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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 04/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1895/2022: tra
in persona del legale rappresentante pro-tempore e Parte_1
, in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. LENZI STEFANO Parte_2
Appellanti contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SCARLATO PAOLA CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3660 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla - in persona dell'amministratore unico Parte_1 PT
- e da , in proprio, con il quale si chiedeva dichiararsi non
[...] Parte_2 dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del
6.12.2019 n. RM00005/2019-836-1, ivi richieste a titolo di contributi previdenziali evasi e relative somme aggiuntive in favore dell' . CP_1
1.1 Il Tribunale ha respinto il ricorso valutando che la prova testimoniale esperita ed il quadro documentale risultante dal verbale unico di accertamento e dalle dichiarazioni rese agli ispettori comprovava la debenza della somma imputata ad omissione contributiva.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appello i soccombenti chiedendone la riforma e lamentando l'erronea valutazione delle prove operata dal primo giudice, la mancata ammissione della richiesta prova testimoniale e la non corretta applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, tenuto conto del contrasto tra le affermazioni del teste e quanto risultante dal contratto di Tes_1 somministrazione di lavoro tra la e la deposito in primo Parte_3 Pt_1 grado.
3. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
5. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Si premette che con il verbale unico di accertamento e notificazione del
6.12.2019 n. RM00005/2019-836-1 (d'ora in poi verbale ispettivo), i funzionari di vigilanza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma hanno ritenuto l'illiceità dell'appalto di servizi stipulato dalla con la società Parte_1 cooperativa per il periodo luglio 2013/novembre 2015, di fatto affidato CP_2 alla società cooperativa e, per l'effetto, la sussistenza di un vero CP_3
e proprio rapporto di lavoro dipendente tra i lavoratori indicati a verbale a pag.
4 , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, , , ) per i periodi ivi
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
2 indicati e l'appellante società, con conseguente addebito della contribuzione dovuta, maggiorata delle somme aggiuntive di legge (doc. 1 del fascicolo di primo grado dell' ). CP_1
6.1 Gli ispettori, in particolare, sulla base della documentazione acquisita (libro unico del lavoro della soc. coop. , contratto di servizi tra la CP_3 Pt_1
e la società fatturazione connessa all'appalto ed elenco del personale CP_2 impiegato nell'esecuzione dell'appalto) e delle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti della coop. (doc. 2 – 6 del fascicolo ) hanno CP_3 CP_1 accertato che tale società, di fatto, si era limitata unicamente a fornire personale, gestendo solo formalmente i rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati, mentre la società utilizzatrice si era avvalsa delle Parte_1 prestazioni di detto personale per la realizzazione delle attività rientranti nel proprio oggetto sociale, esercitando su questi ultimi i tipici poteri datoriali.
6.2 Gli ispettori hanno concluso configurarsi, nel caso di specie, una mera somministrazione abusiva di manodopera da parte della società cooperativa
[...]
(ha costituito, al riguardo, un mero errore materiale l'indicazione in CP_3 taluni passaggi del verbale della società NOA, in luogo della soc. , CP_3 per come evidenziato dall' nella comparsa di costituzione di primo grado e CP_1 per come appare, comunque, evidente dalla mera lettura del verbale), cui ha fatto fronte l'illecita utilizzazione di manodopera da parte della società committente che con la società cooperativa aveva stipulato Parte_1 CP_2 un contratto di appalto di servizi che, di fatto, sono stati affidati alla cooperativa (v. verbale ispettivo in atti); in considerazione della CP_3 effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo alla nei confronti Parte_1 di tale società è stato, quindi, accertato l'obbligo contributivo, con quantificazione della contribuzione dalla stessa dovuta, in relazione alle giornate effettive di impiego dei lavoratori indicati nel verbale.
7. L'esame della prova testimoniale raccolta in primo grado ed il complessivo materiale istruttorio conferma – rileva il Collegio – la legittimità della pretesa contributiva dell' , per come ritenuto dal Tribunale con la gravata Pt_4 pronuncia, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
3 7.1 Premesso, invero, che “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini,
i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cass. sent. n. 15702 del 2004), nel caso di specie l'esito delle indagini eseguite dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro ed il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori in sede di accertamento – versate in atti – hanno trovato piena conferma nella prova testimoniale svolta in giudizio.
7.2 I lavoratori , e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
hanno, in particolare, riferito agli ispettori (con Persona_7 dichiarazioni altamente attendibili, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti) di aver lavorato per la società nei periodi ivi analiticamente indicati, nonché CP_3 successivamente alle dipendenze di altra società, presso la fabbrica di plastica della in via Cineto Romano, 64 (sede della , ubicata in Roma, Pt_1 Pt_1 via Cineto Romano, 64); che i proprietari della erano e Pt_1 Parte_5
e che faceva da tramite con la cooperativa;
che Parte_2 Parte_5 questi ultimi predisponevano i turni di lavoro, trasmettendoli alla cooperativa ed autorizzavano ferie e permessi;
che “non c'era presso questa fabbrica un responsabile della mia società ma per turni, permessi, mi dovevo rivolgere ad
, che per me era il responsabile della fabbrica” (in tal senso, in Pt_5 particolare, la dichiarazione resa da ); “che per l'assunzione ho Persona_5 parlato prima con i due titolari della fabbrica che mi hanno indicato la coop.
4 come loro referente per la manodopera” (in tal senso la dichiarazione di
). Persona_6
7.3 Quest'ultimo, sentito all'udienza del 24.9.2021 in qualità di teste, ha confermato che di aver lavorato per la società del 2015 al 2019 e che CP_3 nel capannone della ove aveva lavorato erano presenti ed Pt_1 PT
; che erano questi ultimo che controllavano il lavoro svolto e che Parte_5 non c'era alcun dipendente della coop. Coop. “a controllare il nostro Parte_6 lavoro”.
7.4 , ispettore di vigilanza , ha pure confermato, con una Testimone_2 CP_1 analitica deposizione resa all'udienza del 41.1.2022, quanto risultante dal verbale di accertamento ed il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.
7.5 Correttamente, quindi, il complesso materiale probatorio è stato valutato dal Tribunale, che ha ritenuto comprovato l'an della imputata omissione contributiva, risultando dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, nonché in sede di prova testimoniale, che i lavoratori di cui al verbale di accertamento, di fatto, avevano sempre lavorato per la - Parte_1 che controllava il lavoro dagli stessi svolto e predisponeva i turni di servizio, laddove nessun dipendente della coop. era presente presso la sede CP_3 di lavoro dei lavoratori, sita in via Cineto Romano, 64 -, risultando, quindi, i lavoratori stessi solo formalmente dipendenti della coop. (come da CP_3 libro unico del lavoro di tale società, la quale aveva anche inoltrato all' le CP_1 denunce mensili, ma omesso integralmente di versare la contribuzione dovuta, per come verificato dagli ispettori).
7.6 Né rilevano, in alcun modo, le dichiarazioni autografe dei medesimi lavoratori depositate in giudizio il 5.3.2021 dalla parte ricorrente in primo grado, unitamente alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.3.2021 (dichiarazioni richiamate dalla parte appellante), tenuto conto che tali documenti (tardivamente prodotti) non sono stati acquisiti in giudizio dal Tribunale, che con provvedimento del 12.3.2021 (all'esito della disposta trattazione scritta) ha ritenuto la richiesta di acquisizione della suddetta
5 documentazione avanzata dalla parte ricorrente non indispensabile ai fini del decidere (v. ordinanza depositata telematicamente in data 12.3.2021).
8. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, con il quale la parte appellante lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale avanzata in primo grado, se ne evidenzia pure l'infondatezza.
8.1 Concorda, infatti, il Collegio con il giudizio di genericità dei capitoli di prova formulati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, capitoli relativi a circostanze di fatto neanche pertinenti in relazione ai fatti oggetto di causa.
8.2 Ciò in quanto costituisce circostanza non contestata in primo grado dalla e da , in proprio, che i lavoratori indicati nel verbale Parte_1 Parte_2 ispettivo – in relazione ai quali è stata avanzata la richiesta di pagamento della contribuzione previdenziale alla – erano alle formali dipendenze Parte_1 della coop. (come da libro unico del lavoro di detta società CP_3 esaminato dagli ispettori), laddove i capitoli di prova si riferiscono a mansioni svolte dai medesimi lavoratori in qualità di dipendenti della cooperativa CP_2
8.3 La stessa parte appellante ammette, peraltro, nell'atto di gravame di aver intrattenuto rapporti commerciali esclusivamente con la società cooperativa
Laser alla quale ha onorato il pagamento di tutte le fatture emesse per la somministrazione di lavoratori addetti alle mansioni di imballaggio e spedizione (v. pag. 21 dell'appello), così riconoscendo la sussistenza, nel caso di specie, di una illecita somministrazione di lavoro, in considerazione del mancato possesso da parte delle società e CP_2 CP_3 dell'autorizzazione ministeriale alla intermediazione/somministrazione di lavoro, per come verificato dagli ispettori nel verbale, con accertamento non oggetto di alcuna contestazione.
9. Deve essere pure respinto, infine, il terzo motivo di doglianza, con il quale la parte appellante lamenta la non corretta applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, tenuto conto del contrasto tra le affermazioni del teste e quanto Tes_1 risultante dal contratto di somministrazione di lavoro tra la e la Parte_3
deposito in primo grado, contrasto che dimostrerebbe la non Pt_1 correttezza delle dichiarazioni dallo stesso rese.
6 9.1 Ciò in quanto il signor aveva dichiarato all'udienza del Persona_6
24.9.2021 di aver lavorato per la società dal 2015 al 3.10.2019, CP_3 laddove nel corso del giudizio di primo grado era stato prodotto dal difensore dell'odierna parte appellante un contratto di somministrazione a tempo determinato tra la e la per la somministrazione di 5 Parte_1 Parte_3 lavoratori dal 4.6.2018 al 31.12.2018, poi prorogato al 31.5.2019 (relativo anche al lavoratore ). Persona_6
9.2 Evidenzia, sul punto, il Collegio l'irrilevanza di tale discrasia ai fini del presente giudizio, tenuto conto – per come ben evidenziato dall' nelle note CP_1 di trattazione scritta depositate in primo grado l'11.4.2022 – che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente è relativa ad un contratto di somministrazione tra la e la per la somministrazione di Parte_1 Parte_3
5 lavoratori dal 4.6.2018 al 31.12.2018, poi prorogato al 31.5.2019 (proroga relativa anche al lavoratore ) laddove il periodo oggetto di Persona_6 addebito di cui al verbale ispettivo relativo al citato signor va, Persona_6 invece, dal 13.6.2015 al 31.10.2015, dunque un periodo precedente a quello relativo al contratto di somministrazione prodotto in atti.
9.3 La confusione del teste quanto al riferito periodo del rapporto di lavoro con la società coop. è, in ogni, ben attribuibile alla circostanza – CP_3 emersa dal contenuto delle dichiarazioni rese da tutti i lavoratori ascoltati in sede ispettiva – che gli stessi hanno lavorato presso la sede della Pt_1
(oltre che nel periodo oggetto del verbale) anche in altri periodi alle dipendenze di altra società cooperativa, avendo sempre avuto, in ogni caso, come punto di riferimento solo la sede operativa della società committente presso la quale hanno lavorato ed i relativi rappresentanti e responsabili, PT
ed .
[...] Parte_5
10. Per tutte le suesposte considerazioni l'appello, in conclusione, deve essere respinto.
11.Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
12. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento
7 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 04/02/2025
La Consigliera est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
8