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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2034/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2034/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo ARCHETTI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 27.2.2025, cittadino marocchino, ha impugnato il Parte_1 provvedimento Cat.A.12/2024/Immig/II Sez/23BS006285 del 16.12.2024, notificato il 29.1.2025, con cui la Questura di Brescia ha rigettato la sua richiesta presentata il 20.2.2023, volta a ottenere il rinnovo della carta di soggiorno di familiare di cittadino UE n. , in precedenza rilasciatagli in forza Numero_1 del legame con il genero nato in [...] il [...] e cittadino italiano, il quale Persona_1 aveva dichiarato di mantenerlo economicamente.
2. La decisione impugnata si fonda sul fatto che lo straniero risulta inserito in un nucleo familiare diverso da quello indicato nell'istanza presentata in sede amministrativa, poiché risiede sì a AG (BS), ma non presso l'abitazione del familiare di riferimento (sita in via Guido Miglioli n. 2), sibbene in un'altra unità immobiliare ubicata in via Palazzolo n. 63.
3. Il procuratore del ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato le valutazioni effettuate dalla Questura di Brescia.
In particolare, ha dedotto che insieme alla moglie, aveva dovuto traferirsi nella casa Parte_1 della figlia gravemente malata, al fine di assisterla, e che la stessa è poi deceduta a Persona_2
AG (BS) il 28.4.2022 lasciando tre figli, due dei quali piccoli.
Pag. 1 di 4 Ha altresì evidenziato che il ricorrente è invalido e vive di fatto nel nucleo familiare del genero
[...]
sebbene anagraficamente risulti risiedere presso l'abitazione della figlia deceduta. Persona_1
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del diritto del suo assistito a ottenere il rinnovo della carta di soggiorno o, in alternativa, un permesso di soggiorno per coesione familiare. Il tutto con vittoria di spese.
4. Il si è costituito in giudizio il 26.5.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, invocando il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato una relazione stilata il 25.3.2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia in ordine alla posizione personale del ricorrente. Nella stessa, l'amministrazione ha evidenziato che, stando alle informazioni acquisite dai Carabinieri della Stazione di Cologne (BS) e compendiate in una nota datata 22.6.2023, l'interessato e la moglie abitano effettivamente con l'altro genero, tale e i figli di quest'ultimo, tutti di Persona_3 cittadinanza marocchina, non quindi con cittadino italiano. Persona_1
5. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 2.10.2025 è stata sentita come testimone coniuge di la quale ha riferito che, a Testimone_1 Parte_1 causa dell'invalidità del marito, la loro vita si divide tra l'abitazione della figlia e del Persona_4 genero cittadino italiano ( e quella dell'altro figlio, i quali si alternano, in tal Persona_1 modo, nell'assistere il padre.
La figlia sentita alla stessa udienza, ha confermato questa circostanza e ha dichiarato Persona_4 che il genitore un po' vive con lei all'indirizzo di via Guido Miglioli n. 2 e un po' a Rovato con l'altro fratello (v. il contratto di locazione sub doc. g allegato da parte ricorrente alle note scritte del 7.10.2025), che collabora nel prestargli assistenza.
6. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” ex art. 127-ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa – in data 6.11.2025.
In data 4.11.2025 il difensore di ha tempestivamente depositato note scritte, Parte_1 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. Volgendo la disamina al merito, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto per i motivi di séguito esposti.
3. Nella specie è pacifica l'applicabilità del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha attuato la direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari a circolare e a soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il ricorrente, pur essendo familiare di un cittadino c.d. “statico”, ha presentato l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa il 20.2.2023, dunque prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dall'art. 18-ter, comma 1, lett. b), d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv., con mod., dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui le disposizioni del d.lgs. cit., se più favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani purché questi abbiano esercitato il diritto di libera circolazione in àmbito europeo (cc.dd. cittadini “mobili”).
Pag. 2 di 4 Ebbene, in base all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30/2007, per familiari di cittadino dell'Unione europea si intendono, tra gli altri, anche «gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge». Il successivo art. 3 individua i familiari titolari di un diritto automatico di ingresso nello Stato membro ospitante in quelli che «accompagnino o raggiungano il cittadino» dell'Unione. L'art. 7, comma 2, d.lgs. cit. dispone, a sua volta, che il diritto di soggiorno in uno Stato membro per un periodo superiore a tre mesi è attribuito anche ai «familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c)». L'art. 10 riconosce, infine, ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (come definiti dall'art. 2 cit.), decorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, il diritto all'ottenimento della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.
4. L'unica contestazione sollevata dalla Questura di Brescia attiene al fatto che, stando alle verifiche compiute, il ricorrente non coabiterebbe con il familiare di riferimento, ossia Persona_1 cittadino italiano.
5. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, la fattispecie oggetto del presente giudizio rientra nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 2, lett. b), n. 4, d.lgs. 30/2007, che richiede, quale unico requisito, la vivenza a carico del familiare di riferimento e non già la convivenza con lo stesso.
La Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il requisito della convivenza è estraneo alla disciplina prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d), e comma 2, d.lgs. cit., relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano (così, ad es., Cass., sez. I, 18 aprile 2019, n. 10925 e la giurisprudenza ivi richiamata).
6. Dall'istruttoria espletata è emerso che il ricorrente è impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa e, quindi, necessita di sostegno materiale per sopperire ai suoi bisogni essenziali.
Le deposizioni testimoniali in tal senso trovano un palese riscontro nel verbale di accertamento dell'invalidità INPS (v. il verbale sub doc. b del fascicolo di parte ricorrente), dal quale risulta che l'istante è invalido al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Sussistono, quindi, sufficienti elementi per ritenere adeguatamente dimostrato che egli versi in un'effettiva situazione di dipendenza finanziaria a carico del genero italiano il Persona_1 quale ha dichiarato di provvedere al suo mantenimento.
Peraltro, sono stati allegati anche le certificazioni uniche 2025 dei due figli, e Persona_4 Per_5
i quali svolgono attività lavorativa e, come emerso in istruttoria, si avvicendano nel prestare
[...] assistenza al padre.
Questi, incensurato, vive in Italia fin dal 2017 (v. la relazione allegata da parte resistente) proprio perché qui può contare sulla sua rete familiare più stretta, che provvede ad apprestargli quell'assistenza senza la quale non avrebbe possibilità di sopravvivere.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono è, quindi, irrilevante che l'istante sia residente presso il nucleo familiare della figlia deceduta (v. il rapporto dei Carabinieri della Stazione di Cologne, depositato dalla resistente a p. 36 della documentazione allegata alla comparsa di risposta) e che non sia inserito anagraficamente in quello del familiare di riferimento Persona_1
8. Si può, pertanto, concludere che ha diritto al rinnovo della carta di soggiorno di Parte_1 familiare di cittadino dell'UE ai sensi delle norme sopra trascritte.
9. In assenza di ragioni per disporne la compensazione integrale o parziale, le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e devono, quindi, essere poste a carico dell'amministrazione resistente.
Tali spese vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m.
Pag. 3 di 4 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 3.809,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che nato in [...] il [...] (c.f. ), ha Parte_1 C.F._1 diritto al rinnovo della carta di soggiorno per familiari di cittadino dell'Unione europea;
ordina, per l'effetto, alla Questura di Brescia di provvedere in conformità; visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso il 6 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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