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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1763/2024 R.G., promossa da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Antonio Rallo attrice nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Donatella Tornabene convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 parte attrice ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità sulla figlia minore nata in [...] 01 marzo Persona_1
2018 a Marsala.
Si è costituito il convenuto con comparsa di risposta depositata il 13 gennaio 2025.
Nel corso della causa, in data 26 marzo 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto la definizione consensuale del presente giudizio.
Con ordinanza del 14 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
1 2. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») e all'art. 473-bis.51, quarto comma,
c.p.c.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni del divorzio nell'accordo congiunto sottoscritto datato 25 marzo 2025 e depositato il 26 marzo 2025.
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere manifestamente superflua l'audizione della minore, anche in considerazione della sua età (sette anni compiuti), ai sensi del novellato art. 473-bis.4, terzo comma, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n.
10776/2019 e Cass. civ., n. 3913/2018).
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Omologa l'accordo delle parti datato 25 marzo 2025 e depositato il 26 marzo 2025.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
2 Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
17 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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