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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1445/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 13.10.2023 da:
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ED EL TR (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Traini EL Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.10.2023 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: regolamentazione ELl'esercizio ELla responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE “Voglia il Sig. Giudice adito, confermare nella loro interezza
i provvedimenti temporanei e urgenti già pronunciati all'udienza EL 05.03.2024. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
- nell'anno 2014 iniziava una relazione sentimentale con e la figlia CP_1
minore ELla coppia, nasceva poco dopo, il 18.05.2015 a San Persona_1
ED EL TR (AP);
- la relazione sentimentale tra le parti era stata sempre caratterizzata da conflittualità
e litigi, tanto che la prosecuzione ELla stessa diventava quasi immediatamente impossibile e non veniva mai instaurata una reale convivenza: la Sig.ra Pt_1
viveva da sola nel comune di Monsampolo e il Sig. viveva con la sua CP_1
famiglia di origine a Spinetoli e ogni tanto si recava a trovare la fidanzata in stato interessante. Nel momento in cui la bambina nasceva, la relazione era già terminata e il papà decideva comunque di riconoscere la bambina;
- sin dalla nascita ELla piccola e nel corso degli anni il padre non si era mai Per_1
preso cura ELla figlia minore, né aveva mai provveduto al pagamento di un mantenimento in favore ELla stessa, né alla rifusione ELle spese straordinarie sostenute dalla madre;
la Sig.ra dunque, aveva sempre provveduto da sola Pt_1
a tutte le spese ordinarie e straordinarie, che si erano rese necessarie per il sostentamento ELla propria figlia, coadiuvata dai suoi genitori che la supportavano e sostengono anche attualmente. Solo la madre EL nonna ELla piccola CP_1 dal novembre ELl'anno 2021 contribuisce alle spese con la cifra di € 150 Per_1
mensili, somma EL tutto insufficiente alle esigenze di vita ELla minore;
- nonostante le richieste avanzate nel corso degli anni, il Sig. on CP_1
intendeva in nessun modo sostenere economicamente la figlia minore, e neppure stabilire con la stessa un rapporto affettivo: nel corso ELl'anno, il padre e la figlia si incontravano pochissime volte e sempre su iniziativa ELla che aveva più Pt_1
volte tentato di stabilire un legame tra i due ma senza mai riuscirci a causa EL comportamento paterno che era d'indifferenza totale. La bambina non frequentava il padre con piacere e non gradiva rimanere sola con lo stesso, sia perché lo conosceva solo superficialmente e soprattutto perché le rare volte che lo vedeva, lo stesso la portava con sé in un bar nel quale si incontrava con altri amici, dedicandosi ad attività che non erano assolutamente congeniali alla bambina;
- il sig. era da tempo dipendente stabile ELla ditta Max Impianti Srls: la CP_1
Sig.ra era a conoscenza di questo fatto perché era stato proprio il Pt_1 CP_1
ad averglielo comunicato;
lo stesso, inoltre, viveva ancora in casa, con la sua famiglia, e dunque era supportato dalla stessa nelle spese quotidiane e fisse;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento ELla figlia minore esclusivamente alla madre, disciplinando le modalità di visita EL padre, oltre all'obbligo di quest'ultimo alla corresponsione di un contributo al mantenimento a favore ELla figlia alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto datato 17.10.2023 il Presidente nominava il Giudice relatore cui ELegava la trattazione EL procedimento e fissava, per la prima comparizione ELle parti innanzi al magistrato ELegato, l'udienza EL 05.03.2024; nelle more di tale udienza, la difesa di , presentava istanza relativa all'autorizzazione a far intraprendere Parte_1
immediatamente alla figlia minore un percorso terapeutico indicato Persona_1
dall'AST di Ascoli Piceno. Il Giudice, vista l'urgenza ELl'intervento e il disinteresse EL padre rispetto alle urgenti esigenze ELla minore, autorizzava la ricorrente
[...]
, inaudita altera parte, a far intraprendere alla figlia il percorso Pt_1 Persona_1
suddetto e, conseguentemente, veniva aperto un sub-procedimento. In udienza EL 05.03.2024, il Giudice, rilevato che la notifica alla parte resistente era avvenuta in data 23.11.2023 a mani ELla madre convivente, dichiarava la contumacia di e adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti “affida la CP_1
minore in via super esclusiva alla madre, , con collocazione Per_1 Parte_1
prevalente presso la medesima;
stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre, oltre Per_1
all'intera giornata di sabato o di domenica a settimane alterne, e stabilisce che almeno nei primi tre mesi ELla ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia gli incontri avvengano alla presenza ELla madre o ELla nonna materna;
pone a carico di
[...]
l'assegno di € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento ELla figlia , CP_1 Per_1
corrispondenti al minimo vitale, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat vita, in attesa di conoscere i suoi redditi, oltre al 50% ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse ELla figlia, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
- dispone che tramite la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, con facoltà di sub ELega, siano compiuti accertamenti sul reddito di considerato che CP_1 CP_1
non provvede in alcun modo al mantenimento ELla figlia, dispone che gli atti siano trasmessi al PM per il reato di cui al 570 c.p.; rinvia la causa all'udienza EL
26.09.2024 alle ore 9.30.”
A scioglimento ELla riserva assunta all'udienza, il Giudice pronunciava la seguente ordinanza: “rilevato che dalla relazione ELla Guardia di Finanza non risulta il reddito conseguito dal nell'anno 2023 in quanto, all'epoca ELla formazione ELla CP_1
relazione, la dichiarazione dei redditi non era stata ancora presentata;
rilevato che
è stato assunto quale lavoratore dipendente presso la Max Impianti a CP_1
tempo indeterminato che, pertanto, è opportuno un aggiornamento dei redditi effettivamente percepiti;
fissa ex art. 473 bis. 28 c.p.c., l'udienza EL 09.05.2025 per la rimessione ELla causa in decisione, richiedendo alla parte ricorrente di specificare chi riscuota l'assegno unico familiare e per quale importo”. Con la medesima ordinanza il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e disponeva il sostituirsi ELl'udienza già fissata con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento.
Per quanto concerne la richiesta di affido super-esclusivo ELla minore Persona_1
a , formalizzata da quest'ultima in udienza EL 05.03.2023, rileva il Parte_1
Collegio che, dalle affermazioni rassegnate dalla ricorrente in corso di causa, che hanno trovato piena conferma nel contegno processuale tenuto da parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza ELla pendenza EL presente procedimento, stante la regolarità ELle notifiche, emerge, in maniera incontestabile, il totale disinteresse di nei confronti ELla figlia. Ormai da anni, infatti, il CP_1
resistente sembrerebbe essersi completamente disinteressato ELla vita ELla minore, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento ELla medesima, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale ELl'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio ELla potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, ELle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale EL minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza EL genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione EL minore), con la conseguenza che l'esclusione ELla modalità ELl'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità EL genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa EL genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio ELla potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse EL figlio ELl'adozione, nel caso concreto, EL moELlo legale prioritario di affidamento”. Per tutto quanto emerso nel corso EL giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, nel caso di specie deve subire una deroga in favore ELl'applicazione EL regime di affidamento super-esclusivo nei confronti ELla Sig.ra
ELla figlia minore, in un'ottica di tutela di quest'ultima e dei propri Parte_1
interessi; infatti, le condotte tenute da appaiono sintomatiche ELla sua CP_1
completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. L'inadeguatezza di parte resistente ad espletare il ruolo di genitore giustifica l'adozione, in questa sede, di provvedimenti che determinano una regolamentazione EL diritto di visita padre-figlia in maniera tale da tutelare il preminente benessere psicologico ELla minore, permettendo lei di riavvicinarsi al padre gradualmente.
Dalla relazione ELla Guardia di Finanza, risulta che, effettivamente, il resistente è dipendente, attualmente a tempo indeterminato, ELla s.r.l. “Max Impianti” che nell'anno 2022, ha percepito un reddito loro di € 14.000 circa;
l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a suo carico appare, quindi adeguato.
Nonostante la specifica richiesta, parte ricorrente non ha inteso precisare l'ammontare ELl'assegno unico familiare;
stante la situazione come sopra descritta, appare opportuno stabilire che esso sia riscosso dalla al 100% (come già avviene, Pt_1
essendosi disposto l'affido super-esclusivo ELla minore alla madre).
Da ultimo, osserva il Collegio che stante la natura necessitata ELla controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda ELla ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale ELle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 1445/2023 come sopra promossa, così provvede:
- affida la minore in via super-esclusiva alla madre, , con Per_1 Parte_1
collocazione prevalente presso la medesima;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi Per_1
a settimana, previo accordo con la madre, oltre all'intera giornata di sabato o di domenica a settimane alterne, e stabilisce che almeno nei primi tre mesi ELla ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia gli incontri avvengano alla presenza ELla madre o ELla nonna materna;
- pone a carico di l'assegno di € 300,00 mensili, a titolo di CP_1
mantenimento ELla figlia , con decorrenza dall'ottobre 2023, data di Per_1
deposito EL ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-vita dal marzo 2024, oltre al 50% ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse ELla figlia, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
- stabilisce che percepisca l'assegno unico familiare al 100%; Parte_1
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 3/6/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1445/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 13.10.2023 da:
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ED EL TR (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Traini EL Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.10.2023 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: regolamentazione ELl'esercizio ELla responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE “Voglia il Sig. Giudice adito, confermare nella loro interezza
i provvedimenti temporanei e urgenti già pronunciati all'udienza EL 05.03.2024. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, la Sig.ra sulla premessa che: Parte_1
- nell'anno 2014 iniziava una relazione sentimentale con e la figlia CP_1
minore ELla coppia, nasceva poco dopo, il 18.05.2015 a San Persona_1
ED EL TR (AP);
- la relazione sentimentale tra le parti era stata sempre caratterizzata da conflittualità
e litigi, tanto che la prosecuzione ELla stessa diventava quasi immediatamente impossibile e non veniva mai instaurata una reale convivenza: la Sig.ra Pt_1
viveva da sola nel comune di Monsampolo e il Sig. viveva con la sua CP_1
famiglia di origine a Spinetoli e ogni tanto si recava a trovare la fidanzata in stato interessante. Nel momento in cui la bambina nasceva, la relazione era già terminata e il papà decideva comunque di riconoscere la bambina;
- sin dalla nascita ELla piccola e nel corso degli anni il padre non si era mai Per_1
preso cura ELla figlia minore, né aveva mai provveduto al pagamento di un mantenimento in favore ELla stessa, né alla rifusione ELle spese straordinarie sostenute dalla madre;
la Sig.ra dunque, aveva sempre provveduto da sola Pt_1
a tutte le spese ordinarie e straordinarie, che si erano rese necessarie per il sostentamento ELla propria figlia, coadiuvata dai suoi genitori che la supportavano e sostengono anche attualmente. Solo la madre EL nonna ELla piccola CP_1 dal novembre ELl'anno 2021 contribuisce alle spese con la cifra di € 150 Per_1
mensili, somma EL tutto insufficiente alle esigenze di vita ELla minore;
- nonostante le richieste avanzate nel corso degli anni, il Sig. on CP_1
intendeva in nessun modo sostenere economicamente la figlia minore, e neppure stabilire con la stessa un rapporto affettivo: nel corso ELl'anno, il padre e la figlia si incontravano pochissime volte e sempre su iniziativa ELla che aveva più Pt_1
volte tentato di stabilire un legame tra i due ma senza mai riuscirci a causa EL comportamento paterno che era d'indifferenza totale. La bambina non frequentava il padre con piacere e non gradiva rimanere sola con lo stesso, sia perché lo conosceva solo superficialmente e soprattutto perché le rare volte che lo vedeva, lo stesso la portava con sé in un bar nel quale si incontrava con altri amici, dedicandosi ad attività che non erano assolutamente congeniali alla bambina;
- il sig. era da tempo dipendente stabile ELla ditta Max Impianti Srls: la CP_1
Sig.ra era a conoscenza di questo fatto perché era stato proprio il Pt_1 CP_1
ad averglielo comunicato;
lo stesso, inoltre, viveva ancora in casa, con la sua famiglia, e dunque era supportato dalla stessa nelle spese quotidiane e fisse;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento ELla figlia minore esclusivamente alla madre, disciplinando le modalità di visita EL padre, oltre all'obbligo di quest'ultimo alla corresponsione di un contributo al mantenimento a favore ELla figlia alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto datato 17.10.2023 il Presidente nominava il Giudice relatore cui ELegava la trattazione EL procedimento e fissava, per la prima comparizione ELle parti innanzi al magistrato ELegato, l'udienza EL 05.03.2024; nelle more di tale udienza, la difesa di , presentava istanza relativa all'autorizzazione a far intraprendere Parte_1
immediatamente alla figlia minore un percorso terapeutico indicato Persona_1
dall'AST di Ascoli Piceno. Il Giudice, vista l'urgenza ELl'intervento e il disinteresse EL padre rispetto alle urgenti esigenze ELla minore, autorizzava la ricorrente
[...]
, inaudita altera parte, a far intraprendere alla figlia il percorso Pt_1 Persona_1
suddetto e, conseguentemente, veniva aperto un sub-procedimento. In udienza EL 05.03.2024, il Giudice, rilevato che la notifica alla parte resistente era avvenuta in data 23.11.2023 a mani ELla madre convivente, dichiarava la contumacia di e adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti “affida la CP_1
minore in via super esclusiva alla madre, , con collocazione Per_1 Parte_1
prevalente presso la medesima;
stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre, oltre Per_1
all'intera giornata di sabato o di domenica a settimane alterne, e stabilisce che almeno nei primi tre mesi ELla ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia gli incontri avvengano alla presenza ELla madre o ELla nonna materna;
pone a carico di
[...]
l'assegno di € 300,00 mensili, a titolo di mantenimento ELla figlia , CP_1 Per_1
corrispondenti al minimo vitale, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat vita, in attesa di conoscere i suoi redditi, oltre al 50% ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse ELla figlia, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di
Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
- dispone che tramite la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, con facoltà di sub ELega, siano compiuti accertamenti sul reddito di considerato che CP_1 CP_1
non provvede in alcun modo al mantenimento ELla figlia, dispone che gli atti siano trasmessi al PM per il reato di cui al 570 c.p.; rinvia la causa all'udienza EL
26.09.2024 alle ore 9.30.”
A scioglimento ELla riserva assunta all'udienza, il Giudice pronunciava la seguente ordinanza: “rilevato che dalla relazione ELla Guardia di Finanza non risulta il reddito conseguito dal nell'anno 2023 in quanto, all'epoca ELla formazione ELla CP_1
relazione, la dichiarazione dei redditi non era stata ancora presentata;
rilevato che
è stato assunto quale lavoratore dipendente presso la Max Impianti a CP_1
tempo indeterminato che, pertanto, è opportuno un aggiornamento dei redditi effettivamente percepiti;
fissa ex art. 473 bis. 28 c.p.c., l'udienza EL 09.05.2025 per la rimessione ELla causa in decisione, richiedendo alla parte ricorrente di specificare chi riscuota l'assegno unico familiare e per quale importo”. Con la medesima ordinanza il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e disponeva il sostituirsi ELl'udienza già fissata con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento.
Per quanto concerne la richiesta di affido super-esclusivo ELla minore Persona_1
a , formalizzata da quest'ultima in udienza EL 05.03.2023, rileva il Parte_1
Collegio che, dalle affermazioni rassegnate dalla ricorrente in corso di causa, che hanno trovato piena conferma nel contegno processuale tenuto da parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio pur essendo a conoscenza ELla pendenza EL presente procedimento, stante la regolarità ELle notifiche, emerge, in maniera incontestabile, il totale disinteresse di nei confronti ELla figlia. Ormai da anni, infatti, il CP_1
resistente sembrerebbe essersi completamente disinteressato ELla vita ELla minore, omettendo di partecipare ai compiti di cura, di crescita, di sostegno e di mantenimento ELla medesima, sotto ogni punto di vista.
Con sentenza n. 26587 depositata il 17.12.2009, la Suprema Corte ha affermato che
“affinchè possa derogarsi alla regola generale ELl'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio ELla potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, ELle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale EL minore), occorre che risulti, nei confronti di uno genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza EL genitore dal figlio, o di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione EL minore), con la conseguenza che l'esclusione ELla modalità ELl'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità EL genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa EL genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio ELla potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse EL figlio ELl'adozione, nel caso concreto, EL moELlo legale prioritario di affidamento”. Per tutto quanto emerso nel corso EL giudizio, l'affidamento condiviso, nonostante costituisca la regola generale, nel caso di specie deve subire una deroga in favore ELl'applicazione EL regime di affidamento super-esclusivo nei confronti ELla Sig.ra
ELla figlia minore, in un'ottica di tutela di quest'ultima e dei propri Parte_1
interessi; infatti, le condotte tenute da appaiono sintomatiche ELla sua CP_1
completa inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. L'inadeguatezza di parte resistente ad espletare il ruolo di genitore giustifica l'adozione, in questa sede, di provvedimenti che determinano una regolamentazione EL diritto di visita padre-figlia in maniera tale da tutelare il preminente benessere psicologico ELla minore, permettendo lei di riavvicinarsi al padre gradualmente.
Dalla relazione ELla Guardia di Finanza, risulta che, effettivamente, il resistente è dipendente, attualmente a tempo indeterminato, ELla s.r.l. “Max Impianti” che nell'anno 2022, ha percepito un reddito loro di € 14.000 circa;
l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a suo carico appare, quindi adeguato.
Nonostante la specifica richiesta, parte ricorrente non ha inteso precisare l'ammontare ELl'assegno unico familiare;
stante la situazione come sopra descritta, appare opportuno stabilire che esso sia riscosso dalla al 100% (come già avviene, Pt_1
essendosi disposto l'affido super-esclusivo ELla minore alla madre).
Da ultimo, osserva il Collegio che stante la natura necessitata ELla controversia e la circostanza che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha contrastato la domanda ELla ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale ELle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 1445/2023 come sopra promossa, così provvede:
- affida la minore in via super-esclusiva alla madre, , con Per_1 Parte_1
collocazione prevalente presso la medesima;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi Per_1
a settimana, previo accordo con la madre, oltre all'intera giornata di sabato o di domenica a settimane alterne, e stabilisce che almeno nei primi tre mesi ELla ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia gli incontri avvengano alla presenza ELla madre o ELla nonna materna;
- pone a carico di l'assegno di € 300,00 mensili, a titolo di CP_1
mantenimento ELla figlia , con decorrenza dall'ottobre 2023, data di Per_1
deposito EL ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-vita dal marzo 2024, oltre al 50% ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse ELla figlia, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
- stabilisce che percepisca l'assegno unico familiare al 100%; Parte_1
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 3/6/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi