CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 21574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21574 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VA IG nato a [...] 11 18/09/1972 RR CC nato a [...] il [...] RR RA nato a [...] il [...] RR FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti MUSCI MICHELE, STARACE GUGLIELMO che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, nonché l'avv.to MASCOLI RA e l'avv.to AR IC che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21574 Anno 2024 Presidente: CALASELICE BARBARA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di rinvio disposto, in data 9 marzo 2021, da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 15467 - 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto, del 9 maggio 2013, nonché della sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del giorno 11 luglio 2016, ha rideterminato la pena irrogata a IG ES, in ordine ai reati di cui ai capi H), I), O) e Q), in quella di anni quattro mesi otto di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza, anche per le posizioni degli imputati CE, DO e IP ER. 1.1. La prima sentenza di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Taranto, il 9 maggio 2013, nei confronti, tra gli altri di DO, CE e IP ER, nonché di IG ES, per i reati loro rispettivamente ascritti di: 1) bancarotta L.V. s.r.l. A) ES e RI: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, distratto l'avviamento del ramo di azienda costituito dal punto vendita "ER" di Corso Piemonte n. 85, in Taranto, ceduto alla "EL" s.r.l. (amministrata da RI), senza che venisse riscosso il valore di euro 20.000,00, successivamente riscosso, invece, dalla EL nei confronti della "Supermercati Pugliesi" s.r.l. cui veniva ceduto il punto vendita;
D) ES e IL: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, distratto l'avviamento del ramo di azienda costituito dal punto vendita "ER" di via Galeso n. 45, in Taranto, ceduto alla "LM" s.r.l. (amministrata da IL), senza che venisse riscosso il valore di C 20.000,00, successivamente riscosso, invece, dalla EL nei confronti della "Supermercati Pugliesi" s.r.l. cui veniva ceduto il punto vendita;
G) ES, RI e IL: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, in concorso con RI e IL, cagionato il dissesto della società LV mediante le cessioni dei punti vendita (avviamento, merci e attrezzature); H) ES: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, distratto i crediti non riscossi maturati nei confronti della EL s.r.l. e della LM s.r.l. per la vendita delle merci e delle attrezzature (C 43.898,40), le liquidità di cassa (C 3.909,19), i prelevamenti dai conti correnti mediante assegni bancari (C 184.676,37); 2 I) ES, DO, CE e IP ER: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, ER DO quale amministratore unico e liquidatore della ES s.p.a., ER CE, quale presidente del c.d.a. della "ER s.p.a.", ER IP quale presidente della "FI" s.r.I., distratto le merci fornite dalla ES e mai pagate, la cui vendita doveva avvenire nei locali della ER s.p.a., con apporto di capitale della EP (amministrata da IO, assolto); K) ES: bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, tenuto i libri contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio;
2) bancarotta CA ST: L) ES e RI: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, distratto le merci e le attrezzature del punto vendita "ER" di via Margiotti n. 1, in Lizzano, ceduto alla "EL" s.r.l. (amministrata da RI), senza che venisse riscosso il valore di C 15.316,09; M) ES e IL: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, distratto le merci e le attrezzature del punto vendita "ER" di via Dante n. 440, in Taranto, ceduto alla "LM" s.r.l. (amministrata da IL), senza che venisse riscosso il valore di C 31.849,01; N) ES, RI e IL: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, in concorso con RI e IL, cagionato il dissesto della società CA ST mediante le cessioni dei punti vendita (avviamento, merci e attrezzature); O) ES: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, distratto i beni, le liquidità di cassa (C 1.241,18), i prelevamenti dai conti correnti mediante assegni bancari (C 10.329,16), i prestiti alla L.V. s.r.l. (C 98.196,35); P) ES: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, cagionato il dissesto della società CA ST mediante le distrazioni di cui al capo O;
Q) ES, ER DO, ER CE e ER IP: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, ER DO quale amministratore unico e liquidatore della ES s.p.a., ER CE, quale presidente del 3 c.d.a. della "ER s.p.a.", ER IP quale presidente della "FI" s.r.I., distratto le merci fornite dalla ES e mai pagate, la cui vendita doveva avvenire nei locali della ER spa, con apporto di capitale della EP (amministrata da IO, assolto); 3) ES: bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, tenuto i libri contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ES, in ordine ai reati di omesso deposito delle scritture contabili di cui all'art. 220 Legge fall. (capi i e R), per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto dal reato bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo H), limitatamente al prelevamento di 49.010,50 euro, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena. 1.3. In parziale accoglimento del ricorso degli imputati, odierni ricorrenti, questa Corte con la sentenza rescindente: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ES, in ordine ai reati di cui ai capi G), N) e P) perché il fatto non costituisce reato;
- ha annullato senza rinvio la stessa sentenza, agli effetti, penali nei confronti di ES, in ordine ai reati di cui ai capi A), D), K), L), M) e S), in quanto estinti per prescrizione, rigettando il ricorso dell'imputato agli effetti civili in ordine ai detti capi di imputazione;
- ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di DO, CE e IP ER in ordine ai reati di cui ai capi I) e Q); - ha annullato, nei confronti di ES, in ordine ai residui reati, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, rinviando su detti punti, alla Corte di Appello di Lecce, rigettando nel resto il ricorso dell'imputato. 2.Avverso l'indicata sentenza di secondo grado emessa in sede di rinvio, gli imputati hanno proposto tempestivi ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, con motivi di seguito riassunti nei limiti necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. IG ES (nei confronti del quale residuano, rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi H), I), O) e Q) agli effetti penali e il giudizio di rinvio si è svolto solo sul trattamento sanzionatorio a questi relativo) per il tramite del difensore di fiducia, M. SC, affida il ricorso a due motivi. 4 2.1.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 219, comma 2, n. 1 legge fall., e 81 cod. pen. vizio di mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha individuato la pena base in quella di anni quattro di reclusione, per il più grave delitto di cui al capo I) (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di merci, per il valore di euro 2.101.639,33, relativa alla L.V. s.r.l. quale amministratore unico) operando sulla pena base, aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., nella misura di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo Q), nonché di ulteriori mesi uno per ciascuno degli ulteriori reati satellite, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione. Si sostiene che anche il capo H) attiene a condotta contestata nell'ambito del medesimo fallimento della LV s.r.I., relativo alla distrazione della complessiva somma di euro 281.494,46, mentre i capi di imputazione O) e Q) fanno riferimento ad ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione relative al fallimento della diversa società denominata CA ST s.r.l. Si richiamano precedenti di questa Corte anche a Sezioni Unite (n. 21039 del 27/01/2011; n. 13382 del 3/11/2020 e n. 4710 del 14/10/2019 della sezione Quinta penale) nel senso che, in caso di plurime distrazioni relative al medesimo fallimento, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è unico. Nella specie, a parere della difesa, andava esclusa la continuazione fallimentare e applicata la continuazione ex art. 81 cod. pen. soltanto con l'unico reato relativo al fallimento della società CA ST s.r.l. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si ritiene che il ruolo collaborativo di ES, le dichiarazioni rese al curatore, l'esistenza di imposizioni che provenivano all'imputato dall'alto, avrebbero consentito la concessione del beneficio, negato soltanto per la personalità dell'imputato, vista la pluralità dei fatti, la loro gravità e il ruolo assunto. 2.2. DO ER (per il quale residuano rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi I) e Q) per i quali la sezione Quinta penale ha annullato con rinvio, relativi a due condotte distrattive di merci della LV s.r.l. e della CA ST s.r.l. delle quali DO ER risponde quale concorrente extraneus nella bancarotta delle società amministrate formalmente da ES) per il tramite del difensore, avv. A. LL, denuncia tre vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla qualità di concorrente extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta cui ai capi I) e Q) commessi da ES. I reati contestati sono ascritti all'odierno ricorrente quale amministratore unico e poi liquidatore della ES s.p.a. Secondo l'impostazione accusatoria la ES s.p.a. forniva merci alle società poi fallite amministrate da ES, merci da queste ultime mai pagate, così come la ER s.r.l. forniva, sempre alle stesse società poi fallite, attrezzature e locali, mentre la EP s.r.l. forniva apporti di capitale. Inoltre, ES procedeva in concorso con gli amministratori di altre società, alla cessione fittizia di alcuni rami di azienda alla EL e all'Alma, fatti dei quali non risponde il ricorrente. La sentenza rescindente ha notato, nell'accogliere il motivo 3 dell'originaria impugnazione, che il Giudice aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla prova logica calibrata esclusivamente sul ruolo assunto da questo nell'organigramma del gruppo ER, precisando, però, che tale ruolo avrebbe assunto maggiore consistenza qualora gli imputati fossero stati ritenuti concorrenti anche delle distrazioni a valle, così ravvisandosi un unitario disegno criminoso di spoliazione delle società. Secondo il ricorrente, poi, la sentenza rescindente evidenziava che il concorso dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si colloca, di norma, nella fase di uscita dei beni oggetto di distrazione rispetto alla fallita non nella fase di entrata dei beni, a meno che non intervenga prova della preordinazione e della consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale. I motivi di appello sono stati rigettati dal Giudice del rinvio ritenendo provato il coinvolgimento del gruppo ER, sia a monte che a valle delle condotte distrattive, considerando che lo stesso gruppo di società aveva eseguito una complessa operazione fraudolenta, attuata ai danni dei creditori, allo scopo di svuotare la ES s. p. a. Si sostiene, nella seconda sentenza di appello, che il momento in cui era avvenuto l'unitario programma di spoliazione della ES s. p. a. era coincidente con l'anno 2002, nel quale era stata accertata una grave perdita gestionale pari a 54 miliardi di lire. Tra le condotte distrattive accertate, vi erano quelle di cui ai capi 1), 4) e 11) della sentenza della Corte di appello di Bari del 13 luglio 2017 acquisita ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., concernenti i pagamenti effettuati dalla ES s.p.a. verso la ER s.r.I., per operazioni ritenute antieconomiche a fronte del reale stato di indebitamento della società. Tuttavia, secondo il ricorrente, nell'ambito del presente processo la Corte di appello non avrebbe spiegato in che modo l'odierno imputato avrebbe 6 completato il dissesto, inizialmente gestito con la LV s.r.l. e la CA ST s.r.l. e, successivamente, portato a compimento con l'ausilio di altre società. Secondo la difesa sarebbe inconciliabile la figura del gruppo ER delineata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che, da una parte, viene descritto come struttura che ha avuto il pieno controllo delle due società poi fallite e, dall'altro, vedrebbe ES operare in piena autonomia, effettuando cessione di beni e merci, tanto che, nell'ambito di tali condotte finali, non sono coinvolti, in alcun modo, gli appartenenti al gruppo ER, in quanto questi non figurano, come concorrenti nel reato, in tutti gli altri capi di imputazione. Tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con la tesi che vede un gruppo di soggetti che avrebbero gestito le società di ES mentre quest'ultimo sarebbe rimasto inerte, subendo gli eventi in attesa che il progetto criminoso fosse portato a termine. Inoltre, il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle indicazioni della Suprema Corte riguardo alla necessità di delineare la figura dell'extraneus, rispetto alla ritenuta autonomia gestionale delle società facenti capo a ES. In particolare, si rimarca che: - i contratti di somministrazione stipulati con le società ES s.p.a. e ER s.r.l. erano contratti standard, stipulati non solo con le società poi fallite ma anche con altri punti vendita, quindi da non poter considerare espressione di un piano strategico iniziale;
- in ordine alla ricostruzione dell'autonomia economica delle società del ES, non è chiaro se effettivamente le vendite sotto costo della merce fossero state imposte dalla ES s.p.a. alle società del ES, per portare a termine un unitario disegno di spoliazione patrimoniale. La sentenza, poi, non si confronterebbe: - con la deposizione del consulente della difesa NT, che aveva riferito che il contratto di somministrazione prevedeva che il cliente (nella specie le due società poi fallite) pagasse solo quando incassava e, quindi, unico modo per eludere il controllo della ES s.p.a. era quello di non "battere" gli scontrini, così non pagando la merce alla ES perché non risultavano incassi;
- con la deposizione del teste SC, consulente della ES s.p.a. ritenuto non attendibile, che ha esposto che non esisteva, in ES, un controllo particolare delle merci e che i punti vendita, gestiti da terzi diversi dai ER, avevano piena autonomia gestionale. SC, invece, per il ricorrente, ha effettivamente prestato attività lavorativa per la ES s.p.a. e ha appreso le circostanze riferite direttamente durante il periodo in cui è stato consulente della società. Questi, in tale qualità, ha evidenziato una circostanza nodale, quella della continua convocazione di tutti i punti vendita da parte dello staff del personale, 7 circostanza che contrasta con la ricostruzione della Corte territoriale secondo la quale il gruppo ER gestiva, da dietro le quinte, i punti vendita. Infine, si rimarca che le note di credito erano documenti contabili, utilizzati solo dall'amministratore delle fallite nella contabilità, mai emesse dalla ES s.p.a. Quindi, non si tratterebbe di strumento attraverso il quale i EL ER avevano potuto esercitare, come ritenuto dal giudice del rinvio, il controllo sostanziale delle società intestate a ES. Si sostiene, in definitiva, che unico artefice della complessiva vicenda è ES il quale, approfittando dei rapporti con il gruppo ER di cui era ex dipendente, ha messo in atto un meccanismo truffaldino, attraverso la creazione in contabilità di documenti fiscali falsi, esclusivamente per il proprio tornaconto. Quanto alla circostanza, valorizzata dal giudice del rinvio, dell'esistenza di consistenti quantità di crediti vantati verso le società poi fallite, mai recuperati per anni da parte delle società del gruppo ER, si sostiene che il teste SC avrebbe affermato che detta attività di recupero di somme versate dalla ES s.p.a. nei confronti dei punti vendita di ES, era stata attuata. Si tratta di somme maturate in un breve arco temporale la cui corresponsione rappresentava una prassi operativa del gruppo, anche nei confronti di altre realtà e punti vendita, siti in diversi luoghi del territorio nazionale. Così come la Corte territoriale non avrebbe dato conto della necessità di reperire elementi espressione della condotta dolosa dell'extraneus né rispetto all'attività a monte (ideazione del progetto criminoso finalizzato a dissipare il patrimonio di ES s.p.a.) né a valle, nella fase dell'incasso delle somme aventi ad oggetto le distrazioni da parte della LV s.r.l. e CA ST s.r.I., nonché verso altre società. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'estraneità di DO ER dalle condotte di cui ai capi I) e Q). La sentenza impugnata afferma che DO ER aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione della ES s.p.a., negli anni in cui la società riforniva di merci le due affiliate poi fallite, senza escutere i relativi crediti nonché che questi aveva, poi, assunto la carica di amministratore delegato in data 21 ottobre 2002 e di liquidatore in data 30 aprile 2003, sottolineando che si trattava di incarichi di responsabilità, assunti nel periodo in cui l'operazione ideata era stata pienamente realizzata. Tanto, omettendo di considerare che nel corso di tale periodo non erano state rivestite cariche di responsabilità da parte del ER. In particolare, si osserva che, alla data della stipula dei contratti di somministrazione tra ES e le società di ES (anni 1999-2000), ER era 8 privo di potere di firma e di gestione perché era consigliere di amministrazione senza delega. Infatti, alcun contratto risulta da questi sottoscritto, né attività preparatoria al dissesto della società del ES poteva essere stata consigliata da DO ER, in quanto in quel periodo egli non aveva alcun potere formale. L'unica carica che viene assunta, come Presidente del consiglio di amministrazione di ES s.p.a. da parte del ricorrente, risalirebbe al 10 giugno 1996, carica cessata il 29 settembre 1998, quando il ricorrente era stato nominato consigliere di amministrazione della società senza delega e sino al 18 ottobre 2001, data in cui cessava ogni carica per, poi, rientrare, in data 28 ottobre 2002, quale amministratore delegato, sino al 25 giugno 2003 data di fallimento della ES s. p. a. Quanto al versamento di somme di denaro da parte di ES s.p.a. nei confronti della LV s.r.I., per l'importo pari ad euro 326.720,11, i bonifici effettuati iniziavano in data 8 Febbraio 2002 per terminare il 10 settembre 2002, periodo nel quale DO ER era fuori dalla ES s.p.a., non rivestendo alcuna carica, per essere questa cessata il 18 ottobre 2001 e sino al 28 ottobre 2002. Quanto alle note di credito, la contestata condotta parte dalla data del 2001, periodo in cui DO ER era consigliere di amministrazione della ES s.p.a., senza potere di delega per poi risultare, in data 18 ottobre 2001, privo di ogni carica. 2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando condanne successive ai fatti per i quali si procede a carico del ER, come precedenti, mentre il ricorrente, al momento del fatto, era incensurato. Peraltro, proprio il trattamento sanzionatorio era stato oggetto di censura da parte della Corte di Cassazione che annullava con rinvio la prima sentenza di appello mentre la Corte territoriale si è limita a confermare la pena di anni quattro e mesi sei, irrogata dal primo giudice ritenendo che la stessa fosse del tutto congrua, in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità degli imputati. 2.3. CE ER (per il quale residuano rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi I) e Q) per i quali la sezione Quinta penale ha annullato con rinvio, relativi a due condotte distrattive di merci della LV s.r.l. e della CA ST s.r.l. delle quali CE ER risponde quale presidente della FI s.r.I., concorrente extraneus nella bancarotta delle società amministrate formalmente da ES), per il tramite dei difensori A. LL e F. Mescoli, propone due distinti atti di impugnazione. 2.3.1.Con il ricorso dell'avv. F. Mascoli si denunciano quattro vizi. 9 2.3.1.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. CE ER non era presidente della ER s. p. a. come documentato in sede di merito, mentre le imputazioni ascritte ai capi I) e Q) attengono alla qualità rivestita dall'imputato. Di qui la necessità di giungere al suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Su tale punto il giudice del rinvio ravvisa la sussistenza di mero errore materiale nella indicazione della società, errore materiale ritenuto non in grado di incidere sulle garanzie difensive ampiamente spiegate nell'interesse dell'imputato, nei diversi gradi di merito. La difesa, invece, insiste nella richiesta di proscioglimento, pur non avanzata come motivo di impugnazione (rilevando, comunque, quanto alla ER s.r.l. che i capi di imputazione indicano che questa società si è limitata a mettere a disposizione i locali alle LV s.r.l. e CA ST s.r.l. poi fallite). 2.3.1.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione delle norme sul concorso dell'estraneo nei reati di bancarotta. Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, ES, quale amministratore delle due società poi fallite, con il concorso nella qualità di estranei di DO ER, amministratore della ES s.p.a., CE ER, amministratore della ER s.r.I., IP ER, amministratore della FI nonché di IO, amministratore della EP (poi assolto), ha realizzato un meccanismo fraudolento diretto allo svuotamento delle società. Con particolare riferimento alla società riferibile a CE ER, si assume che questa forniva i locali e le attrezzature alle società poi fallite, mentre ES, poi, procedeva, definitivamente, alla cessione fittizia di quattro punti vendita a due società la EL e la LM, senza il pagamento dei corrispettivi. La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, nell'accogliere i motivi 3 e 4 proposti da IP ER, sovrapponibili anche alla posizione di CE ER ha rilevato che benché i ER fossero indicati quali ideatori del meccanismo volto allo svuotamento delle società fallite, gestite formalmente da ES, gli stessi non erano indicati come concorrenti nei reati di bancarotta contestati al medesimo ES per la distrazione dei beni a favore della EL e della LM. Il ricorrente riprende, quindi, il ragionamento della sentenza rescindente e ne condivide l'approdo ribadendo la richiesta di annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. L'assenza a valle delle distrazioni di beni, secondo la sentenza rescindente, si riflette sulle contestazioni a monte delle distrazioni dei beni strumentali e delle merci fornite dal gruppo ER alle società di ES, uniche contestazioni elevate. 10 Tanto, in assenza di un contributo concorsuale alle distrazioni a valle ravvisando la carenza di motivazione circa il contributo concorsuale portato dai tre imputati. Inoltre, la sentenza rescindente ha rilevato che l'affermazione di responsabilità sembrava fondarsi su una prova calibrata esclusivamente sui ruoli gestionali assunti dai tre EL ER nelle società del gruppo fornitrici della Lv e della ionica ST che avrebbero assunto maggiore consistenza qualora gli imputati fossero stati ritenuti concorrenti anche delle distrazioni a valle delle merci e dei beni, in un unico disegno criminoso di spoliazione delle società. La sentenza rescindente ha rimarcato che il dolo dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'estraneo, con la consapevolezza che essa determina il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori senza la necessaria specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Si è specificato che detto concorso di solito si riferisce alla condotta a valle non a quella di entrata dei beni nella società fallita salvo che non emerga una preordinazione e una consapevolezza di unitario programma di spoliazione patrimoniale. Si riportano, inoltre, i motivi di ricorso del codifensore, depositati il 31 agosto 2017 (cfr. p. 8 e ss. del ricorso) e se ne richiama integralmente il contenuto riproponendoli come propri motivi di ricorso. Si rimarca che la Corte di appello, dopo aver svolto attività integrativa di istruttoria dibattimentale, ha rilevato che le condotte di cui alle imputazioni sub capi I) e Q), contengono per gli imputati ER sia l'ipotesi distrattiva a monte che quella a valle delle merci indicate. La Corte di appello ha anche rilevato che gli elementi a carico dei EL ER si ritrovano nelle prove orali assunte nel dibattimento, nelle relazioni del curatore fallimentare nella relazione tecnica del consulente tecnico del pubblico ministero. Secondo la contestazione CE ER risponde soltanto a titolo di concorso sulla base della circostanza che la vendita dei beni, ossia l'attività delle società dovesse avvenire nei locali messi a disposizione dalla ER s.r.l. La Corte di appello poi sottolinea l'esistenza di una complessiva operazione frodatoria, posta in essere nell'ambito del fallimento della ES s.p.a., come provato dall'esito del procedimento celebrato davanti alla Corte di appello di Bari, concluso con sentenza del 13 ottobre 2017. Con particolare riferimento alla ER s.r.l. si rimarca che vi sono contratti di franchising e di affitto di azienda stipulati con la società amministrata da 11 CE ER e dichiarata fallita 28 ottobre 2004 in capo alle due società fallite amministrate da ES le quali svolgevano la propria attività utilizzando il marchio del gruppo ER, nonché punti vendita sempre appartenenti allo stesso gruppo. Sostanzialmente, però la sentenza di rinvio finisce per attribuire il concorso a CE ER soltanto in base alla sua posizione all'interno di una delle società del gruppo, senza alcuna indicazione del suo contributo causale, cioè senza specifica indicazione delle condotte concorsuali tenute nella vicenda specifica. Si sottolinea, altresì, che la ER s.r.l. aveva stipulato contratti analoghi a quelli intervenuti con la L.V. e con la CA ST s.r.l. anche con molteplici altre società che gestivano i singoli punti vendita in cui era articolata la catena dei magazzini ER. 2.3.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Si lamenta che la motivazione di rigetto della richiesta del beneficio fonda solo sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali di CE ER, senza considerare i fattori specifici segnalati con l'atto di appello. 2.3.1.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 216 ultimo comma legge fall. a seguito della sentenza della Corte cost. n. 222 del 2018. La sentenza di primo grado, che ha irrogato le pene accessorie fallimentari, è stata emessa prima della sentenza della Corte costituzionale indicata e ha applicato le pene accessorie tenendo conto del tenore della norma previgente rispetto all'intervento del Giudice delle leggi. 2.3.2. Il ricorso a firma dell'avv. A. LL denuncia quattro vizi. 2.3.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521, comma 2, 522 cod. proc. pen. e 6 §1 CEDU, per avere la sentenza impugnata attribuito merci sottratte per valori diversi da quelli contestati. Si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto come riqualificato, in quanto il valore delle giacenze di magazzino asseritamente distratte da ES (capi I) e Q) sarebbe stato rideterminato, rispetto all'imputazione, sebbene in una minor somma;
ciò avrebbe comunque comportato uno stravolgimento dell'imputazione originaria e un radicale mutamento del fatto, in considerazione del valore nuovo attribuito alle merci. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, si sarebbe limitata a reputare immutata la contestazione, nel suo nucleo essenziale, essendosi il Tribunale limitato a ritenere la responsabilità per la minor somma contestata. La difesa, invece, insiste per l'avvenuto stravolgimento dell'imputazione e la conseguente incertezza sull'oggetto della contestazione, in forza del diverso 12 valore attribuito alle merci presuntivamente sottratte dagli imputati rispetto a quello indicato nel capo di imputazione. 2.3.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di perizia contabile sul valore delle merci, non ammessa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione rispetto alla richiesta in tal senso avanzata. 2.3.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al contributo fornito, in qualità di extraneus, dall'imputato in relazione ai reati di cui ai capi I) e Q). Si richiamano i medesimi argomenti svolti con il primo motivo di ricorso in relazione alla posizione di DO ER. In sintesi, si deduce che il coinvolgimento del gruppo ER sia fondato sulla mancanza di autonomia imprenditoriale della L.V. e della CA ST e sulle dichiarazioni del ES. I difensori, tuttavia, osservano che i contratti stipulati con ES erano standard, erano stipulati in questi termini con migliaia di punti vendita in tutta Italia. Inoltre, la stipula dei contratti era avvenuta nel 1999, ed è arduo ipotizzare una premeditazione del meccanismo truffaldino a cinque anni di distanza dal fallimento delle società di ES. Del resto, la ES s. p. a. è fallita nel giugno 2003, mentre le società del ES nel 2004 e nel 2005, ed egli ha continuato a gestirle in piena autonomia;
inoltre, il nome dei ER non viene indicato nelle diverse imputazioni di bancarotta contestate a ES e ciò sarebbe contraddittorio rispetto alla tesi che vuole i EL ER ideatori del meccanismo attuato. La sentenza impugnata omette di considerare che il dott. NT, consulente della difesa, aveva evidenziato come il contratto di somministrazione prevedeva che il cliente (le due società del ES) pagasse solo quando incassava;
pertanto, il modo per non pagare era non "battere" gli scontrini. Sicché l'idea delle vendite sottocosto era uno stratagemma del ES per pagare di meno ai somministranti (la ES s. p. a.). Del resto, secondo quanto chiarito da Giuseppe SC, consulente e dipendente della ES, la società somministrante non aveva alcun controllo sulle merci somministrate, i punti vendita avevano piena autonomia gestionale. Sicché doveva concludersi nel senso che il vero e unico artefice del meccanismo era ES, rimarcando che il recupero crediti delle somme vantate dalla ES s. p. a. era stato attuato mediante convocazione dello staff dei diversi punti vendita. Infine, quanto alle dichiarazioni rese dal ES al curatore, benché utilizzabili, si sostiene che debbano essere riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. mentre al dichiarante, responsabile di numerosi reati, non è stato associato alcun elemento di riscontro. 13 2.3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena. Questa fonda soltanto su un richiamo a quanto già pronunciato dai giudici di primo grado senza considerare i motivi di appello e ulteriori elementi posti a sostegno della richiesta da parte della difesa quali lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale dell'imputato. 2.4.IP ER, per il tramite del difensore, avv. G. Starace, denuncia sette vizi. 2.4.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice del rinvio omette di confrontarsi con la questione decisa con la sentenza rescindente. Secondo il pronunciato annullamento con rinvio, i EL ER erano stati indicati, nelle imputazioni, quali ideatori del meccanismo volto allo svuotamento delle società fallite gestite da ES, loro ex dipendente. Questi, però, non sono stati indicati come concorrenti nei delitti di bancarotta contestati a ES per la distrazione in favore delle altre società denominate EL e LM. Si è rilevato, quindi, che se il disegno criminoso originario era stato quello di svuotare le società fallite, facendo sparire merci e beni strumentali, forniti tutti dalle società del gruppo ER, la prima sentenza di appello non spiegava le ragioni dell'omessa indicazione degli imputati quali concorrenti nella bancarotta fraudolenta della L.V. s.r.I e della CA gestioni s.r.I., quanto alle operazioni di cessione che avevano interessato le società EL e LM, essendo limitate le contestazioni alle condotte distrattive di beni strumentali e merci forniti a monte dal gruppo ER. Tanto, peraltro, in assenza di una motivazione congrua rispetto al contributo concorsuale dei tre imputati nelle distrazioni delle merci contestate ai capi I) e Q). Si tratta di responsabilità penale che è stata ritenuta fondata, secondo la sentenza rescindente, soltanto sulle posizioni gestionali rivestite nelle società del gruppo ER dai EL ER, in quanto queste, stabilmente, rifornivano le due società fallite del ES senza alcuna indicazione di specifiche condotte espressione di un contributo alle distrazioni e alla preordinazione e consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale. A fronte di tale contenuto della sentenza rescindente la Corte territoriale, secondo il ricorrente, ometterebbe di uniformarsi al dictum della Corte di legittimità partendo dal presupposto la Corte di cassazione non ha ben visto il contenuto delle imputazioni perché, secondo la tesi della Corte d'appello, i capi di 14 imputazione I) e Q) comprendono sia l'ipotesi distrattiva a monte che quella a valle, relativa alle merci. In ogni caso, si rimarca che la sentenza rescindente ha risolto la questione sottoposta al suo vaglio in modo vincolante per il giudice del rinvio. In particolare, in questo caso si era chiesto di esprimere un giudizio più approfondito in relazione al contributo concorsuale degli imputati ER nelle distrazioni a monte delle merci fornite partendo dall'assenza di un contributo concorsuale nelle distrazioni a valle e dal rilievo che la sentenza annullata aveva calibrato la prova soltanto sulla base delle posizioni gestionali rivestite dagli imputati ER nelle società fornitrici delle due fallite. La sentenza di merito, invece, si sarebbe limitata a prendere atto che i capi di imputazione I) e Q) avrebbero preso in considerazione ipotesi distrattive sia a monte che a valle, non adeguandosi al dictum del pronunciato annullamento con rinvio. 2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sulla partecipazione ex art. 110 cod. pen. dell'extraneus nel reato di bancarotta oggetto di imputazione ai capi I) e Q). Il Giudice di appello prende in considerazione delle circostanze inconferenti, ai fini di ritenere il concorso nelle ipotesi distrattive a valle riguardando gli elementi valorizzati, esclusivamente, le condotte che si collocano a monte. Si prende, infatti, in considerazione che ES era stato dipendente del gruppo ER, che le società fallite passavano sotto il controllo della ER Casa Così s.r.l. e poi di EP, costituita per il 100% dalla FI s.r.l. il cui consiglio di amministrazione era presieduto da IP ER, sino al 30 aprile, data in cui fu posta in liquidazione la società, dichiarata fallita il 12 luglio 2004. Altro elemento preso in considerazione sono i contratti stipulati con la ER s.r.l. il cui consiglio di amministrazione era presieduto da CE ER, osservando che l'attività delle società fallite era svolta utilizzando il marchio e i punti vendita del gruppo ER, nonché ricevendo merce, in via esclusiva, dalla ES s.p.a. amministrata prima da CE e poi da IP ER, società fallita il 25 giugno del 2003. Ancora ulteriore elemento preso in considerazione è quello relativo alla fornitura di merci alle società fallite da parte della ES s.p.a. fallita a sua volta, crediti mai riscossi e che le scritture contabili della L.V. comprendevano note di credito da ricevere dalla ES s.p.a. In definitiva, la Corte d'appello trae da questi elementi la conclusione che le società fallite amministrate formalmente da ES erano sotto il controllo del gruppo ferri, attraverso il controllo economico, patrimoniale, finanziario e giuridico esercitato dalla EP s.r.l. 15 Per la difesa, la Corte di appello si preoccupa di motivare il coinvolgimento dei EL ER nelle condotte a valle che, però, non sono oggetto di alcuna contestazione. Anche il riferimento alla sentenza del 13 ottobre 2017, della Corte d'appello di Bari, alla quale è seguita pronuncia di prescrizione della Corte di legittimità rafforza la conclusione della mancata partecipazione dell'imputato alle ipotesi distrattive a valle, perché le società facenti capo agli imputati sono fallite anche per la mancanza dei pagamenti della merce da parte delle società amministrate da ES. Inoltre, si osserva che le società facenti capo agli imputati ER sono fallite in epoca precedente alla CA ST s.r.l. Infine, si rimarca che le posizioni degli imputati ER sono esaminate, nella motivazione della Corte appello, come se si trattasse di un unico soggetto, senza indicazione di specifiche condotte attuate per contribuire alle distrazioni o alla preordinazione e consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale, come indicato nella sentenza rescindente. IP ER viene indicato solo come presidente del consiglio di amministrazione della FI s.r.I., fino al 30 aprile e amministratore delegato della ES s.p.a. fino al 21 ottobre 2002. Il ricorrente rimarca che la società è fallita il 20 dicembre 2004 e la CA ST s.r.l. in data 4 febbraio 2005, cioè in epoca successiva alla definitiva uscita dall'attività formale assunta dal ricorrente. 2.4.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla disparità di trattamento tra la posizione di IP ER e il coimputato IO, presidente della Ge. Pa. s.r.I., socia delle fallite. Si rimarca che l'amministratore della Ge. Pa. s.r.I., individuata come anello importante nella catena e che apporta capitali nel settembre del 2002 è stato assolto. La Ge. Pa. s.r.l. aveva come unico socio la FI s.r.l. il cui presidente all'epoca dei fatti era IP ER. Quindi, alcuna responsabilità può essere addebitata all'amministratore della Ge. Pa. citata - società che aveva poteri gestionali e amministrativi nell'ambito della vicenda L.V. e CA ST - e alla socia FI s.r.l. 2.4.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in ordine alla mancanza di contestazione della condotta di partecipazione, violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. Nel capo di imputazione si riporta che IP ER è stato chiamato a rispondere nella qualità di presidente della FI s.r.l. per attività distrattiva di merci posta in essere dalla L.V. s.r.I., successivamente dichiarata fallita con richiamo all'articolo 110 cod. pen. 16 Non viene specificata nell'imputazione la condotta che l'imputato avrebbe tenuto per partecipare all'attività distrattiva di merci dal patrimonio della società amministrata da ES nel capo Q). IP ER, poi, non viene neanche nominato in quanto si fa riferimento soltanto alla qualità sub I) con riferimento all'attività distrattiva posta in essere dalla CA ST successivamente fallita. Si contesta, quindi, la violazione del diritto di difesa con riferimento alla formulazione dei capi di imputazione in relazione alla posizione di IP ER. Il ricorrente, nella veste di extraneus, non avrebbe potuto rispondere del reato proprio contestato in concorso, sulla base della mera qualità di presidente della FI s.r.l. peraltro carica cessata da anni al momento di fallimento delle società L.V. e CA ST. Secondo la tesi recepita nei provvedimenti di merito, ES attraverso un fittizio giroconto, tra merci e crediti, aveva attuato un meccanismo per svuotare le casse delle società a responsabilità limitata L.V. e CA ST, meccanismo che vedeva quali attori principali la ES s.p.a., che forniva le merci sempre alle dette società, la Ge. Pa. s.r.l. che forniva capitali, nonché la ER s.r.l. che forniva attrezzature e locali. Dunque, alcun riferimento si svolge alla FI s.r.l. 2.4.5. Con il quinto motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena, già in primo grado irrogata senza alcuna motivazione. A fronte di specifico motivo di appello, riportato per estratto a pag. 15 del ricorso, la motivazione è carente perché si concentra sulla gravità del fatto anche per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro ponendo lo stesso elemento (presunta gravità del fatto) a base di entrambe le determinazioni sul quantum della pena da irrogare. 2.4.6. Con il sesto motivo si denuncia mancanza di motivazione quanto all'entità della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata in misura pari alla pena principale. Tanto, secondo il ricorrente, senza alcuna motivazione, riguardando quella resa soltanto il coimputato ES. 2.4.7.11 settimo motivo denuncia illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo cod. pen. nella parte in cui prevede, per la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, la misura fissa di cinque anni quanto alla durata. Si richiama la sentenza della Corte costituzionale emessa in relazione alle pene accessorie fallimentari, relative alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta e alla natura fissa di detta previsione dichiarata incostituzionale. 17 Si estende il ragionamento alla pena accessoria di cui all'art. 29, comma primo, cod. pen., che sottrae all'interprete ogni discrezionalità e proporzionalità rispetto alla pena principale irrogata, non prevedendo un minimo e un massimo entro il quale determinarne l'entità. 3.Le difese, avv.ti LL e Mascoli, hanno fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) Quindi le parti presenti, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di IG ES è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.11 primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate. In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, Legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta specificamente, per i citati reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. Premesso, pertanto, che la cd. continuazione fallimentare non configura una circostanza aggravante in senso tecnico, non può, comunque, dubitarsi che l'aumento di pena, previsto dalla menzionata disposizione normativa, trovi applicazione sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, sia in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, senza tacere che la sua configurazione, sotto il profilo formale, quale circostanza aggravante ne comporta, in ogni caso, l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (tra le altre, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346). Si è, poi, affermato, con particolare riferimento alla bancarotta patrimoniale per distrazione (tra le altre, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031), che il delitto in esame ha natura di reato a condotta 18 eventualmente plurima che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte, previste dall'art. 216 Legge fall., siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue. In applicazione del principio richiamato, questa Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza (Sez. 5 , n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 Legge fall. possono essere realizzate, con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario;
conf.: n. 5158 del 1992, Rv. 189956 - 01). Quindi, il primo motivo di ricorso proposto da ES, peraltro mai oggetto di esame da parte della Corte di legittimità perché dichiarato assorbito con la sentenza rescindente (cfr. p. 19 ove la sezione Quinta penale dichiara assorbiti i motivi 9 e 10 del ricorso originario sul trattamento sanzionatorio) è fondato. Nel giudizio di rinvio, infatti, andava riconosciuto un solo aumento ex art. 81 cod. pen. sul reato base di cui al capo I) ritenuto più grave, relativo alla condotta distrattiva di cui al capo H), mentre la Corte territoriale ha operato un doppio aumento, posto che, dopo aver individuato la pena base in quella di anni quattro di reclusione per il più grave delitto di cui al capo I) (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di merci, per il valore di euro 2.101.639,33, relativa alla L.V. s.r.I.), ha aumentato la pena "per la continuazione" (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo Q), nonché di ulteriori mesi uno per ciascuno degli altri reati indicati come satellite, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione. Invece, ferma la pena base indicata, il giudice del rinvio avrebbe dovuto precisamente indicare, per la condotta di bancarotta per distrazione di cui al capo H) — attuata nell'ambito dello stesso fallimento della L.V. s.r.l. — l'entità della pena irrogata per la fattispecie aggravata ex art. 219, comma 2 n. 1, Legge fall. procedendo, poi, a un unico aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen. per i più fatti di bancarotta relativi al diverso fallimento, di cui ai capi O) e Q), quanto alla società CA ST s.r.l. 19 Sicché, si impone l'annullamento con rinvio perché, in ossequio ai principi fissati, si ridetermini, da parte del giudice di merito, il trattamento sanzionatorio con riferimento all'entità della pena da irrogare, ferma la pena base, giustificata congruamente dal giudice del rinvio (cfr. p. 3 della sentenza di appello) in ossequio ai riportati principi giurisprudenziali. Non si procede a detta operazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. da parte di questa Corte, tenuto conto che (cfr. p. 24 della sentenza di primo grado) anche l'esame della sentenza di primo grado non è dirimente, posto che il primo giudice è partito dalla pena base di anni quattro di reclusione, reputato più grave il delitto di cui al capo I), aumentando la pena, ex art. 219, comma 1, legge fall., ad anni quattro mesi sei di reclusione, nonché aumentando ex art. 81 cod. pen. di ulteriori porzioni di pena di mesi uno ciascuna la pena finale. La Corte territoriale, poi, riducendo in sede di rinvio ai quattro capi di imputazione sub H), I), O) e Q) le fattispecie di reato non estinte per prescrizione, ha mantenuto lo stesso tipo di calcolo, quanto alle porzioni di pena irrogate in aumento, dovendo queste essere rideterminate, secondo parametri discrezionali, ma in ossequio al principio di diritto fissato nella presente sede. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è né arbitraria né manifestamente illogica. Non deve, invero, il giudice di merito prendere in esame, necessariamente, tutti gli elementi sottoposti dall'appellante ai fini di negare l'invocato beneficio, potendo limitarsi a indicare quello considerato preminente ai fini di giustificare il diniego. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, secondo i principi interpretativi fissati da questa Corte, condivisi dal Collegio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). In linea con gli esposti principi, la Corte territoriale ha dato conto, attraverso il complessivo dispiegarsi della motivazione, delle ragioni che sostengono 20 l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410, N. 9120 del 1998 Rv. 211582) e giustifica la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378, n. 45623 del 2013, Rv. 257425; n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 2. I ricorsi proposti da DO, CE e IP ER sono infondati. 2.1. Il primo motivo del ricorso di DO ER, il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Mascoli e il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. LL per CE ER, nonché i primi due motivi del ricorso di IP ER, da esaminare congiuntamente in quanto relativi alle medesime doglianze sia pure con argomentazioni parzialmente diverse, sono infondati. Va premesso che, per effetto del disposto annullamento per vizio di motivazione (cfr. p. 20 e ss.), il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine al/'iter logico- giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Ciò posto, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, negli indicati motivi di ricorso, non risulta dalla lettura della sentenza rescindente che questa abbia escluso, in radice, il concorso nella bancarotta fraudolenta contestata ai tre ricorrenti, relativamente ai capi I) e Q) della rubrica, perché a tali imputati non è contestato il concorso, nei reati a valle, con l'amministratore di diritto di L.V. s.r.l. e CA ST s.r.l. quanto alla definitiva spoliazione di tali società. Ciò in quanto, evidentemente in tal caso, la stessa pronuncia di legittimità sarebbe addivenuta all'annullamento senza rinvio rispetto al contestato concorso in qualità di estranei, a carico dei tre ricorrenti, in relazione ai reati di cui ai capi I) e Q) ascritti all'amministratore di diritto ES. La sentenza rescindente sul punto, invece, ha riscontrato la frammentazione delle condotte contestate e la mancata imputazione a carico dei tre ricorrenti, del concorso con l'amministratore di diritto ES, rispetto alle condotte "a valle" (cessione dei quattro punti vendita senza corrispettivo alla EL e alla Alma, capi di imputazione dei quali non rispondono i ER) rilevando però, rispetto alla prima sentenza di appello, a fronte di tali imputazioni, l'assoluta carenza di 21 motivazione (cfr. p. 22) circa un eventuale accordo iniziale, ideativo, da parte dei ER, nel senso di spogliare, attraverso anche la L.V. s.r.l. e la CA ST s.r.I., le società del gruppo e, in particolare, la ES s. p. a., poi dichiarata fallita, attuando anche condotte di bancarotta distrattiva, elemento che, invece, avrebbe ben potuto essere posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati contestati. A fronte di tale vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha preso in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non soltanto i ruoli formali rivestiti, nel tempo, dai singoli imputati, all'interno delle diverse compagini societarie del gruppo, ma tutte le condotte che le tre società a questi riferibili hanno assunto negli anni e il dipanarsi delle vicende economiche e finanziarie di queste, quanto meno a partire dal 2002. Tanto, giungendo alla conclusione, non manifestamente illogica, di reputare anche la ES s. p. a. strumento di un unitario, originario progetto di spoliazione patrimoniale, come dimostrato dal successivo fallimento della società e dalle condotte distrattive accertate con sentenza irrevocabile. Si fa riferimento, infatti, alle condotte acclarate con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari, del 13 ottobre 2017, acquisita ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio, relativa a reati dichiarati prescritti in sede di legittimità (con sentenza n. 34116 del 6 maggio 2019 della sezione Quinta penale), concernenti le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestate a DO, CE e IP ER, relative al fallimento della ES s. p. a., in ordine ai rapporti tra questa società e altre del gruppo, tra cui la ER s.r.I., operazioni illecite, giudicate antieconomiche per il consistente indebitamento della società, quanto meno dal 2002, quando la ES registrava già una perdita di gestione di oltre 54 miliardi di lire. Tale ricostruzione, secondo questo Collegio, non presenta profili carenti o di manifesta illogicità e risponde al dictum, fissato dalla sentenza rescindente, posto che nella direzione indicata dal giudice del rinvio conducono una serie di elementi, segnalati dalla seconda sentenza di appello, diversi dalla mera valorizzazione dei ruoli formali rivestiti, nel tempo, da DO, CE e IP ER nelle diverse società del gruppo. Si fa riferimento, in particolare, alla successione nel tempo dei fallimenti delle diverse società, così come alla significativa esistenza di più che consistenti crediti, per merci fornite alle L.V. e CA ST s.r.I., senza essere pretesi per apprezzabile lasso di tempo, pur a fronte di considerevole dissesto dalla ES s. p. a. Si tratta di argomenti immuni da illogicità manifesta, ampiamente riportati dai giudici del rinvio, sicuramente decisivi quanto alla prova dell'esistenza di un progetto unitario che vede coinvolte plurime società del gruppo facente capo ai 22 ricorrenti, dato con il quale, peraltro, i motivi di ricorso in esame nel presente paragrafo non si confrontano compiutamente. È significativo, invero, che le società del gruppo che fornivano merci (la ES s.p.a.), apporti economici (la Ge. Pa. s.r.l. e, dunque, la FI s.r.I.), strutture e locali (ER s.r.I.) siano, poi, fallite con operazioni che, i giudici di merito, plasticamente, descrivono come un passaggio di risorse tra le diverse società del gruppo a enti, di volta in volta diversi, apparentemente in bonis. I giudici della seconda sentenza di appello evidenziano (cfr. p. 7 e ss.) che, a partire dal 2002, quando tutte le società del gruppo ER, coinvolte nella vicenda processuale, venivano poste in liquidazione e poi dichiarate fallite, le due società amministrate da ES, L.V. s.r.l. e CA ST s.r.I., che già dipendevano sotto il profilo economico dalla ER s.r.l. e dalla ES s. p. a., venivano poste definitivamente, sotto il profilo giuridico e patrimoniale, nel controllo del gruppo ER attraverso l'acquisizione di quote di maggioranza da parte della Ge. Pa. s.r.l. Su tale punto, i giudici del rinvio rimarcano che, nel contratto di somministrazione, era previsto il divieto di mutare la composizione della maggioranza societaria senza il consenso della ES s. p. a., con passaggio di proprietà che, dunque, per contratto, era avvenuto con il consenso della medesima ES s. p. a. — cioè di CE ER — come, peraltro, confermato, secondo la Corte territoriale, dalle dichiarazioni di CE IO. Sicché i giudici di merito sottolineano che era emerso, dall'istruttoria svolta, che la ES s. p. a. e la ER s.r.l. non riscuotevano i loro crediti per fitti e per la somministrazione di merci dalla CA Gestione e dalla L.V. s.r.I., nonostante le condizioni economiche e finanziarie delle citate società del gruppo. Infatti, la ES s. p. a., compagine che già presentava una gravissima perdita di gestione nel 2002, pari ad oltre 54 miliardi di lire, veniva dichiarata fallita il 25 giugno 2003 e la ER s.r.l. in data 28 ottobre 2004. La FI s.r.I., proprietaria al 100% delle quote della Ge. Pa. s.r.I., falliva a sua volta in data 12 luglio 2004. Le tre società citate (ES s. p. a., ER s.r.l. e FI s.r.I.) riconducibili al gruppo ER, secondo la ricostruzione recepita dai giudici del rinvio, risultavano aver ceduto merci non pagate, maturato crediti per affitti non riscossi, versato capitale sociale per acquisire quote sociali, rispetto alle due società amministrate da ES, ad onta delle proprie precarie condizioni economiche e patrimoniali. Dunque, con ragionamento lineare e coerente, le due compagini riferibili a ES sono state considerate (ulteriori) strumenti per svuotare le società del gruppo ER che si avviavano alla decozione, passando, temporalmente, prima per la liquidazione (la FI s.r.l. proprietaria della Ge. Pa. s.r.l. e, 23 successivamente, la stessa ES s. p. a.) e, poi, per il fallimento, con una complessiva operazione reputata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in frode ai creditori e che verrà, poi, soltanto completata con la cessione dei punti vendita, quindi attraverso lo svuotamento delle due società, formalmente amministrate da ES, ma, di fatto, controllate sotto il profilo economico, patrimoniale, finanziario e giuridico dalla Ge.pa. s.r.I., indicata, a sua volta, nella proprietà in toto della FI s.r.l. Quindi, la seconda sentenza di appello si è diffusa in modo ineccepibile, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, a riscontrare elementi di fatto, come preteso dalla sentenza rescindente, espressione dell'esistenza di un originario, unitario programma di spoliazione patrimoniale, preordinato e consapevole, attuato attraverso una complessiva operazione fraudolenta, ai danni dei creditori, allo scopo di svuotare la ES s. p. a., operazione alla quale i tre ricorrenti hanno dato materiale e consapevole contributo, vista la titolarità di cariche anche gestionali nell'ambito delle citate tre società del gruppo, nel periodo di interesse. Si è sottolineato, sul punto, che la fornitura delle merci per i consistenti importi contestati come distratti ai capi I) e Q), è avvenuta negli anni da parte della ES s. p. a., senza il recupero dei crediti relativi alle somministrazioni e che, dunque, coloro che, nel tempo avevano rivestito la carica di consigliere di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e, poi, liquidatore non avevano adottato alcun provvedimento nell'ambito dei rispettivi ruoli ma, anzi, avevano contribuito al progetto di spoliazione della s. p. a., con plurime condotte puntualmente descritte dai giudici di merito (cfr. p. 11 e ss. della sentenza impugnata). Si osserva, peraltro, che i motivi di ricorso in esame, con alcuni degli argomenti svolti e senza tenere conto, compiutamente, del nuovo apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrono le stesse censure svolte nei confronti della prima sentenza di appello, senza specificamente confrontarsi, se non con ragionamenti versati in fatto e, comunque, rivalutativi (riesame delle prove testimoniali — con riferimento al contenuto dell'esame del consulente tecnico della difesa NT e del teste SC già vagliati a p. 9 della sentenza di appello — nonché di documenti, con riferimento ai contratti di somministrazione stipulati con le società ES s. p. a. e ER s. r. I.), con le singole operazioni che vengono elencate, puntualmente, dalla Corte territoriale. Questa descrive, in modo non manifestamente illogico e completo, l'esistenza, attraverso specifiche operazioni riferibili alle singole società del gruppo ER (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), di un progetto complessivo di svuotamento delle compagini societarie facenti parte del gruppo, con specifico riferimento, quanto alle imputazione che qui interessano, alla ES s. p. a. e 24 alla FI s.r.I., man mano che queste si avviavano alla decozione, prima passando per la liquidazione e, successHvamente, giungendo al fallimento. Progetto di spoliazione che è passato anche attraverso il fallimento delle due società riferibili, formalmente, a ES di cui ai capi I) e Q) della rubrica, attraverso la somministrazione di merci per rilevanti valori, senza riscuoterne i relativi pagamenti (omissione contestata con argomenti versati in fatto, dunque non rivisitabili nella presente sede, rispetto a motivazione dei giudici di merito che reputa non congrua, quale attività di recupero, quella svolta attraverso la mera convocazione dello staff del personale dei punti vendita interessati dall'inadempimento). Si tratta di operazioni attuate con l'evidente finalità di svuotare anche la ES s. p. a., palesemente antieconomiche, sia per le loro caratteristiche, sia per la collocazione temporale, in quanto protratte sino all'anno 2002-2003, cioè fino al periodo in cui la ES s. p. a., già in decozione, veniva dichiarata fallita. Va, poi, osservato che, in materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita possa concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto all'attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare, sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Nel caso al vaglio, la distrazione, secondo le convergenti sentenze di merito, è indicata come realizzata attraverso un'azione combinata e unitaria, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, ha abbracciato varie condotte, tra loro descritte come inscindibilmente connesse perché finalizzate all'evento conclusivo, ben rappresentato da parte di DO, CE e IP ER, tenuto conto delle rispettive qualità e cariche formali rivestite, per un ampio contesto temporale, rispetto agli enti coinvolti nel complesso e unitario meccanismo attuato. Peraltro, la sentenza di appello lungi dall'aver esaminato le posizioni dei tre ricorrenti come se si trattasse di un unico soggetto (come dedotto con il secondo 25 motivo del ricorso di IP ER) ha specificamente chiarito il contributo di ciascuno dei tre ricorrenti. In particolare, DO ER è indicato quale consigliere di amministrazione della ES s. p. a. negli anni in cui questa società riforniva di merci le due s.r.l. amministrate da ES senza riscuoterne i crediti relativi, ma soprattutto, come amministratore delegato dal 21 ottobre 2002 e, poi, liquidatore della ES s. p. a. Si tratta, dunque, di titolare di poteri gestori proprio dell'organismo societario che ha assunto un ruolo centrale nel meccanismo in frode escogitato, in epoca di eclatante decozione della s. p. a., senza aver proceduto, nell'interesse della società, alla riscossione degli ingenti crediti per merci cedute dalla somministrante e non rinvenute al momento della dichiarazione di fallimento delle società amministrate da ES, in quanto distratte. CE ER è indicato dai giudici di merito come presidente del consiglio di amministrazione della ES s. p. a. e della ER s.r.l. Ma, in ogni caso, con riferimento all'imputato, la sentenza impugnata specifica che questi, quanto al consapevole contributo materiale apportato alla condotta dell'intraneus, nel suo complesso, in base anche alle dichiarazioni eteroaccusatorie di IO e ES, va individuato come ideatore dell'operazione che aveva condotto all'acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte della Ge. Pa. s.r.I., così attuando la condotta che ha portato al totale controllo delle dette società, amministrate formalmente da ES, non soltanto dal punto di vista commerciale ma anche da quello patrimoniale economico e giuridico. IP ER, infine, viene indicato quale presidente del consiglio di amministrazione della FI s.r.I., società proprietaria della Ge. Pa. s.r.l. e, comunque, consigliere di amministrazione e amministratore delegato della ES s. p. a. sino al momento in cui gli era succeduto il fratello DO quindi in epoca in cui maturano le consistenti forniture di ingenti quantità di merci, mai più reperite e per crediti, successivamente, non riscossi. Nessun rilievo può essere attribuito all'osservazione relativa alla conformità dei contratti tra la L.V. s.r.l. e le altre società facenti capo al gruppo ER, rispetto a quelli standard, stipulati con tutti gli altri punti vendita collocati nell'intero territorio nazionale, anche in epoca precedente al 2002, quando le società facenti capo al gruppo non erano in decozione. Infatti, i giudici di merito hanno richiamato, sul punto, le dichiarazioni di ES, rese al curatore nell'ambito della procedura fallimentare della CA ST s.r.I., secondo le quali l'assenza assoluta di autonomia imprenditoriale della L.V. s.r.l. e della CA ST s.r.l. si doveva ricavare non solo dal tipo di contratto concluso con le società del gruppo, ma anche dalle clausole con questi 26 previsti, in particolare nella parte in cui la scelta di effettuare periodiche svendite di merce era ascrivibile alla ES s. p. a., pur a fronte di un contratto di somministrazione nel quale era previsto il pagamento della merce da parte del somministrato solo dopo il relativo incasso. Quanto, invece, alla presenza di note di credito nella contabilità delle società amministrate formalmente da ES, non emesse dalla ES s. p. a. si osserva che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'amministratore di diritto della fallita aveva dichiarato al curatore che la ES aveva più volte promesso l'emissione di alcune note di credito, per rimediare alla vendita sottocosto di merce che, tuttavia, veniva acquistata dallo stesso ES a prezzo pieno, affermazione che è stata reputata, con ragionamento ineccepibile, compatibile con il contesto di sostanziale controllo dell'attività commerciale da parte della medesima ES s. p. a. nei confronti delle due s.r.l. facenti capo a ES. Con riferimento alle ulteriori osservazioni svolte con il terzo motivo dell'avv. LL, prospettato nell'interesse di CE ER, circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare della CA ST s.r.l. dall'amministratore di diritto, IG ES, queste sono infondate. Infatti, le dichiarazioni di cui si discute, sono quelle fornite al curatore in sede di interrogatorio del fallito, utilizzabili per la decisione in sede penale, come ritenuto dai giudici di merito. È noto, infatti, che trattasi di dichiarazioni rese dal fallito al curatore, nell'interrogatorio reso ex art. 49 Legge fall., dunque prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) e che, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre il compimento di ciò che debba, comunque, qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento penale (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993). Invero, secondo la Consulta, è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore debbano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis (Sez. 5, n. 338 del 30/11/2017, Rv. 272664; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650 - 01). Del resto, le relazioni ex art. 33 Legge fall. del curatore fallimentare hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso, non solo quando siano ricognitivi di un'organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo 27 penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Rv. 257650). Né il principio di separazione delle fasi si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664 - 01; Sez. 5, n. 688 del 13/4/1999, Rv. 213607; Sez. 5, n. 39001, Canavini, Rv. 229330). In ogni caso, va sottolineato, con valore dirimente, che vengono espressamente indicati, dalla Corte territoriale, elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie a carico, rese da ES in sede di interrogatorio del fallito al curatore, con particolare riferimento a CE ER che ha, con il ricorso a firma dell'avv. Mascolo, rimarcato questo aspetto (cfr. p. 11 ove si specifica che CE ER, da sempre presidente del consiglio di amministrazione di ES s.p.a., viene indicato anche da IO come colui che aveva ideato l'operazione che aveva condotto all'acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte di Ge.Pa. s.r.I.). Infine, è appena il caso di osservare che non può reputarsi ammissibile, quale tecnica di redazione del ricorso, il richiamo integrale (cfr. p. 8 e ss. del ricorso a firma dell'avv. Mascoli) ad altro atto di impugnazione (in questo caso a motivi di ricorso depositati il 31 agosto 2017 dal codifensore) posto a fondamento del primo giudizio di legittimità, introdotto dall'imputato avverso la prima sentenza della Corte di appello di Taranto, tenuto conto che il ricorrente non distingue, rispetto a detti motivi, in relazione al contenuto della sentenza rescindente, quali di questi siano o meno attinenti a punti della seconda sentenza di appello, oggetto del disposto nuovo esame per il pronunciato annullamento con rinvio. 3.Gli ulteriori motivi di ricorso svolti nell'interesse di DO ER sono infondati. 3.1.11 secondo motivo di ricorso non è fondato. Significativo della condotta ascritta all'imputato a titolo di concorso con il formale intestatario delle fallite, infatti, è il dato, riscontrato anche nel provvedimento impugnato, che ER avesse rivestito la carica di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato della ES s. p. a., quest'ultima assunta in data 21 ottobre 2002, nonché quella di liquidatore a partire dal 30 aprile 2003, tenuto conto, dunque, dei poteri gestori esercitati in un periodo in cui era stata realizzata l'inspiegabile inerzia rispetto alle pretese creditorie vantate dalla medesima ES s. p. a. nei confronti delle s. r. I. nella titolarità di ES, pur a fronte del dissesto dalla s. p. a. 3.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 28 Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, emergono le ragioni che sostengono l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. cit.; n. 9120 del 1998, Rv. cit.) e giustifica la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. cit.; conf. Rv. 257425 e Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Peraltro, per la posizione di DO ER si valorizza anche l'esistenza delle condotte distrattive contestate nel diverso procedimento concluso con la sentenza della Corte di appello di Bari acquisita nel corso del giudizio di rinvio, comportamenti tutti risalenti al periodo in cui si collocano le condotte in contestazione (cfr. p. 9 della sentenza impugnata ove si fa ampio riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1), 4) e 11) del diverso procedimento, tutte relative a fatti che si contestano come avvenuti nell'anno 2002). Si osserva, inoltre, che la sentenza rescindente non aveva annullato con rinvio la prima sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo assorbiti i residui motivi di ricorso, rispetto a quelli accolti a p. 20 e ss. Sicché alcun vizio di motivazione si riscontra, rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato, tenuto conto che, con riferimento alla posizione di DO ER, in modo ineccepibile, risulta applicato l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., riguardando i due capi di imputazione, condotte relative a distrazioni di merci fornite a due diverse società dichiarate fallite e, quindi, a diverse procedure fallimentari. 4. Gli ulteriori motivi di ricorso, svolti con i due atti dì impugnazione proposti nell'interesse di CE ER, sono infondati. 4.1. Il primo motivo di ricorso a firma dell'avv. Mascoli è inammissibile. Si tratta di censura già proposta in sede di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), dunque il relativo motivo è inammissibile perché reiterativo. Peraltro, la censura si appalesa manifestamente infondata in quanto CE ER viene indicato quale presidente del consiglio di amministrazione della ER s. p. a. nella imputazione di cui al capo I) ma, come emerge dal corpo del capo di imputazione, la compagine che rileva con riferimento alla condotta contestata è quella denominata ER s.r.I., vicenda rispetto alla quale viene valorizzato il fatto che il ricorrente rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della ES s. p. a. e della medesima ER s.r.l. (avendo, in ogni caso, descritto il ruolo di vero e proprio ideatore dell'operazione che aveva 29 condotto all'acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte della Ge. Pa. s.r.1.). Infine, si rileva che, ai fini della necessaria specificità del motivo di ricorso, non viene indicato alcun argomento difensivo che sarebbe stato inibito all'imputato per effetto dell'imperfetta indicazione della forma societaria della compagine indicata nell'imputazione sub I). Anzi, il diritto di difesa rispetto ai fatti contestati, ivi compiutamente descritti, risulta ampiamente articolato, su molteplici fronti, nei diversi gradi di merito. 4.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi prospettati dall'appellante, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con il riferimento ai precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità; conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. cit.; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. cit.). La motivazione, svolta sul punto, appare congrua e immune da illogicità manifesta, nonché in linea con la tracciata linea interpretativa (cfr. p. 12) in quanto rimarca la gravità dei fatti attinenti alla distrazione di merci per valore di milioni di euro e la sussistenza di precedenti penali a carico. 4.3. Il quarto motivo è inammissibile. L'intervento del Giudice delle leggi, con la sentenza n. 222 del 2018, non risulta rilevante nel caso al vaglio, posto che il primo giudice, nonostante l'allora vigente dettato normativo e il contenuto di cui all'art. 216 ultimo comma Legge fall. ratione temporis, ha applicato le pene accessorie fallimentari non nella misura fissa di anni dieci, come previsto dalla norma allora vigente, ma per una durata pari alla pena irrogata. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali detta misura deve reputarsi eccessiva e, quindi, dolersi di difetto di motivazione della prima sentenza e di quella di appello che conferma, sul punto, quella decisione. Invece, il ricorso si limita a dedurre che i giudici di secondo grado non si sono attenuti al nuovo range di riferimento delle pene accessorie fallimentari 30 come introdotto, per effetto della Corte cost. n. 222 del 2018, senza considerare che la misura di quelle irrogate in primo grado rientra nel nuovo parametro edittale, quindi non è illegale e, in ogni caso, senza spiegare le ragioni dell'eccessività di detto trattamento inerente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 4.4. Il primo e secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. LL sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili. Nessuna nullità sussiste per violazione degli artt. 521, 522 od. proc. pen., 6 CEDU, dovendosi riprendere, rispetto a tale doglianza, la pronuncia rescindente, § 6.2., risultando la censura già esaminata in quella sede e integralmente riproposta con il motivo di ricorso. Si osserva che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla Suprema Corte come bancarotta prefallimentare). Nel caso in esame, la sentenza rescindente ha riscontrato che non sussiste alcuna "trasformazione radicale" del fatto, o incertezza sull'oggetto dell'imputazione, atteso che la contestazione concerneva somme superiori a quelle in relazione alle quali è stata affermata la responsabilità. Invero, il valore delle merci indicate come distratte, cedute dalla ES s. p. a. alla L.V. s.r.l. e alla CA ST, è stato determinato sulla base di una stima formulata dal consulente tecnico, che ha tenuto conto dei valori indicati nelle scritture contabili, in quanto i beni non sono stati rinvenuti. Anzi, la determinazione del valore viene indicata dai giudici di merito come stimata 'al ribasso', perché coincidente con la minor somma corrispondente al valore della merce oggetto di fornitura, senza la considerazione delle percentuali di ricarico. In altri termini, l'oggetto delle distrazioni è rimasto identico - le merci - mentre il valore dei beni distratti oggetto di accertamento è stato addirittura inferiore al valore indicato nella contestazione. Ciò posto, non risulta illustrato, puntualmente, l'interesse specifico ad accedere alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, attraverso una perizia 31 contabile sul valore delle merci, tenuto conto che si tratterebbe, per quanto illustrato, di un atto di rinnovazione istruttoria in appello, del tutto esplorativo e, come tale, inammissibile. È noto, infatti, che per la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633), nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo, pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame. 4.5. Il quarto motivo di ricorso è corrispondente a quello svolto dal codifensore sul trattamento sanzionatorio, per cui si richiamano integralmente le considerazioni svolte al § 4.2. 5. I restanti motivi di ricorso di IP ER sono infondati. 5.1. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Si lamenta disparità di trattamento rispetto all'intervenuta assoluzione del coimputato IO, amministratore della Ge. Pa. s.r.l. senza considerare che, a carico di IP ER, viene riconosciuta la responsabilità per i reati di cui alla imputazione quanto alla sua condotta concernente non solo la sua posizione rivestita nella indicata società. Questi, invero, è stato presidente del consiglio di amministrazione della FI s.r.l. proprietaria della Ge. Pa. s.r.l. che aveva acquistato le quote di maggioranza delle due società affiliate, amministrate da ES e, comunque, consigliere di amministrazione e amministratore delegato della ES s. p. a. sino al momento in cui gli era succeduto il fratello DO (21 ottobre 2002), dunque proprio nell'epoca in cui maturano le consistenti forniture di ingenti quantità di merci alla L.V. e alla CA ST, mai più reperite e per crediti, successivamente, non riscossi dalla somministrante ES s. p. a. Del resto, questa conclusione conferma la logicità intrinseca del ragionamento della seconda sentenza di appello, circa l'esistenza di un iniziale programma di svuotare le società del gruppo ER, tanto che la ES s.p.a., poi, fallisce, ma non prima di trasferire merci e beni strumentali alle due società "affiliate" facenti capo a ES, le quali, invece, falliscono in un secondo momento, quando, peraltro, i crediti vantati da ES s. p. a. nei loro confronti non erano stati riscossi. A riprova del sostanziale collegamento tra gli enti del gruppo e in assenza di operazioni infragruppo convenienti. Il quarto motivo è, del pari, manifestamente infondato. 32 Secondo l'impostazione del capo I) dell'imputazione la ES s. p. a. forniva le merci alle due società di ES, la ER s. r. I. forniva i locali e le attrezzature, la Ge.pa. forniva apporti di capitali. ES, attraverso le società L.V. e CA ST, con il concorso degli extranei DO, CE e IP ER (amministratore FI s.r.I.) aveva realizzato un meccanismo in frode ai creditori diretto allo svuotamento delle società e che si inseriva in un più vasto programma di depauperamento anche della ES s.p.a. Rispetto a tale meccanismo e al rapporto tra le società del gruppo, tra cui la FI s.r.I., soccorre la motivazione della sentenza di primo grado che, a p. 13, spiega che il contratto per l'uso del marchio ER era stato stipulato con la FI s.r.l. e necessitava, da parte delle controllate, del versamento di una royality dell'1°/0 sul fatturato annuale. Sicché, nell'ottica della ricostruzione delle imputazioni sub) I) e Q) e, dunque, della contestazione di un progetto unitario di svuotamento della ES s.p.a. e delle due società affiliate al gruppo ER, senz'altro appare significativa la carica rivestita, anche con riferimento alla FI s.r.l. tenuto conto che, nella sostanza, le due società amministrate da ES, sono risultate compagini controllate dalle tre società del gruppo ER, ES s. p. a., FI s.r.l. e ER s.r.I., tutte indicate nel capo di imputazione. 5.3. Il quinto motivo è inammissibile. La determinazione della pena è giustificata adeguatamente dai giudici di merito con riferimento all'entità del fatto e alla personalità degli imputati come, peraltro, viene compiutamente descritta anche in altri punti della motivazione. Del resto, si osserva che la sentenza impugnata ha dato conto, attraverso il complessivo dispiegarsi della motivazione, delle ragioni che sostengono la determinazione della pena per il delitto di bancarotta fraudolenta, entro la media edittale, non palesandosi siffatta commisurazione abnorme ed ingiustificata. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. cit.) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. cit.), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal ché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse 33 dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; V. Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. cit.). 5.4. Il sesto motivo è infondato. La sentenza impugnata si limita a confermare, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, quella prevista dalla sentenza di primo grado che, però, ha irrogato dette pene accessorie in misura pari alla pena principale, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nella specie, dunque, il primo giudice non ha preso in considerazione ratione temporis la durata delle pene accessorie prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 Legge fall. allora vigente, ma ha applicato, nella misura media, dette pene individuandone la durata in quella pari alla pena principale. Sicché, vista la durata statuita, ben poteva la motivazione sul punto essere sintetica come hanno fatto i giudici di merito. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove la durata delle pene accessorie non si è discostata in modo consistente dal minimo edittale ( tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.; anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 5.5. Il settimo motivo è infondato. Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con ragionamento che il Collegio condivide, nel senso che deve essere reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, 34 comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU. Ciò in quanto si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua) e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice;
sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio: cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 01). 6. Segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare nei limiti di cui al § 1.1. per IG ES e il rigetto dei ricorsi degli altri imputati, con condanna di DO, CE e IP ER alle spese processuali. Su tale ultimo punto, è appena il caso di osservare che, per i reati ascritti a ES, l'annullamento con rinvio della prima sentenza di legittimità, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha determinato il formarsi del giudicato progressivo in punto responsabilità. Le fattispecie di reato ascritte a DO, CE e IP ER, ad oggi, non sono prescritte in quanto si deve tenere conto, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., della circostanza aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità, nonché della data di consumazione dei reati (sentenze dichiarative di fallimento del 20 dicembre 2004 e del 4 febbraio 2005), con termine massimo di anni diciotto e mesi nove, cui vanno aggiunti periodi di sospensione del corso della prescrizione (pari a giorni 259, come individuati nella sentenza rescindente).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio in relazione a ES IG, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di ER DO, ER CE e ER IP che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 ottobre 2023 CORTE SUPREMA Ol CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Presidente BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti MUSCI MICHELE, STARACE GUGLIELMO che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, nonché l'avv.to MASCOLI RA e l'avv.to AR IC che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21574 Anno 2024 Presidente: CALASELICE BARBARA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di rinvio disposto, in data 9 marzo 2021, da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 15467 - 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto, del 9 maggio 2013, nonché della sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del giorno 11 luglio 2016, ha rideterminato la pena irrogata a IG ES, in ordine ai reati di cui ai capi H), I), O) e Q), in quella di anni quattro mesi otto di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza, anche per le posizioni degli imputati CE, DO e IP ER. 1.1. La prima sentenza di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Taranto, il 9 maggio 2013, nei confronti, tra gli altri di DO, CE e IP ER, nonché di IG ES, per i reati loro rispettivamente ascritti di: 1) bancarotta L.V. s.r.l. A) ES e RI: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, distratto l'avviamento del ramo di azienda costituito dal punto vendita "ER" di Corso Piemonte n. 85, in Taranto, ceduto alla "EL" s.r.l. (amministrata da RI), senza che venisse riscosso il valore di euro 20.000,00, successivamente riscosso, invece, dalla EL nei confronti della "Supermercati Pugliesi" s.r.l. cui veniva ceduto il punto vendita;
D) ES e IL: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, distratto l'avviamento del ramo di azienda costituito dal punto vendita "ER" di via Galeso n. 45, in Taranto, ceduto alla "LM" s.r.l. (amministrata da IL), senza che venisse riscosso il valore di C 20.000,00, successivamente riscosso, invece, dalla EL nei confronti della "Supermercati Pugliesi" s.r.l. cui veniva ceduto il punto vendita;
G) ES, RI e IL: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, in concorso con RI e IL, cagionato il dissesto della società LV mediante le cessioni dei punti vendita (avviamento, merci e attrezzature); H) ES: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, distratto i crediti non riscossi maturati nei confronti della EL s.r.l. e della LM s.r.l. per la vendita delle merci e delle attrezzature (C 43.898,40), le liquidità di cassa (C 3.909,19), i prelevamenti dai conti correnti mediante assegni bancari (C 184.676,37); 2 I) ES, DO, CE e IP ER: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, ER DO quale amministratore unico e liquidatore della ES s.p.a., ER CE, quale presidente del c.d.a. della "ER s.p.a.", ER IP quale presidente della "FI" s.r.I., distratto le merci fornite dalla ES e mai pagate, la cui vendita doveva avvenire nei locali della ER s.p.a., con apporto di capitale della EP (amministrata da IO, assolto); K) ES: bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico della "L.V." s.r.I., fallita il 20.12.2004, tenuto i libri contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio;
2) bancarotta CA ST: L) ES e RI: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, distratto le merci e le attrezzature del punto vendita "ER" di via Margiotti n. 1, in Lizzano, ceduto alla "EL" s.r.l. (amministrata da RI), senza che venisse riscosso il valore di C 15.316,09; M) ES e IL: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, distratto le merci e le attrezzature del punto vendita "ER" di via Dante n. 440, in Taranto, ceduto alla "LM" s.r.l. (amministrata da IL), senza che venisse riscosso il valore di C 31.849,01; N) ES, RI e IL: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, in concorso con RI e IL, cagionato il dissesto della società CA ST mediante le cessioni dei punti vendita (avviamento, merci e attrezzature); O) ES: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, distratto i beni, le liquidità di cassa (C 1.241,18), i prelevamenti dai conti correnti mediante assegni bancari (C 10.329,16), i prestiti alla L.V. s.r.l. (C 98.196,35); P) ES: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, cagionato il dissesto della società CA ST mediante le distrazioni di cui al capo O;
Q) ES, ER DO, ER CE e ER IP: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere ES, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, ER DO quale amministratore unico e liquidatore della ES s.p.a., ER CE, quale presidente del 3 c.d.a. della "ER s.p.a.", ER IP quale presidente della "FI" s.r.I., distratto le merci fornite dalla ES e mai pagate, la cui vendita doveva avvenire nei locali della ER spa, con apporto di capitale della EP (amministrata da IO, assolto); 3) ES: bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico della "CA ST" s.r.I., fallita il 04.02.2005, tenuto i libri contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ES, in ordine ai reati di omesso deposito delle scritture contabili di cui all'art. 220 Legge fall. (capi i e R), per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto dal reato bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo H), limitatamente al prelevamento di 49.010,50 euro, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena. 1.3. In parziale accoglimento del ricorso degli imputati, odierni ricorrenti, questa Corte con la sentenza rescindente: - ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ES, in ordine ai reati di cui ai capi G), N) e P) perché il fatto non costituisce reato;
- ha annullato senza rinvio la stessa sentenza, agli effetti, penali nei confronti di ES, in ordine ai reati di cui ai capi A), D), K), L), M) e S), in quanto estinti per prescrizione, rigettando il ricorso dell'imputato agli effetti civili in ordine ai detti capi di imputazione;
- ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di DO, CE e IP ER in ordine ai reati di cui ai capi I) e Q); - ha annullato, nei confronti di ES, in ordine ai residui reati, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, rinviando su detti punti, alla Corte di Appello di Lecce, rigettando nel resto il ricorso dell'imputato. 2.Avverso l'indicata sentenza di secondo grado emessa in sede di rinvio, gli imputati hanno proposto tempestivi ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, con motivi di seguito riassunti nei limiti necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. IG ES (nei confronti del quale residuano, rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi H), I), O) e Q) agli effetti penali e il giudizio di rinvio si è svolto solo sul trattamento sanzionatorio a questi relativo) per il tramite del difensore di fiducia, M. SC, affida il ricorso a due motivi. 4 2.1.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 219, comma 2, n. 1 legge fall., e 81 cod. pen. vizio di mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha individuato la pena base in quella di anni quattro di reclusione, per il più grave delitto di cui al capo I) (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di merci, per il valore di euro 2.101.639,33, relativa alla L.V. s.r.l. quale amministratore unico) operando sulla pena base, aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., nella misura di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo Q), nonché di ulteriori mesi uno per ciascuno degli ulteriori reati satellite, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione. Si sostiene che anche il capo H) attiene a condotta contestata nell'ambito del medesimo fallimento della LV s.r.I., relativo alla distrazione della complessiva somma di euro 281.494,46, mentre i capi di imputazione O) e Q) fanno riferimento ad ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione relative al fallimento della diversa società denominata CA ST s.r.l. Si richiamano precedenti di questa Corte anche a Sezioni Unite (n. 21039 del 27/01/2011; n. 13382 del 3/11/2020 e n. 4710 del 14/10/2019 della sezione Quinta penale) nel senso che, in caso di plurime distrazioni relative al medesimo fallimento, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è unico. Nella specie, a parere della difesa, andava esclusa la continuazione fallimentare e applicata la continuazione ex art. 81 cod. pen. soltanto con l'unico reato relativo al fallimento della società CA ST s.r.l. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si ritiene che il ruolo collaborativo di ES, le dichiarazioni rese al curatore, l'esistenza di imposizioni che provenivano all'imputato dall'alto, avrebbero consentito la concessione del beneficio, negato soltanto per la personalità dell'imputato, vista la pluralità dei fatti, la loro gravità e il ruolo assunto. 2.2. DO ER (per il quale residuano rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi I) e Q) per i quali la sezione Quinta penale ha annullato con rinvio, relativi a due condotte distrattive di merci della LV s.r.l. e della CA ST s.r.l. delle quali DO ER risponde quale concorrente extraneus nella bancarotta delle società amministrate formalmente da ES) per il tramite del difensore, avv. A. LL, denuncia tre vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla qualità di concorrente extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta cui ai capi I) e Q) commessi da ES. I reati contestati sono ascritti all'odierno ricorrente quale amministratore unico e poi liquidatore della ES s.p.a. Secondo l'impostazione accusatoria la ES s.p.a. forniva merci alle società poi fallite amministrate da ES, merci da queste ultime mai pagate, così come la ER s.r.l. forniva, sempre alle stesse società poi fallite, attrezzature e locali, mentre la EP s.r.l. forniva apporti di capitale. Inoltre, ES procedeva in concorso con gli amministratori di altre società, alla cessione fittizia di alcuni rami di azienda alla EL e all'Alma, fatti dei quali non risponde il ricorrente. La sentenza rescindente ha notato, nell'accogliere il motivo 3 dell'originaria impugnazione, che il Giudice aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla prova logica calibrata esclusivamente sul ruolo assunto da questo nell'organigramma del gruppo ER, precisando, però, che tale ruolo avrebbe assunto maggiore consistenza qualora gli imputati fossero stati ritenuti concorrenti anche delle distrazioni a valle, così ravvisandosi un unitario disegno criminoso di spoliazione delle società. Secondo il ricorrente, poi, la sentenza rescindente evidenziava che il concorso dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si colloca, di norma, nella fase di uscita dei beni oggetto di distrazione rispetto alla fallita non nella fase di entrata dei beni, a meno che non intervenga prova della preordinazione e della consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale. I motivi di appello sono stati rigettati dal Giudice del rinvio ritenendo provato il coinvolgimento del gruppo ER, sia a monte che a valle delle condotte distrattive, considerando che lo stesso gruppo di società aveva eseguito una complessa operazione fraudolenta, attuata ai danni dei creditori, allo scopo di svuotare la ES s. p. a. Si sostiene, nella seconda sentenza di appello, che il momento in cui era avvenuto l'unitario programma di spoliazione della ES s. p. a. era coincidente con l'anno 2002, nel quale era stata accertata una grave perdita gestionale pari a 54 miliardi di lire. Tra le condotte distrattive accertate, vi erano quelle di cui ai capi 1), 4) e 11) della sentenza della Corte di appello di Bari del 13 luglio 2017 acquisita ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., concernenti i pagamenti effettuati dalla ES s.p.a. verso la ER s.r.I., per operazioni ritenute antieconomiche a fronte del reale stato di indebitamento della società. Tuttavia, secondo il ricorrente, nell'ambito del presente processo la Corte di appello non avrebbe spiegato in che modo l'odierno imputato avrebbe 6 completato il dissesto, inizialmente gestito con la LV s.r.l. e la CA ST s.r.l. e, successivamente, portato a compimento con l'ausilio di altre società. Secondo la difesa sarebbe inconciliabile la figura del gruppo ER delineata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che, da una parte, viene descritto come struttura che ha avuto il pieno controllo delle due società poi fallite e, dall'altro, vedrebbe ES operare in piena autonomia, effettuando cessione di beni e merci, tanto che, nell'ambito di tali condotte finali, non sono coinvolti, in alcun modo, gli appartenenti al gruppo ER, in quanto questi non figurano, come concorrenti nel reato, in tutti gli altri capi di imputazione. Tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con la tesi che vede un gruppo di soggetti che avrebbero gestito le società di ES mentre quest'ultimo sarebbe rimasto inerte, subendo gli eventi in attesa che il progetto criminoso fosse portato a termine. Inoltre, il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle indicazioni della Suprema Corte riguardo alla necessità di delineare la figura dell'extraneus, rispetto alla ritenuta autonomia gestionale delle società facenti capo a ES. In particolare, si rimarca che: - i contratti di somministrazione stipulati con le società ES s.p.a. e ER s.r.l. erano contratti standard, stipulati non solo con le società poi fallite ma anche con altri punti vendita, quindi da non poter considerare espressione di un piano strategico iniziale;
- in ordine alla ricostruzione dell'autonomia economica delle società del ES, non è chiaro se effettivamente le vendite sotto costo della merce fossero state imposte dalla ES s.p.a. alle società del ES, per portare a termine un unitario disegno di spoliazione patrimoniale. La sentenza, poi, non si confronterebbe: - con la deposizione del consulente della difesa NT, che aveva riferito che il contratto di somministrazione prevedeva che il cliente (nella specie le due società poi fallite) pagasse solo quando incassava e, quindi, unico modo per eludere il controllo della ES s.p.a. era quello di non "battere" gli scontrini, così non pagando la merce alla ES perché non risultavano incassi;
- con la deposizione del teste SC, consulente della ES s.p.a. ritenuto non attendibile, che ha esposto che non esisteva, in ES, un controllo particolare delle merci e che i punti vendita, gestiti da terzi diversi dai ER, avevano piena autonomia gestionale. SC, invece, per il ricorrente, ha effettivamente prestato attività lavorativa per la ES s.p.a. e ha appreso le circostanze riferite direttamente durante il periodo in cui è stato consulente della società. Questi, in tale qualità, ha evidenziato una circostanza nodale, quella della continua convocazione di tutti i punti vendita da parte dello staff del personale, 7 circostanza che contrasta con la ricostruzione della Corte territoriale secondo la quale il gruppo ER gestiva, da dietro le quinte, i punti vendita. Infine, si rimarca che le note di credito erano documenti contabili, utilizzati solo dall'amministratore delle fallite nella contabilità, mai emesse dalla ES s.p.a. Quindi, non si tratterebbe di strumento attraverso il quale i EL ER avevano potuto esercitare, come ritenuto dal giudice del rinvio, il controllo sostanziale delle società intestate a ES. Si sostiene, in definitiva, che unico artefice della complessiva vicenda è ES il quale, approfittando dei rapporti con il gruppo ER di cui era ex dipendente, ha messo in atto un meccanismo truffaldino, attraverso la creazione in contabilità di documenti fiscali falsi, esclusivamente per il proprio tornaconto. Quanto alla circostanza, valorizzata dal giudice del rinvio, dell'esistenza di consistenti quantità di crediti vantati verso le società poi fallite, mai recuperati per anni da parte delle società del gruppo ER, si sostiene che il teste SC avrebbe affermato che detta attività di recupero di somme versate dalla ES s.p.a. nei confronti dei punti vendita di ES, era stata attuata. Si tratta di somme maturate in un breve arco temporale la cui corresponsione rappresentava una prassi operativa del gruppo, anche nei confronti di altre realtà e punti vendita, siti in diversi luoghi del territorio nazionale. Così come la Corte territoriale non avrebbe dato conto della necessità di reperire elementi espressione della condotta dolosa dell'extraneus né rispetto all'attività a monte (ideazione del progetto criminoso finalizzato a dissipare il patrimonio di ES s.p.a.) né a valle, nella fase dell'incasso delle somme aventi ad oggetto le distrazioni da parte della LV s.r.l. e CA ST s.r.I., nonché verso altre società. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'estraneità di DO ER dalle condotte di cui ai capi I) e Q). La sentenza impugnata afferma che DO ER aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione della ES s.p.a., negli anni in cui la società riforniva di merci le due affiliate poi fallite, senza escutere i relativi crediti nonché che questi aveva, poi, assunto la carica di amministratore delegato in data 21 ottobre 2002 e di liquidatore in data 30 aprile 2003, sottolineando che si trattava di incarichi di responsabilità, assunti nel periodo in cui l'operazione ideata era stata pienamente realizzata. Tanto, omettendo di considerare che nel corso di tale periodo non erano state rivestite cariche di responsabilità da parte del ER. In particolare, si osserva che, alla data della stipula dei contratti di somministrazione tra ES e le società di ES (anni 1999-2000), ER era 8 privo di potere di firma e di gestione perché era consigliere di amministrazione senza delega. Infatti, alcun contratto risulta da questi sottoscritto, né attività preparatoria al dissesto della società del ES poteva essere stata consigliata da DO ER, in quanto in quel periodo egli non aveva alcun potere formale. L'unica carica che viene assunta, come Presidente del consiglio di amministrazione di ES s.p.a. da parte del ricorrente, risalirebbe al 10 giugno 1996, carica cessata il 29 settembre 1998, quando il ricorrente era stato nominato consigliere di amministrazione della società senza delega e sino al 18 ottobre 2001, data in cui cessava ogni carica per, poi, rientrare, in data 28 ottobre 2002, quale amministratore delegato, sino al 25 giugno 2003 data di fallimento della ES s. p. a. Quanto al versamento di somme di denaro da parte di ES s.p.a. nei confronti della LV s.r.I., per l'importo pari ad euro 326.720,11, i bonifici effettuati iniziavano in data 8 Febbraio 2002 per terminare il 10 settembre 2002, periodo nel quale DO ER era fuori dalla ES s.p.a., non rivestendo alcuna carica, per essere questa cessata il 18 ottobre 2001 e sino al 28 ottobre 2002. Quanto alle note di credito, la contestata condotta parte dalla data del 2001, periodo in cui DO ER era consigliere di amministrazione della ES s.p.a., senza potere di delega per poi risultare, in data 18 ottobre 2001, privo di ogni carica. 2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando condanne successive ai fatti per i quali si procede a carico del ER, come precedenti, mentre il ricorrente, al momento del fatto, era incensurato. Peraltro, proprio il trattamento sanzionatorio era stato oggetto di censura da parte della Corte di Cassazione che annullava con rinvio la prima sentenza di appello mentre la Corte territoriale si è limita a confermare la pena di anni quattro e mesi sei, irrogata dal primo giudice ritenendo che la stessa fosse del tutto congrua, in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità degli imputati. 2.3. CE ER (per il quale residuano rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi I) e Q) per i quali la sezione Quinta penale ha annullato con rinvio, relativi a due condotte distrattive di merci della LV s.r.l. e della CA ST s.r.l. delle quali CE ER risponde quale presidente della FI s.r.I., concorrente extraneus nella bancarotta delle società amministrate formalmente da ES), per il tramite dei difensori A. LL e F. Mescoli, propone due distinti atti di impugnazione. 2.3.1.Con il ricorso dell'avv. F. Mascoli si denunciano quattro vizi. 9 2.3.1.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. CE ER non era presidente della ER s. p. a. come documentato in sede di merito, mentre le imputazioni ascritte ai capi I) e Q) attengono alla qualità rivestita dall'imputato. Di qui la necessità di giungere al suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Su tale punto il giudice del rinvio ravvisa la sussistenza di mero errore materiale nella indicazione della società, errore materiale ritenuto non in grado di incidere sulle garanzie difensive ampiamente spiegate nell'interesse dell'imputato, nei diversi gradi di merito. La difesa, invece, insiste nella richiesta di proscioglimento, pur non avanzata come motivo di impugnazione (rilevando, comunque, quanto alla ER s.r.l. che i capi di imputazione indicano che questa società si è limitata a mettere a disposizione i locali alle LV s.r.l. e CA ST s.r.l. poi fallite). 2.3.1.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione delle norme sul concorso dell'estraneo nei reati di bancarotta. Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, ES, quale amministratore delle due società poi fallite, con il concorso nella qualità di estranei di DO ER, amministratore della ES s.p.a., CE ER, amministratore della ER s.r.I., IP ER, amministratore della FI nonché di IO, amministratore della EP (poi assolto), ha realizzato un meccanismo fraudolento diretto allo svuotamento delle società. Con particolare riferimento alla società riferibile a CE ER, si assume che questa forniva i locali e le attrezzature alle società poi fallite, mentre ES, poi, procedeva, definitivamente, alla cessione fittizia di quattro punti vendita a due società la EL e la LM, senza il pagamento dei corrispettivi. La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, nell'accogliere i motivi 3 e 4 proposti da IP ER, sovrapponibili anche alla posizione di CE ER ha rilevato che benché i ER fossero indicati quali ideatori del meccanismo volto allo svuotamento delle società fallite, gestite formalmente da ES, gli stessi non erano indicati come concorrenti nei reati di bancarotta contestati al medesimo ES per la distrazione dei beni a favore della EL e della LM. Il ricorrente riprende, quindi, il ragionamento della sentenza rescindente e ne condivide l'approdo ribadendo la richiesta di annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. L'assenza a valle delle distrazioni di beni, secondo la sentenza rescindente, si riflette sulle contestazioni a monte delle distrazioni dei beni strumentali e delle merci fornite dal gruppo ER alle società di ES, uniche contestazioni elevate. 10 Tanto, in assenza di un contributo concorsuale alle distrazioni a valle ravvisando la carenza di motivazione circa il contributo concorsuale portato dai tre imputati. Inoltre, la sentenza rescindente ha rilevato che l'affermazione di responsabilità sembrava fondarsi su una prova calibrata esclusivamente sui ruoli gestionali assunti dai tre EL ER nelle società del gruppo fornitrici della Lv e della ionica ST che avrebbero assunto maggiore consistenza qualora gli imputati fossero stati ritenuti concorrenti anche delle distrazioni a valle delle merci e dei beni, in un unico disegno criminoso di spoliazione delle società. La sentenza rescindente ha rimarcato che il dolo dell'estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'estraneo, con la consapevolezza che essa determina il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori senza la necessaria specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Si è specificato che detto concorso di solito si riferisce alla condotta a valle non a quella di entrata dei beni nella società fallita salvo che non emerga una preordinazione e una consapevolezza di unitario programma di spoliazione patrimoniale. Si riportano, inoltre, i motivi di ricorso del codifensore, depositati il 31 agosto 2017 (cfr. p. 8 e ss. del ricorso) e se ne richiama integralmente il contenuto riproponendoli come propri motivi di ricorso. Si rimarca che la Corte di appello, dopo aver svolto attività integrativa di istruttoria dibattimentale, ha rilevato che le condotte di cui alle imputazioni sub capi I) e Q), contengono per gli imputati ER sia l'ipotesi distrattiva a monte che quella a valle delle merci indicate. La Corte di appello ha anche rilevato che gli elementi a carico dei EL ER si ritrovano nelle prove orali assunte nel dibattimento, nelle relazioni del curatore fallimentare nella relazione tecnica del consulente tecnico del pubblico ministero. Secondo la contestazione CE ER risponde soltanto a titolo di concorso sulla base della circostanza che la vendita dei beni, ossia l'attività delle società dovesse avvenire nei locali messi a disposizione dalla ER s.r.l. La Corte di appello poi sottolinea l'esistenza di una complessiva operazione frodatoria, posta in essere nell'ambito del fallimento della ES s.p.a., come provato dall'esito del procedimento celebrato davanti alla Corte di appello di Bari, concluso con sentenza del 13 ottobre 2017. Con particolare riferimento alla ER s.r.l. si rimarca che vi sono contratti di franchising e di affitto di azienda stipulati con la società amministrata da 11 CE ER e dichiarata fallita 28 ottobre 2004 in capo alle due società fallite amministrate da ES le quali svolgevano la propria attività utilizzando il marchio del gruppo ER, nonché punti vendita sempre appartenenti allo stesso gruppo. Sostanzialmente, però la sentenza di rinvio finisce per attribuire il concorso a CE ER soltanto in base alla sua posizione all'interno di una delle società del gruppo, senza alcuna indicazione del suo contributo causale, cioè senza specifica indicazione delle condotte concorsuali tenute nella vicenda specifica. Si sottolinea, altresì, che la ER s.r.l. aveva stipulato contratti analoghi a quelli intervenuti con la L.V. e con la CA ST s.r.l. anche con molteplici altre società che gestivano i singoli punti vendita in cui era articolata la catena dei magazzini ER. 2.3.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Si lamenta che la motivazione di rigetto della richiesta del beneficio fonda solo sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali di CE ER, senza considerare i fattori specifici segnalati con l'atto di appello. 2.3.1.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 216 ultimo comma legge fall. a seguito della sentenza della Corte cost. n. 222 del 2018. La sentenza di primo grado, che ha irrogato le pene accessorie fallimentari, è stata emessa prima della sentenza della Corte costituzionale indicata e ha applicato le pene accessorie tenendo conto del tenore della norma previgente rispetto all'intervento del Giudice delle leggi. 2.3.2. Il ricorso a firma dell'avv. A. LL denuncia quattro vizi. 2.3.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521, comma 2, 522 cod. proc. pen. e 6 §1 CEDU, per avere la sentenza impugnata attribuito merci sottratte per valori diversi da quelli contestati. Si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto come riqualificato, in quanto il valore delle giacenze di magazzino asseritamente distratte da ES (capi I) e Q) sarebbe stato rideterminato, rispetto all'imputazione, sebbene in una minor somma;
ciò avrebbe comunque comportato uno stravolgimento dell'imputazione originaria e un radicale mutamento del fatto, in considerazione del valore nuovo attribuito alle merci. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, si sarebbe limitata a reputare immutata la contestazione, nel suo nucleo essenziale, essendosi il Tribunale limitato a ritenere la responsabilità per la minor somma contestata. La difesa, invece, insiste per l'avvenuto stravolgimento dell'imputazione e la conseguente incertezza sull'oggetto della contestazione, in forza del diverso 12 valore attribuito alle merci presuntivamente sottratte dagli imputati rispetto a quello indicato nel capo di imputazione. 2.3.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di perizia contabile sul valore delle merci, non ammessa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione rispetto alla richiesta in tal senso avanzata. 2.3.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al contributo fornito, in qualità di extraneus, dall'imputato in relazione ai reati di cui ai capi I) e Q). Si richiamano i medesimi argomenti svolti con il primo motivo di ricorso in relazione alla posizione di DO ER. In sintesi, si deduce che il coinvolgimento del gruppo ER sia fondato sulla mancanza di autonomia imprenditoriale della L.V. e della CA ST e sulle dichiarazioni del ES. I difensori, tuttavia, osservano che i contratti stipulati con ES erano standard, erano stipulati in questi termini con migliaia di punti vendita in tutta Italia. Inoltre, la stipula dei contratti era avvenuta nel 1999, ed è arduo ipotizzare una premeditazione del meccanismo truffaldino a cinque anni di distanza dal fallimento delle società di ES. Del resto, la ES s. p. a. è fallita nel giugno 2003, mentre le società del ES nel 2004 e nel 2005, ed egli ha continuato a gestirle in piena autonomia;
inoltre, il nome dei ER non viene indicato nelle diverse imputazioni di bancarotta contestate a ES e ciò sarebbe contraddittorio rispetto alla tesi che vuole i EL ER ideatori del meccanismo attuato. La sentenza impugnata omette di considerare che il dott. NT, consulente della difesa, aveva evidenziato come il contratto di somministrazione prevedeva che il cliente (le due società del ES) pagasse solo quando incassava;
pertanto, il modo per non pagare era non "battere" gli scontrini. Sicché l'idea delle vendite sottocosto era uno stratagemma del ES per pagare di meno ai somministranti (la ES s. p. a.). Del resto, secondo quanto chiarito da Giuseppe SC, consulente e dipendente della ES, la società somministrante non aveva alcun controllo sulle merci somministrate, i punti vendita avevano piena autonomia gestionale. Sicché doveva concludersi nel senso che il vero e unico artefice del meccanismo era ES, rimarcando che il recupero crediti delle somme vantate dalla ES s. p. a. era stato attuato mediante convocazione dello staff dei diversi punti vendita. Infine, quanto alle dichiarazioni rese dal ES al curatore, benché utilizzabili, si sostiene che debbano essere riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. mentre al dichiarante, responsabile di numerosi reati, non è stato associato alcun elemento di riscontro. 13 2.3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena. Questa fonda soltanto su un richiamo a quanto già pronunciato dai giudici di primo grado senza considerare i motivi di appello e ulteriori elementi posti a sostegno della richiesta da parte della difesa quali lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale dell'imputato. 2.4.IP ER, per il tramite del difensore, avv. G. Starace, denuncia sette vizi. 2.4.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice del rinvio omette di confrontarsi con la questione decisa con la sentenza rescindente. Secondo il pronunciato annullamento con rinvio, i EL ER erano stati indicati, nelle imputazioni, quali ideatori del meccanismo volto allo svuotamento delle società fallite gestite da ES, loro ex dipendente. Questi, però, non sono stati indicati come concorrenti nei delitti di bancarotta contestati a ES per la distrazione in favore delle altre società denominate EL e LM. Si è rilevato, quindi, che se il disegno criminoso originario era stato quello di svuotare le società fallite, facendo sparire merci e beni strumentali, forniti tutti dalle società del gruppo ER, la prima sentenza di appello non spiegava le ragioni dell'omessa indicazione degli imputati quali concorrenti nella bancarotta fraudolenta della L.V. s.r.I e della CA gestioni s.r.I., quanto alle operazioni di cessione che avevano interessato le società EL e LM, essendo limitate le contestazioni alle condotte distrattive di beni strumentali e merci forniti a monte dal gruppo ER. Tanto, peraltro, in assenza di una motivazione congrua rispetto al contributo concorsuale dei tre imputati nelle distrazioni delle merci contestate ai capi I) e Q). Si tratta di responsabilità penale che è stata ritenuta fondata, secondo la sentenza rescindente, soltanto sulle posizioni gestionali rivestite nelle società del gruppo ER dai EL ER, in quanto queste, stabilmente, rifornivano le due società fallite del ES senza alcuna indicazione di specifiche condotte espressione di un contributo alle distrazioni e alla preordinazione e consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale. A fronte di tale contenuto della sentenza rescindente la Corte territoriale, secondo il ricorrente, ometterebbe di uniformarsi al dictum della Corte di legittimità partendo dal presupposto la Corte di cassazione non ha ben visto il contenuto delle imputazioni perché, secondo la tesi della Corte d'appello, i capi di 14 imputazione I) e Q) comprendono sia l'ipotesi distrattiva a monte che quella a valle, relativa alle merci. In ogni caso, si rimarca che la sentenza rescindente ha risolto la questione sottoposta al suo vaglio in modo vincolante per il giudice del rinvio. In particolare, in questo caso si era chiesto di esprimere un giudizio più approfondito in relazione al contributo concorsuale degli imputati ER nelle distrazioni a monte delle merci fornite partendo dall'assenza di un contributo concorsuale nelle distrazioni a valle e dal rilievo che la sentenza annullata aveva calibrato la prova soltanto sulla base delle posizioni gestionali rivestite dagli imputati ER nelle società fornitrici delle due fallite. La sentenza di merito, invece, si sarebbe limitata a prendere atto che i capi di imputazione I) e Q) avrebbero preso in considerazione ipotesi distrattive sia a monte che a valle, non adeguandosi al dictum del pronunciato annullamento con rinvio. 2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sulla partecipazione ex art. 110 cod. pen. dell'extraneus nel reato di bancarotta oggetto di imputazione ai capi I) e Q). Il Giudice di appello prende in considerazione delle circostanze inconferenti, ai fini di ritenere il concorso nelle ipotesi distrattive a valle riguardando gli elementi valorizzati, esclusivamente, le condotte che si collocano a monte. Si prende, infatti, in considerazione che ES era stato dipendente del gruppo ER, che le società fallite passavano sotto il controllo della ER Casa Così s.r.l. e poi di EP, costituita per il 100% dalla FI s.r.l. il cui consiglio di amministrazione era presieduto da IP ER, sino al 30 aprile, data in cui fu posta in liquidazione la società, dichiarata fallita il 12 luglio 2004. Altro elemento preso in considerazione sono i contratti stipulati con la ER s.r.l. il cui consiglio di amministrazione era presieduto da CE ER, osservando che l'attività delle società fallite era svolta utilizzando il marchio e i punti vendita del gruppo ER, nonché ricevendo merce, in via esclusiva, dalla ES s.p.a. amministrata prima da CE e poi da IP ER, società fallita il 25 giugno del 2003. Ancora ulteriore elemento preso in considerazione è quello relativo alla fornitura di merci alle società fallite da parte della ES s.p.a. fallita a sua volta, crediti mai riscossi e che le scritture contabili della L.V. comprendevano note di credito da ricevere dalla ES s.p.a. In definitiva, la Corte d'appello trae da questi elementi la conclusione che le società fallite amministrate formalmente da ES erano sotto il controllo del gruppo ferri, attraverso il controllo economico, patrimoniale, finanziario e giuridico esercitato dalla EP s.r.l. 15 Per la difesa, la Corte di appello si preoccupa di motivare il coinvolgimento dei EL ER nelle condotte a valle che, però, non sono oggetto di alcuna contestazione. Anche il riferimento alla sentenza del 13 ottobre 2017, della Corte d'appello di Bari, alla quale è seguita pronuncia di prescrizione della Corte di legittimità rafforza la conclusione della mancata partecipazione dell'imputato alle ipotesi distrattive a valle, perché le società facenti capo agli imputati sono fallite anche per la mancanza dei pagamenti della merce da parte delle società amministrate da ES. Inoltre, si osserva che le società facenti capo agli imputati ER sono fallite in epoca precedente alla CA ST s.r.l. Infine, si rimarca che le posizioni degli imputati ER sono esaminate, nella motivazione della Corte appello, come se si trattasse di un unico soggetto, senza indicazione di specifiche condotte attuate per contribuire alle distrazioni o alla preordinazione e consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale, come indicato nella sentenza rescindente. IP ER viene indicato solo come presidente del consiglio di amministrazione della FI s.r.I., fino al 30 aprile e amministratore delegato della ES s.p.a. fino al 21 ottobre 2002. Il ricorrente rimarca che la società è fallita il 20 dicembre 2004 e la CA ST s.r.l. in data 4 febbraio 2005, cioè in epoca successiva alla definitiva uscita dall'attività formale assunta dal ricorrente. 2.4.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla disparità di trattamento tra la posizione di IP ER e il coimputato IO, presidente della Ge. Pa. s.r.I., socia delle fallite. Si rimarca che l'amministratore della Ge. Pa. s.r.I., individuata come anello importante nella catena e che apporta capitali nel settembre del 2002 è stato assolto. La Ge. Pa. s.r.l. aveva come unico socio la FI s.r.l. il cui presidente all'epoca dei fatti era IP ER. Quindi, alcuna responsabilità può essere addebitata all'amministratore della Ge. Pa. citata - società che aveva poteri gestionali e amministrativi nell'ambito della vicenda L.V. e CA ST - e alla socia FI s.r.l. 2.4.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 110 cod. pen. in ordine alla mancanza di contestazione della condotta di partecipazione, violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. Nel capo di imputazione si riporta che IP ER è stato chiamato a rispondere nella qualità di presidente della FI s.r.l. per attività distrattiva di merci posta in essere dalla L.V. s.r.I., successivamente dichiarata fallita con richiamo all'articolo 110 cod. pen. 16 Non viene specificata nell'imputazione la condotta che l'imputato avrebbe tenuto per partecipare all'attività distrattiva di merci dal patrimonio della società amministrata da ES nel capo Q). IP ER, poi, non viene neanche nominato in quanto si fa riferimento soltanto alla qualità sub I) con riferimento all'attività distrattiva posta in essere dalla CA ST successivamente fallita. Si contesta, quindi, la violazione del diritto di difesa con riferimento alla formulazione dei capi di imputazione in relazione alla posizione di IP ER. Il ricorrente, nella veste di extraneus, non avrebbe potuto rispondere del reato proprio contestato in concorso, sulla base della mera qualità di presidente della FI s.r.l. peraltro carica cessata da anni al momento di fallimento delle società L.V. e CA ST. Secondo la tesi recepita nei provvedimenti di merito, ES attraverso un fittizio giroconto, tra merci e crediti, aveva attuato un meccanismo per svuotare le casse delle società a responsabilità limitata L.V. e CA ST, meccanismo che vedeva quali attori principali la ES s.p.a., che forniva le merci sempre alle dette società, la Ge. Pa. s.r.l. che forniva capitali, nonché la ER s.r.l. che forniva attrezzature e locali. Dunque, alcun riferimento si svolge alla FI s.r.l. 2.4.5. Con il quinto motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena, già in primo grado irrogata senza alcuna motivazione. A fronte di specifico motivo di appello, riportato per estratto a pag. 15 del ricorso, la motivazione è carente perché si concentra sulla gravità del fatto anche per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro ponendo lo stesso elemento (presunta gravità del fatto) a base di entrambe le determinazioni sul quantum della pena da irrogare. 2.4.6. Con il sesto motivo si denuncia mancanza di motivazione quanto all'entità della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici applicata in misura pari alla pena principale. Tanto, secondo il ricorrente, senza alcuna motivazione, riguardando quella resa soltanto il coimputato ES. 2.4.7.11 settimo motivo denuncia illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo cod. pen. nella parte in cui prevede, per la misura dell'interdizione dai pubblici uffici, la misura fissa di cinque anni quanto alla durata. Si richiama la sentenza della Corte costituzionale emessa in relazione alle pene accessorie fallimentari, relative alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta e alla natura fissa di detta previsione dichiarata incostituzionale. 17 Si estende il ragionamento alla pena accessoria di cui all'art. 29, comma primo, cod. pen., che sottrae all'interprete ogni discrezionalità e proporzionalità rispetto alla pena principale irrogata, non prevedendo un minimo e un massimo entro il quale determinarne l'entità. 3.Le difese, avv.ti LL e Mascoli, hanno fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) Quindi le parti presenti, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di IG ES è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.11 primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate. In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, Legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta specificamente, per i citati reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. Premesso, pertanto, che la cd. continuazione fallimentare non configura una circostanza aggravante in senso tecnico, non può, comunque, dubitarsi che l'aumento di pena, previsto dalla menzionata disposizione normativa, trovi applicazione sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, sia in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, senza tacere che la sua configurazione, sotto il profilo formale, quale circostanza aggravante ne comporta, in ogni caso, l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (tra le altre, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346). Si è, poi, affermato, con particolare riferimento alla bancarotta patrimoniale per distrazione (tra le altre, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031), che il delitto in esame ha natura di reato a condotta 18 eventualmente plurima che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte, previste dall'art. 216 Legge fall., siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue. In applicazione del principio richiamato, questa Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza (Sez. 5 , n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità della continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all'art. 216 Legge fall. possono essere realizzate, con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario;
conf.: n. 5158 del 1992, Rv. 189956 - 01). Quindi, il primo motivo di ricorso proposto da ES, peraltro mai oggetto di esame da parte della Corte di legittimità perché dichiarato assorbito con la sentenza rescindente (cfr. p. 19 ove la sezione Quinta penale dichiara assorbiti i motivi 9 e 10 del ricorso originario sul trattamento sanzionatorio) è fondato. Nel giudizio di rinvio, infatti, andava riconosciuto un solo aumento ex art. 81 cod. pen. sul reato base di cui al capo I) ritenuto più grave, relativo alla condotta distrattiva di cui al capo H), mentre la Corte territoriale ha operato un doppio aumento, posto che, dopo aver individuato la pena base in quella di anni quattro di reclusione per il più grave delitto di cui al capo I) (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di merci, per il valore di euro 2.101.639,33, relativa alla L.V. s.r.I.), ha aumentato la pena "per la continuazione" (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo Q), nonché di ulteriori mesi uno per ciascuno degli altri reati indicati come satellite, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione. Invece, ferma la pena base indicata, il giudice del rinvio avrebbe dovuto precisamente indicare, per la condotta di bancarotta per distrazione di cui al capo H) — attuata nell'ambito dello stesso fallimento della L.V. s.r.l. — l'entità della pena irrogata per la fattispecie aggravata ex art. 219, comma 2 n. 1, Legge fall. procedendo, poi, a un unico aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen. per i più fatti di bancarotta relativi al diverso fallimento, di cui ai capi O) e Q), quanto alla società CA ST s.r.l. 19 Sicché, si impone l'annullamento con rinvio perché, in ossequio ai principi fissati, si ridetermini, da parte del giudice di merito, il trattamento sanzionatorio con riferimento all'entità della pena da irrogare, ferma la pena base, giustificata congruamente dal giudice del rinvio (cfr. p. 3 della sentenza di appello) in ossequio ai riportati principi giurisprudenziali. Non si procede a detta operazione, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. da parte di questa Corte, tenuto conto che (cfr. p. 24 della sentenza di primo grado) anche l'esame della sentenza di primo grado non è dirimente, posto che il primo giudice è partito dalla pena base di anni quattro di reclusione, reputato più grave il delitto di cui al capo I), aumentando la pena, ex art. 219, comma 1, legge fall., ad anni quattro mesi sei di reclusione, nonché aumentando ex art. 81 cod. pen. di ulteriori porzioni di pena di mesi uno ciascuna la pena finale. La Corte territoriale, poi, riducendo in sede di rinvio ai quattro capi di imputazione sub H), I), O) e Q) le fattispecie di reato non estinte per prescrizione, ha mantenuto lo stesso tipo di calcolo, quanto alle porzioni di pena irrogate in aumento, dovendo queste essere rideterminate, secondo parametri discrezionali, ma in ossequio al principio di diritto fissato nella presente sede. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è né arbitraria né manifestamente illogica. Non deve, invero, il giudice di merito prendere in esame, necessariamente, tutti gli elementi sottoposti dall'appellante ai fini di negare l'invocato beneficio, potendo limitarsi a indicare quello considerato preminente ai fini di giustificare il diniego. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, secondo i principi interpretativi fissati da questa Corte, condivisi dal Collegio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). In linea con gli esposti principi, la Corte territoriale ha dato conto, attraverso il complessivo dispiegarsi della motivazione, delle ragioni che sostengono 20 l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410, N. 9120 del 1998 Rv. 211582) e giustifica la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378, n. 45623 del 2013, Rv. 257425; n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 2. I ricorsi proposti da DO, CE e IP ER sono infondati. 2.1. Il primo motivo del ricorso di DO ER, il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Mascoli e il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. LL per CE ER, nonché i primi due motivi del ricorso di IP ER, da esaminare congiuntamente in quanto relativi alle medesime doglianze sia pure con argomentazioni parzialmente diverse, sono infondati. Va premesso che, per effetto del disposto annullamento per vizio di motivazione (cfr. p. 20 e ss.), il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine al/'iter logico- giuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Ciò posto, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, negli indicati motivi di ricorso, non risulta dalla lettura della sentenza rescindente che questa abbia escluso, in radice, il concorso nella bancarotta fraudolenta contestata ai tre ricorrenti, relativamente ai capi I) e Q) della rubrica, perché a tali imputati non è contestato il concorso, nei reati a valle, con l'amministratore di diritto di L.V. s.r.l. e CA ST s.r.l. quanto alla definitiva spoliazione di tali società. Ciò in quanto, evidentemente in tal caso, la stessa pronuncia di legittimità sarebbe addivenuta all'annullamento senza rinvio rispetto al contestato concorso in qualità di estranei, a carico dei tre ricorrenti, in relazione ai reati di cui ai capi I) e Q) ascritti all'amministratore di diritto ES. La sentenza rescindente sul punto, invece, ha riscontrato la frammentazione delle condotte contestate e la mancata imputazione a carico dei tre ricorrenti, del concorso con l'amministratore di diritto ES, rispetto alle condotte "a valle" (cessione dei quattro punti vendita senza corrispettivo alla EL e alla Alma, capi di imputazione dei quali non rispondono i ER) rilevando però, rispetto alla prima sentenza di appello, a fronte di tali imputazioni, l'assoluta carenza di 21 motivazione (cfr. p. 22) circa un eventuale accordo iniziale, ideativo, da parte dei ER, nel senso di spogliare, attraverso anche la L.V. s.r.l. e la CA ST s.r.I., le società del gruppo e, in particolare, la ES s. p. a., poi dichiarata fallita, attuando anche condotte di bancarotta distrattiva, elemento che, invece, avrebbe ben potuto essere posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati contestati. A fronte di tale vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha preso in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non soltanto i ruoli formali rivestiti, nel tempo, dai singoli imputati, all'interno delle diverse compagini societarie del gruppo, ma tutte le condotte che le tre società a questi riferibili hanno assunto negli anni e il dipanarsi delle vicende economiche e finanziarie di queste, quanto meno a partire dal 2002. Tanto, giungendo alla conclusione, non manifestamente illogica, di reputare anche la ES s. p. a. strumento di un unitario, originario progetto di spoliazione patrimoniale, come dimostrato dal successivo fallimento della società e dalle condotte distrattive accertate con sentenza irrevocabile. Si fa riferimento, infatti, alle condotte acclarate con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari, del 13 ottobre 2017, acquisita ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio, relativa a reati dichiarati prescritti in sede di legittimità (con sentenza n. 34116 del 6 maggio 2019 della sezione Quinta penale), concernenti le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestate a DO, CE e IP ER, relative al fallimento della ES s. p. a., in ordine ai rapporti tra questa società e altre del gruppo, tra cui la ER s.r.I., operazioni illecite, giudicate antieconomiche per il consistente indebitamento della società, quanto meno dal 2002, quando la ES registrava già una perdita di gestione di oltre 54 miliardi di lire. Tale ricostruzione, secondo questo Collegio, non presenta profili carenti o di manifesta illogicità e risponde al dictum, fissato dalla sentenza rescindente, posto che nella direzione indicata dal giudice del rinvio conducono una serie di elementi, segnalati dalla seconda sentenza di appello, diversi dalla mera valorizzazione dei ruoli formali rivestiti, nel tempo, da DO, CE e IP ER nelle diverse società del gruppo. Si fa riferimento, in particolare, alla successione nel tempo dei fallimenti delle diverse società, così come alla significativa esistenza di più che consistenti crediti, per merci fornite alle L.V. e CA ST s.r.I., senza essere pretesi per apprezzabile lasso di tempo, pur a fronte di considerevole dissesto dalla ES s. p. a. Si tratta di argomenti immuni da illogicità manifesta, ampiamente riportati dai giudici del rinvio, sicuramente decisivi quanto alla prova dell'esistenza di un progetto unitario che vede coinvolte plurime società del gruppo facente capo ai 22 ricorrenti, dato con il quale, peraltro, i motivi di ricorso in esame nel presente paragrafo non si confrontano compiutamente. È significativo, invero, che le società del gruppo che fornivano merci (la ES s.p.a.), apporti economici (la Ge. Pa. s.r.l. e, dunque, la FI s.r.I.), strutture e locali (ER s.r.I.) siano, poi, fallite con operazioni che, i giudici di merito, plasticamente, descrivono come un passaggio di risorse tra le diverse società del gruppo a enti, di volta in volta diversi, apparentemente in bonis. I giudici della seconda sentenza di appello evidenziano (cfr. p. 7 e ss.) che, a partire dal 2002, quando tutte le società del gruppo ER, coinvolte nella vicenda processuale, venivano poste in liquidazione e poi dichiarate fallite, le due società amministrate da ES, L.V. s.r.l. e CA ST s.r.I., che già dipendevano sotto il profilo economico dalla ER s.r.l. e dalla ES s. p. a., venivano poste definitivamente, sotto il profilo giuridico e patrimoniale, nel controllo del gruppo ER attraverso l'acquisizione di quote di maggioranza da parte della Ge. Pa. s.r.l. Su tale punto, i giudici del rinvio rimarcano che, nel contratto di somministrazione, era previsto il divieto di mutare la composizione della maggioranza societaria senza il consenso della ES s. p. a., con passaggio di proprietà che, dunque, per contratto, era avvenuto con il consenso della medesima ES s. p. a. — cioè di CE ER — come, peraltro, confermato, secondo la Corte territoriale, dalle dichiarazioni di CE IO. Sicché i giudici di merito sottolineano che era emerso, dall'istruttoria svolta, che la ES s. p. a. e la ER s.r.l. non riscuotevano i loro crediti per fitti e per la somministrazione di merci dalla CA Gestione e dalla L.V. s.r.I., nonostante le condizioni economiche e finanziarie delle citate società del gruppo. Infatti, la ES s. p. a., compagine che già presentava una gravissima perdita di gestione nel 2002, pari ad oltre 54 miliardi di lire, veniva dichiarata fallita il 25 giugno 2003 e la ER s.r.l. in data 28 ottobre 2004. La FI s.r.I., proprietaria al 100% delle quote della Ge. Pa. s.r.I., falliva a sua volta in data 12 luglio 2004. Le tre società citate (ES s. p. a., ER s.r.l. e FI s.r.I.) riconducibili al gruppo ER, secondo la ricostruzione recepita dai giudici del rinvio, risultavano aver ceduto merci non pagate, maturato crediti per affitti non riscossi, versato capitale sociale per acquisire quote sociali, rispetto alle due società amministrate da ES, ad onta delle proprie precarie condizioni economiche e patrimoniali. Dunque, con ragionamento lineare e coerente, le due compagini riferibili a ES sono state considerate (ulteriori) strumenti per svuotare le società del gruppo ER che si avviavano alla decozione, passando, temporalmente, prima per la liquidazione (la FI s.r.l. proprietaria della Ge. Pa. s.r.l. e, 23 successivamente, la stessa ES s. p. a.) e, poi, per il fallimento, con una complessiva operazione reputata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in frode ai creditori e che verrà, poi, soltanto completata con la cessione dei punti vendita, quindi attraverso lo svuotamento delle due società, formalmente amministrate da ES, ma, di fatto, controllate sotto il profilo economico, patrimoniale, finanziario e giuridico dalla Ge.pa. s.r.I., indicata, a sua volta, nella proprietà in toto della FI s.r.l. Quindi, la seconda sentenza di appello si è diffusa in modo ineccepibile, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, a riscontrare elementi di fatto, come preteso dalla sentenza rescindente, espressione dell'esistenza di un originario, unitario programma di spoliazione patrimoniale, preordinato e consapevole, attuato attraverso una complessiva operazione fraudolenta, ai danni dei creditori, allo scopo di svuotare la ES s. p. a., operazione alla quale i tre ricorrenti hanno dato materiale e consapevole contributo, vista la titolarità di cariche anche gestionali nell'ambito delle citate tre società del gruppo, nel periodo di interesse. Si è sottolineato, sul punto, che la fornitura delle merci per i consistenti importi contestati come distratti ai capi I) e Q), è avvenuta negli anni da parte della ES s. p. a., senza il recupero dei crediti relativi alle somministrazioni e che, dunque, coloro che, nel tempo avevano rivestito la carica di consigliere di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e, poi, liquidatore non avevano adottato alcun provvedimento nell'ambito dei rispettivi ruoli ma, anzi, avevano contribuito al progetto di spoliazione della s. p. a., con plurime condotte puntualmente descritte dai giudici di merito (cfr. p. 11 e ss. della sentenza impugnata). Si osserva, peraltro, che i motivi di ricorso in esame, con alcuni degli argomenti svolti e senza tenere conto, compiutamente, del nuovo apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrono le stesse censure svolte nei confronti della prima sentenza di appello, senza specificamente confrontarsi, se non con ragionamenti versati in fatto e, comunque, rivalutativi (riesame delle prove testimoniali — con riferimento al contenuto dell'esame del consulente tecnico della difesa NT e del teste SC già vagliati a p. 9 della sentenza di appello — nonché di documenti, con riferimento ai contratti di somministrazione stipulati con le società ES s. p. a. e ER s. r. I.), con le singole operazioni che vengono elencate, puntualmente, dalla Corte territoriale. Questa descrive, in modo non manifestamente illogico e completo, l'esistenza, attraverso specifiche operazioni riferibili alle singole società del gruppo ER (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), di un progetto complessivo di svuotamento delle compagini societarie facenti parte del gruppo, con specifico riferimento, quanto alle imputazione che qui interessano, alla ES s. p. a. e 24 alla FI s.r.I., man mano che queste si avviavano alla decozione, prima passando per la liquidazione e, successHvamente, giungendo al fallimento. Progetto di spoliazione che è passato anche attraverso il fallimento delle due società riferibili, formalmente, a ES di cui ai capi I) e Q) della rubrica, attraverso la somministrazione di merci per rilevanti valori, senza riscuoterne i relativi pagamenti (omissione contestata con argomenti versati in fatto, dunque non rivisitabili nella presente sede, rispetto a motivazione dei giudici di merito che reputa non congrua, quale attività di recupero, quella svolta attraverso la mera convocazione dello staff del personale dei punti vendita interessati dall'inadempimento). Si tratta di operazioni attuate con l'evidente finalità di svuotare anche la ES s. p. a., palesemente antieconomiche, sia per le loro caratteristiche, sia per la collocazione temporale, in quanto protratte sino all'anno 2002-2003, cioè fino al periodo in cui la ES s. p. a., già in decozione, veniva dichiarata fallita. Va, poi, osservato che, in materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita possa concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto all'attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare, sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Nel caso al vaglio, la distrazione, secondo le convergenti sentenze di merito, è indicata come realizzata attraverso un'azione combinata e unitaria, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, ha abbracciato varie condotte, tra loro descritte come inscindibilmente connesse perché finalizzate all'evento conclusivo, ben rappresentato da parte di DO, CE e IP ER, tenuto conto delle rispettive qualità e cariche formali rivestite, per un ampio contesto temporale, rispetto agli enti coinvolti nel complesso e unitario meccanismo attuato. Peraltro, la sentenza di appello lungi dall'aver esaminato le posizioni dei tre ricorrenti come se si trattasse di un unico soggetto (come dedotto con il secondo 25 motivo del ricorso di IP ER) ha specificamente chiarito il contributo di ciascuno dei tre ricorrenti. In particolare, DO ER è indicato quale consigliere di amministrazione della ES s. p. a. negli anni in cui questa società riforniva di merci le due s.r.l. amministrate da ES senza riscuoterne i crediti relativi, ma soprattutto, come amministratore delegato dal 21 ottobre 2002 e, poi, liquidatore della ES s. p. a. Si tratta, dunque, di titolare di poteri gestori proprio dell'organismo societario che ha assunto un ruolo centrale nel meccanismo in frode escogitato, in epoca di eclatante decozione della s. p. a., senza aver proceduto, nell'interesse della società, alla riscossione degli ingenti crediti per merci cedute dalla somministrante e non rinvenute al momento della dichiarazione di fallimento delle società amministrate da ES, in quanto distratte. CE ER è indicato dai giudici di merito come presidente del consiglio di amministrazione della ES s. p. a. e della ER s.r.l. Ma, in ogni caso, con riferimento all'imputato, la sentenza impugnata specifica che questi, quanto al consapevole contributo materiale apportato alla condotta dell'intraneus, nel suo complesso, in base anche alle dichiarazioni eteroaccusatorie di IO e ES, va individuato come ideatore dell'operazione che aveva condotto all'acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte della Ge. Pa. s.r.I., così attuando la condotta che ha portato al totale controllo delle dette società, amministrate formalmente da ES, non soltanto dal punto di vista commerciale ma anche da quello patrimoniale economico e giuridico. IP ER, infine, viene indicato quale presidente del consiglio di amministrazione della FI s.r.I., società proprietaria della Ge. Pa. s.r.l. e, comunque, consigliere di amministrazione e amministratore delegato della ES s. p. a. sino al momento in cui gli era succeduto il fratello DO quindi in epoca in cui maturano le consistenti forniture di ingenti quantità di merci, mai più reperite e per crediti, successivamente, non riscossi. Nessun rilievo può essere attribuito all'osservazione relativa alla conformità dei contratti tra la L.V. s.r.l. e le altre società facenti capo al gruppo ER, rispetto a quelli standard, stipulati con tutti gli altri punti vendita collocati nell'intero territorio nazionale, anche in epoca precedente al 2002, quando le società facenti capo al gruppo non erano in decozione. Infatti, i giudici di merito hanno richiamato, sul punto, le dichiarazioni di ES, rese al curatore nell'ambito della procedura fallimentare della CA ST s.r.I., secondo le quali l'assenza assoluta di autonomia imprenditoriale della L.V. s.r.l. e della CA ST s.r.l. si doveva ricavare non solo dal tipo di contratto concluso con le società del gruppo, ma anche dalle clausole con questi 26 previsti, in particolare nella parte in cui la scelta di effettuare periodiche svendite di merce era ascrivibile alla ES s. p. a., pur a fronte di un contratto di somministrazione nel quale era previsto il pagamento della merce da parte del somministrato solo dopo il relativo incasso. Quanto, invece, alla presenza di note di credito nella contabilità delle società amministrate formalmente da ES, non emesse dalla ES s. p. a. si osserva che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'amministratore di diritto della fallita aveva dichiarato al curatore che la ES aveva più volte promesso l'emissione di alcune note di credito, per rimediare alla vendita sottocosto di merce che, tuttavia, veniva acquistata dallo stesso ES a prezzo pieno, affermazione che è stata reputata, con ragionamento ineccepibile, compatibile con il contesto di sostanziale controllo dell'attività commerciale da parte della medesima ES s. p. a. nei confronti delle due s.r.l. facenti capo a ES. Con riferimento alle ulteriori osservazioni svolte con il terzo motivo dell'avv. LL, prospettato nell'interesse di CE ER, circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare della CA ST s.r.l. dall'amministratore di diritto, IG ES, queste sono infondate. Infatti, le dichiarazioni di cui si discute, sono quelle fornite al curatore in sede di interrogatorio del fallito, utilizzabili per la decisione in sede penale, come ritenuto dai giudici di merito. È noto, infatti, che trattasi di dichiarazioni rese dal fallito al curatore, nell'interrogatorio reso ex art. 49 Legge fall., dunque prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) e che, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre il compimento di ciò che debba, comunque, qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento penale (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993). Invero, secondo la Consulta, è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore debbano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis (Sez. 5, n. 338 del 30/11/2017, Rv. 272664; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650 - 01). Del resto, le relazioni ex art. 33 Legge fall. del curatore fallimentare hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso, non solo quando siano ricognitivi di un'organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo 27 penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Rv. 257650). Né il principio di separazione delle fasi si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664 - 01; Sez. 5, n. 688 del 13/4/1999, Rv. 213607; Sez. 5, n. 39001, Canavini, Rv. 229330). In ogni caso, va sottolineato, con valore dirimente, che vengono espressamente indicati, dalla Corte territoriale, elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie a carico, rese da ES in sede di interrogatorio del fallito al curatore, con particolare riferimento a CE ER che ha, con il ricorso a firma dell'avv. Mascolo, rimarcato questo aspetto (cfr. p. 11 ove si specifica che CE ER, da sempre presidente del consiglio di amministrazione di ES s.p.a., viene indicato anche da IO come colui che aveva ideato l'operazione che aveva condotto all'acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte di Ge.Pa. s.r.I.). Infine, è appena il caso di osservare che non può reputarsi ammissibile, quale tecnica di redazione del ricorso, il richiamo integrale (cfr. p. 8 e ss. del ricorso a firma dell'avv. Mascoli) ad altro atto di impugnazione (in questo caso a motivi di ricorso depositati il 31 agosto 2017 dal codifensore) posto a fondamento del primo giudizio di legittimità, introdotto dall'imputato avverso la prima sentenza della Corte di appello di Taranto, tenuto conto che il ricorrente non distingue, rispetto a detti motivi, in relazione al contenuto della sentenza rescindente, quali di questi siano o meno attinenti a punti della seconda sentenza di appello, oggetto del disposto nuovo esame per il pronunciato annullamento con rinvio. 3.Gli ulteriori motivi di ricorso svolti nell'interesse di DO ER sono infondati. 3.1.11 secondo motivo di ricorso non è fondato. Significativo della condotta ascritta all'imputato a titolo di concorso con il formale intestatario delle fallite, infatti, è il dato, riscontrato anche nel provvedimento impugnato, che ER avesse rivestito la carica di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato della ES s. p. a., quest'ultima assunta in data 21 ottobre 2002, nonché quella di liquidatore a partire dal 30 aprile 2003, tenuto conto, dunque, dei poteri gestori esercitati in un periodo in cui era stata realizzata l'inspiegabile inerzia rispetto alle pretese creditorie vantate dalla medesima ES s. p. a. nei confronti delle s. r. I. nella titolarità di ES, pur a fronte del dissesto dalla s. p. a. 3.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 28 Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, emergono le ragioni che sostengono l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. cit.; n. 9120 del 1998, Rv. cit.) e giustifica la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. cit.; conf. Rv. 257425 e Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Peraltro, per la posizione di DO ER si valorizza anche l'esistenza delle condotte distrattive contestate nel diverso procedimento concluso con la sentenza della Corte di appello di Bari acquisita nel corso del giudizio di rinvio, comportamenti tutti risalenti al periodo in cui si collocano le condotte in contestazione (cfr. p. 9 della sentenza impugnata ove si fa ampio riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1), 4) e 11) del diverso procedimento, tutte relative a fatti che si contestano come avvenuti nell'anno 2002). Si osserva, inoltre, che la sentenza rescindente non aveva annullato con rinvio la prima sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo assorbiti i residui motivi di ricorso, rispetto a quelli accolti a p. 20 e ss. Sicché alcun vizio di motivazione si riscontra, rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato, tenuto conto che, con riferimento alla posizione di DO ER, in modo ineccepibile, risulta applicato l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., riguardando i due capi di imputazione, condotte relative a distrazioni di merci fornite a due diverse società dichiarate fallite e, quindi, a diverse procedure fallimentari. 4. Gli ulteriori motivi di ricorso, svolti con i due atti dì impugnazione proposti nell'interesse di CE ER, sono infondati. 4.1. Il primo motivo di ricorso a firma dell'avv. Mascoli è inammissibile. Si tratta di censura già proposta in sede di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), dunque il relativo motivo è inammissibile perché reiterativo. Peraltro, la censura si appalesa manifestamente infondata in quanto CE ER viene indicato quale presidente del consiglio di amministrazione della ER s. p. a. nella imputazione di cui al capo I) ma, come emerge dal corpo del capo di imputazione, la compagine che rileva con riferimento alla condotta contestata è quella denominata ER s.r.I., vicenda rispetto alla quale viene valorizzato il fatto che il ricorrente rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della ES s. p. a. e della medesima ER s.r.l. (avendo, in ogni caso, descritto il ruolo di vero e proprio ideatore dell'operazione che aveva 29 condotto all'acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte della Ge. Pa. s.r.1.). Infine, si rileva che, ai fini della necessaria specificità del motivo di ricorso, non viene indicato alcun argomento difensivo che sarebbe stato inibito all'imputato per effetto dell'imperfetta indicazione della forma societaria della compagine indicata nell'imputazione sub I). Anzi, il diritto di difesa rispetto ai fatti contestati, ivi compiutamente descritti, risulta ampiamente articolato, su molteplici fronti, nei diversi gradi di merito. 4.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi prospettati dall'appellante, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con il riferimento ai precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità; conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. cit.; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. cit.). La motivazione, svolta sul punto, appare congrua e immune da illogicità manifesta, nonché in linea con la tracciata linea interpretativa (cfr. p. 12) in quanto rimarca la gravità dei fatti attinenti alla distrazione di merci per valore di milioni di euro e la sussistenza di precedenti penali a carico. 4.3. Il quarto motivo è inammissibile. L'intervento del Giudice delle leggi, con la sentenza n. 222 del 2018, non risulta rilevante nel caso al vaglio, posto che il primo giudice, nonostante l'allora vigente dettato normativo e il contenuto di cui all'art. 216 ultimo comma Legge fall. ratione temporis, ha applicato le pene accessorie fallimentari non nella misura fissa di anni dieci, come previsto dalla norma allora vigente, ma per una durata pari alla pena irrogata. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali detta misura deve reputarsi eccessiva e, quindi, dolersi di difetto di motivazione della prima sentenza e di quella di appello che conferma, sul punto, quella decisione. Invece, il ricorso si limita a dedurre che i giudici di secondo grado non si sono attenuti al nuovo range di riferimento delle pene accessorie fallimentari 30 come introdotto, per effetto della Corte cost. n. 222 del 2018, senza considerare che la misura di quelle irrogate in primo grado rientra nel nuovo parametro edittale, quindi non è illegale e, in ogni caso, senza spiegare le ragioni dell'eccessività di detto trattamento inerente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 4.4. Il primo e secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. LL sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili. Nessuna nullità sussiste per violazione degli artt. 521, 522 od. proc. pen., 6 CEDU, dovendosi riprendere, rispetto a tale doglianza, la pronuncia rescindente, § 6.2., risultando la censura già esaminata in quella sede e integralmente riproposta con il motivo di ricorso. Si osserva che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla Suprema Corte come bancarotta prefallimentare). Nel caso in esame, la sentenza rescindente ha riscontrato che non sussiste alcuna "trasformazione radicale" del fatto, o incertezza sull'oggetto dell'imputazione, atteso che la contestazione concerneva somme superiori a quelle in relazione alle quali è stata affermata la responsabilità. Invero, il valore delle merci indicate come distratte, cedute dalla ES s. p. a. alla L.V. s.r.l. e alla CA ST, è stato determinato sulla base di una stima formulata dal consulente tecnico, che ha tenuto conto dei valori indicati nelle scritture contabili, in quanto i beni non sono stati rinvenuti. Anzi, la determinazione del valore viene indicata dai giudici di merito come stimata 'al ribasso', perché coincidente con la minor somma corrispondente al valore della merce oggetto di fornitura, senza la considerazione delle percentuali di ricarico. In altri termini, l'oggetto delle distrazioni è rimasto identico - le merci - mentre il valore dei beni distratti oggetto di accertamento è stato addirittura inferiore al valore indicato nella contestazione. Ciò posto, non risulta illustrato, puntualmente, l'interesse specifico ad accedere alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, attraverso una perizia 31 contabile sul valore delle merci, tenuto conto che si tratterebbe, per quanto illustrato, di un atto di rinnovazione istruttoria in appello, del tutto esplorativo e, come tale, inammissibile. È noto, infatti, che per la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633), nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo, pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame. 4.5. Il quarto motivo di ricorso è corrispondente a quello svolto dal codifensore sul trattamento sanzionatorio, per cui si richiamano integralmente le considerazioni svolte al § 4.2. 5. I restanti motivi di ricorso di IP ER sono infondati. 5.1. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Si lamenta disparità di trattamento rispetto all'intervenuta assoluzione del coimputato IO, amministratore della Ge. Pa. s.r.l. senza considerare che, a carico di IP ER, viene riconosciuta la responsabilità per i reati di cui alla imputazione quanto alla sua condotta concernente non solo la sua posizione rivestita nella indicata società. Questi, invero, è stato presidente del consiglio di amministrazione della FI s.r.l. proprietaria della Ge. Pa. s.r.l. che aveva acquistato le quote di maggioranza delle due società affiliate, amministrate da ES e, comunque, consigliere di amministrazione e amministratore delegato della ES s. p. a. sino al momento in cui gli era succeduto il fratello DO (21 ottobre 2002), dunque proprio nell'epoca in cui maturano le consistenti forniture di ingenti quantità di merci alla L.V. e alla CA ST, mai più reperite e per crediti, successivamente, non riscossi dalla somministrante ES s. p. a. Del resto, questa conclusione conferma la logicità intrinseca del ragionamento della seconda sentenza di appello, circa l'esistenza di un iniziale programma di svuotare le società del gruppo ER, tanto che la ES s.p.a., poi, fallisce, ma non prima di trasferire merci e beni strumentali alle due società "affiliate" facenti capo a ES, le quali, invece, falliscono in un secondo momento, quando, peraltro, i crediti vantati da ES s. p. a. nei loro confronti non erano stati riscossi. A riprova del sostanziale collegamento tra gli enti del gruppo e in assenza di operazioni infragruppo convenienti. Il quarto motivo è, del pari, manifestamente infondato. 32 Secondo l'impostazione del capo I) dell'imputazione la ES s. p. a. forniva le merci alle due società di ES, la ER s. r. I. forniva i locali e le attrezzature, la Ge.pa. forniva apporti di capitali. ES, attraverso le società L.V. e CA ST, con il concorso degli extranei DO, CE e IP ER (amministratore FI s.r.I.) aveva realizzato un meccanismo in frode ai creditori diretto allo svuotamento delle società e che si inseriva in un più vasto programma di depauperamento anche della ES s.p.a. Rispetto a tale meccanismo e al rapporto tra le società del gruppo, tra cui la FI s.r.I., soccorre la motivazione della sentenza di primo grado che, a p. 13, spiega che il contratto per l'uso del marchio ER era stato stipulato con la FI s.r.l. e necessitava, da parte delle controllate, del versamento di una royality dell'1°/0 sul fatturato annuale. Sicché, nell'ottica della ricostruzione delle imputazioni sub) I) e Q) e, dunque, della contestazione di un progetto unitario di svuotamento della ES s.p.a. e delle due società affiliate al gruppo ER, senz'altro appare significativa la carica rivestita, anche con riferimento alla FI s.r.l. tenuto conto che, nella sostanza, le due società amministrate da ES, sono risultate compagini controllate dalle tre società del gruppo ER, ES s. p. a., FI s.r.l. e ER s.r.I., tutte indicate nel capo di imputazione. 5.3. Il quinto motivo è inammissibile. La determinazione della pena è giustificata adeguatamente dai giudici di merito con riferimento all'entità del fatto e alla personalità degli imputati come, peraltro, viene compiutamente descritta anche in altri punti della motivazione. Del resto, si osserva che la sentenza impugnata ha dato conto, attraverso il complessivo dispiegarsi della motivazione, delle ragioni che sostengono la determinazione della pena per il delitto di bancarotta fraudolenta, entro la media edittale, non palesandosi siffatta commisurazione abnorme ed ingiustificata. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. cit.) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. cit.), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal ché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse 33 dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; V. Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. cit.). 5.4. Il sesto motivo è infondato. La sentenza impugnata si limita a confermare, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, quella prevista dalla sentenza di primo grado che, però, ha irrogato dette pene accessorie in misura pari alla pena principale, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nella specie, dunque, il primo giudice non ha preso in considerazione ratione temporis la durata delle pene accessorie prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 Legge fall. allora vigente, ma ha applicato, nella misura media, dette pene individuandone la durata in quella pari alla pena principale. Sicché, vista la durata statuita, ben poteva la motivazione sul punto essere sintetica come hanno fatto i giudici di merito. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove la durata delle pene accessorie non si è discostata in modo consistente dal minimo edittale ( tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.; anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 5.5. Il settimo motivo è infondato. Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con ragionamento che il Collegio condivide, nel senso che deve essere reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, 34 comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU. Ciò in quanto si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua) e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice;
sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio: cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 01). 6. Segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare nei limiti di cui al § 1.1. per IG ES e il rigetto dei ricorsi degli altri imputati, con condanna di DO, CE e IP ER alle spese processuali. Su tale ultimo punto, è appena il caso di osservare che, per i reati ascritti a ES, l'annullamento con rinvio della prima sentenza di legittimità, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha determinato il formarsi del giudicato progressivo in punto responsabilità. Le fattispecie di reato ascritte a DO, CE e IP ER, ad oggi, non sono prescritte in quanto si deve tenere conto, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., della circostanza aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità, nonché della data di consumazione dei reati (sentenze dichiarative di fallimento del 20 dicembre 2004 e del 4 febbraio 2005), con termine massimo di anni diciotto e mesi nove, cui vanno aggiunti periodi di sospensione del corso della prescrizione (pari a giorni 259, come individuati nella sentenza rescindente).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio in relazione a ES IG, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di ER DO, ER CE e ER IP che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 ottobre 2023 CORTE SUPREMA Ol CASSAZIONE