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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 123-247/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Parte_1 procura alle liti in atti dagli Avv.ti Valeria Cosentino del Foro di Roma e Tiziana La Verghetta
Appellante-appellata
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Susanna Mazzaferri
Appellante-appellato
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti Controparte_6 Controparte_7 dall'Avv. Elisa Bonciani del Foro di Firenze
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con distinti ricorsi, rispettivamente depositati l'8 aprile 2024 e l'11 luglio 2024, l' e hanno proposto appello avverso la sentenza del 12 marzo 2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli originari ricorrenti indicati in epigrafe, aveva rilevato il contrasto con l'art. 10
d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata ai rapporti di lavoro dedotti in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a pagare ai ricorrenti le specifiche Parte_1 CP_ somme ad ognuno spettanti ai titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi a versare all' nella misura in cui il diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali fosse prescritto, la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62; infine, aveva condannato a rifondere ai ricorrenti le spese di Parte_1 lite, nella misura liquidata in dispositivo, compensandole per il resto.
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità: 1) nella Parte_1 parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
2) per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10
D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte); 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c., nonché per erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie;
4) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, CA 2012 e art. 31, CA 2016, nonché per erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
5) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. ce 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, nonché dell'artt. 2019 c.c., con riferimento all'art. 77 punto 2.4 dei
CCNL mobilità – attività ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, all'art. 35 CCA FS del 2003 e
32 CCA FS del 2012 – 2016, all'art. 36 punto 5 del CCA FS del 2012- 2016; 6) per eccessiva liquidazione delle spese di giudizio e mancata valutazione della parziale soccombenza dei ricorrenti sul quantum. ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. CP_ L' ha impugnato la sentenza dell'adito Tribunale nella parte in cui non aveva rilevato d'ufficio l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia per assenza della previa domanda amministrativa, né aveva rilevato l'inammissibilità di detta domanda, perché proposta dai lavoratori senza allegare e provare la circostanza di essere stati impossibilitati a far valere in via preventiva la pretesa nei confronti del datore di lavoro;
l' ha, poi, invocato il CP_1 principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui il diritto del lavoratore di vedersi costituire,
a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art.13, co. 5, l. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, fosse soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo CP_ dell' ha, pertanto, concluso in via principale per la declaratoria di improponibilità ed inammissibilità dalla domanda di costituzione di rendita vitalizia, nonché per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza dal diritto con la stessa vantato;
in via subordinata, ha chiesto CP_ condannarsi parte convenuta a versare all' i relativi contributi nei limiti della prescrizione di legge.
Gli appellati hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Disposta la riunione dei procedimenti, allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'appello dell' è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 cpc.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, nel giudizio di impugnazione il principio dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. impone, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione, di avere riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l'interesse ad impugnare è governato dal criterio della soccombenza ed è esteso e nel contempo limitato alla ratio decidendi posta a base della sentenza, nel senso che l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, quindi apprezzabile in relazione alla portata delle statuizioni consacrate in dispositivo ed all'utilità giuridica che può derivare a chi propone il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass. n. 38054/2022; Cass.n.12086/2023).
Nel caso di specie, rispetto alla statuizione di condanna di “a versare Parte_1 all' , nella misura in cui il diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali fosse CP_1 prescritto, la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62…”, l'Istituto odierno appellante non può dirsi soccombente in primo grado, perché il giudicante ha adottato una decisione che fa sorgere obblighi gravanti esclusivamente su la quale, dal canto suo, in seno al proprio atto di gravame, Parte_1 non ha sollevato alcuna censura in ordine alla condanna alla regolarizzazione contributiva e/o al versamento della riserva matematica ai fini della costituzione di rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62. Quanto detto innanzi implica, rispetto alle statuizioni in materia previdenziale, la formazione del giudicato interno, posto che, ad ovviare alla mancata impugnazione dei capi di sentenza in discorso da parte di non può certo valere l'argomento difensivo da Parte_1
CP_ quest'ultima tardivamente speso nel costituirsi in sede di appello proposto dall'
Passando ad esaminare l'appello di detta Società censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali che escludono le indennità variabili dalla retribuzione feriale, con affermazione del principio di tendenziale corrispondenza di quest'ultima con quella ordinariamente erogata nei periodi lavorativi e condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle correlate differenze retributive.
Il motivo non è fondato.
Il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango
Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non prevedendone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno
1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.157 e dalla Carta
Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) all'art.10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
- gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
- il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali però non rientra l'art. 7 cit..
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha cercato di meglio delineare la nozione di “ferie annuali retribuite”, sulla base dei seguenti presupposti:
a) il diritto alle ferie retribuite è incluso nella Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cui è riconosciuto il medesimo valore dei Trattati;
b) le principali disposizioni che regolano tale diritto nell'ambito dell'Unione Europea si trovano nell'art. 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che ha recepito senza modifiche il tenore letterale dell'art.7 della precedente direttiva
93/104 (che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere identico contenuto normativo, sentenza 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda). In base a tale articolo, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
c) la direttiva 2003/88 non contempla espressamente una norma concernente il livello economico della retribuzione delle ferie;
d) agli Stati Membri compete la determinazione delle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, restando liberi di precisare le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto, ad essi spettante sulla base dell'integralità dei periodi di lavoro compiuti (Sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU).
Anche nel nostro ordinamento, dunque, l'istituto delle “ferie annuali retribuite” non può che essere interpretato alla luce dell'elaborazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è espressa su tale nozione e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa alla retribuzione feriale del personale di volo di compagnie aeree ( e CP_8 altri contro TI RW plc,causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), ponendo una serie di principi di ordine generale che ben possono trovare applicazione anche con riguardo al trasporto ferroviario.
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C257/04, Persona_1 sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione delle ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Trattasi di due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) da considerarsi inscindibili l'uno dall'altro, con la conseguenza che il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non può essere derogato dal diritto interno del Stati membri. L'art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra infatti tra le disposizioni alle quali quest'ultima consente espressamente di derogare. Il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell'Unione, ha dunque carattere vincolante e non può essere interpretato in maniera restrittiva (si vedano ad es. sent. del 22 aprile 2010, causa C 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, e sent. del 20 luglio 2016, C-341/15). Per_2
In tale ultima sentenza la Corte di Giustizia, richiamando i principi già espressi nella decisione ha affermato che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, CP_9 della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
Nell'applicare tali principi per rispondere ai quesiti posti nel caso – TI RW, la CP_8
Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della retribuzione feriale;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2003/88 tratta la fruizione di un congruo periodo di ferie annuali ed il mantenimento in detto periodo del medesimo livello retributivo come due aspetti di un unico diritto.
Questi sono dunque i criteri forniti dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale per verificare se, in uno specifico caso, una voce remunerativa debba essere presa in considerazione nella determinazione della retribuzione nel periodo di ferie previsto dall'Unione, specificando che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. La decisione resa dalla
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione (la Corte di
Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della
Corte di Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.).
Fatte tali premesse di ordine generale, sostiene che l'art.10 del D.Lgs. Parte_1
n.66/2003 “parla solo di un periodo annuale di ferie retribuite senza alcuna quantificazione”, né fornisce “una nozione di retribuzione feriale che sia coincidente con la retribuzione ordinaria”, evidenziando che la giurisprudenza della CGUE non richiede che la retribuzione feriale sia
“identica” e/o equivalente a quella ordinaria, ma solo che essa sia “paragonabile” e non dissuasiva dal godimento delle ferie. Nella fattispecie, secondo l'appellante, la mancata erogazione delle indennità variabili sarebbe di entità tale da non avere alcuna efficacia dissuasiva dal godimento delle ferie.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”
(Cass.Civ., sez. lav., 17/05/2019, n.13425). In tale decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare alla sentenza
LI et al. vs. TI RW plc ed evidenziando che in tale decisione “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti RW in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza LI e a.cit C155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17)”.
Orbene, è noto che il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1
(quattro settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo), non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo nell'anno precedente. Si è detto che i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
Nulla vieta che il legislatore nazionale possa prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, ciò non è (al momento) avvenuto, poichè l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 fa riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Per tutti i motivi sopra esposti, a parere del Collegio correttamente il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra gli appellati e che Parte_1 determinano la retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie di quattro settimane annue, escludendo dalla base di calcolo la IUP variabile, l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno, non sono conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, risultando evidente che non può escludersi che le clausole contrattuali in esame rappresentino un disincentivo al godimento delle ferie ed un pregiudizio al pieno godimento delle stesse. Ne consegue che tali clausole, in linea con quanto statuito dal primo giudice, devono ritenersi contrarie all'art.10 del D.Lgs. n.66/2003 e sono quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con la ulteriore conseguenza che deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cass.Civ., sez. lav.,
23/01/1999, n. 645; Cass.Civ., sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cass.Civ., 04/03/1983, n. 1612). Il motivo in disamina va dunque disatteso
***
2.- censura, altresì, la sentenza impugnata per aver adottato un errato Parte_1 metodo di calcolo, consistito “nell'associare le somme perdute (per mancato computo delle voci contestate) alla dimensione temporale del giorno, paragonando cioè la retribuzione di un giorno lavorativo con quella di uno feriale”, laddove invece avrebbe dovuto tener conto tanto le norme giuridiche che qualificano sempre le ferie come “annuali”, quanto il fatto che i lavoratori fruiscono le ferie frazionate nell'arco dell'anno e giammai tutte insieme, con la conseguenza che “il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal Giudice di prime cure, doveva essere quello rapportato a valori annuali omogenei, sia come giornate di ferie, che come retribuzione”, calcolo che, se correttamente effettuato nei termini sopra indicati, avrebbe fatto emergere “l'estrema esiguità dell'incidenza percentuale delle indennità ex adverso rivendicate sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori negli anni oggetto di causa, del tutto inidonea a generare un effetto dissuasivo all'effettivo godimento delle ferie”.
Il motivo non è fondato.
L'asserita incidenza irrisoria delle indennità variabili sulla retribuzione annua, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei conteggi analitici prodotti dagli appellati e nei cedolini paga in base ai quali detti conteggi sono stati elaborati (v. doc. parte appellata), da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Ne segue che l'entità del divario tra la retribuzione ordinaria e quella feriale risulta nella fattispecie di apprezzabilità tale da poter rivestire in concreto una potenziale portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie.
Non sembra invece corretto il criterio proposto da parte appellante, di comparare l'importo annuale delle indennità variabili con la retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, atteso che ciò che rileva è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria
(comprensiva delle quote variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie. In tale prospettiva, i conteggi prodotti dagli appellati sono stati condivisibilmente elaborati determinando la media giornaliera dell'importo delle indennità variabili percepite e moltiplicando tale dato, per un verso, per il numero dei giorni di lavoro effettivo svolti nel corso dell'anno di riferimento, e, per altro verso, per il numero di giorni di ferie fruiti in corso d'anno. Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva dal godimento delle ferie. Il suddetto criterio di calcolo, inoltre, appare rispettoso delle indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. sentenza CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
Ad ogni buon conto, su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282; Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).
In quest'ordine di concetti, anche il terzo motivo di gravame deve essere respinto.
***
3. L'appellante censura, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, con riguardo alla Indennità di Utilizzo Professionale (c.d. IUP), “di ricavare dalle decisioni della CGUE il principio secondo cui, tra le somme da includere nel calcolo della retribuzione feriale, vada ricompresa ogni voce variabile e, quindi, anche il compenso erogato per attività svolta in viaggio
(IUP variabile) e non già quella, propria dello status di capo treno, svolta a terra o a disposizione
o in formazione (IUP giornaliera)”.
Parte appellante ha rinunciato a tale motivo di gravame, in ordine al quale si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile. ***
4.- Parte appellante ha altresì rinunciato al quarto motivo di gravame, limitatamente alla indennità di assenza dalla residenza, in ordine alla quale si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale.
Risulta, viceversa, fondato il motivo di gravame attinente al compenso per lavoro straordinario, in ordine al quale il primo giudice ha ritenuto che “la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui tale “imprevedibilità”, pur integrando un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo, si riverbererebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente)”.
La decisione del primo giudice non convince.
Trova sicuramente applicazione il principio di cui alla sentenza Hein C-385/17, in base al quale la retribuzione di ore di lavoro straordinario va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie
“quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”.
Nella fattispecie, tuttavia, nulla emerge dai prospetti paga circa i caratteri di abitualità e conseguente prevedibilità della prestazione di lavoro straordinario da parte degli odierni appellati, né tali caratteri possono essere desunti dal generico ed apodittico riferimento ai frequenti ritardi dei treni e/o alla possibilità di eventi straordinari. Ritiene invece il Collegio che siamo in presenza di una voce retributiva del tutto eventuale e variabile, che non si pone in rapporto di necessario collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore. Con riguardo allo straordinario, quindi, difettano i presupposti di comprovata prevedibilità ed abitualità dettati dalla per ritenere tale emolumento computabile nella CP_10 retribuzione feriale
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che gli appellati hanno diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di tutte le voci indennitarie indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, con esclusione del compenso per il lavoro straordinario.
Nell'originario ricorso la domanda di condanna era stata formulata con allegazione di conteggi esplicativi che non consentono di scorporare l'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario. Il presente giudizio va pertanto definito con la pronuncia della presente sentenza, che si astiene dalla determinazione del valore economico del credito. Le differenze retributive dovute andranno conseguentemente ricalcolate, previa esclusione dell'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario, sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito, come da conteggi prodotti dagli appellati, che non risultano specificamente contestati sotto il profilo squisitamente contabile.
***
5.- Con il quinto motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art.2948,
n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art.18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l.
92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Il motivo è infondato.
E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore - ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia - decorre anche in costanza di esso, quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento;
il che, se per la quasi generalità dei casi, prima della riforma del 2012, coincideva pacificamente con l'ambito di operatività dell'art.18 della l.300/70, non si realizzava invece con riferimento alla tutela di cui all'art.8 della l.604/66, la quale non produceva quegli effetti incisivi circa l'ordine di reintegrazione che erano invece propri dell'art.18 stat. lav.
Questo indirizzo giurisprudenziale facendo leva, da un lato, sul concetto di stabilità di cui si è appena detto e, dall'altro lato, sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 - riteneva che la ratio dell'operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come di quelle degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), portasse, appunto, ad escludere il decorso della prescrizione in presenza di una tutela che non garantisse nel caso di licenziamento illegittimo, la continuità del rapporto di lavoro;
e ciò sul presupposto che si configurasse in tale ipotesi una situazione psicologica del lavoratore di timore, con riferimento alla permanenza del rapporto di lavoro (anche in ragione della sua istituzionale debolezza socio - economica). Così, nella giurisprudenza si è parlato di metus del lavoratore di essere licenziato per reazione ritorsiva alla rivendicazione di diritti o comunque del timore di subire rappresaglie (es. illegittimi mutamenti di mansioni o trasferimenti).
Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore, dal 18.7.2012, della legge 92/12, la nuova disciplina dell'art.18 l.300/70 non assicura affatto una generalizzata e “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e ben definiti.
Ne segue che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la pronuncia n.26246/2022, richiamata nella sentenza impugnata, va letto alla luce del lungo e dettagliato excursus storico che il Supremo Collegio ripercorre mettendo in evidenza come le novelle del 2012
e del 2015 abbiano mutato integralmente il sistema sanzionatorio di reazione “contro ogni forma illegittima di risoluzione” del contratto di lavoro. La Suprema Corte rileva che il nuovo assetto normativo dell'art. 18 Stat. Lav. priva il sistema sanzionatorio del rapporto di stabilità che aveva caratterizzato proprio la finalità di tale norma, deferendo - oggi - l'applicabilità della tutela reintegratoria al giudice secondo “il pernicioso sistema del caso per caso”. Sicché la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più la regola, bensì la forma residuale di tutela, cedendo il primato a favore della tutela indennitaria forte, a cui il legislatore attribuisce una valenza di carattere generale (Cass. S.U. n. 30985/2017). In tale contesto, il Supremo Collegio riscontra la sussistenza di un'obiettiva condizione di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro,
“per effetto di una immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”. Il nuovo ordine di rapporti tra dipendente e datore di lavoro, così delineato, si traduce nell'impossibilità di predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e soprattutto il regime della loro adeguata tutela, il che impone sul piano processuale, e in ossequio al principio di certezza del diritto, che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dalla cessazione del rapporto stesso.
Nella indicata decisione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso
(Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere
“può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Secondo la Cassazione, infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”, per cui “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Tali principi sono stati recentemente applicati dalla Suprema Corte proprio in una controversia analoga alla presente nei confronti di nei termini di seguito riportati: “in ordine Controparte_11 alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”
(Cass.Civ., sez. lav., 20/05/2024, n.13932).
La decisione del primo Giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione solo dalla data di cessazione del rapporto va dunque confermata.
6. Con il sesto motivo di gravame denuncia la violazione degli artt. 91 e 92, Parte_1 secondo comma cpc, e dell'art. 4 DM 55/2014, commi 2 e 4, in quanto il Tribunale avrebbe liquidato le spese di giudizio in misura eccedente i limiti inderogabilmente posti dalle tariffe forensi, peraltro senza valutare la circostanza della parziale soccombenza dei ricorrenti.
Il motivo è fondato.
Deve operare nel caso di specie la disposizione dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, a tenore della quale“ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta…..”.
Procedendo nel computo degli oneri processuali gravanti sulla Società convenuta, in quanto essenzialmente soccombente, si ottiene nel caso di specie - con riferimento ai valori medi dello scaglione relativo alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 – l'importo di euro 4.216,00 riferibile al compenso liquidabile per una sola parte con esclusione della fase istruttoria, che, aumentato ai sensi della normativa richiamata ed in rapporto al numero di sei ricorrenti, conduce alla complessiva somma di euro 10.540,00. Detto importo va sostituito a quello liquidato nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo - degli articoli: • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3 e 34
Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012 • 14 punto 3 e 31 Contratto
Aziendale 2012 • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016, con conseguente condanna di al pagamento delle differenze retributive a Parte_1 tale titolo dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri sopra indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva;
il tutto con vittoria di spese di lite liquidate per il primo grado secondo i suindicati criteri e valori monetari.
Le spese del presente grado seguono la prevalente soccombenza di tenuto Parte_1 conto dell'esito complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo. In ordine alla loro liquidazione, si ritiene che possano applicarsi i valori tariffari minimi, esclusi quelli inerenti alla fase istruttoria, tenendo conto dell'entità della condanna, della proiezione delle statuizioni di accertamento sul futuro sviluppo del rapporto di lavoro e del numero di controparti processuali.
P.Q.M.
CP_ La Corte così decide: dichiara inammissibile l'appello proposto dall' accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 dichiara la nullità - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo - degli articoli: • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e
2.4 CCNL 2012 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012 • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016
- per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze retributive a tale titolo Parte_1 dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione (previa detrazione del compenso per il lavoro straordinario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dei ricorrenti nella misura di euro
10.540,00, oltre 15% per spese generali Iva e cpa come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata
- condanna a rifondere agli originari ricorrenti ed odierni appellati le spese del Parte_1 grado, che liquida in complessivi €.5.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; compensa le spese di CP_ lite del grado tra e Parte_1 CP_
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 123-247/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Parte_1 procura alle liti in atti dagli Avv.ti Valeria Cosentino del Foro di Roma e Tiziana La Verghetta
Appellante-appellata
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. Susanna Mazzaferri
Appellante-appellato
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , rappr.ti e difesi per procura alle liti in atti Controparte_6 Controparte_7 dall'Avv. Elisa Bonciani del Foro di Firenze
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con distinti ricorsi, rispettivamente depositati l'8 aprile 2024 e l'11 luglio 2024, l' e hanno proposto appello avverso la sentenza del 12 marzo 2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli originari ricorrenti indicati in epigrafe, aveva rilevato il contrasto con l'art. 10
d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata ai rapporti di lavoro dedotti in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a pagare ai ricorrenti le specifiche Parte_1 CP_ somme ad ognuno spettanti ai titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi a versare all' nella misura in cui il diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali fosse prescritto, la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62; infine, aveva condannato a rifondere ai ricorrenti le spese di Parte_1 lite, nella misura liquidata in dispositivo, compensandole per il resto.
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità: 1) nella Parte_1 parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
2) per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10
D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte); 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c., nonché per erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie;
4) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31, CA 2012 e art. 31, CA 2016, nonché per erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
5) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. ce 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, nonché dell'artt. 2019 c.c., con riferimento all'art. 77 punto 2.4 dei
CCNL mobilità – attività ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, all'art. 35 CCA FS del 2003 e
32 CCA FS del 2012 – 2016, all'art. 36 punto 5 del CCA FS del 2012- 2016; 6) per eccessiva liquidazione delle spese di giudizio e mancata valutazione della parziale soccombenza dei ricorrenti sul quantum. ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. CP_ L' ha impugnato la sentenza dell'adito Tribunale nella parte in cui non aveva rilevato d'ufficio l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia per assenza della previa domanda amministrativa, né aveva rilevato l'inammissibilità di detta domanda, perché proposta dai lavoratori senza allegare e provare la circostanza di essere stati impossibilitati a far valere in via preventiva la pretesa nei confronti del datore di lavoro;
l' ha, poi, invocato il CP_1 principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui il diritto del lavoratore di vedersi costituire,
a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art.13, co. 5, l. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, fosse soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo CP_ dell' ha, pertanto, concluso in via principale per la declaratoria di improponibilità ed inammissibilità dalla domanda di costituzione di rendita vitalizia, nonché per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza dal diritto con la stessa vantato;
in via subordinata, ha chiesto CP_ condannarsi parte convenuta a versare all' i relativi contributi nei limiti della prescrizione di legge.
Gli appellati hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Disposta la riunione dei procedimenti, allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'appello dell' è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 cpc.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, nel giudizio di impugnazione il principio dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. impone, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'azione, di avere riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio. Pertanto, l'interesse ad impugnare è governato dal criterio della soccombenza ed è esteso e nel contempo limitato alla ratio decidendi posta a base della sentenza, nel senso che l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, quindi apprezzabile in relazione alla portata delle statuizioni consacrate in dispositivo ed all'utilità giuridica che può derivare a chi propone il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. Cass. n. 38054/2022; Cass.n.12086/2023).
Nel caso di specie, rispetto alla statuizione di condanna di “a versare Parte_1 all' , nella misura in cui il diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali fosse CP_1 prescritto, la riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62…”, l'Istituto odierno appellante non può dirsi soccombente in primo grado, perché il giudicante ha adottato una decisione che fa sorgere obblighi gravanti esclusivamente su la quale, dal canto suo, in seno al proprio atto di gravame, Parte_1 non ha sollevato alcuna censura in ordine alla condanna alla regolarizzazione contributiva e/o al versamento della riserva matematica ai fini della costituzione di rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62. Quanto detto innanzi implica, rispetto alle statuizioni in materia previdenziale, la formazione del giudicato interno, posto che, ad ovviare alla mancata impugnazione dei capi di sentenza in discorso da parte di non può certo valere l'argomento difensivo da Parte_1
CP_ quest'ultima tardivamente speso nel costituirsi in sede di appello proposto dall'
Passando ad esaminare l'appello di detta Società censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali che escludono le indennità variabili dalla retribuzione feriale, con affermazione del principio di tendenziale corrispondenza di quest'ultima con quella ordinariamente erogata nei periodi lavorativi e condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle correlate differenze retributive.
Il motivo non è fondato.
Il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango
Costituzionale, ai sensi dell'art. 36 Cost., che ne prevede l'irrinunciabilità, pur non prevedendone una durata minima (rimessa già dall'art. 2109 c.c. alla legge, agli usi, o alla determinazione secondo equità).
Il rango primario del diritto alle ferie annuali emerge parimenti dalla sua inclusione nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, all'art. 31 comma 2, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE.
Ulteriori indicazioni da fonti sovranazionali provengono dalla Convenzione OIL del 24 giugno
1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n.157 e dalla Carta
Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2.
La durata minima (in quattro settimane annuali), e l'ulteriore disciplina di dettaglio, è stata poi legislativamente individuata nell'ordinamento dal d.l.gs. n. 66/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.
213/2004; dall'art. 1, co. 85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) all'art.10 in attuazione delle fonti sovranazionali contenenti le prescrizioni minime relative all'istituto delle ferie. In particolare, tale norma implementa la Direttiva 93/104 CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE. L'art. 7 di tale ultima direttiva (così come la precedente) in particolare stabilisce che:
- gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
- il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro L'art. 17 della medesima direttiva prevede la derogabilità da parte degli Stati Membri di alcune disposizioni, tra le quali però non rientra l'art. 7 cit..
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha cercato di meglio delineare la nozione di “ferie annuali retribuite”, sulla base dei seguenti presupposti:
a) il diritto alle ferie retribuite è incluso nella Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cui è riconosciuto il medesimo valore dei Trattati;
b) le principali disposizioni che regolano tale diritto nell'ambito dell'Unione Europea si trovano nell'art. 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che ha recepito senza modifiche il tenore letterale dell'art.7 della precedente direttiva
93/104 (che la Corte di Giustizia ha ritenuto avere identico contenuto normativo, sentenza 10 settembre 2009, causa C-277/08, Vicente Pereda). In base a tale articolo, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
c) la direttiva 2003/88 non contempla espressamente una norma concernente il livello economico della retribuzione delle ferie;
d) agli Stati Membri compete la determinazione delle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, restando liberi di precisare le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersi di tale diritto, ad essi spettante sulla base dell'integralità dei periodi di lavoro compiuti (Sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU).
Anche nel nostro ordinamento, dunque, l'istituto delle “ferie annuali retribuite” non può che essere interpretato alla luce dell'elaborazione del diritto dell'Unione. Ebbene, la Corte di Giustizia si è espressa su tale nozione e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa alla retribuzione feriale del personale di volo di compagnie aeree ( e CP_8 altri contro TI RW plc,causa C-155/10, sentenza del 15.9.2011), ponendo una serie di principi di ordine generale che ben possono trovare applicazione anche con riguardo al trasporto ferroviario.
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C257/04, Persona_1 sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia Europea aveva rilevato che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione delle ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Trattasi di due diritti (quello al godimento e quello alla retribuzione delle ferie) da considerarsi inscindibili l'uno dall'altro, con la conseguenza che il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie non può essere derogato dal diritto interno del Stati membri. L'art. 7 della direttiva 2003/88 non rientra infatti tra le disposizioni alle quali quest'ultima consente espressamente di derogare. Il diritto al pagamento della retribuzione delle ferie, previsto dal diritto dell'Unione, ha dunque carattere vincolante e non può essere interpretato in maniera restrittiva (si vedano ad es. sent. del 22 aprile 2010, causa C 486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, e sent. del 20 luglio 2016, C-341/15). Per_2
In tale ultima sentenza la Corte di Giustizia, richiamando i principi già espressi nella decisione ha affermato che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, CP_9 della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
Nell'applicare tali principi per rispondere ai quesiti posti nel caso – TI RW, la CP_8
Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione;
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore
è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del lavoratore;
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della retribuzione feriale;
e) il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza, secondo cui la direttiva 2003/88 tratta la fruizione di un congruo periodo di ferie annuali ed il mantenimento in detto periodo del medesimo livello retributivo come due aspetti di un unico diritto.
Questi sono dunque i criteri forniti dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale per verificare se, in uno specifico caso, una voce remunerativa debba essere presa in considerazione nella determinazione della retribuzione nel periodo di ferie previsto dall'Unione, specificando che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. La decisione resa dalla
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione (la Corte di
Cassazione in più occasioni ha riconosciuto il “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia;
si veda la sent. n. 19842/2003). Nel caso di disposizione priva di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale (come nel caso di direttiva non self-executing) la pronuncia della
Corte di Giustizia rappresenta un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interna (in base all'art. 117 Cost.).
Fatte tali premesse di ordine generale, sostiene che l'art.10 del D.Lgs. Parte_1
n.66/2003 “parla solo di un periodo annuale di ferie retribuite senza alcuna quantificazione”, né fornisce “una nozione di retribuzione feriale che sia coincidente con la retribuzione ordinaria”, evidenziando che la giurisprudenza della CGUE non richiede che la retribuzione feriale sia
“identica” e/o equivalente a quella ordinaria, ma solo che essa sia “paragonabile” e non dissuasiva dal godimento delle ferie. Nella fattispecie, secondo l'appellante, la mancata erogazione delle indennità variabili sarebbe di entità tale da non avere alcuna efficacia dissuasiva dal godimento delle ferie.
Sul punto, tuttavia, si è pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”
(Cass.Civ., sez. lav., 17/05/2019, n.13425). In tale decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, facendo riferimento in particolare alla sentenza
LI et al. vs. TI RW plc ed evidenziando che in tale decisione “è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti RW in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza LI e a.cit C155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17)”.
Orbene, è noto che il giudice nazionale deve interpretare la normativa nazionale, quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo delle Direttive in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7, paragrafo 1
(quattro settimane a fronte di un anno di lavoro effettivo), non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo nell'anno precedente. Si è detto che i principi espressi nelle sentenze della Corte di Giustizia in materia di retribuzione delle ferie vincolano il giudice nazionale anche nel caso in cui una o più parti del giudizio abbiano fatto affidamento su una giurisprudenza nazionale che confermava la conformità al diritto interno del contratto collettivo.
Nulla vieta che il legislatore nazionale possa prevedere una disciplina di miglior favore, con riferimento sia alla durata del periodo minimo che alla retribuzione delle ferie. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, ciò non è (al momento) avvenuto, poichè l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 fa riferimento ad un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, riproducendo esattamente quanto previsto dalle summenzionate Direttive.
Per tutti i motivi sopra esposti, a parere del Collegio correttamente il Tribunale ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto tra gli appellati e che Parte_1 determinano la retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie di quattro settimane annue, escludendo dalla base di calcolo la IUP variabile, l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno, non sono conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, risultando evidente che non può escludersi che le clausole contrattuali in esame rappresentino un disincentivo al godimento delle ferie ed un pregiudizio al pieno godimento delle stesse. Ne consegue che tali clausole, in linea con quanto statuito dal primo giudice, devono ritenersi contrarie all'art.10 del D.Lgs. n.66/2003 e sono quindi affette da nullità per contrarietà a norma imperativa, con la ulteriore conseguenza che deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cass.Civ., sez. lav.,
23/01/1999, n. 645; Cass.Civ., sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cass.Civ., 04/03/1983, n. 1612). Il motivo in disamina va dunque disatteso
***
2.- censura, altresì, la sentenza impugnata per aver adottato un errato Parte_1 metodo di calcolo, consistito “nell'associare le somme perdute (per mancato computo delle voci contestate) alla dimensione temporale del giorno, paragonando cioè la retribuzione di un giorno lavorativo con quella di uno feriale”, laddove invece avrebbe dovuto tener conto tanto le norme giuridiche che qualificano sempre le ferie come “annuali”, quanto il fatto che i lavoratori fruiscono le ferie frazionate nell'arco dell'anno e giammai tutte insieme, con la conseguenza che “il metodo di calcolo che avrebbe dovuto essere preso a riferimento dal Giudice di prime cure, doveva essere quello rapportato a valori annuali omogenei, sia come giornate di ferie, che come retribuzione”, calcolo che, se correttamente effettuato nei termini sopra indicati, avrebbe fatto emergere “l'estrema esiguità dell'incidenza percentuale delle indennità ex adverso rivendicate sulla retribuzione complessivamente percepita dai lavoratori negli anni oggetto di causa, del tutto inidonea a generare un effetto dissuasivo all'effettivo godimento delle ferie”.
Il motivo non è fondato.
L'asserita incidenza irrisoria delle indennità variabili sulla retribuzione annua, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei conteggi analitici prodotti dagli appellati e nei cedolini paga in base ai quali detti conteggi sono stati elaborati (v. doc. parte appellata), da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Ne segue che l'entità del divario tra la retribuzione ordinaria e quella feriale risulta nella fattispecie di apprezzabilità tale da poter rivestire in concreto una potenziale portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie.
Non sembra invece corretto il criterio proposto da parte appellante, di comparare l'importo annuale delle indennità variabili con la retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, atteso che ciò che rileva è il rapporto differenziale tra la retribuzione ordinaria
(comprensiva delle quote variabili) e quella di fatto corrisposta nei giorni di ferie. In tale prospettiva, i conteggi prodotti dagli appellati sono stati condivisibilmente elaborati determinando la media giornaliera dell'importo delle indennità variabili percepite e moltiplicando tale dato, per un verso, per il numero dei giorni di lavoro effettivo svolti nel corso dell'anno di riferimento, e, per altro verso, per il numero di giorni di ferie fruiti in corso d'anno. Tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva dal godimento delle ferie. Il suddetto criterio di calcolo, inoltre, appare rispettoso delle indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (v. sentenza CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
Ad ogni buon conto, su tale punto si è espressa inequivocabilmente la Suprema Corte, evidenziando che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(Cass.Civ., sez. lav., 09/03/2025, n.6282; Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2024 n.14089).
In quest'ordine di concetti, anche il terzo motivo di gravame deve essere respinto.
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3. L'appellante censura, poi, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, con riguardo alla Indennità di Utilizzo Professionale (c.d. IUP), “di ricavare dalle decisioni della CGUE il principio secondo cui, tra le somme da includere nel calcolo della retribuzione feriale, vada ricompresa ogni voce variabile e, quindi, anche il compenso erogato per attività svolta in viaggio
(IUP variabile) e non già quella, propria dello status di capo treno, svolta a terra o a disposizione
o in formazione (IUP giornaliera)”.
Parte appellante ha rinunciato a tale motivo di gravame, in ordine al quale si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, in cui, premesso il principio generale secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)”, è stato definitivamente chiarito che “sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. Ne segue che il trattamento retributivo erogato in favore del lavoratore in ferie deve ricomprendere anche la IUP, sia nella componente fissa, che in quella variabile. ***
4.- Parte appellante ha altresì rinunciato al quarto motivo di gravame, limitatamente alla indennità di assenza dalla residenza, in ordine alla quale si è peraltro pronunciata la Suprema Corte con le già citate sentenze n.14089/2024 e n.6282/2025, chiarendo che tale indennità è in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni tipiche del personale viaggiante e deve essere dunque ricompresa nella retribuzione feriale.
Risulta, viceversa, fondato il motivo di gravame attinente al compenso per lavoro straordinario, in ordine al quale il primo giudice ha ritenuto che “la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui tale “imprevedibilità”, pur integrando un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo, si riverbererebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente)”.
La decisione del primo giudice non convince.
Trova sicuramente applicazione il principio di cui alla sentenza Hein C-385/17, in base al quale la retribuzione di ore di lavoro straordinario va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie
“quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”.
Nella fattispecie, tuttavia, nulla emerge dai prospetti paga circa i caratteri di abitualità e conseguente prevedibilità della prestazione di lavoro straordinario da parte degli odierni appellati, né tali caratteri possono essere desunti dal generico ed apodittico riferimento ai frequenti ritardi dei treni e/o alla possibilità di eventi straordinari. Ritiene invece il Collegio che siamo in presenza di una voce retributiva del tutto eventuale e variabile, che non si pone in rapporto di necessario collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore. Con riguardo allo straordinario, quindi, difettano i presupposti di comprovata prevedibilità ed abitualità dettati dalla per ritenere tale emolumento computabile nella CP_10 retribuzione feriale
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che gli appellati hanno diritto di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva di tutte le voci indennitarie indicate nel dispositivo della sentenza impugnata, con esclusione del compenso per il lavoro straordinario.
Nell'originario ricorso la domanda di condanna era stata formulata con allegazione di conteggi esplicativi che non consentono di scorporare l'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario. Il presente giudizio va pertanto definito con la pronuncia della presente sentenza, che si astiene dalla determinazione del valore economico del credito. Le differenze retributive dovute andranno conseguentemente ricalcolate, previa esclusione dell'importo riconosciuto a titolo di compenso per il lavoro straordinario, sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito, come da conteggi prodotti dagli appellati, che non risultano specificamente contestati sotto il profilo squisitamente contabile.
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5.- Con il quinto motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art.2948,
n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art.18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla l.
92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto.
Il motivo è infondato.
E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore - ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia - decorre anche in costanza di esso, quando sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento;
il che, se per la quasi generalità dei casi, prima della riforma del 2012, coincideva pacificamente con l'ambito di operatività dell'art.18 della l.300/70, non si realizzava invece con riferimento alla tutela di cui all'art.8 della l.604/66, la quale non produceva quegli effetti incisivi circa l'ordine di reintegrazione che erano invece propri dell'art.18 stat. lav.
Questo indirizzo giurisprudenziale facendo leva, da un lato, sul concetto di stabilità di cui si è appena detto e, dall'altro lato, sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 - riteneva che la ratio dell'operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come di quelle degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), portasse, appunto, ad escludere il decorso della prescrizione in presenza di una tutela che non garantisse nel caso di licenziamento illegittimo, la continuità del rapporto di lavoro;
e ciò sul presupposto che si configurasse in tale ipotesi una situazione psicologica del lavoratore di timore, con riferimento alla permanenza del rapporto di lavoro (anche in ragione della sua istituzionale debolezza socio - economica). Così, nella giurisprudenza si è parlato di metus del lavoratore di essere licenziato per reazione ritorsiva alla rivendicazione di diritti o comunque del timore di subire rappresaglie (es. illegittimi mutamenti di mansioni o trasferimenti).
Ciò premesso, a seguito dell'entrata in vigore, dal 18.7.2012, della legge 92/12, la nuova disciplina dell'art.18 l.300/70 non assicura affatto una generalizzata e “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e ben definiti.
Ne segue che il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione a S.U. con la pronuncia n.26246/2022, richiamata nella sentenza impugnata, va letto alla luce del lungo e dettagliato excursus storico che il Supremo Collegio ripercorre mettendo in evidenza come le novelle del 2012
e del 2015 abbiano mutato integralmente il sistema sanzionatorio di reazione “contro ogni forma illegittima di risoluzione” del contratto di lavoro. La Suprema Corte rileva che il nuovo assetto normativo dell'art. 18 Stat. Lav. priva il sistema sanzionatorio del rapporto di stabilità che aveva caratterizzato proprio la finalità di tale norma, deferendo - oggi - l'applicabilità della tutela reintegratoria al giudice secondo “il pernicioso sistema del caso per caso”. Sicché la reintegrazione nel posto di lavoro non costituisce più la regola, bensì la forma residuale di tutela, cedendo il primato a favore della tutela indennitaria forte, a cui il legislatore attribuisce una valenza di carattere generale (Cass. S.U. n. 30985/2017). In tale contesto, il Supremo Collegio riscontra la sussistenza di un'obiettiva condizione di metus del dipendente nei confronti del datore di lavoro,
“per effetto di una immediata e diretta correlazione eziologica tra l'esercizio (obiettivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in ragione esclusiva di essa”. Il nuovo ordine di rapporti tra dipendente e datore di lavoro, così delineato, si traduce nell'impossibilità di predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e soprattutto il regime della loro adeguata tutela, il che impone sul piano processuale, e in ossequio al principio di certezza del diritto, che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dalla cessazione del rapporto stesso.
Nella indicata decisione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che tale quadro normativo non si è qualitativamente modificato a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso
(Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere
“può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Secondo la Cassazione, infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni forma illegittima di risoluzione”, per cui “deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”.
Tali principi sono stati recentemente applicati dalla Suprema Corte proprio in una controversia analoga alla presente nei confronti di nei termini di seguito riportati: “in ordine Controparte_11 alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”
(Cass.Civ., sez. lav., 20/05/2024, n.13932).
La decisione del primo Giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione solo dalla data di cessazione del rapporto va dunque confermata.
6. Con il sesto motivo di gravame denuncia la violazione degli artt. 91 e 92, Parte_1 secondo comma cpc, e dell'art. 4 DM 55/2014, commi 2 e 4, in quanto il Tribunale avrebbe liquidato le spese di giudizio in misura eccedente i limiti inderogabilmente posti dalle tariffe forensi, peraltro senza valutare la circostanza della parziale soccombenza dei ricorrenti.
Il motivo è fondato.
Deve operare nel caso di specie la disposizione dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, a tenore della quale“ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta…..”.
Procedendo nel computo degli oneri processuali gravanti sulla Società convenuta, in quanto essenzialmente soccombente, si ottiene nel caso di specie - con riferimento ai valori medi dello scaglione relativo alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 – l'importo di euro 4.216,00 riferibile al compenso liquidabile per una sola parte con esclusione della fase istruttoria, che, aumentato ai sensi della normativa richiamata ed in rapporto al numero di sei ricorrenti, conduce alla complessiva somma di euro 10.540,00. Detto importo va sostituito a quello liquidato nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo - degli articoli: • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3 e 34
Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2012 • 14 punto 3 e 31 Contratto
Aziendale 2012 • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016, con conseguente condanna di al pagamento delle differenze retributive a Parte_1 tale titolo dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri sopra indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva;
il tutto con vittoria di spese di lite liquidate per il primo grado secondo i suindicati criteri e valori monetari.
Le spese del presente grado seguono la prevalente soccombenza di tenuto Parte_1 conto dell'esito complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo. In ordine alla loro liquidazione, si ritiene che possano applicarsi i valori tariffari minimi, esclusi quelli inerenti alla fase istruttoria, tenendo conto dell'entità della condanna, della proiezione delle statuizioni di accertamento sul futuro sviluppo del rapporto di lavoro e del numero di controparti processuali.
P.Q.M.
CP_ La Corte così decide: dichiara inammissibile l'appello proposto dall' accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 dichiara la nullità - limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità di flessibilità di orario;
indennità PDM cargo - degli articoli: • 25 punto 6 e 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003 • 15 punto 3 e 34 Contratto Aziendale 2003 • 31 punto 6 e 77 punti 1.7 e
2.4 CCNL 2012 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2012 • 30 punto 6 e 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
2016 • 14 punto 3 e 31 Contratto Aziendale 2016
- per l'effetto, condanna al pagamento delle differenze retributive a tale titolo Parte_1 dovute in favore degli appellati, da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione (previa detrazione del compenso per il lavoro straordinario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e regolarizzazione contributiva;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dei ricorrenti nella misura di euro
10.540,00, oltre 15% per spese generali Iva e cpa come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata
- condanna a rifondere agli originari ricorrenti ed odierni appellati le spese del Parte_1 grado, che liquida in complessivi €.5.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; compensa le spese di CP_ lite del grado tra e Parte_1 CP_
- dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente