Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 824
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Competenza giurisdizionale

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022, doveva essere proposta all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione, ovvero la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma, e non alla Corte di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 824
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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