Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto da
Terminal San Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Genova, Sampierdarena Olii S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza finalizzata a ottenere autorizzazione ex art. 24 reg.nav.mar. alla realizzazione di opere destinate alla gestione del traffico non prevalente di trasporto passeggeri nell'ambito delle cd. “Autostrade del Mare”, nonché per il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso in epigrafe.
Ritenuto di dovere compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO