CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
BN GIACOMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 15079/2024 depositato il 01/10/2024, avverso la sentenza n.
1932/2023 sezione 12
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica l'1 ottobre 2024 Agenzia delle Entrate chiede la revocazione del provvedimento di estinzione del giudizio n. 1932/2023 reso dalla XII^ Sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma il 19 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del
2022, nel giudizio 1058/2021 R.G., relativo ai ricorsi riuniti proposti da Società_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3026203718/2013 per l'anno d'imposta 2008, da Nominativo 1 avverso l'avviso di accertamento n. TK30018303950/2013 per l'anno anno d'imposta 2008 e da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. K3018303949/2013 per l'anno d'imposta 2008. Deduce argomenta:
- di avere ritenuto regolari le domande di definizione agevolata presentate da Società_1 e da Nominativo 1 ed avere, invece, rigettato la domanda di Difensore_1, in data 5 settembre 2024, per l'erroneità del valore della lite, indicato in euro 4.310,00 anziché euro 13.522,00;
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022 il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198.
Conclude per la revocazione parziale del provvedimento di estinzione del giudizio n. 1932/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la parte che interessa Resistente_1 e la conseguente prosecuzione del giudizio. Nessuno si è costituito in giudizio per il convenuto Difensore_1. All'udienza del 12 dicembre 2024 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere esaminato ed è inammissibile.
L'art. 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022 dispone che «per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giuri-sdizionale che ha dichiarato l'estinzione ..».
Pertanto - impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza della domanda di revocazione -, posto che l'estinzione è stata dichiarata dalla XII^ Sezione della CGT di 2° grado di Roma, la domanda di revocazione proposta a questa CGT non è ammissibile.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
VISONA' STEFANO, AT
BN GIACOMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 15079/2024 depositato il 01/10/2024, avverso la sentenza n.
1932/2023 sezione 12
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica l'1 ottobre 2024 Agenzia delle Entrate chiede la revocazione del provvedimento di estinzione del giudizio n. 1932/2023 reso dalla XII^ Sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma il 19 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del
2022, nel giudizio 1058/2021 R.G., relativo ai ricorsi riuniti proposti da Società_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK3026203718/2013 per l'anno d'imposta 2008, da Nominativo 1 avverso l'avviso di accertamento n. TK30018303950/2013 per l'anno anno d'imposta 2008 e da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. K3018303949/2013 per l'anno d'imposta 2008. Deduce argomenta:
- di avere ritenuto regolari le domande di definizione agevolata presentate da Società_1 e da Nominativo 1 ed avere, invece, rigettato la domanda di Difensore_1, in data 5 settembre 2024, per l'erroneità del valore della lite, indicato in euro 4.310,00 anziché euro 13.522,00;
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022 il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198.
Conclude per la revocazione parziale del provvedimento di estinzione del giudizio n. 1932/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la parte che interessa Resistente_1 e la conseguente prosecuzione del giudizio. Nessuno si è costituito in giudizio per il convenuto Difensore_1. All'udienza del 12 dicembre 2024 la CGT ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere esaminato ed è inammissibile.
L'art. 1, comma 201, della legge n. 197 del 2022 dispone che «per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giuri-sdizionale che ha dichiarato l'estinzione ..».
Pertanto - impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza della domanda di revocazione -, posto che l'estinzione è stata dichiarata dalla XII^ Sezione della CGT di 2° grado di Roma, la domanda di revocazione proposta a questa CGT non è ammissibile.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.