Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1557/2024
TRIBUNALE DI TREVISO
Il G.L. dott.ssa Roberta Poirè
A scioglimento della riserva che precede
OSSERVA
I ricorrenti hanno proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per il proprio minore . Per_1
Dagli atti risulta che a seguito di domanda per invalidità civile del 19 febbraio 2019, e corredata dal necessario certificato medico nella cui sezione 3A era stata dichiarata l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ( erano state barrate le caselle relative al "no" accanto alle diciture "(certifico che la persona è): -impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" e -"non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua"), era stato riconosciuto Parte_1 CP_ portatore di handicap in condizioni di gravità con indennità di frequenza (docc. 1, 2 e 3 );
a seguito della programmata revisione del 2024 tale giudizio non veniva rivisto, con conferma, nel verbale 4/7/24 qui impugnato, dello stato di handicap in situazione di gravità ed indennità di frequenza.
Con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento dei presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento, ma il ricorso è –come eccepito dall inammissibile/improponibile per CP_1 carenza di domanda amministrativa.
Va premesso che, stante la peculiare formulazione dei moduli informatici che devono essere CP_ usati per le domande delle prestazioni che qui interessano, per domanda amministrativa di indennità di accompagnamento si intende –unanimemente- la positiva compilazione della sezione 3A del certificato medico allegato alla domanda di invalidità.
Nella specie la suddetta sezione è stata compilata in senso negativo ma, anche a voler considerare che, nonostante la dichiarazione negativa, la domanda vi fosse (sulla scorta di
Cass. 14412 del 2019 ), è certo che, disattesa tale (almeno implicita) domanda dalla decisione di riconoscere l'indennità di frequenza, tale decisione del 2019 non è stata impugnata e,quindi, la domanda amministrativa non è stata esplicitata/reiterata.
Il verbale oggetto del presente ricorso è quello reso a seguito della revisione che, pacificamente, non è stato preceduto da alcuna domanda di aggravamento e di indennità di accompagnamento.
Consegue che, anche a considerare quale domanda il certificato che ha escluso i presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento, una volta che, nel 2019, tale indennità è stata
mentre nessuna domanda (in senso radicale) ha senz'altro preceduto la revisione del 2024 ad esito della quale è stato semplicemente confermato il giudizio già reso.
Si richiama Cass. 30436/24 ove si legge “è pacifico che la ricorrente non presentò domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità,l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'indennità civile. Il fatto CP_ che l in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda è irrilevante ai presenti fini poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass. 3688/15) il Tribunale ha correttamente affermato
l'improponibilità della domanda in assenza di domanda amministrativa”.
Si tratta di questioni complesse sulle quali in giurisprudenza si riscontrano divergenze interpretative da cui le spese meritano compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'improponibilità della domanda.
Spese compensate.
Si comunichi.
Treviso, 12/2/25