavoratore ha affermato (cfr. pag. 2) di avere effettuato tale tragitto con la propria autovettura personale, stante l'assenza di mezzi di collegamento pubblici compatibili con i suoi orari di lavoro. La deduzione non è stata in alcun modo contestata dalla società appellata che non solo non ha fornito una versione alternativa e non ha dunque spiegato in quale altro modo l'appellante sia solito effettuare i suoi spostamenti, ma l'ha implicitamente ammessa perché ha incentrato tutta la propria difesa sulla non inerenza di detto uso a ragioni di servizio. In definitiva, una volta accertato che il luogo di inizio della prestazione lavorativa è stato stabilito unilateralmente dalla parte datoriale – per esigenze proprie – in luogo diverso dalla sede lavorativa contrattualmente stabilita, il tragitto che il lavoratore giornalmente compie da e per quella diversa località rientra pienamente nella nozione di “ragioni di servizio” da cui scaturisce l'obbligo indennitario qui invocato in capo alla società. Né può esservi un problema di “previa autorizzazione” dell'azienda all'utilizzo della propria autovettura;
infatti, il quotidiano utilizzo che il ricorrente ne ha fatto, senza che la controparte datoriale glielo contestasse, dimostra che il ricorso alla propria autovettura per spostarsi dal luogo di lavoro al deposito aziendale, e viceversa, è stato tacitamente assentito dalla società appellata;
del resto, la stessa prolungata prassi dell'uso del mezzo proprio, da parte del lavoratore, per raggiungere il luogo di ricovero dei mezzi, integra un chiaro
4 indice presuntivo della richiesta aziendale al ricorrente di recarsi fuori dal pattuito luogo di lavoro per munirsi dello strumento con il quale deve eseguire la sua prestazione. Che ciò comporti l'uso della propria autovettura si inferisce dalla mancata allegazione, da parte dell'appellata, di soluzioni alternative concretamente praticabili dal ricorrente e compatibili con i suoi orari di servizio.
§5 Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'attribuzione all'appellante dell'importo che rivendica – in mancanza di contestazioni circa il quantum indicato nell'atto introduttivo -, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e, distratte ai sensi dell'art. 93 cpc, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso in data 12 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tr
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Valentia, giudice del lavoro, n. 653/2023, resa in data 4 ottobre 2023, così provvede: I) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna a pagare a la somma di euro €. 2.703,18, per CP_1 Parte_1 il titolo di tivazione, one monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
II) Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado ed in euro 1.458,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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